Art. 1.
(Ammissione al tirocinio).
1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« Art. 4 - (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno dodici mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tiro-