Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di Province o, in mancanza, di Comuni in modo che, oltre alla Regione Sardegna ciascuna sia di almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono: Piemonte, Vallè d'Aoste/Valle d'Aosta, Lombardia, Sudtirol/Sudtirolo,
Trentino, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono ventuno di cui cinque godono di speciale autonomia con statuti speciali.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Lazio; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Toscana; Umbria; Veneto.
Sostituirlo con il seguente:
Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.
Sostituire i primi due commi con i seguenti:
Sostituire il primo comma con il seguente:
Al primo comma, sostituire la parola: Basilicata con la seguente: Lucania.
Al primo comma sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia; Romagna.
Al primo comma, sostituire le parole Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia e Romagna.
Al primo comma, sostituire le parole: Emilia-Romagna con le seguenti: Emilia e Romagna.
Al primo comma, sopprimere le parole: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta.
Conseguentemente, sostituire il secondo comma con il seguente:
forza dei rispettivi Statuti speciali deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.
Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige con le seguenti: Trentino, Sudtirol-Sudtirolo.
Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Alto Adige con le seguenti: Sudtirolo.
Al primo comma e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, rispettivamente, con le seguenti: Val d'Aosta/Vallè d'Aoste e Trentino, Alto Adige/Sudtirol.
Al primo e ovunque ricorra sostituire le parole: Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, rispettivamente, con le seguenti: Trentino-Sudtirol/Alto Adige e Vallèe d'Aoste-Valle d'Aosta.
Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
Sopprimere il secondo comma.
Sopprimere il secondo comma.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Le Regioni godono di forme particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge regionale.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Condizioni particolari di autonomia, possono essere conferite, in deroga alla
disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. A tale fine il Parlamento approva una legge costituzionale conforme al progetto approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, e previo referendum approvativo da parte della maggioranza della popolazione della Regione. La Regione interessata può richiedere, ai fini dell'elaborazione del progetto di legge costituzionale, che sia convocata una conferenza Stato-Regione formata in modo paritetico da membri del Parlamento nazionale e regionale. Nel caso in cui la conferenza adotti un testo comune, le deliberazioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza assoluta. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti costituzionali.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Il Trentino-Alto Adige gode di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il suo Statuto speciale adottato con legge costituzionale.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Le Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed alla Lombardia sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed alla Lombardia sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.
Sostituire il secondo comma con il seguente:
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Valle d'Aosta ed al Veneto sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato secondo Statuti speciali adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna Regione.
Al secondo comma, dopo le parole, Trentino-Alto Adige, aggiungere le seguenti: il Veneto;
Conseguentemente, dopo l'articolo 139 aggiungere la seguente disposizione transitoria:
Al secondo comma, sostituire la parola: godono con la seguente: dispongono
Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che sono integralmente confermati nel testo risultante dalle leggi di approvazione.
Sopprimere il terzo e il quarto comma.
Sopprimere il terzo comma.
Sopprimere il terzo comma.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
La Regione Friuli - Venezia Giulia è costituita dalle Province autonome del Friuli e della Venezia Giulia.
0. 57. 81. 1.
Urbani, de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Melograni, Collavini, Marzano, Valducci, Paroli, Bono, Di Luca, Tortoli, Martusciello, Bertucci, Berruti, Cicu, Rebuffa, Maiolo, Giudice, Prestigiacomo, Lavagnini, Aleffi,
Vincenzo Bianchi, Donato Bruno, Leone, Sgarbi, Niccolini.
Sostituire il terzo comma con il seguente:
La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Al terzo comma, sostituire la parola: si articola nelle con le seguenti: è costituita dalle
Al terzo comma, sostituire la parola: si articola nelle con le seguenti: è costituita dalle
Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: Gli statuti speciali e le disposizioni di attuazione determinate dalle rispettive commissioni paritetiche stabiliscono forme e strutture di cooperazione bilaterale tra lo Stato e l'autonomia speciale che devono assicurare la pari ordinazione tra i due soggetti.
Dopo il terzo comma aggiungere il seguente:
È istituita la Provincia Autonoma di Bergamo.
Sopprimere il quarto comma.
Conseguentemente, dopo il quinto comma dell'articolo 58 aggiungere i seguenti:
Il testo deliberato dall'Assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere, nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'Assemblea regionale, la cui composizione è determinata dall'Assemblea stessa contestualmente all'approvazione della deliberazione di cui al quinto comma. La Commissione elabora entro tre
mesi il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) del sesto comma. Qualora la delegazione esprima il proprio accordo su tale testo, lo stesso è sottoposto alla popolazione della Regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge alle Assemblee delle Camere.
Sopprimere il quarto comma.
Sopprimere il quarto comma.
Sopprimere il quarto comma.
Sopprimere il quarto comma.
Dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: e le risorse necessarie per attuarle.
Sopprimere le parole: , nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62,
Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere, individuando le corrispondenti risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, l'attribuzione alla Regione della potestà legislativa nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza; ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; poste e telecomunicazioni; tutela del risparmio e mercati finanziari; istruzione, università e professioni, ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può
consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della Regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante referendum. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere stabilite anche per altre regioni sulla base di progetti di legge deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive assemblee. I progetti possono prevedere l'attribuzione alla regione della potestà legislativa in materie comprese tra quelle indicate al primo e secondo comma dell'articolo 58, individuando le corrispondenti risorse nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62. Il progetto deliberato dall'assemblea regionale è trasmesso al Parlamento ed esaminato da una speciale Commissione formata da un eguale numero di componenti di entrambe le Camere, nominate dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi di ciascuna di esse. Alle sedute della Commissione partecipa una delegazione dell'assemblea regionale la cui composizione è determinata dall'assemblea stessa, contestualmente alla deliberazione del progetto. La Commissione elabora ed approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il testo definitivo, che può consentire allo Stato di determinare con legge i principi fondamentali nelle materie di cui al primo comma dell'articolo 58 attribuite alla potestà legislativa della regione. Qualora la delegazione dell'assemblea regionale esprima il proprio accordo sul testo approvato dalla Commissione, lo stesso è sottoposto alla popolazione della regione mediante referendum ed è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Il testo approvato è ratificato con legge dalle Assemblee delle Camere. In mancanza del predetto accordo, il testo elaborato dalla Commissione speciale viene esaminato dalle Assemblee delle Camere e, qualora approvato da entrambe a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, è sottoposto alla popolazione della regione mediante referendum. Il progetto non è promulgato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere attribuite anche ad altre Regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.
Sostituire le parole da: nel rispetto delle disposizioni fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti possono prevedere l'attribuzione alle Regioni della funzione normativa in materie di competenza dello Stato e debbono comunque contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.
Sostituire la parola: costituzionale con le seguenti: del Senato delle Regioni
Sostituire la parola: costituzionale con la seguente: regionale
Sopprimere le parole da: su iniziativa sino alla fine dell'emendamento 57.82.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora un Parlamento regionale lo richieda, e previo referendum tra gli elettori della Regione, le medesime forme e condizioni particolari di autonomia previste ai sensi del periodo precedente per una determinata Regione, sono riconosciute anche a quella richiedente.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Forme e condizioni particolari di autonomia, previste o vigenti per le regioni a statuto speciale, sono riconosciute e disposte anche per le altre Regioni, su iniziativa e proposta della regione interessata.".
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La potestà legislativa è ripartita tra le Province, le Regioni e lo Stato.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.
Sostituire il quarto comma con il seguente:
Forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 62, possono essere stabilite anche per altre Regioni con legge costituzionale su iniziativa della Regione interessata.
Sostituire il quarto comma con il seguente:
Alle regioni che lo richiedono, con legge costituzionale, devono essere estese le forme e le condizioni particolari di autonomia previste per le regioni a statuto speciale.
Sostituire il quarto comma con i seguenti:
Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonché quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.
Sostituire il quarto comma con i seguenti:
Forme e condizioni particolari di autonomia possono essere attribuite anche ad altre regioni, sulla base di progetti speciali deliberati a maggioranza assoluta dalle rispettive Assemblee. Tali progetti debbono contenere l'indicazione degli obiettivi perseguiti, nonchè quella delle funzioni e dei mezzi di copertura finanziaria necessari a perseguirli.
legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonchè le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.
Sostituire il quarto comma con il seguente:
Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per altre regioni. I relativi progetti di legge sono proposti con l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale e del Consiglio regionale delle autonomie locali, e possono prevedere l'attribuzione alla regione anche della potestà legislativa in materie comprese nell'articolo 58, commi primo e secondo.
Sostituire il quarto comma con il seguente:
Sostituire il quarto comma con il seguente:
Le regioni a statuto ordinario possono acquisire lo status di regione a statuto speciale, adottando statuti con forme particolari di autonomia; tali statuti dovranno essere deliberati dal consiglio regionale con la maggioranza di tre quarti dei componenti ed approvati dal Parlamento con legge costituzionale, la quale potrà portare modifiche al testo deliberato dalla regione.
Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni. Sono fatte salve le posizioni particolari di autonomia garantite da accordi internazionali.
Sostituire il quarto comma con il seguente: In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi
generali dell'Unione europea, le Regioni, di intesa con le Comunità locali, tutelano le minoranze linguistiche e a tal fine possono proporre statuti speciali idonei a salvaguardare e valorizzare i patrimoni culturali e le tradizioni di queste popolazioni.
Al quarto comma, dopo la parola: disciplinate aggiungere le seguenti: secondo i rispettivi statuti speciali,
Al quarto comma, sostituire le parole: costituzionali possono con le seguenti: regionali devono
Al quarto comma, sostituire la parola: costituzionali con la seguente: ordinarie.
Al quarto comma, sopprimere la parola: particolari.
Al quarto comma, sopprimere la parola: anche.
Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: o enti territoriali
Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: e gli eventuali provvedimenti di natura finanziaria ad essa connessi
Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.
Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le leggi non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.
Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
A tali leggi costituzionali non si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 138.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
La regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
La potestà legislativa è ripartita tra i Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
La potestà legislativa è ripartita fra i comuni, le regioni, lo Stato federale dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Gli statuti speciali sono adottati e modificati su proposta di ciascuna assemblea regionale e previa intesa con tale organo sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura. Le modifiche così approvate non possono essere sottoposte ad alcuna forma di referendum nazionale.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia per le città metropolitane con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:
Sarà costituito con legge costituzionale l'ente autonomo territoriale "Città di Roma" avente natura di regione a statuto speciale e comprendente il territorio del Comune di Roma e di altri comuni ad esso collegati geograficamente e funzionalmente, la stessa legge costituzionale ne determinerà il territorio, le strutture amministrative interne e le particolari norme relative alla natura di Roma capitale della Repubblica italiana ed alla presenza nel suo ambito della Città del Vaticano e della Santa Sede.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Gli stati della confederazione hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti della confederazione e degli altri Stati federati.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Le regioni hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti della confederazione e delle altre regioni federate.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Le regioni hanno potestà di stipulare trattati di economia pubblica, rapporti di vicinato o di polizia con gli Stati esteri, nel rispetto dei diritti dello Stato e delle altre regioni.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Si può, con legge ordinaria, predisporre la fusione di Regioni esistenti in Comunità regionali federate, e aggregare Comunità locali a Comunità regionali federate, attraverso referendum cui partecipi la maggioranza della popolazione di ciascuna Comunità interessata. I referendum devono essere richiesti dai Consigli regionali, provinciali, comunali che intendono procedere all'aggregazione o alla riaggregazione.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.
Le denominazioni delle Regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedente Regioni costituzionali.
Fino alla attuazione di tale procedimento le Regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venzia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.
Possono essere costituite le Città-Stato o Città-Regione di Milano e di Napoli.
Nelle Regioni costituite secondo il comma primo sono conservate su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale delle comunità e tutti i poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque questi decidano liberamente di denominarsi, della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia Giulia.
57. 66. (S. 58. 101)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.
57. 13. (C. 58. 70.)
Taradash, Giovine, Colletti.
57. 15. (C. 58. 71).
Malavenda.
La Sardegna e la Sicilia godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, adottati con legge costituzionale.
57. 6. (S. 58. 210).
Cavaliere, Stucchi.
La Sardegna e la Sicilia godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, adottati con legge regionale.
57. 5. (S. 58. 211).
Fontan.
Le Regioni autonome sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Sudtirol, la Valle d'Aosta-Vallè d'Aoste. Esse esprimono forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali, che sanciscono un patto federativo con la Federazione, che prevedono misure di tutela in caso di presenza di minoranze linguistiche e che sono garantite con legge costituzionale.
57. 12. (C. 58. 24.)
Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.
Le Regioni autonome sono: Friuli Venezia Giulia; Sardegna; Sicilia; Trentino-Alto Adige-Sudtirol; la Valle d'Aosta-Vallèe d'Aoste. Esse esprimono forme e condizioni particolari di autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.
57. 54. (C. 58. 51.)
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.
Le Regioni autonome sono: il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino, Alto Adige-Sudtirol, la Valle d'Aosta-Vallèe d'Aoste. Esse svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.
57. 13. (C. 58. 23.)
Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Sudtirolo, Valle d'Aosta sono regioni autonome che svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in forza dei rispettivi statuti speciali, deliberati dall'Assemblea regionale e garantiti con legge costituzionale.
57. 53. (C. 58. 23. e C. 58. 51)
Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.
Le regioni sono: Abruzzo; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Lucania; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.
57. 17. (C. 58. 21.)
Sica, Saponara, Berruti, Giannotti, Soda, Molinari, Galeazzi, Pagliuca, Sanza, Boccia, Pittella, Francesca Izzo, Siniscalchi.
57. 10. (* S. 58. 8)
Soda, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Settimi
57. 4. (** S. 58. 10 e ** C. 58. 55.)
Santandrea, Fontan.
*57. 3. (** C. 58. 4.)
Berselli, Selva.
*57. 2. (** C. 58. 31)
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Frau, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige-Sudtirol, la Valle d'Aosta-Vallèe d'Aoste sono Regioni autonome che svolgono secondo forme e condizioni particolari la loro autonomia, in
57. 18. (C. 58. 25.)
Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.
Conseguentemente sopprimere il terzo comma.
57. 83 (* C. 58. 18)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri.
57. 65 (* C. 58. 18)
Olivieri.
57. 16 (C. 58. 70.)
Taradash, Giovine, Colletti.
57. 64. (* S. 58. 206)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.
I distretti metropolitani di Roma, Milano e Napoli sono considerati equivalenti a Regioni.
57. 20. (C. 58. 45.)
Pecoraro Scanio, Jannelli, Petrella, Barbieri, Cananzi, Siniscalchi, Nappi, Procacci.
Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei componenti degli organi legislativi regionali, sono stabiliti con legge dalla regione. Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un organo legislativo regionale ed ad una delle assemblee federali o ad un altro organo legislativo regionale o statale. I componenti degli organi legislativi regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
57. 7. (S. 58. 40)
Fontanini.
*57. 8. (* S. 58. 30)
Stucchi.
*57. 9. (* C. 58. 41.)
D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando.
57. 24. (S. 58. 32)
Fontan.
57. 45. (C. 58. 28.)
Masi, Bicocchi, Pozza Tasca.
57. 22. (C. 58. 27.)
Palma.
57. 38. (S. 58. 32 e S. 58. 102)
Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Lan-di di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.
*57. 23. (C. 58. 42.)
Berruti.
*57. 67. (C. 58. 42.)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.
57. 58. (C. 58. 43.)
Scarpa Bonazza Buora.
Lo Statuto speciale della Regione Veneto è adottato con legge costituzionale su proposta del Consiglio regionale, osservando le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione, ad eccezione del secondo e terzo comma.
57. 21. (C. 58. 43. e C. 58. 2)
Boato, De Biasio Calimani, Bressa, De Piccoli.
57. 80
La Commissione.
57. 11. (C. 58. 32.)
D'Alia, Manzione.
57. 39. (S. 58. 31)
Martino, Savelli, Buttiglione, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio, Gramazio, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Marzano, Masiero, Matacena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Tassone, Viale.
*57. 25. (S. 58. 31)
Gnaga.
*57. 62. (S. 58. 31)
Taradash, Colletti.
57. 81.
La Commissione.
**57. 52. (* C. 58. 19.)
Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.
**57. 61. (* C. 58. 19.)
Olivieri.
57. 29. (C. 58. 20.)
Acierno.
57. 26. (C. 58. 47.)
Stucchi.
L'Assemblea di ciascuna Regione può promuovere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, l'estensione della propria autonomia secondo forme e condizioni particolari, nell'ambito delle quali può essere attribuita alla potestà legislativa della Regione stessa la disciplina delle seguenti materie:
a) ordine pubblico e sicurezza;
b) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
c) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
d) poste e telecomunicazioni;
e) tutela del risparmio e mercati finanziari;
f) istruzione, università e professioni;
g) ricerca scientifica e tecnologica;
h) trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo della sostanze alimentari;
i) tutela e sicurezza del lavoro;
j) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
k) protezione civile;
l) ordinamento sportivo.
57. 47.
Pisanu.
*57. 31
Turroni, Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti
*57. 44
Nardini.
*57. 51
Diliberto, De Murtas, Bertinotti.
*57. 55
Cento, Gardiol, Dalla Chiesa, Galletti.
0.57.82.15
«De Biasio Calimani, Giulietti, Cennamo, Bonito, De Piccoli, Chiavacci, Cappella, Di Stasi, Di Capua, Raffaldini, Mario Pepe, Occhionero, Caccavari, Scantamburlo, Corsini, Brunale, Piccolo, Niedda, Caruano, Chiamparino, Ruzzante».
0. 57. 82. 7
Comino, Fontan.
0. 57. 82. 2
Pisanu.
0. 57. 82. 3
Pisanu.
La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
0. 57. 82. 5.
Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Voglino.
La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.
0. 57. 82. 4.
Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantanburlo, Castellani, Folena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.
0. 57. 82. 8
Comino, Fontan.
0. 57. 82. 9
Comino, Fontan.
0.57.82.14
Diliberto, Grimaldi.
Aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Le leggi di cui al presente comma non sono sottoposte al referendum previsto dall'articolo 138.
0. 57. 82. 6.
Bressa, De Piccoli, Crema, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Pistelli, Voglino, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Castellani, Folena, De Biasio Calimani, Maggi, Monaco, Valetto Bitelli, Cerulli Irelli.
0. 57. 82. 1
D'Amico, Manca.
0. 57. 82. 10
Comino, Fontan.
0. 57. 82. 11
Comino, Fontan.
0. 57. 82. 13
Comino, Fontan.
0. 57. 82. 12
Comino, Fontan.
57. 82.
La Commissione.
57. 63
Teresio Delfino, Sanza, Volontè.
La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale legge determina tempi e modi di attuazione del progetto, individua i compiti statali da attribuire alle Regioni, provvede ad indicare i mezzi di copertura finanziaria, nonché le procedure di verifica cui è subordinata la loro erogazione.
Lo Stato, su richiesta di una o più Regioni, può altresì delegare con legge l'esercizio di funzioni normative nelle materie di sua competenza. Le modalità di attuazione, la copertura finanziaria e i tempi della delega sono stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
57. 40
Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.
La legge di approvazione dei progetti di cui al comma precedente è adottata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in sessione speciale, a maggioranza assoluta dei loro componenti. Tale
57. 41
Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.
57. 34
D'Alema.
Condizioni particolari di autonomia possono essere conferite, anche in deroga alla disciplina prevista dagli articoli seguenti, a ciascuna Regione. Il progetto di statuto speciale deliberato a maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento regionale, è sottoposto a referendum regionale ed approvato dal Parlamento con legge costituzionale. La medesima disciplina si applica per le modifiche degli statuti speciali.
Qualora una Regione deliberi un progetto di nuovo statuto speciale che si conforma a quello di altra Regione già precedentemente approvato il Parlamento non può negarne l'approvazione, ma solo rinviarlo alla Regione per le parti eventualmente difformi. La Regione che ritenga illegittimo il diniego di approvazione può ricorrere alla Corte costituzionale contro la delibera parlamentare
57. 33
D'Amico.
57. 59.
Lucchese, Cardinale, De Franciscis.
57. 48
Fontan, Alborghetti, Anghinoni.
57. 49.
Fontan, Alborghetti, Anghinoni.
57. 42.
Giovanardi, Peretti, Manzione, Angeloni, Baccini, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Pagano, Scoca.
57. 50.
Fontan, Maroni, Fontanini.
57. 46.
Oreste Rossi, Stucchi.
57. 36.
Malavenda.
57. 37.
Malavenda.
57. 43.
Paissan, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Procacci, Scalia.
57. 54.
De Biasio Calimani, Rotundo, Mastroluca, Stanisci, Orlando, Occhionero, Caruano, Valetto Bitelli, Saonara.
*57. 35.
Mussi, Folena, Mancina, Soda, De Piccoli, Sabattini, Corsini, Campatelli, Bracco, Pezzoni, Signorino, Ranieri, Chiamparino, Iotti.
*57. 50
Bressa, De Piccoli, Ruzzante, Basso, Saonara, Frigato, Peruzza, Mazzocchin, Manzato, Scantamburlo, Crema, Castellani, Folena, De Biasio Calimani.
57. 57.
Boato.
57. 27. (S. 57. 600)
Fontan.
57. 28 (S. 57. 6)
Comino, Fontan, Fontanini, Maroni.
57. 32 (S. 57. 601)
Gnaga.
57. 30 (C. 58. 15.)
Acierno.
57. 56.
Siniscalchi, Petrella, Giannotti.
57. 60.
Lucchese, Cardinale, De Franciscis.
57. 01 (C. 57. 01.)
Fontan, Fontanini, Maroni.
57. 02. (* C. 57. 03.)
Fontan, Fontanini, Maroni.
57. 03 (S. 59. 200)
Fontan.
57. 04 (C. 57. 02.)
Fontan, Fontanini, Maroni.
In vista della formazione di Comunità regionali federate, si può, con referendum e con legge della Repubblica, costituire nuove Regioni e, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuniche ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e attaccati ad un'altra.
57. 05. (C. 58. 01)
Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.