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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Selva n. 2-02453 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).
ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, la riforma del processo tributario varata nel 1992 ha, come è noto, soppresso le commissioni tributarie di secondo grado su base provinciale, istituendo commissioni tributarie regionali, con sede nel capoluogo di regione. Ciò ha provocato una serie di problemi, soprattutto per i contribuenti che assumono di essere stati ingiustamente sottoposti in tutto o in parte ad accertamento tributario. Ha provocato, soprattutto, costi pesanti nelle regioni geograficamente più consistenti, derivanti dalla necessità di recarsi nel comune capoluogo anche soltanto per depositare il ricorso contro la decisione di primo grado. Certamente il contribuente che si rivolge ad un professionista per la difesa è costretto ad aumentare le spese per le trasferte e per i diritti, al di là della semplice udienza di discussione. Di fatto, il ricorso in secondo grado è diventato non più conveniente, nell'ipotesi che l'accertamento rientri entro una certa soglia, anche abbastanza consistente, con ciò traducendosi in una sorta di diniego di giustizia.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.
NATALE D'AMICO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Con l'interpellanza testé illustrata dall'onorevole Mantovano, nel rilevare che l'istituzione delle commissioni tributarie regionali ha provocato notevoli disagi, soprattutto nelle regioni di dimensioni più consistenti, a causa della necessità dei ricorrenti e dei difensori di recarsi nelle città capoluogo per depositare i relativi documenti, gli onorevoli interpellanti ravvisano l'urgenza di dare immediata e completa attuazione all'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha previsto l'istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.
PRESIDENTE. L'onorevole Mantovano ha facoltà di replicare.
ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, abbiamo sostituito il «saranno» con una previsione imminente: manca il termine certo e siamo punto e daccapo. Infatti, se la legge ha avuto quest'esito, a distanza di un anno e tre mesi dalla sua approvazione, posso solo augurarmi che abbia altro esito l'assicurazione avuta con la risposta ad un'interpellanza.
di fronte ad un'assicurazione che merita sicuramente tutto il rispetto, ma che sarebbe stata più efficace e rassicurante se accompagnata dall'indicazione di un termine preciso.
L'onorevole Mantovano, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.
Una soluzione a questo problema sembrava essere stata individuata in modo definitivo con la legge 18 febbraio 1999, n. 28, che all'articolo 35, modificando l'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ha stabilito che «nei comuni sedi di corte di appello o di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia (...)», con una serie di indici, «saranno istituite» - e sottolineo il termine «saranno» - «sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie (...)». Questa norma è stata approvata ed è entrata in vigore circa quindici mesi fa, ma attende ancora una compiuta attuazione da parte del Governo. È vero che non viene indicato un termine, nella legge, per l'istituzione delle sezioni staccate di secondo grado, ma la circostanza che manchi questo termine e che ci sia semplicemente un riferimento vago al futuro (ricordo il verbo «saranno» ) non vuol dire che le sezioni non debbano essere istituite o che la nuova istituzione debba essere rinviata sine die, perché non è rinviato il disagio dei contribuenti, che ha raggiunto livelli intollerabili.
L'interpellanza, quindi, mira ad avere indicazioni precise e quanto più complete e tassative possibili sull'attuazione del disposto dell'articolo 35 della citata legge n. 28.
Com'è noto, l'articolo 35 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, prevede l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei comuni, rispettivamente sedi di corte d'appello, di sezioni staccate di corte d'appello o di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali, nonché capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti, distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione.
Al fine di dare concreta attuazione alla predetta disposizione normativa, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con risoluzione del 18 maggio 1999, ha espresso il proprio orientamento in ordine alle modalità di istituzione delle predette sezioni staccate, proponendo l'istituzione di una commissione paritetica tra il Ministero delle finanze e lo stesso consiglio di presidenza al fine di affrontare i relativi problemi di organizzazione e di funzionamento.
Pertanto, a seguito delle indagini ricognitive svolte dalla suindicata commissione paritetica, si è ritenuto che, per rendere operative nel più breve tempo possibile le predette sezioni staccate, senza che ciò comporti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si potrà provvedere alla loro ubicazione presso immobili che siano messi a disposizione dagli enti locali, nonché presso sedi delle attuali commissioni tributarie provinciali, presso immobili demaniali o presso immobili condotti in locazione, purché in tal caso, fermo restando il vincolo di non prevedere maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si verifichi una corrispondente riduzione delle spese delle commissioni regionali in misura proporzionale ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni staccate.
Detto ciò e considerando che, come ha rilevato l'onorevole Mantovano, il verbo usato nella legge n. 28 del 1999 è al tempo futuro, ma il modo è l'indicativo, si assicura l'imminente emanazione di un apposito decreto del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia, che istituisce le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, al fine di garantire il migliore esercizio del diritto di difesa davanti agli organi di giustizia tributaria.
Gli immobili ci sono già nella gran parte dei casi, perché, soprattutto nei comuni capoluoghi di distretto di corte d'appello, che non siano anche capoluoghi di regione, esiste una struttura con il relativo personale. La riduzione delle spese avverrà senz'altro, vista la concentrazione che ha già comportato disagi.
Devo constatare che l'obiettivo dell'interpellanza - vale a dire quello di capire in che termini poteva essere data attuazione ad un disposto che, seppure generico, è contenuto in un testo di legge - non è stato raggiunto, perché ci troviamo


