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MAROTTA, DIVELLA, NOCERA, COLA, PORCU, MANCUSO, FILOCAMO, PAROLI, MARTUSCIELLO, PERETTI, LORUSSO, MUSSOLINI e ZACCHEO. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
di Roma e di altri enti, forniti di luce lampeggiante gialla benché non siano classificabili «per uso speciale» in quanto non caratterizzati da speciali allestimenti della carrozzeria e, in caso positivo, se intendano estendere tale deroga anche agli autoveicoli di soccorso appartenenti alle associazioni di volontariato.
l'Onlus P.I.A.R. (Pronto intervento assistenza radio-protezione civile-volontariato) con sede a Torino, tramite lettera inviata al ministero dei trasporti, ha fatto richiesta in merito all'installazione su un proprio autoveicolo Fiat Fiorino ad uso promiscuo, del dispositivo di segnalazione luminosa a luce gialla per consentire l'immediata individuazione dello stesso quando impiegato in operazioni di soccorso;
la risposta data dal dipartimento dei trasporti terrestri, U. di G. motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (prot. n. 0613/4300/CG2) è stata negativa sulla base delle norme del codice della strada. Una successiva risposta circostanziata data da questo stesso ufficio (prot. n. 0831/4300/CG3) indica che l'uso della luce lampeggiante gialla è concesso solo ai veicoli «per uso speciale» caratterizzati da uno speciale allestimento della carrozzeria;
a parere degli interroganti la normativa vigente, o quanto meno l'interpretazione data, appare inadeguata in ragione di due considerazioni: la forte crescita delle organizzazioni di volontariato ed il loro indispensabile ruolo, fattori non prevedibili al momento dell'emanazione delle norme sull'utilizzo dei dispositivi in questione; il concetto di «uso speciale» andrebbe riferito oltre che ad un particolare allestimento del veicolo anche alle condizioni di circolazione stradale in cui questo opera. Non è un caso che della luce lampeggiante gialla ne siano muniti anche veicoli ad uso promiscuo senza allestimenti speciali appartenenti alla società Autostrade e all'Azienda municipalizzata ambiente del Comune di Roma, per fare due casi, in cui «l'uso speciale» è riferibile proprio ed esclusivamente alle condizioni in cui il veicolo si trova ad operare, quali: la fermata sulle corsie di emergenza, in curva, l'arresto frequente del mezzo e così via, in cui è necessario per la sicurezza degli operatori e per quella degli utenti della strada aumentare la visibilità del veicolo fermo. L'esigenza di assicurare la visibilità del veicolo fermo è dimostrata anche dai nuovi autoveicoli «Marea» in dotazione alla polizia di Stato in cui, oltre al regolamentare lampeggiante blu, sono state installate anche due luci lampeggianti gialle retro riflettenti utili per meglio individuare, per chi sopraggiunga, il veicolo in caso di fermata irregolare sulla carreggiata stradale;
la luce lampeggiante gialla costituisce, quindi, un indispensabile strumento per garantire la sicurezza in termini di circolazione stradale non solo per gli equipaggi ma anche per gli altri utenti della strada. Conseguentemente, a parere degli interpellanti, è del tutto illogico ed irresponsabile negare identica utilità nei confronti di coloro che corrono gli stessi rischi in operazioni di soccorso di protezione civile in cui i propri veicoli per esigenze operative possono occupare in modo irregolare la sede stradale. Il caso più frequente è quello in cui si debbano spegnere incendi sui margini delle strade. Diversamente l'unica possibilità per segnalare il veicolo fermo sarebbe quella di posizionare il triangolo, e tale ipotesi non può non apparire ridicola e avulsa dal comune buonsenso -:
quali iniziative, se necessario anche di carattere legislativo, intendano assumere per consentire a tutti i mezzi di soccorso appartenenti alle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute, quando impegnati in interventi di protezione civile, la possibilità, a veicolo fermo, di poter utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla;
in conformità a quali disposizioni si deroga ad una interpretazione così restrittiva della normativa in materia, come quella fornita dagli uffici del Ministero dei trasporti, nei confronti di quei autoveicoli della Società autostrade, dell'Azienda municipalizzata ambiente (AMA) del comune
(3-06048)
la società aeroportuale bolognese Sab ed una corrispondente società aeroportuale milanese denominata Ata, avrebbero appositamente costituito la «Bologna airport service» altresì nota come Bas, società privata con capitale pari a 2 miliardi e beneficiaria della cessione, da parte delle predette società, di rilevanti quote di «handling» ossia di attività di assistenza al traffico aereo;
non sarebbero state rese note sia le procedure con le quali la suddetta Sab avrebbe individuato la società aeroportuale milanese in veste di partner, sia i criteri impiegati nell'aver ceduto quote di «handling» tanto alla neocostituita Bologna airport service quanto alla «Meridiana Air France»;
ulteriormente, non sarebbero stati evidenziati i reali motivi o, perlomeno, i ricavi in senso economico derivanti dalle operazioni succitate né le garanzie in termini di rispetto della normativa anti-trust vigente a livello nazionale e comunitario, data la creazione, nel medesimo settore, di società nuove ma pur sempre partecipate da società preesistenti -:
se quanto esposto nelle premesse sia vero;
se intenda riferire in merito alle ragioni ed alle procedure in base a cui Sab e Ata hanno costituito la nuova società aeroportuale Bas (Bologna Airport Service);
se intenda informare dettagliatamente in merito ai ricavi, in termini economici, derivati dalla cessione di quote di assistenza del traffico aereo alla suddetta Bas ed alla Meridiana Air France specificandone anche le modalità con le quali è garantito il pieno rispetto della normativa anti-trust vigente nello stesso settore, sia in ambito nazionale che in quello comunitario.
(5-08074)