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La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 18,10.
PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con un suo messaggio in data odierna, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge:
Il predetto messaggio (doc. I, n.2), che sarà immediatamente stampato e distribuito, risulta del seguente tenore:
Il primo rilievo non appare fondato.
È inutile ripetere che una continua azione di denigrazione dei partiti e dei movimenti politici può recare serio danno alla stessa vita della democrazia, facendo venir meno la necessaria opera di mediazione tra i cittadini e le istituzioni (articolo 49 della Costituzione); risalta, quindi, maggiormente il dovere, per chiunque sia investito di pubbliche responsabilità, di tutelare, nel quotidiano operare politico, la vita democratica da ogni anche apparente turbativa della trasparenza e della correttezza, doti che sono del tutto essenziali all'ordinato vivere democratico.
Firmato: Oscar Luigi Scàlfaro
Ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del regolamento, considerato anche l'articolo 136, comma 1, del regolamento del Senato, la nuova deliberazione relativa al suddetto disegno di legge inizierà il proprio iter al Senato della Repubblica.
MARCO TARADASH. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Taradash?
MARCO TARADASH. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori, non sul messaggio.
PRESIDENTE. Onorevole Taradash, parliamoci chiaro: se dice una parola sul messaggio o sulla questione oggetto del messaggio, le tolgo la parola ex abrupto. Se, quindi, intende intervenire sull'ordine dei lavori, attenendosi a ciò che oggi stiamo discutendo, cioè la materia relativa alle «Disposizioni in materia di attività produttive», le do la parola, altrimenti no. Parliamoci con chiarezza.
MARCO TARADASH. Presidente, lei può togliermi la parola, ma il mio intervento è sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Onorevole Taradash, lei che conosce il regolamento sa meglio di me che queste osservazioni doveva farle a fine seduta, come previsto dal nuovo regolamento. Grazie, onorevole Taradash.
MARCO TARADASH. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE. Si tratta del dovuto riguardo al messaggio del Presidente della Repubblica, che quindi andrà discusso quando si tratterà di esaminare nuovamente il disegno di legge in questione.
S. 2524. - «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario» (4565-bis).
«Signori Parlamentari,
ho esaminato il testo della legge: "Disposizioni per la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario", approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica il 12 marzo 1998 e a me pervenuta per la promulgazione.
Per i poteri che la Costituzione mi conferisce, devo dare ascolto anche alla viva voce della società civile, che si esprime attraverso le opinioni che, su temi di rilevante importanza, vengono formulate, a commento di decisioni politiche o legislative, sui mezzi di informazione o attraverso appelli inviati a me direttamente.
In ordine alla legge in esame emergono, sostanzialmente, due questioni, che si incentrano sull'articolo 30, recante la previsione dell'erogazione, per l'anno 1998, della somma di lire 110 miliardi a favore dei partiti e dei movimenti politici:
a) l'asserito contrasto con la volontà popolare che, nel referendum del 18 aprile 1993, si è espressa per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni e integrazioni, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
b) il modo non corretto con il quale si sarebbe provveduto alla copertura del relativo onere finanziario.
La norma in questione trova il proprio fondamento - come risulta dall'analisi del dibattito parlamentare - nel difettoso funzionamento, per ragioni tecniche, del sistema di raccolta dei fondi introdotto dalla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici".
Infatti, i modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno non contenevano la scheda per la destinazione ai partiti del 4 per mille e, d'altra parte, il sistema successivamente adottato (articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 259) per rimediare a tale mancanza (apposita scheda, che doveva essere ritirata a cura del contribuente e presentata entro il 31 dicembre 1997) si è rivelato tardivo e disagevole.
Tutto ciò ha reso assai difficoltoso l'esercizio, da parte dei cittadini, della facoltà di effettuare la contribuzione volontaria; di qui la preoccupazione del legislatore di prevedere, per il 1998, un'anticipazione di fondi ai partiti, "con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi": dunque, una mera anticipazione con espressa riserva di conguaglio.
Né ha fondamento il rilievo riferito al preteso contrasto tra il nuovo sistema di finanziamento basato sulla contribuzione volontaria e il risultato del referendum del 1993; e ciò non soltanto perché una critica del genere non riguarda la legge in esame, bensì quella precedente del 1997, ma soprattutto perché, avendo il referendum detto no al finanziamento dei partiti a carico dello Stato, il legislatore ha introdotto un sistema interamente basato sulla libera e volontaria contribuzione dei cittadini.
Vi è, tuttavia, nell'articolo 30 della legge in esame un altro aspetto che, in sede di promulgazione, va esaminato molto attentamente. Mi riferisco al secondo rilievo, che riguarda la modalità di copertura finanziaria dell'onere posto a carico del bilancio dello Stato. Infatti, malgrado detto onere configuri, come già precisato, un'anticipazione soggetta a conguaglio, non vi è dubbio che, per l'esercizio 1998, viene posta a carico del bilancio dello Stato una spesa aggiuntiva.
Orbene, al fine di provvedere alla copertura di tale spesa, il citato articolo 30 fa riferimento al "Fondo da ripartire per il finanziamento dei movimenti e dei partiti politici", capitolo 4507 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; detto capitolo, però, nel bilancio relativo all'esercizio in corso (1998), è riportato soltanto "per memoria", per cui - con lo stesso articolo 30 - si prevede che detto capitolo 4507 venga appositamente alimentato con risorse tratte dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie, richiamando l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di
alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", e successive modificazioni.
A tale proposito, la Commissione bilancio del Senato, il 28 gennaio 1998, ha emesso il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso al disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere contrario, in ragione del ricorso improprio che in esso viene previsto al Fondo di riserva per le spese obbligatorie d'ordine e per l'utilizzazione, in contrasto con l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, di risorse provenienti da stanziamenti ordinari di bilancio".
La Commissione bilancio della Camera dei deputati ha mosso alla norma in questione rilievi analoghi a quelli formulati dal Senato, anche se, a conclusione dell'esame, ha reso il seguente parere favorevole, trasformando le predette censure in "osservazioni": "L'articolo 37 (articolo 30 della legge in esame) prevede la copertura dell'onere finanziario da esso recato mediante il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978, in relazione ad una fattispecie di natura formalmente obbligatoria ma configurante una nuova autorizzazione di spesa a cui dovrebbe corrispondere una nuova copertura, attuando una deroga alla normativa di contabilità nazionale che appare opportuno evitare per il futuro".
Quanto emerso dal dibattito parlamentare mi induce a ritenere necessaria un'ulteriore riflessione da parte delle Camere su quella parte dell'articolo 30 della legge in esame che riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.
Non si può, infatti, tralasciare la considerazione che, su una materia di tanto rilievo e di tanta delicatezza, le Commissioni parlamentari investite del parere, censurando la soluzione finanziaria adottata, si sono pronunciate sostanzialmente, entrambe, in senso severamente critico.
È pur vero che i due pareri non contestano un vero e proprio difetto della copertura finanziaria imposta dall'articolo 81 della Costituzione, bensì la violazione dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 sulla contabilità generale dello Stato; tuttavia è importante notare che il citato articolo 11-ter - violato in modo incontrovertibile dalla norma contenuta nell'articolo 30 della legge in esame - comincia proprio con le parole: "In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione...".
E, in effetti, il precetto costituzionale non può trovare integrale applicazione senza la puntuale osservanza della legge sulla contabilità e sul bilancio dello Stato: ne consegue che la violazione di questa legge determina fatalmente un vulnus alla sostanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
Infine, due considerazioni:
1) l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione devono essere lineari e ineccepibili, né vale lasciar passare una formula non ortodossa con l'esplicito invito a non ripeterla per il futuro;
2) fare un'eccezione contro lo spirito dell'articolo 81 della Costituzione proprio per una norma che riguarda i partiti politici vuol dire non tener conto di uno stato d'animo, purtroppo insistente e alquanto generalizzato, di non favore, se non di ostilità, verso i partiti stessi.
Per le considerazioni che precedono, rinvio alle Camere per una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, la legge: «Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario.
Controfirmato: Vincenzo Visco».
Lei sa, onorevole Taradash, che sui messaggi del Presidente della Repubblica non è consentito dibattito. Ella avrà occasione di esprimere le sue osservazioni in sede di discussione del disegno di legge. Non mi è possibile darle ora la parola.
Non voglio esprimere nessun giudizio sul messaggio, ma soltanto chiedere a lei, in quanto Presidente dell'Assemblea, che nel momento in cui a questo ramo del Parlamento toccherà prendere atto della questione - ho sentito che l'iter avrà inizio al Senato -, l'Assemblea, la Conferenza dei presidenti di gruppo e il Presidente valutino l'utilità di aprire non soltanto la discussione su questo punto, ma più in generale sul meccanismo di finanziamento ai partiti...


