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GIOVANNI MARIA FLICK, Ministro di grazia e giustizia. Non devo certo ricordare loro quanto sia pressante l'esigenza - ben presente al Governo - di soluzioni che agevolino la definizione rapida dei processi: dal dibattito politico, su questo punto particolarmente vivo e pienamente consapevole - come ha confermato la discussione avvenuta in quest'aula appena una settimana fa - mi sembra emergere una larga convergenza sull'analisi della situazione, che si pone come primo positivo passo verso soluzioni che raccolgano ampi consensi.
È noto che il recupero della centralità del dibattimento, con l'indiscutibile valore di civiltà giuridica che ciò rappresenta, passa necessariamente attraverso la deflazione processuale del numero di dibattimenti. L'affidamento riposto sui riti alternativi dal codice del 1989 ha dovuto fare i conti con una realtà ben diversa.
Il lavoro degli uffici giudiziari è congestionato dall'altissimo numero di procedimenti che arrivano al dibattimento; a sua volta ciò, rendendo concreta la possibilità di prescrizione dei reati, ha reso appetibile un utilizzo anche dilatorio del meccanismo delle impugnazioni, e ha comportato un ulteriore motivo di favore per la scelta del rito ordinario.
In questo contesto il recupero della condivisibile filosofia del codice del 1989 si realizza con interventi tra loro collegati - e oramai ben noti e più volte ribaditi - sia di natura sostanziale che processuale: l'effettivo perseguimento della ratio del diritto penale minimo, attraverso una incisiva depenalizzazione e l'affidamento al giudice di pace delle questioni di micro-conflittualità (in discussione da tempo in quest'aula); la revisione del sistema sanzionatorio, con la possibilità di irrogare direttamente sanzioni alternative alla detenzione carceraria (e ciò nella prospettiva - da più parti auspicata e da me condivisa - di una maggiore coerenza tra l'adeguatezza della pena e la sua effettività, in cui il carcere sia riservato ai casi giustificati dalla gravità e dalla natura del reato); la revisione della prescrizione e del sistema delle impugnazioni: argomento quanto mai attuale e preoccupante, e sul quale mi sono impegnato mercoledì scorso, in quest'aula, a fornire in brevissimo tempo specifiche e analitiche risposte. Occorre, in particolare, conoscere la tipologia dei reati per i quali più frequentemente matura la prescrizione, e se esistano cause comuni, che si aggiungano e acuiscano il problema di fondo, che è la lunghezza dei processi; su un piano puramente quantitativo la tendenza all'aumento delle prescrizioni è tuttavia già nota, ed è confermata dai primi dati di aggiornamento del monitoraggio periodico che da anni il ministro svolge, e relativi al 1996 e al primo semestre 1997. Si tratta di una rilevazione - che metto fin d'ora a disposizione della Camera, riservandomi di far pervenire l'intera relazione non appena sarà elaborata - che ha lunghi
tempi di acquisizione del dato e una insufficiente disaggregazione dei reati, limitandosi alla distinzione tra contravvenzioni e delitti. Ma, appunto, essa conferma la fondatezza delle preoccupazioni per un trend che deve assolutamente essere invertito, attraverso le revisioni normative di cui stiamo parlando, e di quelle che emergeranno dalla riflessione in atto nel Governo e nel Parlamento. Infine, ma essenziale, il potenziamento dei riti alternativi: è del 15 gennaio 1997 la proposta del Governo (disegno di legge atto Camera n. 2968) per recuperare «l'efficienza del processo, nel rispetto delle fondamentali garanzie dei soggetti processuali».
A distanza di tempo non mi sembra di dovermi discostare da questo orientamento, anche se - alla luce delle altre riforme nel frattempo approvate - si impone una rivisitazione del testo allora elaborato (che contiene una serie di interventi sulla disciplina del giudizio abbreviato - volti ad adeguare l'istituto alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale e a consentire una più ampia utilizzazione del rito, ad esempio prescindendo dal consenso del pubblico ministero - dell'applicazione di pena concordata, nonché sui termini di richiesta di applicazione degli stessi riti, anticipata - per il patteggiamento - alla più naturale sede dell'udienza preliminare) in cui, tra l'altro, già trovano parziale risposta le preoccupazioni espresse dall'interrogante sugli effetti giuridici della sentenza di «patteggiamento»; il dibattito parlamentare ben potrà approfondire tali aspetti, per dar loro miglior definizione, e quindi maggiore certezza delle conseguenze. La stessa prospettiva mi ha indotto a inserire nel decreto legislativo che istituisce il giudice unico di primo grado, norme che - attraverso una sorta di «rimessione in termini» - facilitino il recupero dell'operatività dei riti alternativi, per realizzare l'obiettivo della rapida trattazione e definizione dei procedimenti pendenti.
In ogni caso ritengo che la riduzione del ricorso al dibattimento non possa e non debba comportare una drastica riduzione delle garanzie che devono, sempre e comunque, assistere anche quanti ricorrano ai riti alternativi; e considero mio preciso impegno assicurare che le riforme si muovano in una linea di contemperamento di queste esigenze.
Non posso allora che augurarmi, onorevole Borrometi, che la sua sollecitazione rappresenti un ulteriore segnale dell'interesse con il quale il Parlamento vorrà intraprendere - apportandovi le modifiche che riterrà opportune - il sollecito esame delle proposte di legge

