Allegato A
Seduta 329 del 19/3/1998


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PROGETTI DI LEGGE: SBARBATI: MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, RECANTE ISTITUZIONE DEL GIUDICE DI PACE (675); DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE (1873); BONITO ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (2507); MIGLIORI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (2891); DELMASTRO DELLE VEDOVE ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (3014); MOLINARI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, IN MATERIA DI INDENNITÀ SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE (3081)


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(A.C. 675 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I

TIROCINIO E NOMINA DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ammissione al tirocinio).

1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 4 - (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente della corte d'appello, almeno dodici mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tiro-cinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare».