(A.C. 675 - Sezione 9)
ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Divieto di applicazione o supplenza).
1. Dopo l'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Divieto di applicazione o supplenza). - 1. Fatto salvo quanto
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previsto dall'articolo 3, comma 2, i giudici di pace non possono essere destinati, in
applicazione o supplenza, ad altri uffici giudicanti del distretto cui appartengono».
ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis. (Richiesta di trasferimento) - 1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "Art. 10-ter (Richiesta di trasferimento) 1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico".»
9. 01
La Commissione.