Allegato A
Seduta 334 del 26/3/1998


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INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI

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(Sezione 1 - Rappresentanza di genere nelle istituzioni e attuazione della «Carta di Roma»)

A) Interpellanza e interrogazione:

Le sottoscritte chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per le pari opportunità, per sapere - premesso che:
in data 10 ed 11 marzo 1997 si è svolta ad Helsinki una conferenza organizzata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema «Uguaglianza tra uomini e donne nei processi decisionali»;
nel corso dell'incontro è emersa la necessità di riequilibrare la rappresentanza di generi, utilizzando ogni meccanismo utile per raggiungere tal fine, ivi comprese le quote di rappresentanza;
nella stessa Finlandia, unico paese al mondo in cui il voto alle donne fu concesso nello stesso anno di fondazione del Parlamento (1906), il sistema delle quote è tuttora in vigore. Infatti, nonostante la rappresentanza femminile sia attestata a livelli elevati (33-40 per cento), la sezione 4 del New Equality Act prevede una percentuale bloccata di presenza femminile attestata intorno al 40 per cento (nelle ultime amministrative la presenza di elette era pari al 48 per cento);
il sistema delle quote per il riequilibrio della rappresentanza è attualmente in vigore in ben cinquanta paesi;
lo stesso Primo Ministro francese Alain Juppé ha proposto una modifica della Costituzione per introdurre in via temporanea quote da riservare a candidate donne nelle elezioni a scrutinio di lista;
in termini di rappresentanza femminile nelle istituzioni, il nostro Paese continua ad attestarsi intorno a percentuali bassissime (8,6 per cento), superate ampiamente da paesi del terzo mondo quali Mozambico (25,2 per cento), Eritrea (21 per cento), Sud Africa (25 per cento), eccetera;
la sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali tutte quelle norme, statali e regionali, che prevedevano una «riserva» di posti nelle liste elettorali sulla base del sesso, utilizzando in tal senso per la prima volta la dichiarazione di illegittimità costituzionale «consequenziale» (prevista dall'articolo 27 della legge n. 87 del 1953) per estendere l'incostituzionalità da una legge statale ad una legge regionale -:
anche in riferimento alla direttiva approvata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 marzo 1997, laddove al punto 1 si dà applicazione all'obiettivo strategico «G1» della «piattaforma di Pechino», in merito all'acquisizione di potere e responsabilità (empowerment) se non ritengano opportuno prevedere correttivi o meccanismi di garanzia temporanei che consentano di riequilibrare la rappresentanza di genere nelle istituzioni, al fine di dare piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
(2-00475)
«Pozza Tasca, Debiasio Calimani, Fei, Cordoni, Dedoni, Mariani, Labate, De Luca, De Simone, Procacci».
(7 aprile 1997).


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DE LUCA. - Al Ministro per le pari opportunità. - Per sapere - premesso che:
quindici Ministri europei, tra i quali quello italiano, hanno sottoscritto il 18 maggio 1996, nel corso della settimana europea organizzata dalla Commissione parità la «Carta di Roma», riconoscendo la necessità di attuare «azioni concrete a tutti i livelli per promuovere la partecipazione ugualitaria di donne e uomini ai processi decisionali in tutte le sfere della società», ciò anche in riferimento alle previste modifiche del Trattato di Maastricht;
benché l'uguaglianza tra uomini e donne sia sancita dalla nostra Costituzione, continuano in Italia, ed anche in ambito europeo, le solite discriminazioni fondate sul sesso, ad iniziare dall'accesso al lavoro: infatti, con il Trattato di Roma (istitutivo della Comunità europea), si è inteso soltanto parificare il salario maschile a quello femminile, a parità di qualità di lavoro;
tanto nella normativa italiana quanto in quella europea la donna non è spesso considerata nella sua individualità: valga l'esempio del cumulo delle pensioni, in cui viene elisa la pensione della moglie, se anche il marito è pensionato, o le ventilate provvidenze «per la famiglia», che non tengono alcun conto del lavoro di cura solitamente prestato soltanto dalla donna, anche se costei lavora fuori dalla famiglia, e così via. Le legislazioni europee, inoltre, non considerano di solito la cosiddetta «dimensione di genere», di cui il programma di azione di Pechino prevede «l'inserimento in tutte le politiche», e che è di per sé un aspetto finora ignorato della democrazia;
attraverso la sottoscrizione della «Carta di Roma» i quindici ministri si sono impegnati, a nome dei rispettivi Governi, a far sì che vengano cancellate tali odiose discriminazioni nei confronti delle donne, onde istituire in Europa una vera forma di democrazia -:
quali valutazioni esprima il Ministro interrogato in merito a quanto esposto in premessa;
quali misure abbia adottato o intenda adottare affinché lo Stato italiano raggiunga gli obiettivi stabiliti con la «Carta di Roma»;
quali iniziative abbia assunto o intenda assumere, anche e soprattutto in ambito europeo, per consentire alle donne di sentirsi realmente cittadine dell'Unione e cancellare assurde discriminazioni basate sui sessi, che denunciano peraltro, alle soglie dell'anno duemila, un preoccupante fenomeno di rallentamento del processo evolutivo della nostra civiltà.
(3-01820)
(18 dicembre 1997).