(A.C. 3194 - sezione 1)
QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ
La Camera,
esaminato il testo del disegno di legge n. 3194, recante «delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria»;
rilevato che tra princìpi e i criteri direttivi determinati ai fini dell'esercizio della delega, quelli riferiti al regime civilistico e contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge, non tengono conto della mutata natura giuridica degli enti cosiddetti conferenti alla luce soprattutto della progressiva separazione fra questi ultimi e le imprese bancarie conferitarie;
rilevato, altresì, che proprio in esito a tale progressiva separazione gli enti conferenti, vengono a trovarsi nei confronti dell'azienda bancaria, in posizione di meri detentori di azioni societarie e quindi di soggetti che si limitano a trarre i proventi correlati alla partecipazione da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali;
considerato, quindi, che, in seguito a tale processo di separazione, l'attuale condizione giuridica degli enti conferenti non può che essere ricondotta, anche sulla scorta dei criteri adottati dalla giurisprudenza in materia, a quella di veri e propri enti privati;
considerato, inoltre, che tale natura non può che giustificare appieno il regime giuridico di diritto comune proprio delle fondazioni e delle associazioni contemplate dal codice civile tanto più allorché si ponga mente all'analoga distinzione tra casse-fondazioni e casse-associazioni che ha caratterizzato l'istituzione di diverse imprese bancarie ora conferite in separate società per azioni;
ricordato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame è volto ad introdurre disposizioni dirette a limitare la scelta circa gli scopi perseguibili da parte degli enti conferenti, con ciò ponendosi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, attesa la ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento riservata a questi ultimi rispetto agli altri enti privati, i quali detengono partecipazioni bancarie versando, quindi, in analoga situazione e che risultano sottoposti alla disciplina prevista dal codice civile;
ricordato, inoltre, che il richiamato articolo 2 tende ad introdurre disposizioni volte ad imporre agli enti conferenti la devoluzione di una parte di reddito - non inferiore ad un limite autoritariamente disciplinato - al perseguimento di alcuni fini predeterminati da altra disposizione ivi prevista indicante settori specifici di attività, con ciò ponendosi in contrasto sia con il richiamato articolo 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento sia con gli articoli 2 (tutela dei diritti inviolabili delle formazioni sociali) e 18 (tutela della libertà di associazione) posto che l'intervento legislativo verrebbe a sovrapporsi alla volontà del fondatori (casse-fondazioni) o ad incidere pesantemente sulla libertà di scelta degli associati (casse-associazioni)
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risolvendosi in un'illegittima compressione del principio di autonomia statutaria costituzionalmente garantita;
ravvisata, ancora, nell'articolo 2 del disegno di legge in questione, l'esistenza di disposizioni dirette ad introdurre norme di legge volte ad incidere profondamente nella gestione degli enti conferenti limitandone la libertà di scelta circa l'utilizzo, in tutto o in parte, del reddito assicurato dal patrimonio amministrativo in violazione dei richiamati articoli 2, 3 e 18 della Carta costituzionale nonché in contrasto con l'articolo 42 della stessa posto che i precetti suggeriti finiscono inevitabilmente per incidere irragionevolmente non solo sull'autonomia gestionale dell'ente, ma addirittura in ordine alla facoltà dl disposizione del proprio patrimonio;
ravvisate, poi, sempre nell'articolo 2 del ricordato disegno di legge, alcune disposizioni dirette a favorire l'inserimento di norme dl legge destinate ad imporre ingiustificati obblighi contabili rispetto ad altri enti privati di analoga natura con irragionevole disparità di trattamento in violazione dell'articolo 3 della Costituzione nonché dirette ad incidere, in contrasto anche con gli articoli 2 e 18 della medesima, sulla libertà di associazione, imponendo, da un lato, la previsione di specifici organi e, dall'altro, la presenza di «rappresentanti» indipendentemente dalle previsioni statutarie e dalla volontà degli associati in alcuni casi rappresentata dall'assemblea dei medesimi;
ravvisata, infine, nell'articolo 2 del disegno di legge l'ulteriore presenza di princìpi e criteri volti all'inserimento nell'ordinamento vigente dl norme tese a sottoporre ad un'autorità di vigilanza l'attività degli enti conferenti non solo sotto il profilo di stretta legittimità, come previsto da vigenti disposizioni del codice civile per le associazioni e le fondazioni, ma anche in relazione a criteri di gestione ed amministrazione riservati all'autonomia organizzativa di questi ultimi, con ciò determinando un'irragionevole ulteriore disparità di trattamento, oltre che una lesione dei princìpi garantiti dagli articoli 2 e 18 della Costituzione ancor più palesi perché imposti in adeguamento degli statuti da una norma di chiusura che obbliga ad un tanto entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati;
ritenuto, quindi, che l'articolo 2 del disegno di legge in questione, di fondamentale importanza per l'intero progetto relativo alla nuova disciplina degli enti conferenti, sia in aperto contrasto con gli articoli 2, 3, 18 e 42 della Costituzione in forza delle argomentazioni esposte
delibera
che l'anzidetta materia non abbia a discutersi.
(n. 1)
«Contento, Armani, Armaroli, Berselli, Landi, Marengo, Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Pezzoli, Rasi».