Allegato A
Seduta 329 del 19/3/1998


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(A.C. 675 - Sezione 19)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato che:
l'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come sostituito dall'articolo 11-bis della legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto che, a fianco degli ufficiali giudiziari, operino per le notifiche anche i messi di conciliazione in servizio presso i comuni, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza;
a seguito di tale previsione normativa i messi di conciliazione non dipendenti comunali sono stati inclusi tra coloro cui la legge sul giudice di pace ha consentito la notifica degli atti del nuovo ufficio;
con l'espressione "fino ad esaurimento" il legislatore intendeva significare "fino al completo assorbimento negli organici del Ministero di grazia e giustizia di tutti i messi di conciliazione";
non tutti i messi di conciliazione sono stati immessi nei ruoli dei comuni compresi nelle circoscrizioni del giudice di pace, per cui ancora molti di essi (circa 400) si trovano in una situazione di incertezza e di disagio

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinchè i messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio alla data del 1 maggio 1995 presso gli uffici del giudice di pace siano inquadrati nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia, nella quarta qualifica funzionale, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al pubblico impiego.
9/675/1
Casinelli, Molinari, Angelici, Albanese, Borrometi, Carotti, Domenico Izzo, Jervolino Russo, Pasetto, Ferrari, Frigato, Pisapia, Testa, Manzione, Tarditi.

La Camera,
premesso che:
nell'intento dei presentatori dei progetti di legge n. 675 e abbinati è preminente la finalità di riassorbimento dell'enorme carico di arretrato che soffoca la giustizia civile e quella penale;
eventi come quelli dell'avvio di procedimenti penali per fatti risalenti agli anni del secondo conflitto mondiale sono la conseguenza del principio di perpetuità dell'azione penale;
detto principio contribuisce a tenere in vita processi che appartengono più alla storia che alla cronaca nera;
in attesa della modifica delle disposizioni dei codici di rito volte, tra l'altro, al superamento del principio di imprescrittibilità dell'azione penale;

impegna il Governo

ad adottare idonee misure onde l'attività del giudice penale non sia rivolta alla repressione di reati risalenti a data anteriore al cinquantennio.
9/675/2
Garra.