Seduta n. 322 del 10/3/1998

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(Discussione di una pregiudiziale - A.C. 3194)

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla discussione della questione pregiudiziale Contento ed altri n. 1, presentata nella seduta di ieri (vedi l'allegato A ai resoconti della seduta di ieri - A.C. 3194 sezione 1).
A norma del comma 3, dell'articolo 40 del regolamento, la pregiudiziale potrà essere illustrata da uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Potrà quindi intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Landi di Chiavenna ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale.

GIAMPAOLO LANDI di CHIAVENNA. Do per letta la questione pregiudiziale di costituzionalità e mi limito ad enunciare alcuni principi che sorreggono le ragioni in virtù delle quali alleanza nazionale ha ritenuto di presentarla. I principi e i criteri direttivi determinanti ai fini dell'esercizio della delega, in particolare quelli riferiti al regime civilistico e contenuti nell'articolo 2 del decreto all'esame dell'Assemblea non tengono conto della mutata natura giuridica degli enti conferenti. Tali enti, infatti, in esito alla progressiva separazione vengono a trovarsi nei confronti dell'azienda bancaria in posizione di meri detentori di azioni societarie e quindi di soggetti che si limitano a trarre proventi correlati alla partecipazione da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali. Tale processo di separazione determina come conseguenza ovvia di natura giuridica la qualificazione degli enti conferenti in quella di veri e propri enti privati. È già stata citata, ma vale la pena ricordarla, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione e in particolare la sentenza del 1990 che ha correttamente definito la figura giuridica del soggetto privato rispetto al soggetto con attività pubblicistiche. Nonostante l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte - è qui l'eccezione di incostituzionalità sollevata da alleanza nazionale - l'articolo 2 del presente decreto è volto ad introdurre disposizioni dirette a limitare la scelta circa gli scopi perseguibili da parte degli enti conferenti, con ciò ponendosi in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, attesa la ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento che viene riservata a questi enti rispetto ad altri enti privati che detengono partecipazioni bancarie, i quali versano quindi in analoga situazione di ordine giuridico e risultano sottoposti alle discipline previste dal codice civile. È questa una disparità che ravvisiamo nella corretta interpretazione dell'articolo in oggetto rispetto all'articolo 3 della Costituzione.
Non meno incostituzionale appare l'articolo 2 laddove introduce disposizioni volte ad imporre agli enti conferenti la devoluzione di una parte del reddito per il perseguimento di alcuni fini predeterminati dalla lettera d) dello stesso articolo. È evidente quindi la violazione, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione, anche dell'articolo 2 della stessa con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili e delle formazioni sociali e dell'articolo 18 della


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Carta in ordine alla tutela della libertà di associazione. La volontà del legislatore, in altre parole, viene a sovrapporsi alla volontà dei fondatori e ad incidere pesantemente sulla libertà di scelta degli associati. Altrettanto si deve dire quanto al limite posto dall'articolo 2 del decreto circa l'utilizzo del reddito assicurato dal patrimonio amministrato in violazione dei citati articoli 2, 3 e 18, ma anche dell'articolo 42 della Costituzione, posto che si finisce per incidere non solo sull'autonomia gestionale dell'ente, ma addirittura in ordine alla facoltà di disposizione del proprio patrimonio.
È palese, quindi, la violazione del dettato costituzionale in ordine alla libera ed autonoma capacità decisionale, organizzativa ed espositiva da parte dell'ente conferente, la cui capacità è quindi fortemente compressa dalla presenza anche di un'autorità di vigilanza. Appare quindi francamente paradossale e costituzionalmente illegittimo pretendere, come si fa nel testo in esame, all'articolo 3, lettera i), di trasferire la capacità di assumere la veste di persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale solo dopo aver adeguato i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In conclusione, signor Presidente, colleghi, siamo in presenza di una palese violazione del dettato costituzionale, oltre che di una perpetrata e scientifica violazione dei principi generali del diritto. A nostro avviso, ciò è più che sufficiente per ritenere totalmente fondata la questione pregiudiziale di costituzionalità che il gruppo di alleanza nazionale ha presentato e sulla quale, evidentemente, insiste (Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.
Onorevole Leone, ha a disposizione due minuti per il suo intervento.

ANTONIO LEONE. Credevo fossero cinque, Presidente.

PRESIDENTE. È una questione di contingentamento!

ANTONIO LEONE. Grazie, Presidente, lei è sempre troppo buono!

PRESIDENTE. No, questo non me lo dica, altrimenti mi offendo!
Prego, onorevole Leone.

ANTONIO LEONE. Parlerò per flash. Se si parla di falsa privatizzazione e da parte della maggioranza si dice che non si tratta di questo, allora bisogna intendersi, perché vuol dire che le ragioni di incostituzionalità addotte dai colleghi di alleanza nazionale sussistono.
L'articolo 2 del provvedimento è in contrasto con gli articoli 2, 3, 18 e 42 della Costituzione. Il regime civilistico delle istituzioni bancarie muta la natura giuridica dei cosiddetti enti conferenti, vista la separazione tra questi e le imprese bancarie conferitarie; in seguito a tale processo, la condizione giuridica degli enti conferenti deve essere ricondotta a quella di veri e propri enti privati. Va applicato pertanto a piene mani il regime di diritto comune proprio delle fondazioni e delle associazioni. Lo stesso articolo 2 limita la scelta in ordine agli scopi perseguibili da parte degli enti conferenti, quindi vi è palese disparità di trattamento (articolo 3 della Costituzione). L'articolo 2 impone ancora agli enti conferenti la devoluzione di una parte di reddito - imposto, tra l'altro, nel minimo - per il perseguimento di alcuni fini predeterminati e quindi vi è violazione dell'articolo 3, dell'articolo 2 e dell'articolo 18 della Costituzione. Quindi, illegittima appare ed è la compressione del principio di autonomia statutaria costituzionalmente garantito. L'articolo 2 incide inoltre sulla gestione degli enti conferenti, limitandone la libertà di scelta, per cui l'autorità preposta non valuta solo la legittimità, ma entra nel merito; ci sono indirizzi in ordine a scelte sia di natura organizzativa che amministrativa, vi è la proposizione di una rappresentanza che non è scelta da parte degli organi costituenti, che pertanto è palesemente illegittima.


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Se le argomentazioni portate non convinceranno la maggioranza dell'illegittimità costituzionale del provvedimento, se ve la sentirete di approvare una legge che non ha il sapore di incostituzionalità, ma è palesemente incostituzionale, fatelo pure, vorrà dire che ci sarà sempre un giudice a Berlino (Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ballaman. Ne ha facoltà.
Onorevole Ballaman, lei ha disposizione cinque minuti.

EDOUARD BALLAMAN. Signor Presidente, colleghi, noi naturalmente siamo favorevoli alla pregiudiziale.
È stato detto che questo è un grande provvedimento connotato da liberismo: forse dovrebbe intendersi in questo modo solo perché utilizza qualche nome inglese, quindi ricorda una qualche forma di liberismo, però il punto è un altro. Se lo Stato vuole effettivamente privatizzare, mi domando perché non inizi vendendo le sue banche, cioè quelle di proprietà del Ministero del tesoro, invece di voler vendere le banche che appartengono alle popolazioni locali, alle quali sole spetta decidere la sorte delle proprie banche. Vorrei solo ricordare qualcosa agli amici senesi che sono stati eletti da quelle popolazioni che per anni hanno rinunciato agli utili della propria banca.
Voglio ricordare a tutta l'Assemblea che il Monte dei Paschi di Siena fu fondato dalla comunità senese nel 1625 ed ha avuto un legame così stretto con il suo popolo che, sin dall'inizio, tutti i cittadini senesi, dal più povero al più ricco (con la sola esclusione del clero), si fecero garanti - e lo sono tuttora - con ogni propria sostanza delle fortune del Monte. Da allora la banca è sempre appartenuta senza alcuna interruzione alla città di Siena ... Presidente, chiedo che il collega Repetto non parli in continuazione.

PRESIDENTE. Si tratta dell'onorevole Repetto? Le sono grato, perché non riuscivo ad individuarlo. Onorevole Repetto, la prego!

EDOUARD BALLAMAN. Conosco la sua voce.

PRESIDENTE. Lei è più esperto di me in questo.

EDOUARD BALLAMAN. Da allora la banca è sempre appartenuta senza alcuna interruzione alla città di Siena, anche dopo l'adesione allo Stato unitario del 1859 e dopo le riforme del credito del 1936 e del 1993. Sia il granducato di Toscana, sia lo Stato sabaudo, sia quello repubblicano hanno sempre confermato la forma e la sostanza del rapporto giuridico tra la città e la sua banca. Qualcuno ha detto che il Monte dei Paschi è una proprietà troppo grande per una città troppo piccola. Ebbene, cosa dire allora della FIAT, che è immensamente più grande del Monte dei Paschi e che appartiene alla famiglia Agnelli, che è immensamente più piccola della città di Siena? Quando dovremo aspettarci questo esproprio? D'altra parte, i contribuenti italiani...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ballaman. Colleghi, per piacere! Onorevole Fioroni!
Prosegua, onorevole Ballaman.

EDOUARD BALLAMAN. D'altra parte, i contribuenti italiani hanno contribuito decisamente di più alle fortune della FIAT, attraverso le varie elargizioni, anche di questo Governo. Sarebbe certamente più comprensibile alla gente l'esproprio della FIAT piuttosto che l'esproprio di queste fondazioni, che allo Stato non hanno mai richiesto un soldo, ma che anzi a questo Stato hanno versato migliaia e migliaia di miliardi negli anni. Basti pensare che solo negli anni dal 1982 al 1992 il Monte dei Paschi di Siena ha avuto 470 miliardi di utili, ai quali la comunità senese ha rinunciato per un progetto di autonomia e di sviluppo che avrebbe dovuto portare avanti questa banca. Sono cresciuti senza l'aiuto dello Stato, creando posti di lavoro.


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La cosa interessante è che da parte di questo Governo - che ha gestito, attraverso i suoi vari personaggi, molte aziende pubbliche, che sappiamo in quale stato sono state ridotte da quei personaggi - si vuole insegnare a gente che da secoli fa banca, e lo fa producendo utili e non perdite, come si deve gestire, parlando di efficienza e di competitività. Ebbene, è proprio vero quel proverbio per cui «chi sa, fa, chi non sa, insegna».
Si è parlato di efficienza e di competitività; io non penso che semplicemente cambiando la proprietà si potrà migliorare l'efficienza e la competitività delle banche, ma semmai bisognerà agire su qualcos'altro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo a sua disposizione. Questo è l'ultimo intervento (Commenti). Colleghi, vi assicuro che questo atteggiamento non giova all'andamento dei lavori! Prego, onorevole Teresio Delfino, ha facoltà di parlare.

TERESIO DELFINO. È veramente singolare questo atteggiamento, ora che finalmente non ho più i tempi così ristretti, che per la verità mi venivano offerti - tengo a ribadirlo - dalla disponibilità della presidenza del gruppo misto. Oggi che posso avvalermi di una facoltà regolamentare, potendomi esprimere in termini più compiuti, almeno come tempi, credo che questo boato si dovrà ripetere più volte.
Ho bisogno di rafforzare negli amici dell'opposizione la vera convinzione che la costituzione del gruppo CDU-CDR è comunque la costituzione di un gruppo che si muove in alternativa e in opposizione alla sinistra e a questo Governo di centro-sinistra (Applausi dei deputati del gruppo del CDU-CDR).
Venendo al merito della questione pregiudiziale...

PRESIDENTE. È una resurrezione insomma!

TERESIO DELFINO. Stiamo discutendo, se non erro, della questione pregiudiziale. A tale riguardo devo fare soltanto due riflessioni.
Credo onestamente che l'ampio dibattito in Commissione e in aula (ha certamente qualche ragione, in questo senso, il sottosegretario Pinza) abbia dimostrato che ci sono, a giudizio nostro ma anche ad un giudizio più vasto, perché ognuno di noi si sarà senz'altro rapportato sul territorio laddove operano queste fondazioni e istituti bancari, questioni che sono certamente rilevanti, che investono la natura giuridica degli enti cosiddetti conferenti e le separazioni tra imprese bancarie e gli enti conferenti.
Riteniamo che sul testo emerso dalla Commissione ci sia, sulla base delle motivazioni contenute nella pregiudiziale e che sono state illustrate, elementi di grande preoccupazione, e l'esigenza di una profonda modifica del testo del provvedimento.
Dagli interventi dei relatori per la maggioranza ed anche dalle risposte del rappresentante del Governo abbiamo rilevato una carenza di disponibilità, che rende francamente poco probabile che nel corso dei lavori che si terranno qui in aula ci sia quella disponibilità ad affrontare le ragioni vere sulle quali abbiamo manifestato anche in Commissione il nostro dissenso.
La nostra preoccupazione di fondo è che ci sono interessi diversi e forti che vanno ad incidere su questa norma e che vi sia in più - consentitemi l'espressione - il tentativo di occupare il settore piuttosto che quello di migliorare profondamente la presenza, la caratteristica, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia delle fondazioni.
Per queste ragioni siamo assolutamente d'accordo con i presentatori della questione pregiudiziale. Esprimo pertanto il voto favorevole dei deputati del gruppo CDU-CDR a questa pregiudiziale ritenendo che, al di là dell'esito del voto, alla luce del dibattito svoltosi, dei suggerimenti e delle indicazioni anche del collega Angelo


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Sanza, ci sia la possibilità di sviluppare comunque un dialogo costruttivo.
Presidente, sono convinto che su tale questione si giochino interessi reali delle popolazioni e che non si debbano invece perseguire soluzioni che guardino più agli interessi del potere legati a tale settore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale!

PRESIDENTE. Era stata già chiesta!

ELIO VITO. Allora mi aggiungo alla richiesta.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, le chiedo di disporre che siano ritirate le tessere dei deputati assenti.

PRESIDENTE. Mi pare una buona cosa! Prego i deputati segretari, onorevoli Maiolo e De Simone di provvedere.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Contento ed altri n. 1.

(Segue la votazione - Commenti del deputato Armaroli).

Onorevole Armaroli, stia tranquillo!
I colleghi hanno votato?

ELIO VITO. Anche troppo!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
La Camera non è in numero legale per deliberare.
Colleghi, valutate le circostanze, non rinvierò di un'ora la seduta: la votazione sulla pregiudiziale Contento ed altri n. 1 avrà luogo in altra seduta.

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