Allegato A
Seduta 332 del 24/3/1998


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(A.C. 4665 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
ritenuto che l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 364 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 434 del 1997, e modificato dal decreto-legge n. 6 del 1998, in esame, reca disposizioni per l'assegnazione dei giovani e degli obiettori di coscienza da incorporare presso gli uffici dei comuni delle Marche e dell'Umbria, colpite dal sisma del 1997;
considerato che le assegnazioni avvengono con molta lentezza, probabilmente anche a causa di ritardi amministrativi di varia natura, come emerso anche nel corso della risposta data dal Governo ad interrogazioni a risposta immediata svolte sull'argomento dalla Commissione difesa nella seduta del 29 gennaio 1998;


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considerato inoltre che il comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede che ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo relativamente al 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge (quelli colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dell'ottobre 1996), "sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";
rilevato infine che le disposizioni di cui al citato articolo 12, commi 1, 2, 3, e 6, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, recano previsioni analoghe a quelle di cui al citato articolo l -ter del decreto-legge n. 364 del 1997;

impegna il Governo:

a porre in essere quanto necessario ad assicurare anche per i comuni colpiti da eventi alluvionali le provvidenze previste dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998 e dal decreto-legge n. 364 del 1997 per i comuni delle Marche e dell'Umbria ed a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 646 del 1994.
9/4665/1
Romano Carratelli, Abbate.

La Camera,
premesso che a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996 recante norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1996 n. 29, che al punto C3 limita l'altezza dei nuovi edifici in funzione della larghezza stradale , nei comuni colpiti dal sisma del giugno 1981, legge n. 536 del 26 settembre 1981 (Gazzetta Ufficiale 28/09/81 n. 266) non è più possibile conservare la consistenza volumetrica complessiva dell'edificio preesistente al danno sismico, mentre ciò è possibile per gli edifici danneggiati dal sisma delle regioni Basilicata, Campania e Puglia in virtù della deroga alla normativa sismica prevista dal punto 4 del Capo II del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 (Gazzetta Ufficiale 21/07/81 n. 198), determinandosi così disomogenee modalità di ricostruzione degli edifici danneggiati irrimediabilmente o distrutti da eventi sismici a seconda delle aree geografiche interessate, pur se di pari rischio sismico;
ritenuto che la conversione in legge con modifiche del decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi è occasione idonea a proporre atto di indirizzo al Governo, finalizzato ad una maggiore armonizzazione delle normativa che già disciplina la ricostruzione degli edifici danneggiati irrimediabilmente o distrutti da eventi sismici;

impegna il Governo:

ad estendere, con proprio atto amministrativo, la deroga di cui al capo Il punto 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981 anche alla ricostruzione degli edifici distrutti o irrimediabilmente danneggiati per effetto del terremoto del giugno 1981, di cui all'articolo 1 della legge n. 536 del 26 settembre 1981.
9/4665/2
Giacalone, Lumia.

La Camera
premesso che:
una piena di portata eccezionale, conseguente alle intense piogge dei giorni 9 e 10 aprile 1992, provocò in più punti, la


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rottura e lo scavalcamento dell'argine sinistro nella parte finale del fiume Tronto, con inondazione di un'ampia area della pianura circostante e intensamente urbanizzata, sia con insediamenti civile che produttivi, ricadenti nei territori dei comuni di Monteprandone e S. Benedetto del Tronto;
a seguito dell'evento calamitoso furono avviate indagini amministrative che evidenziarono, tra le altre cose, che in prossimità della foce le caratteristiche geometriche dell'alveo risultano essere inadeguate, con una vasta zona a rischio di esondazione negli ultimi otto chilometri del fiume Tronto;
nel tratto anzidetto si trovano due importanti manufatti di attraversamento: il ponte della strada statale n. 16 (Adriatica) e quello della linea ferroviaria Bologna-Lecce, entrambi caratterizzati da un'insufficiente sezione di deflusso;
le indagini avviate dalla Procura della Repubblica sugli eventi descritti hanno portato ad ipotizzare gravi responsabilità da parte di funzionari e progettisti del Provveditorato alle Opere Pubbliche per le modalità di intervento nell'alveo del fiume Tronto;
la situazione di emergenza creatasi a seguito dell'esondazione ha reso necessari, da parte del Ministero per il coordinamento della Protezione Civile, interventi urgenti di regimazione idraulica e per la viabilità;
ulteriori interventi sono stati disposti con la legge 505 del 1992, recante ulteriori provvidenze per le zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche";
l'autorità di bacino, costituitasi subito dopo l'evento alluvionale, ha promosso un'intesa tra le regioni Marche ed Abruzzo per 1'esecuzione coordinata di un intervento di regimazione fluviale per la riscontrata inadeguatezza dell'attuale sezione;
l'intervento previsto non tiene conto della necessità di adeguare le strutture viarie e ferroviarie che attraversano il tratto terminale del fiume Tronto;
secondo gli studi effettuati dall'Autorità di Bacino è emerso quanto segue:
l'ampliamento delle sezioni in due tratti, dal ponte di Monsampolo alla statale n. 16 e dal ponte ferroviario alle foce, induce il beneficio di minori livelli idrici nelle sezioni direttamente interessate all'intervento, con un sensibile miglioramento della velocità della corrente;
il comportamento idraulico generale resta peraltro condizionato dalla presenza dei due ponti (ANAS e Ferrovie dello Stato) di larghezza ed altezza assolutamente insufficienti, con gravi problemi per elevati valori di piena;
l'autorità di bacino aveva già segnalato alle direzioni compartimentali dall'ANAS e delle Ferrovie dello Stato la necessità di provvedere alla ricostruzione dei due manufatti di attraversamento del fiume Tronto;

impegna il Governo:

affinché l'intesa istituzionale di programma prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, in esame sia attuata e ricomprenda anche gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto, con l'adeguamento degli attraversamenti dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato alle prescrizioni dell'autorità di bacino, reperendo altresì le necessarie risorse.
9/4665/3
Turroni.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 4665, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
tenuto conto che il comma 6-quater dell'articolo 23 proroga al 31 dicembre 1998 il termine relativo alla presentazione


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delle domande per l'erogazione del contributo compensativo dell'IVA pagato sulle operazioni di ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dalle alluvioni del 1994 e fissato nella misura massima del 19 per cento dei corrispettivi imponibili;
considerato che a partire dal 1 ottobre 1997, l'articolo 1 del decreto-legge n. 328 del 1997, convertito dalla legge n. 410 del 1997, ha aumentato l'aliquota normale dell'IVA, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 19 al 20 per cento;

impegna il Governo:

a coordinare, mediante un'apposita circolare ministeriale, quanto previsto dal suddetto comma 6-quater con il recente innalzamento dell'aliquota IVA dal 19 al 20 per cento, al fine di consentire a coloro che hanno già effettuato o effettuano interventi di ricostruzione dopo la data del l ottobre 1997 di avere un rimborso integrale dell'IVA pagata.
9/4665/4
Barral, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 4665, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
tenuto conto dell'estrema necessità dei comuni colpiti da calamità naturali di poter utilizzare i giovani in servizio di leva o in servizio civile sostitutivo per fronteggiare la fase di emergenza che segue l'evento calamitoso, permettendo la partecipazione attiva di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani dei comuni interessati;

impegna il Governo:

con riferimento alle convenzioni stipulate con i comuni per l'utilizzazione dei giovani in servizio civile sostitutivo, ad assegnare la massima precedenza alle convenzioni stipulate dai comuni colpiti da calamità naturali.
9/4665/5
Guido Dussin, Oreste Rossi, Formenti, Fongaro, Parolo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 4665, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
considerato che, sia in sede di presentazione del programma del Governo alla Commissione ambiente sia in sede di esame di precedenti decreti-legge riguardanti il settore della protezione civile, il Governo medesimo si è impegnato a predisporre una legge quadro per la gestione delle emergenze conseguenti le calamità naturali;
ritenuta indispensabile una normativa organica che possa permettere di affrontare in modo uniforme le problematiche connesse alle calamità naturali evitando scontri a livello amministrativo e politico e continui ricorsi a provvedimenti improvvisati e di carattere straordinario che spesso creano disparità di trattamento delle singole situazioni;
ritenuta altresì improcrastinabile una riorganizzazione della struttura della protezione civile che ridefinisca il riparto delle competenze, allo scopo di garantire un adeguato sistema di prevenzione ed una razionalizzazione effettiva degli interventi;

impegna il Governo:

a riconoscere quale compito prioritario e di indifferibile urgenza l'elaborazione


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da parte del Dipartimento della Protezione civile di un progetto di legge-quadro sulla protezione civile e la gestione delle calamità naturali, ai fini della presentazione in tempi brevi al Parlamento di un apposito disegno di legge in materia.
9/4665/6
Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,
premesso che:
le caratteristiche morfologiche e geologiche del nostro Paese lo classificano tra quelli ad elevato rischio sismico;
le caratteristiche costruttive del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello collocato all'interno dei centri storici e la situazione di degrado determinano una accentuazione della situazione di rischio a cui sono sottoposti gli abitanti e lo stesso patrimonio edilizio;
nonostante ciò poco o nulla è stato fatto o programmato in questi anni per attuare degli interventi sul nostro patrimonio immobiliare, dotandolo di tutte quelle caratteristiche necessarie ad affrontare eventuali eventi sismici;
altri Paesi con le medesime peculiarità, come il Giappone e gli Stati Uniti, dimostrano come una reale politica di adeguamento antisismico di opere ed edifici consenta di ridurre al minimo gli effetti provocati da calamità naturali, innanzitutto in termini di vite umane, ma anche in termini di danni al patrimonio abitativo ed ambientale;
appare necessario ed oportuno promuovere e coordinare organicamente le iniziative delle istituzioni pubbliche rivolte alla conoscenza e alla mitigazione del rischio sismico;
appare altresì necessario definire una strategia politica che sottragga l'azione dei pubblici poteri all'estemporaneo intervento dettato dall'urgenza;
a tal fine occorre promuovere attività di indagine e conoscenza per predisporre successivi programmi di intervento di prevenzione;
è perciò urgente avviare un' estesa opera di valutazione dei parametri di rischio relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato ed alle infrastrutture attraverso sistemi di rilevamento unificati che verifichino la vulnerabilità e l'esposizione in relazione anche alla macrozonazione e microzonazione sismica, i cui criteri e metodologie di indagine siano definiti in base alle attuali conoscenze scientifiche dal Dipartimento per la protezione civile che si avvale del Servizio sismico nazionale, del Gruppo nazionale difesa dai terremoti e del CNR, con il concorso del Ministero dei lavori pubblici e di quello per i Beni culturali;
è opportuno che tale attività di indagine sia avviata prioritariamente nelle regioni colpite dai sismi del 1996 e 1997 indivituati nel decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6

impegna il Governo:

ad avviare programmi di indagini sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati e delle infrastrutture nelle regioni colpite dai sismi del 1996 e 1997, che comprendono valutazioni sul costo del necessario adeguamento o miglioramento antisismico;
a definire, sull abase delle indagini compiute, una metodologia per la formazione di programmi di intervento per la riduzione del rischio sismico;
a promuovere programmi di intervento per la riduzione del rischio sismico destinando annualmente a questo scopo adeguate risorse.
9/4665/7
Scalia, Turroni.

La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito l'Emilia Romagna


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hanno riguardato le province di Modena e Reggio e principalmente i comuni di Carpi e Correggio colpendo in particolare gli edifici storici posti all'interno dei centri antichi, recando danni rilevanti al patrimonio storico artistico;
le risorse disponibili per la riparazione dei danni, individuate dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, appaiono insufficienti e in particolare non in grado di consentire il restauro dei beni culturali (chiese, conventi, antichi palazzi) di proprietà pubblica richiedendo che una rilevante quota delle risorse finanziarie locali sia destinata a tale scopo, modificando in tal modo i programmi delle amministrazioni;
appare perciò necessario prevedere che, nell'ambito delle ulteriori risorse di cui verrà disposto l'impiego per il completamento degl interventi individuati dal decreto-legge 6 gennaio 1998 siano destinate adeguate risorse per interventi di restauro e recupero di beni culturali aventi particolare interesse storico la cui conservazione e valorizzazione può essere compromessa dalla situazione di emergenza determinatasi;
particolare rilievo riveste a tale proposito il campo di concentramento di Fossoli il cui restauro assume un significato di straordinario interesse come memoria storica della recente storia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a prevedere con adeguate risorse il restauro e la valorizzazione del campo di concentramento di Fossoli, nel comune di Carpi, in considerazione dello straordinario valore storico e testimoniale di tale memoria.
9/4665/8
Procacci, Turroni.

La Camera,
considerato che il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560 prevede che i mutui contratti precedentemente agli eventi alluvionali del novembre 1994 per l'esercizio delle imprese danneggiate possano essere convertiti con i mutui previsti dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995;
considerato che conseguentemente agli eventi alluvionali alcune attività produttive commerciali, artigianali o industriali proprio in attesa dei provvedimenti di conversione dei mutui non hanno ripreso le attività o le hanno cedute in attesa di dette provvidenze anche al fine di poter rilocalizzare in altre zone più sicure i propri esercizi;
considerato che la X Commissione attività produttive, il 9 luglio 1997, in sede di approvazione del disegno di legge n. 3475, che prevedeva misure di nazionalizzazione degli interventi a favore delle imprese colpite dall'alluvione del novembre 1994, ha impegnato il Governo a predisporre idonee misure per consentire la conversione dei mutui prevista dall'articolo 2 della legge n. 35 del 1995, anche per le aziende danneggiate dall'alluvione del novembre 1994, anche in caso mutui contratti precedentemente dagli eventi da attività anche successivamente cedute in attesa della ricollocazione di detti esercizi;
considerato che dalla data dell'impegno in X Commissione sono passati più di otto mesi senza riscontri nel senso indicato nell'ordine del giorno succitato;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché le misure previste nel precedente impegno siano immediatamente rese operative.
9/4665/9
Muzio, Penna.

La Camera,
premesso che:
gli eventi sismici del periodo settembre-ottobre 1997, che hanno avuto


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quale epicentro le Marche e l'Umbria, hanno interessato anche la parte settentrionale dell'Abruzzo e, in particolar modo, il territorio della provincia di Teramo;
i movimenti tellurici hanno riguardato soprattutto le strutture pubbliche e i beni monumentali, in special modo l'edificio della prefettura di Teramo, il municipio di Teramo, la sede dei vigili del fuoco, la sede centrale e periferica della provincia, il provveditorato agli studi, l'istituto magistrale di Teramo, l'istituto commerciale «V. Comi» di Teramo, l'istituto professionale per il commercio di Teramo, il convitto nazionale «M. Delfico», il palazzo della questura, il palazzo della sanità, il palazzo degli uffici finanziari e del tesoro, ecc.;
gli eventi sismici hanno provocato danni rilevanti a strutture pubbliche, religiose e private dislocate anche in altri comuni della provincia di Teramo;
dal rilevamento macrosismico effettuato dall'ingegnere, SSN e GNDT risulterebbe che numerosi comuni della provincia di Teramo sono stati interessati dai terremoto con una intensità uguale o superiore a quella registrata in comuni delle province di Rieti e Arezzo, per i quali sono state avviate le procedure tese al rilevamento dell'agibilità e del danno;
molti degli edifici sopra menzionati sono stati dichiarati inagibili;
il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile sono stati informati a suo tempo della gravità del fenomeno da parte della prefettura di Teramo e della regione Abruzzo;
considerato che;
per i territori della provincia di Teramo, interessati dal sisma, non e stato dichiarato lo stato di emergenza;

impegna il Governo

ad attivare le procedure per i rilievi di agibilità e dei danni cagionati dagli eventi sismici del settembre-ottobre 1997 al fine di accertare l'ammontare degli stessi e prevedere, attraverso un'apposita ordinanza, gli eventuali finanziamenti necessari per gli interventi di ripristino.
9/4665/10
Gerardini, Cerulli Irelli.

La Camera,
considerato che:
il presente disegno di legge interviene in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, ma non include le zone toscane della Versilia, Garfagnana e Montignoso colpite dall'alluvione del giugno 1996;
sono passati ormai molti mesi da quando i due rami del Parlamento approvarono un ordine del giorno con il quale impegnavano il Governo a predisporre un idoneo provvedimento nel quale si prevedeva, per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti colpiti dall'alluvione del giugno-ottobre 1996 un contributo annuale per gli anni 1996, 1997 e 1998 pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali;
il Ministero dell'interno, intorno alla metà del 1997, ha avviato una procedura di rendicontazione del fabbisogno finanziario a favore dei comuni colpiti tramite le prefettura, di cui, a tutt'oggi, è difficile prevedere l'esito;
con il passare del tempo la situazione si fa sempre più difficile anche per i comuni di queste zone, e diventa sempre più complesso garantire il mantenimento dei servizi essenziali a seguito delle correnti disponibilità di bilancio anche a fronte delle ingenti spese a garanzia dei mantenimento di servizi essenziali per le famiglie che ancora versano in condizioni


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difficili e in pendenza della ricostruzione in corso;

impegna il Governo

a mantenere gli impegni assunti durante i sopralluoghi nelle località sopra indicate e, comunque, a prevedere una forma di fattivo sostegno in considerazione della esclusione della regione Toscana dal pacchetto di interventi previsti dal disegno di legge in esame.
9/4665/11
Carli, Cordoni, Evangelisti.

La Camera,
visto l'articolo 3, comma 1 lettera a) in cui si prevede la predisposizione, da parte dei comuni, dei programmi di recupero, e relativi piani finanziari, per la «ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici»;
considerata la rilevanza storico-culturale e l'alto significato per l'identità delle comunità locali di ogni struttura aderente la presenza religiosa sul territorio, avendo conto in particolare dello specifico contesto delle regioni colpite dal sisma;

impegna il Governo

affinché in tali programmi vengano incluse tutte le realtà afferenti la presenza religiosa sul territorio.
9/4665/12
Merloni, Galdelli, Casinelli, Bertucci, Giacco.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare, con atti di propria competenza, un provvedimento dal contenuto analogo a quelli a suo tempo adottati per il terremoto del Friuli del 1976 (legge 29 maggio 1976, n. 336) e per l'alluvione del Piemonte del 1994 (legge 21 gennaio 1995, n. 22);
a far sì che, in particolare, tale provvedimento debba prevedere:
considerare non soggette all'imposta di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 le donazioni effettuate per la ricostruzione, la costruzione ex novo, il restauro ed il ripristino di edifici di culto e di istruzione, di immobili di particolare valore artistico distrutti o danneggiati dal terremoto che ha colpito le regioni di Umbria e Marche nel 1997;
stabilire che non concorrono alla formazione del reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito dei percipienti, le erogazioni in denaro ed il valore normale delle cessioni gratuite effettuate in soccorso delle popolazioni danneggiate dagli eventi sismici iniziati dal 26 settembre 1997 e siano deducibili ai fini della determinazione del reddito dei soggetti eroganti; tale disposizione dovrebbe applicarsi anche: a) alle erogazioni effettuate alle associazioni riconosciute, comprese le associazioni rappresentative di categorie economiche delle regioni colpite, al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 1; b) alle erogazioni in denaro fatte affluire direttamente presso i comuni e gli altri enti pubblici locali incaricati di destinare le somme medesime alle popolazioni colpite; c) alle erogazioni in denaro fatte affluire ai fondi di solidarietà, destinati alle popolazioni colpite dal terremoto, appositamente costituito presso enti ed associazioni riconosciute, comprese le associazioni rappresentative di categorie economiche e le organizzazioni sindacali delle regioni colpite;
consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del provvedimento collegato alla finanziaria, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge Finanziaria '98), anche ai soggetti non direttamente danneggiati e con sede fuori dai comuni disastrati di fascia «A», che appaltino opere, ovvero acquistino beni e servizi al fine di riparare o ricostruire edifici e opere


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pubbliche distrutte o danneggiate, per poi conferirli agli enti territoriali.
9/4665/13
Polenta, Merloni, Galdelli, Casinelli, Bertucci, Giacco.

La Camera,
considerato che con l'articolo 23-septies del presente provvedimento si provvede a rideterminare l'organico dell'istituto nazionale di geofisica, consentendo l'immissione nei ruoli previo concorso anche del personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato;
considerato ancora che personale ugualmente dedito a compiti di sorveglianza sismica del territorio ed alla ricerca geofisica presso altri enti non è stato ricompreso nella previsione dell'articolo 23-septies;

impegna il Governo

a predisporre, anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato presso i gruppi di ricerca con finalità di protezione civile del CNR, e del servizio sismico nazionale, analoga normativa che ne favorisca, previo concorso, l'immissione nei rispettivi ruoli.
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Albanese, Casinelli.

La Camera,
considerato che:
periodicamente giungono all'esame dell'Assemblea provvedimenti di rifinanziamento di leggi di ricostruzione e di risanamento, per la quasi totalità delle calamità che si abbattono sul nostro Paese;
sovente gli eventi calamitosi risalgono a diversi lustri e comunque le procedure di risanamento non sono ancora concluse spesso per carenza di fondi, ma a volte anche per l'estrema farraginosità degli adempimenti;
normalmente si provvede ad ulteriori e frammentari finanziamenti con atti legislativi spesso episodici ed a volte contraddittori, al di fuori di un piano organico di norme ed interventi che possono portare felicemente a conclusione le opere di risanamento;

impegna il Governo

a predisporre un quadro definitivo e complessivo di tutte le leggi di finanziamento delle varie catastrofi che si sono verificate nel nostro Paese;
a predisporre un quadro definitivo e complessivo, per ogni evento, delle somme spese e dei fondi ancora necessari per il completamento degli interventi;
a predisporre un piano organico pluriennale di completamento degli interventi con un piano finanziario, pluriennale, di copertura di tutte le somme necessarie;
a predisporre una revisione e riorganizzazione della normativa vigente al fine di adeguarla alle nuove esperienze ed alle nuove esigenze, rimuovendo le complicazioni e le contraddizioni che si sono stratificate a seguito dell'emanazione di norme non sempre congruenti;
a richiedere al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, apposita delega per la compilazione di uno o più decreti legislativi «testi unici» che consentano di addivenire, per ogni evento calamitoso, ad una normativa univoca e semplificata con la modifica, ove necessario, della legislazione vigente, e l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni esistenti.
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Casinelli, Galdelli, Merloni, Oreste Rossi, Foti, Bertucci, Zagatti, Lorenzetti, Giacco.

La Camera,
considerato che a seguito dei ripetuti eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche ed Umbria sono state emanate diverse


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ordinanze dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;
considerato anche che sono stati emananti diversi provvedimenti normativi contenuti nel decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, nella legge 449 del 1997 e nel decreto-legge n. 6 del 1998;
considerato ancora che, anche a causa di un eccezionale ed anomalo evolversi dell'emergenza, ordinanze e provvedimenti successivi intervengono spesso in modifica di quanto in precedenza disposto per cui il complesso e copioso corpo di norme già emanate potrebbe risultare di difficile lettura ed interpretazione, contrastando così con l'esigenza di mettere a disposizione delle amministrazioni, degli operatori e dei cittadini strumenti legislativi di immediata e semplice lettura;

impegna il Governo

ad emanare, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, un'ordinanza «testo unico» di tutte le disposizioni già emanate a far data dal 26 settembre 1997, provvedendo nel contempo alla espressa abrogazione di tutte le ordinanze emanate al riguardo;
a richiedere al Parlamento, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, apposita delega ai fini della compilazione di un decreto legislativo «testo unico» di tutte le norme di legge emanate con l'espressa abrogazione di tutte le disposizioni vigenti in materia e con la possibilità di apportare le modifiche necessarie al fini del coordinamento normativo;
ad emanare per il futuro, qualora se ne ravvisi la necessità, sempre e comunque, ordinanze e leggi «testo unico» che ricomprendano quanto residui in vigore dei provvedimenti precedenti, e con l'esplicita abrogazione di tutta la normativa previgente.
9/4665/16
Galdelli, Casinelli, Merloni, Oreste Rossi, Foti, Bertucci, Zagatti, Lorenzetti.

La Camera,
ritenuto che l'articolo 23-septies reca disposizioni per l'aumento della dotazione di organico dell'istituto nazionale di geofisica per meglio corrispondere alle sue funzioni e ai suoi compiti;
considerato che il complesso degli istituti, organismi ed enti devono essere messi nelle condizioni di operare efficacemente ed efficientemente in campo sismologico:

impegna il Governo

a porre in essere quanto necessario ad assicurare l'estensione della facoltà di assumere - come previsto dall'articolo 23-septies - con le stesse modalità e per le medesime finalità dell'osservatorio geofisico sperimentate di Trieste.
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Di Bisceglie.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»;
considerato che l'articolo 1 della legge n. 434 del 17 dicembre 1997 stabilisce, per i soggetti che alla data del 26 settembre 1997 erano residenti o avevano sede operativa nei comuni o nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, la sospensione dei termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, accezione ed eccezione in scadenza del periodo dal 26 settembre al 31 marzo 1998


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e di tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;
considerato inoltre che, alla scadenza del 31 marzo 1998, i versamenti e gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione dovranno essere effettuati;
evidenziato come, se ciò avvenisse senza una adeguata rateizzazione, si produrrebbe una grave difficoltà per le aziende costrette al rientro immediato dei versamenti delle rate di mutuo non effettuati;

impegna il Governo

ad intervenire nei confronti del sistema bancario affinché preveda e metta in atto adeguati strumenti finanziari che consentano a tutti i soggetti che hanno usufruito della sospensione dei termini di pagamento delle rate prevista all'articolo 1 della legge n. 434 del 1997 e cessante il 31 marzo, di rientrare dalle loro posizioni debitorie in un periodo di tempo sufficiente a non vanificare in maniera del tutto repentina l'effetto finanziario positivo derivato dalla sospensione stessa.
9/4665/18
Agostini, Lorenzetti, Giulietti, Raffaelli, Bracco, Goldoni, Mancini, Duca.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 «Ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, numerosi ospedali delle regioni Marche ed Umbria sono stati evacuati durante l'emergenza ed hanno avuto periodi di non funzionamento e che gli stessi, pur avendo ripreso il normale funzionamento, hanno ridotto la propria capacità in posti letto a causa di reparti tuttora inagibili;
considerato inoltre che ciò ha inevitabilmente comportato il trasferimento dei malati in altri ospedali delle stesse regioni ma in USL diverse e che comunque, in qualche caso, gli stessi malati continuano a rivolgersi ad altre USL per prestazioni e ricoveri;
visto che tutto ciò ha inevitabilmente comportato delle perdite finanziarie notevoli per le USL, i cui territori di pertinenza sono stati direttamente interessati dagli eventi sismici ed in particolare per la USL n. 3 dell'Umbria il cui territorio è quasi completamente composto da comuni «disastrati»;

impegna il Governo

affinché, in sede di previsione del fondo sanitario nazionale, nel riparto delle somme fra le regioni, si tenga conto della situazione determinatasi nelle regioni Umbria e Marche in conseguenza degli eventi sismici, in particolare delle USL direttamente interessate dagli stessi.
9/4665/19
Bracco, Agostini, Giulietti, Raffaelli, Galdelli, Mancini, Giacco, Duca.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 «Ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
considerato che, a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, non si è potuta tenere la seconda tornata della


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Giostra della Quintana, manifestazione storica di rilevante importanza che si tiene annualmente nel comune di Foligno;

considerato inoltre che a causa del terremoto sono state gravemente lesionate le sedi dei rioni e delle taverne;
evidenziato come tutto ciò abbia prodotto un perdita finanziaria notevole per l'Ente Giostra e che sarà comunque necessario procedere alle ripartizione delle sedi rionali e a quelle delle taverne per poter dar luogo allo svolgimento della Giostra della Quintana nel settembre 1998;
visto che i proventi della lotteria europea saranno quest'anno devoluti alle regioni Umbria e Marche danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

impegna il Governo

ad invitare le regioni interessate e, in particolare, la regione Umbria, affinché una parte dei proventi provenienti dalla lotteria europea vengano destinati all'Ente Giostra della Quintana di Foligno per gli interventi da effettuare presso le sedi rionali e delle taverne e per il ripiano del bilancio affinché venga mantenuta in vita una delle manifestazioni storiche più importanti per la città di Foligno e per l'intera regione.
9/4665/20
Raffaelli, Bracco, Agostini, Giulietti.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 «Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
premesso che l'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria, prevede che, ai fini della concessione, nel 1998, delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992 in favore delle attività produttive, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, in aggiunta alle graduatorie regionali di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale n. 527 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, a formare due ulteriori graduatorie relative ai comuni e ai territori disastrati e ai soggetti produttivi con ordinanza di sgombero localizzati nei comuni danneggiati;
visto che lo stesso articolo 3 citato prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dei commissari delegati di cui all'articolo 1 della suddetta ordinanza, possa differire i termini di presentazione delle domande per l'accesso ai benefici da concedere attraverso le due richiamate ulteriori graduatorie, anche diversamente da quelli fissati per le graduatorie regionali ordinarie;
dato atto che i termini delle domande di partecipazione alle due ulteriori graduatorie possono essere fissati con decreto del Ministero dell'industria successivamente agli esiti della notifica alla Commissione U.E. delle particolari misure di aiuto previste dal citato decreto-legge n. 364 del 1997, così come modificate dalla legge di conversione n. 434 del 1997;
visto, che, dopo la notifica del testo normativo da parte del Ministero dell'industria, alla Commissione U.E. del 29 dicembre 1997, con nota del 27 gennaio 1998 i servizi della Commissione europea hanno manifestato alcune perplessità in merito alle particolari misure agevolative previste dalla norma di cui si tratta e che, nonostante che a detta nota abbia fatto seguito un chiarimento del 2 febbraio 1998, la decisione comunitaria non è ancora intervenuta;
considerato che, nel frattempo, con decreto ministeriale dell'1 dicembre 1997, sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale ordinario del 1998;
considerato inoltre che la dilatazione dei tempi di applicazione della legge,


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le incertezze procedurali rispetto all'applicazione di una norma certamente innovativa e le difficoltà burocratiche stanno ingenerando preoccupazione nelle imprese che temono di veder vanificati di fatto gli oggettivi vantaggi previsti dalle norme citate;

impegna il Governo

1) ad intervenire in modo determinato presso l'Unione europea perché, in tempi rapidi, si pervenga alla decisione comunitaria indispensabile affinché il Ministero dell'industria possa fissare i termini per la decisione comunitaria delle due ulteriori graduatorie previste per le regioni Marche ed Umbria;
2) alla stesura di una ripuntualizzazione della procedura stessa con precisazioni in merito ai seguenti punti:
il termine «delocalizzazione» usato al comma 1 lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 434 del 1997, deve interdersi analogo al termine «trasferimento» usato nella legge n. 488 del 1992;
che le domande già presentate dalle imprese nei termini previsti per le graduatorie, ordinarie sono considerate valide anche ai fini delle graduatorie speciali che saranno formate successivamente ed ivi incluse d'ufficio;

3) a voler prendere in considerazione, con provvedimenti successivi, le seguenti ipotesi normative:
che, nel caso in cui la formazione delle ulteriori due graduatorie previste all'articolo 1 della legge n. 434 del 1997 avvenga solo sul secondo bando 1998, al fine di consentire, comunque, il medesimo trattamento, la decorrenza delle spese agevolabili rimanga fissata al 1 gennaio 1997;
che i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 434 del 1997, possano essere prorogati anche per il 1999;
che la somma stanziata per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 434 del 1997, venga incrementata con ulteriori stanziamenti;
4) che, in ogni caso, venga differito il termine di presentazione delle domande limitatamente alle iniziative delle regioni Umbria e Marche, interessate alle graduatorie speciali, fermo restando che quelle già presentate potrebbero, una volta intervenuto il parere favorevole dell'Unione europea, essere considerate valide anche ai fini di tali graduatorie ed ivi incluse d'ufficio.
9/4665/21.
Lorenzetti, Giulietti, Bracco, Raffaelli, Duca, Galdelli, Agostini.

La Camera,
premesso:
che a distanza di oltre sette anni dal verificarsi dell'evento sismico che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania i dati relativi alla ricostruzione appaiono del tutto deludenti, mentre la percentuale di reale attivazione della spesa è insignificante;
che, malgrado reiterati interventi sulle norme preposte al corretto e celere utilizzo degli stanziamenti per la ricostruzione, permangono ostacoli e remore alla esigenza di procedere con tempestività alle spese di ricostruzione post-sisma;
che, nel frattempo è ulteriormente cresciuta l'insofferenza dei cittadini della Sicilia sud-orientale nei confronti di una pubblica amministrazione non solo incapace di farsi carico dei problemi legati alla ricostruzione, ma perfino di individuare le cause ostative e gli esatti livelli di responsabilità;
che, non appare più oltre procrastinabile l'esecuzione delle opere di ricostruzione relative al terremoto del dicembre 1990;


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impegna il Governo

a predisporre una verifica e un conseguente monitoraggio tendente ad accertare le cause relative ai ritardi nelle opere di ricostruzione, nonché le specifiche responsabilità ai vari livelli istituzionali e relazionare al Parlamento entro tre mesi, unitamente alle proposte operative ritenute idonee per il definitivo superamento di ogni possibile, ulteriore ritardo.
9/4665/22.
Bono, Valensise.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e Marche e per le altre zone ad elevato rischio sismico;
tali agevolazioni consistono in un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA per Marche e Umbria, per le altre zone ad elevato rischio sismico il contributo è pari al 10 per cento.

impegna il Governo

ad emanare, con la massima urgenza, il relativo decreto concernente le disposizioni di attuazione dell'articolo di cui in premessa.
9/4665/23.
Bertucci, Merloni.

La Camera,

impegna il Governo

a predisporre un provvedimento legislativo affinché i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, residenti nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 15 gennaio 1991, n. 288, possano avvalersi del comma 2-bis dell'articolo 14 del disegno di legge del 2 marzo 1988, n. 69 convertito in legge n. 154 del 27 aprile 1989.
9/4665/24.
Cappella, Caruano, Rabbito, Rizza, Borrometi.

La Camera,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6 recante «Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite, da eventi sismici»;
considerato che per dare concretezza all'obiettivo di sostenibilità ambientale dello sviluppo, nella ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Marche e Umbria, si faccia riferimento alla bioedilizia;
considerato che si intende bioedilizia il corretto utilizzo di materiali e tecnologie edilizie sane per gli esseri viventi e l'ambiente;

impegna il Governo

a promuovere un corretto sistema di riqualificazione ambientale, favorendo la conservazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici da recuperare, agevolando e indirizzando verso scelte consapevoli per ricostruire i luoghi per abitare e le attività produttive con materiali e tecnologie sani.
9/4665/25.
Gatto, Giacco.

La Camera,
premesso che:
il comma 8 dell'articolo 15 del disegno di legge in approvazione prevede che a decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa connessi con quanto prevede l'articolo 2 potranno essere finanziati mediante accantonamenti da inserire nelle legge finanziaria;


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i dati provvisori già accertati circa il costo dei danni provocati dal terremoto sono di gran lunga superiori alle somme già stanziate;
occorre far fronte pienamente alle aspettative e ai diritti soggettivi determinati dalla presente legge;

impegna il Governo

a prevedere, la manovra di bilancio a partire dal prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, un'adeguata copertura finanziaria in modo da corrispondere alle aspettative e alle esigenza imprenscindibili legate alla ricostruzione.
9/4665/26
Malentacchi, Lorenzetti, Galdelli, Lenti, Giordano, Bracco, Giulietti, Merloni, Bertucci.

La Camera,
premesso che:
a seguito degli eventi sismici succedutisi a partire dal 26 settembre 1997 il ministro degli interni con delega alla protezione civile ha provveduto ad emanare l'ordinanza con la quale, fra l'altro, si proroga i termini per i pagamenti delle imposte, dei contributi previdenziali, delle tasse e tariffe degli enti locali, la tassa sulla salute;
questa misura è stata opportunamente adottata al fine di favorire l'immediata ripresa economica delle aree più direttamente colpite dal terremoto;
il prossimo 31 marzo le proroghe di cui sopra giungono a scadenza, per alcuni soggetti, ma non è dato a conoscere quali siano le intenzioni del Governo circa la restituzione delle somme soggette a proroga, (da quando si deve iniziare la restituzione, in quali termini e in quanto tempo);
è necessario dare certezza, non danneggiare la ripresa economica che faticosamente si è riavviata dopo l'emergenza e consentire l'avvio della ricostruzione prima di iniziare a prevedere il rientro delle somme soggette a proroga;

impegna il Governo

a emanare con la massima urgenza una o più circolari che prevedano il pagamento delle somme soggette a proroga, da parte dei soggetti beneficiari che non hanno avuto danni diretti, a partire dal 1 gennaio 1999, le suddette circolari devono prevedere altresì, una rateizzazione su un arco temporale di almeno 3 anni, senza interessi e sanzioni, reperendo altresì la necessaria copertura finanziaria.
9/4665/27
Lenti, Galdelli, Lorenzetti, Giacco, Duca, Bertucci, Giordano, Bracco, Giulietti.

La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge di cui sopra, prevede la realizzazione di un'intesa di programma tra il Governo e le regioni Marche e Umbria finalizzata alla connessione tra gli interventi di ricostruzione e quelli legati allo sviluppo delle zone interessate dal sisma del 26 settembre 1997;
notevoli sono le aspettative delle popolazioni insistenti nei territori dell'entroterra delle due regioni;
le due regioni hanno precedentemente promosso un'intesa con la quale s'impegnano su uno spettro ampio di obiettivi di sviluppo;

impegna il Governo

a realizzare l'intesa di cui sopra entro tre mesi dall'approvazione del presente disegno di legge;


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a prevedere nell'intesa medesima risorse certe da recepire in specifici capitoli di spesa per la valorizzazione della dorsale appenninica; il completamento del raddoppio delle tratta ferroviaria Orte-Falconara e il potenziamento delle tratte secondarie; la rete viaria che attraversa le due regioni la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e ambientali; la forestazione; il recupero dei centri storici e lo sviluppo turistico; l'integrazione dei progetti di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea; la formazione professionale e l'innovazione tecnologica; la collaborazione fra Atenei.
9/3665/28
Giordano, Giacco, Galdelli, Lorenzetti, Lenti, Bracco, Giulietti, Merloni, Bertucci.

La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge in approvazione prevede che ai comuni che hanno avuto oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni danneggiate venga assegnato un contributo del 20 per cento delle risorse trasferite dallo Stato al fine di far fronte ai maggiori costi dei servizi erogati;
il ministro dell'interno ha provveduto ad emanare una circolare con l'elenco dei comuni aventi diritto a tale ristoro basato su dati incompleti e provvisori;

impegna il Governo

a riconsiderare la circolare di cui sopra tenendo conto dei dati aggiornati dei danni nei rispettivi comuni, a considerare nel conteggio anche gli edifici agibili con provvedimenti e gli edifici pubblici danneggiati.
9/4665/29
Giulietti, Lenti, Lorenzetti, Bracco, Giordano, Galdelli, Raffaelli, Merloni, Bertucci.

La Camera,
considerato che:
in relazione ai recenti eventi tellurici nelle regioni di Umbria e Marche ed alle loro conseguenze sulle strutture di molti fabbricati danneggiati notevolmente in numerosi centri abitati tutti rilevanti, ma alcuni di particolare interesse storico come la città di Assisi e Camerino;
la città di Camerino è sede di Università e che la stessa ne costituisce il fulcro;
allo stato, per effetto del terremoto, la città, già condizionata dalle dimensioni e dalla scarsità di servizi e infrastrutture, appare gravemente danneggiata;
hanno subito notevoli danni anche gli edifici universitari ed in particolare la Biblioteca Valentiniana che conta 100.000 volumi;
l'economia della città è basata prevalentemente sulla presenza di 8.000 studenti;

impegna il Governo

ad attivare apposito intervento straordinario per la città nel suo complesso, ma con assoluta priorità per l'Università come peraltro auspicato dal deliberato del senato accademico della stessa Università del 3 ottobre 1997, al fine di accelerarne l'opera di recupero e di risanamento, tenuto conto del ruolo centrale della università nell'economia complessiva della città e del delicato momento di crescita dell'Ateneo medesimo, condizione ulteriore di sviluppo per l'intera comunità.
9/4665/30
d'Ippolito.

La Camera,
premesso che alcune normative riguardanti il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale


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interessate dagli eventi sismici del 1968 sono state inserite nel testo all'articolo 23-bis;
considerato che altre normative riguardanti la stessa materia sono inserite nel testo dall'atto Camera 610 già all'ordine del giorno della competente Commissione,

impegna il Governo

perché vengano accelerate tutte le procedure per la rapida approvazione della suddetta proposta di legge.
9/4665/31
Lucchese.

Considerato che l'erogazione dei rimborsi IVA su fatture emesse a seguito dell'alluvione del novembre 1994 è rimasta sospesa per mancanza di fondi dall'aprile 1997 e che la direzione generale delle entrate del Piemonte con sede in Torino, in seguito alla richiesta della sezione staccata di Alessandria di 10.000.000.000 (dieci miliardi), informava la direzione centrale del Ministero delle finanze di Roma con richiesta di lire 2,5 miliardi;
la richiesta di una somma così inferiore alle necessità dei rimborsi dovuti, utile per il rimborso di solo 500 pratiche su 2.588 ancora da rimborsare, è giustificata con la seguente motivazione a dir poco singolare: (...Per Alessandria e Asti la richiesta e stata limitata, temporaneamente, ad altri 2,5 miliardi, avendo codesta direzione la necessità contabile di non accreditare somme superiori a tale importo).
È evidente che tale motivazione non solo non fa riferimento a nessuna norma di legge, ma disattende l'articolo 12, comma 2 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito dalla legge 25 settembre 1996, n. 496 che prescrive (...in novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta) l'erogazione del contributo;

impegna il Governo

ad attivare con urgenza tutti gli atti necessari per corrispondere i rimborsi IVA previsti dall'articolo 12 comma 2 del disegno di legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito dalla legge 25 settembre 1996 n. 496 e a dotare delle risorse finanziarie necessarie le strutture decentrate del Ministero delle finanze al fine di non disattendere le attese a ormai più di tre anni dall'alluvione del Piemonte.
9/4665/32
Ortolano, Muzio.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 4665 di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi;
ritenuto indispensabile perseguire con la massima tempestività le infrastrutture viarie e ferroviarie nelle zone terremotate,

impegna il Governo

a sviluppare tutte le iniziative necessarie, d'intesa con le amministrazioni competenti, per l'attuazione di tutti gli atti relativi:
al nuovo tracciato umbro-marchigiano della strada statale n. 77;
all'affidamento dell'appalto della Flaminia nel tratto Foligno-Spoleto e Nocera Umbra-Gualdo Tadino;
all'ultimazione del traforo del Cornello della strada statale n. 361;
al raddoppio ferroviario nella tratta Foligno-Fabriano, lungo l'asse Orte-Falconara.
9/4665/33
Teresio Delfino, Tassone, Marinacci, Fabris, Manzione.


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La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 4665, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 6 del 1998;
rilevato che l'articolo 23-septies prevede misure volte a rimediare alle carenze di organico dell'Istituto nazionale di geofisica, consentendo anche l'assunzione di personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato;
considerato altresì che è necessario rimediare anche agli analoghi problemi in cui versa il dipartimento dei servizi tecnici nazionali, al fine di garantire la funzionalità di tale struttura e l'assolvimento dei suoi importanti compiti istituzionali;

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento legislativo di iniziativa governativa la possibilità per il dipartimento dei servizi tecnici nazionali, in relazione alle vacanze risultanti dalle piante organiche dello stesso dipartimento e dei singoli servizi, di procedere all'inquadramento nei propri ruoli del personale in posizione di comando o fuori ruolo, su domanda degli interessati, nonché l'autorizzazione, nell'ambito delle disponibilità di organico, a procedere alla copertura delle vacanze risultanti dalle piante organiche, utilizzando il personale attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9/4665/34
Vito, Bertucci.

La Camera,
premesso che:
l'alluvione che ha interessato gran parte del territorio dell'Emilia Romagna ha causato l'allagamento di migliaia di ettari dei territorio della regione;
le caratteristiche dell'alluvione non sono dovute, come accade solitamente in queste circostanze, all'esondazione dei fiumi e dei torrenti, ma sono state determinate dall'insufficienza ed incapacità del regime scolante di far fronte ad un evento calamitoso di siffatta portata;
in particolare questa alluvione sembra dovuta all'abbassamento del suolo provocato dall'emungimento delle falde e all'estrazione del gas metano;
sono stati effettuati studi sugli effetti delle attività estrattive solamente per la zona nord della costiera adriatica, mentre analoghe ricerche avrebbero dovuto essere fatte nei tratti prospicienti i territori di Ravenna, Forlì e Rimini;

impegna il Governo:

a porre un limite alle due attività di cui in premessa, in particolare per quanto riguarda l'estrazione del gas metano, ove risultasse particolarmente nociva all'assetto del territorio;
ad effettuare circostanziati studi sugli effetti nei confronti dell'abbassamento del suolo per quanto riguarda l'estrazione di gas metano delle attività in «off-shore», nei tratti prospicienti i territori di Ravenna, Forlì e Rimini, così come già avviene nell'Alto Adriatico;
a reperire le necessarie risorse finanziare a realizzare gli studi suddetti nonché per l'innovazione tecnologica eventualmente necessaria per ridurre l'impatto sul territorio delle attività estrattive.
9/4665/35
Paissan, Turroni.
(Testo così modificato nel corso della seduta).