Seduta n. 333 del 25/3/1998

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Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 9,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

(Definizione profilo professionale dei diplomati in servizio sociale)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Sbarbati n. 2-00651 (Vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).


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L'onorevole Mazzocchin, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Signor Presidente, signor sottosegretario, come loro ben sanno, la legge n. 341 del 1990 ha istituito i diplomi universitari e, tra gli altri, anche il diploma universitario in servizio sociale. In precedenza esisteva una scuola speciale per i servizi sociali ed i diplomati di quella scuola attualmente possono iscriversi all'albo dei diplomati in servizio sociale, mentre gli studenti che escono dal corso di diploma universitario con lo stesso titolo non sono ammessi al medesimo albo. Ciò crea, evidentemente, disparità inconcepibili, che devono essere rapidamente risolte anche con la regolamentazione dell'esame di Stato, che era già previsto dalla legge n. 84 del 1993.
Chiedo quindi al signor sottosegretario se il Governo intenda assumere le opportune iniziative affinché sia definito il profilo professionale dei diplomati universitari in servizio sociale e perché sia finalmente regolata in modo definitivo l'immissione nella società di questa nuova figura professionale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha facoltà di rispondere.

LUCIANO GUERZONI, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, l'interpellanza, come ha poc'anzi precisato l'onorevole Mazzocchin, riguarda due problemi, la cui soluzione è rimasta in sospeso, relativi all'attuazione della normativa che ha previsto l'istituzione del diploma universitario in servizio sociale e la disciplina dell'ordine professionale e del relativo albo. I problemi concernono in primo luogo le procedure necessarie per arrivare a svolgere l'esame di Stato abilitante all'iscrizione all'albo ed all'esercizio della professione e, in secondo luogo, la definizione del profilo professionale del diplomato in servizio sociale, soprattutto per quanto riguarda - è solo per questo, infatti, che si pone il problema - la pubblica amministrazione.
Ho allora il piacere di comunicare all'onorevole interpellante che il 6 febbraio scorso, al termine di un lavoro molto lungo e complesso compiuto dall'apposita commissione ministeriale, è stato trasmesso al Consiglio di Stato lo schema di regolamento istitutivo dell'esame di Stato, previsto dalla legge n. 84 del 1993 - poc'anzi ricordata dall'onorevole Mazzocchin - quale requisito indispensabile per l'accesso all'albo e per l'esercizio della professione di assistente sociale.
Considerato anche il lungo tempo trascorso, il Ministero ha chiesto al Consiglio di Stato l'applicazione dei termini abbreviati, sicché il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole allo schema di regolamento il 23 febbraio scorso. Al fine di accelerare ulteriormente l'iter che deve portarci all'indizione del primo esame di Stato, il Ministero ha acquisito preventivamente l'orientamento del Ministero di grazia e giustizia e delle associazioni professionali, come previsto dalla legge.
Penso dunque di poter rassicurare gli onorevoli interpellanti che, non appena pubblicato il regolamento sulla Gazzetta Ufficiale (che è per l'appunto in corso di pubblicazione), potremo procedere con immediatezza all'indizione del primo esame di Stato per l'iscrizione all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale. Per altri aspetti cui si riferisce l'interpellanza, voglio ricordare come il Governo si sia impegnato su diversi fronti per arrivare a risolvere definitivamente i problemi che sono rimasti aperti, come spesso accade, in sede di applicazione della legge n. 84 del 1993.
Innanzitutto, è stata prevista dal Parlamento, nella legge n. 127 del 1997, un'apposita norma, l'articolo 17, comma 96, lettera c), che conferisce al Governo una potestà regolamentare per riordinare la valutazione dei diplomi rilasciati dai percorsi formativi delle scuole speciali per gli assistenti sociali, nonché in materia di riconoscimento dei titoli abilitanti. Secondariamente, come è ben noto all'onorevole Mazzocchin, che fa parte della VII Commissione della Camera, è all'esame di tale


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Commissione l'atto Camera n. 4206, recante disposizioni in materia universitaria, nel quale è contenuta una norma che tende a risolvere una serie di piccoli e grandi problemi che sono rimasti in sospeso nel passaggio dal vecchio regime delle soppresse scuole speciali per gli assistenti sociali al diploma universitario, ivi compresi gli adempimenti che le università non sono riuscite a realizzare nei tempi dovuti per la fase transitoria. Questo per quanto riguarda tutto il percorso che deve portarci, direi ormai nel giro di pochi mesi, alla chiusura e alla soluzione definitiva dei problemi della transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.
Per quanto riguarda il secondo problema posto dall'interpellanza, quello del profilo professionale, vorrei ricordare come, sempre nella legge n. 127, sia contenuta un'apposita norma in base alla quale si prevede che nella stipula dei prossimi contratti di comparto della pubblica amministrazione si addivenga, comparto per comparto, alla valutazione, quindi al riconoscimento e all'apprezzamento, delle professionalità acquisite con i diversi percorsi formativi e i diversi titoli di studi universitari. Dalla legge n. 341 del 1990 in poi, sono stati definiti nuovi percorsi formativi che, come nel caso degli assistenti sociali, si sono trovati bloccati l'accesso alla pubblica amministrazione, posto che questi nuovi percorsi formativi conferiscono un titolo che sul versante della pubblica amministrazione tuttora non è riconosciuto.
Essendo intervenuta nel frattempo, come è noto, la contrattualizzazione della quasi totalità dei rapporti di pubblico impiego, il problema del riconoscimento della professionalità conferita dai titoli e della definizione dei profili professionali fa ormai capo alla contrattazione per i diversi comparti della pubblica amministrazione. In base a questa norma della legge n. 127 sarà dunque possibile addivenire, nel prossimo contratto di comparto, in particolare per quanto riguarda la sanità e i servizi sociali, al riconoscimento del titolo e quindi alla definizione del relativo profilo professionale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzocchin ha facoltà di replicare per l'interpellanza Sbarbati n. 2-00651, di cui è cofirmatario.

GIANANTONIO MAZZOCCHIN. Sono soddisfatto della risposta del signor sottosegretario.

PRESIDENTE. Suaviter et breviter!

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