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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Turroni n. 2-00775 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
SAURO TURRONI. Rinuncio ad illustrare la mia interpellanza e mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.
ANTONIO BARGONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In risposta all'onorevole interrogante spiegherò in modo molto articolato qual è stata la posizione del Governo rispetto a questa vicenda, che è abbastanza complessa.
PRESIDENTE. L'onorevole Turroni ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00775.
SAURO TURRONI. Presidente, il sottosegretario Bargone sa che su questo argomento abbiamo posizioni assolutamente divergenti. La risposta che egli ha fornito alla mia interpellanza, quindi, mi trova totalmente insoddisfatto, non per la forma e il modo in cui ha parlato, ma per quanto riguarda il merito.
L'onorevole Turroni ha facoltà di illustrarla.
La convenzione con la società Autostrade Spa presenta aspetti caratteristici ed altri che possono, al contrario, essere estesi all'intero settore autostradale.
Tra i primi va richiamato, oltre all'imminente processo di privatizzazione, il dettato dell'articolo 14 della legge n. 359 del 1992, in base al quale il periodo convenzionale sarebbe prorogato di altri venti anni rispetto al 31 dicembre 2018, data stabilita in virtù delle leggi n. 385 del 1968 e 351 del 1982.
L'applicazione di questo articolo ha costituito il nucleo delle perplessità che sono state sollevate in merito alla nuova convenzione dalla Corte dei conti, a cui fa riferimento l'interpellanza dell'onorevole Turroni.
In merito all'applicabilità di questo articolo 14 alla società Autostrade e, di conseguenza, circa la determinazione del periodo convenzionale è stato richiesto dal ministero il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. L'organo consultivo con parere del 19 luglio 1997 ha valutato la questione sia sotto l'aspetto prettamente interpretativo sia sotto quello sistematico. La conclusione raggiunta da un punto di vista letterale depone per l'applicabilità dell'articolo 14 della legge n. 359 all'Autostrade Spa, in quanto in esso non si distingue tra società che fruiscono di concessioni autostradali ed altre società, volendo che tutte le attività «attribuite o riservate per legge o con atti amministrativi a società a partecipazione statale restino attribuite a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari».
Al quarto comma lo stesso articolo 14 dispone che le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al primo comma che siano già in vigore siano prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. In quest'ultimo la durata è indicata in minimo vent'anni e, mentre nel comma 3 essa decorre dall'entrata in vigore del decreto-legge, nel comma 4 tale durata, proprio perché non autonomamente fissata, si aggiunge a quella delle concessioni vigenti.
Dal punto di vista sistematico questa interpretazione è ancora più rafforzata, perché è del tutto evidente l'intenzione del legislatore che ha voluto, nell'intraprendere la privatizzazione delle società a partecipazione statale, assicurare una sorta di avviamento a tali società, incrementando la loro potenzialità economica, fissando in almeno venti anni la durata delle nuove concessioni e prorogando di venti anni quelle già in atto.
Di conseguenza è palese come l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 359 persegua l'obiettivo dell'affermazione della preminenza dell'interesse pubblico a realizzare le condizioni più vantaggiose ai fini della privatizzazione della società concessionaria, anche nell'ambito della politica di risanamento della finanza pubblica.
La registrazione con riserva per l'approvazione della convenzione revisionata in favore di Autostrade Spa, che è stata effettuata dalle sezioni riunite della Corte dei conti lo scorso 17 febbraio, ha sancito la volontà del Governo di portare a conclusione un processo che si è rivelato, quindi, di particolare complessità, sia per quanto riguarda l'individuazione della
normativa concretamente applicabile, sia per la predisposizione di un meccanismo tariffario equo.
Come è noto, è stata contestualmente sottoposta alla decisione della Commissione europea la legittimità dell'applicazione della proroga ventennale prevista dalla legge n. 359 in favore della stessa concessionaria.
Gli effetti della pronuncia dell'Unione europea saranno determinanti anche per le altre 24 concessioni coinvolte dal processo di revisione attualmente in corso, riconducendo ad unità le problematiche del settore. Infatti l'organo comunitario molto difficilmente riuscirà ad esprimersi in modo asettico sulla mera applicabilità della norma senza affrontare nel merito la questione generale della possibilità di prolungamento del rapporto convenzionale.
È opportuno precisare che la disposizione di proroga ha certamente costituito l'occasione per assicurare un maggior valore alla società Autostrade Spa in vista del prossimo processo di privatizzazione, ma ha soprattutto consentito di calibrare il prolungamento dei diversi rapporti concessori in ragione dello squilibrio economico accusato dalle società per l'esecuzione di lavori imposti per legge (mondiali di calcio 1990 e Colombo 1992) e a causa di mancati adeguamenti tariffari imposti dalla politica antinflazionistica degli ultimi anni.
Perdere questa occasione per ristabilire l'equilibrio gestionale di tutte le società concessionarie determinerebbe un aggravio per l'erario attualmente insostenibile. A questo proposito occorre tenere presente che, in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, il CIPE ha emanato le direttive per la revisione degli strumenti convenzionali e in quel contesto ha anche stabilito che devono essere verificati gli eventuali squilibri economico-finanziari derivanti dai mancati adeguamenti tariffari e transattivamente ha risolto l'esistente contenzioso insorto anche in materia di canoni devolutivi.
In questa logica di transattività, pertanto, la proroga delle concessioni assume, a chiusura del contenzioso in corso, una valenza di indennizzo per il ristoro del pregiudizio economico subito dalla concessionaria a causa della politica di contenimento tariffario unilateralmente determinata dalla pubblica amministrazione al di fuori del quadro dei reciproci impegni contrattuali inerenti la concessione.
Nel contesto di un esame squisitamente giuridico della questione, inoltre, va detto che non può sfuggire che si tratta di una concessione dove è prevalente l'elemento della gestione rispetto all'attività di costruzione e conseguenziale gestione dell'opera pubblica.
In quanto concessione di gestione di servizi pubblici e non in quanto concessione di costruzione e gestione, quindi ricadente nell'articolo 19 della legge n. 109, essa invece che nella legge-quadro trova la propria disciplina nel decreto 17 marzo 1995, n. 157, che all'allegato 2 include i servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti. Questa normativa contempla tra le procedure di aggiudicazione anche la trattativa privata.
Problema del tutto diverso è quello relativo all'esecuzione dei lavori, in quanto, per espressa previsione di legge (il riferimento è all'articolo 2, comma 2, della legge n. 109, così come modificata dalla legge n. 216), per quanto concerne l'affidamento dei lavori i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio sono equiparati alle amministrazioni dello Stato. Pertanto, le concessionarie bandiranno gare pubbliche per l'individuazione del soggetto che deve realizzare i diversi interventi.
È ragionevolmente sostenibile che si tratterebbe dell'ultimo, definitivo ricorso ad un atto d'imperio dello Stato, destinato ad incidere su rapporti convenzionali, senza il ricorso all'espletamento di una gara internazionale. In effetti, ristorare le società autostradali dei danni subiti a causa di atti autoritativi rimetterebbe le stesse in condizioni di efficienza per competere adeguatamente in campo europeo in occasione delle gare di affidamento che saranno espletate alla prossima scadenza delle convenzioni in atto.
A conferma della convinzione circa la necessità giuridica, ma anche pratica al fine dell'ottimizzazione del servizio, di instaurare un adeguato confronto tra tutti i potenziali concorrenti, sia nel caso di nuovo affidamento della gestione di autostrade esistenti sia per l'affidamento della costruzione e gestione di nuove tratte autostradali, può essere ricordata l'autostrada pedemontana veneta, per la quale il processo posto in essere è nettamente improntato alla trasparenza della gara europea.
I limitati casi di affidamento diretto assentiti nel corso dell'istruttoria per le nuove convenzioni sono costituiti da interventi di adeguamento che non presentano una propria autonomia tecnica e/o economica, come per esempio il raccordo della val Trompia e la variante di valico. Il contesto della revisione generale è anche la sede per avviare una razionale riorganizzazione dell'intero settore. Il Governo rivendica quindi questo merito. È infatti in corso uno studio per attivare al più presto il nuovo programma complessivo per la mobilità, sull'esempio di quanto dettagliatamente messo a punto dal Ministero dei lavori pubblici, in accordo con l'ANAS, per gli interventi sulle strade statali dell'intero territorio nazionale, ma soprattutto per un programma integrato che riguardi un sistema complessivo di intermodalità che punti soprattutto al riequilibrio del trasporto su ferro rispetto a quello su gomma, che è la vera anomalia della situazione italiana.
La decisione di prorogare la concessione alla società Autostrade ha modificato ciò che il Parlamento aveva deciso più volte in tutte le legislature dal 1992 ad oggi, compresa quella attuale. Si è trattato a nostro avviso di una forzatura. Nella legge finanziaria era stato stralciato, proprio per volontà del Parlamento, l'articolo che riguardava la proroga della concessione alla società Autostrade e solo su richiesta del presidente della medesima società con riferimento ad un parere riguardante tale parte di privatizzazioni si è deciso, stravolgendo la volontà espressa più volte dal Parlamento, di andare in una direzione del tutto diversa, accettando quindi la posizione della società in questione.
Noi riteniamo che non siano applicabili a tale concessionaria le norme richiamate in quest'aula dal sottosegretario Bargone, che consentono la proroga automatica di vent'anni, perché non ci convince il ragionamento sull'incremento della potenzialità economica. Quest'ultima non è mai stata quantificata; non ci è stato mai detto, né nella risposta odierna né nei mesi scorsi, quando abbiamo sollevato la questione, quanto le autostrade dell'IRI valessero di più in seguito a questa proroga. Ciò non è mai stato valutato. L'incremento della potenzialità economica si sarebbe potuto misurare se la proroga fosse stata messa a gara, come noi abbiamo sempre chiesto con forza, consentendo a più soggetti di partecipare, e quindi non dandola in cambio per opere quantificate non sulla base di progetti ma di numeri sempre uguali negli anni, dal 1992 ad oggi, nonostante le modifiche intervenute e nonostante, per esempio, la cosiddetta variante di valico sia passata dai 32 chilometri precedenti agli attuali 17 chilometri, come se, cambiando il tipo e la caratteristica delle opere, il costo delle stesse si mantenesse invariato.
Vorrei inoltre sottolineare con riferimento alla variante di valico che un tratto autostradale così lungo non può essere considerato un semplice aggiustamento, come è stato definito dal sottosegretario nella sua risposta. A seguito delle nuove tecnologie, essa avrebbe dovuto senza
dubbio essere considerata un tratto nuovo di autostrada e, in quanto tale, messa a gara e successivamente gestita.
Indipendentemente da tali questioni, vorrei sapere per quali ragioni si fa riferimento alla pedemontana veneta, sulla quale esiste soltanto un decreto-legge del Governo (è molto strano, tra l'altro, che un decreto-legge riguardi una sola autostrada), che dovrà essere convertito in legge. Chi ci assicura che tale provvedimento rimarrà esattamente quale il ministro veneto dei lavori pubblici lo ha presentato?
Vi è un'ulteriore questione. Ciò che è stato detto a proposito delle altre società autostradali è molto preoccupante, perché non si è parlato affatto degli impegni (noi sappiamo come siano rilevanti e consistenti) che le società autostradali dovevano onorare nei confronti dello Stato, che ha risanato più volte i loro bilanci (ciò è avvenuto, in particolare, poco più di dieci anni fa). A fronte di questa proroga, che vale per tutte le società autostradali, non riesco a capire per quali motivi debbano essere privatizzate anch'esse. Tutte le società oppure solamente alcune avevano situazioni di contenzioso con il nostro Governo? Sono questioni molto oscure e non è sufficiente affermare a posteriori che le società concessionarie, una volta risanate, saranno pronte a partecipare a gare europee per l'affidamento di altre opere autostradali. Siamo di fronte ad un regalo gigantesco a società concessionarie che hanno degli impegni da onorare.
Ci preoccupa soprattutto moltissimo (e nulla è stato detto a questo proposito) ciò che è scritto nell'accordo tra sindacati e Governo del 4 novembre 1997, che prevede 38 mila miliardi di nuovi interventi autostradali nel nostro paese. È questo forse il programma di nuove infrastrutture cui fa riferimento il sottosegretario Bargone quando afferma che si avrà un nuovo programma per la mobilità in Italia? In realtà, si tratterebbe di un nuovo programma di opere autostradali ed infrastrutturali che non si collega ad alcun progetto per la mobilità (mi risulta, tra l'altro, che non sia stato mai discusso nelle sue linee generali) ma solamente alle esigenze di risanamento, di finanziamento e di sostegno delle società autostradali, tra l'altro tutte private.
Vorrei inoltre sapere attraverso quale legge è stato previsto questo regalo alle società concessionarie private. Un regalo per sostenere - ahimè! - le richieste del presidente Valori; si è voluta creare una connessione tra le richieste del presidente assentite dal Governo e quelle delle società concessionarie private, si è voluto ricostruire un nuovo blocco autostradale portatore di interessi che, per quanto riguarda la mobilità nel nostro paese, confliggono con l'interesse generale. Per questo ci siamo attivati in ogni sede e continueremo a farlo perché riteniamo questa politica sbagliata. Ci attiveremo dunque anche in sede europea.
Molto spesso abbiamo appreso (il sottosegretario Bargone, come me nella passata legislatura, rivolgendosi ad altri ministri sosteneva le stesse cose) le decisioni del Governo non nelle sedi proprie; abbiamo appreso le decisioni del ministro dei lavori pubblici attraverso la stampa. In molti casi, quando contestavamo quello che la stampa riportava, sovente tra virgolette, il ministro dei lavori pubblici sosteneva che non vi fosse assolutamente nulla di vero. Questo metodo non ci piace, non ci piaceva nelle precedenti legislature e non ci piace neppure in questa. Vorremmo che il Governo agisse attraverso atti, comunicazioni al Parlamento e soprattutto non utilizzasse il metodo della smentita come normale rapporto con il Parlamento e soprattutto con i deputati quando, nella sede propria, chiedono conto delle dichiarazioni fatte.
Per concludere ribadisco che non posso essere assolutamente soddisfatto della risposta. Oltretutto, anche sulla questione dei titoli della società Autostrade abbiamo assistito a fatti che hanno destato preoccupazione. Mi riferisco alla crescita notevolissima del valore dei titoli in tempi molto brevi; attorno alla questione si intravedono manovre che hanno determinato sospetti e preoccupazioni.
Come ho già detto, non intendiamo affatto fermarci. Ricorreremo in sede europea e stiamo studiando come e cosa fare. Non crediamo infatti che la questione possa concludersi in questo modo.


