![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Selva n. 2-02545 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5).
ALFREDO MANTOVANO. Mi riporto brevemente al contenuto dell'interpellanza urgente per ricordarne l'oggetto.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.
RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Poiché prendo per primo la parola a nome del Governo, dopo la precedente interpellanza urgente, vorrei soltanto far notare, perché resti a verbale, che non è conferita la facoltà di replica al Governo. Va però detto all'onorevole Pisanu...
PRESIDENTE. Onorevole Cananzi...
RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Voglio dire soltanto questo, signor Presidente. Dicevo che va detto all'onorevole Pisanu che le accuse lanciate al Governo in materia elettorale, nella sua risposta alla precedente interpellanza, si fondano su elementi di fatto giuridico-istituzionali che, in una chiara visione costituzionale, hanno risvolti diversi da quelli lamentati.
PRESIDENTE. Ecco, è molto opportuno!
GUSTAVO SELVA. Questo, Presidente, andrebbe cancellato dal verbale.
RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. No, no, perché...
PRESIDENTE. Onorevole Selva, l'onorevole Cananzi non aveva - diciamo - questa facoltà: è intervenuto...
GUSTAVO SELVA. Se non lo può fare, andrebbe cancellato dal verbale.
PRESIDENTE. Non possiamo cancellare dal verbale nulla di quello che accade qua dentro.
GUSTAVO SELVA. Se si conclude un'interpellanza con la replica del presentatore, il Governo non può più intervenire.
PRESIDENTE. Onorevole Selva, lei ha ragione.
RAFFAELE CANANZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In riferimento alle richieste formulate dagli onorevoli interroganti, devo rilevare che, relativamente alla tornata contrattuale 1998-2001, i contratti collettivi fino ad ora sottoscritti, a differenza del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, non hanno previsto la disciplina della malattia, in quanto tale istituto è stato ricompreso nelle materie oggetto di apposito rinvio, previsto per dar modo alle parti negoziali di operare la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico.
in via di definizione, non essendosi conclusa la tornata contrattuale in conseguenza dell'apposito rinvio operato alle code contrattuali. In via generale, tuttavia, occorre far presente che il procedimento di contrattazione collettiva previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 non impone che uno stesso istituto debba essere disciplinato necessariamente allo stesso modo in tutti i comparti di contrattazione. Tale norma prevede infatti che la contrattazione collettiva dell'ARAN si svolga sulla base di atti di indirizzo deliberati dai comitati di settore e che sull'ipotesi di accordo sottoscritta dall'ARAN sia acquisito il parere dei medesimi comitati.
PRESIDENTE. La ringrazio.
ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, la risposta del sottosegretario è formalmente ineccepibile, ma sostanzialmente deludente. È nota la materia e anche il modo con cui essa viene disciplinata nel decreto legislativo n. 29 del 1993, sicché ho seguito con attenzione, ma ho ascoltato cose grosso modo conosciute, cioè la lezione riassuntiva della materia stessa fatta dal sottosegretario.
significativi di questa maggioranza - penso all'intervento recente del segretario dei DS sulla stampa -, un mercato senza regole in cui esiste esclusivamente l'individuo indipendentemente dalle sue condizioni, dice attraverso la risposta che oggi il Governo ha dato: lasciamo fare alla contrattazione perché noi non c'entriamo nulla. Ci si sarebbe atteso qualcosa di diverso, l'assunzione di un impegno, sia pure circoscritto, sia pure iniziale, nella prossima legge finanziaria, che potesse rispondere non soltanto allo stretto ossequio a norma di diritto che comunque legittima conclusioni assolutamente diverse, ma anche alle esigenze concrete e urgenti di persone che soffrono.
L'onorevole Mantovano, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.
Nel settore del pubblico impiego la disciplina in vigore considera le assenze per malattia nel modo in cui tutti conoscono: vi è il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a un massimo di 36 mesi, con una corresponsione di retribuzione a scalare, a seconda dei periodi di assenza e gli ultimi 18 mesi sono privi di retribuzione. Al termine dei tre anni, subentra il licenziamento. Questo provoca un pregiudizio oggettivo per coloro che sono soggetti alle patologie più gravi (penso in modo particolare a quelle tumorali) perché costoro, in caso di guarigione, hanno un doppio danno: non soltanto quello cagionato dalla malattia, ma anche quello provocato in un primo momento dal pregiudizio finanziario e, poi, dal licenziamento.
A questo regime si è derogato di recente per un settore del pubblico impiego con la contrattazione collettiva relativa al comparto scuola: mi riferisco all'articolo 49, lettera a), dell'ultimo contratto collettivo nazionale che consente delle deroghe per quel settore specifico.
L'oggetto della nostra interpellanza è quello di comprendere per quale ragione questa deroga non debba essere estesa a tutti i lavoratori dipendenti; e quindi se il Governo intenda attivare le iniziative - sia attraverso l'ARAN, sia attraverso la previsione di un'apposita copertura nella legge finanziaria di imminente varo - perché questa oggettiva ingiustizia cessi e perché cessi anche una diseguaglianza che non si spiega.
Mi fermo qui...
L'onorevole Cananzi ha lamentato l'impossibilità di replica del Governo: questa è una lamentazione accettabile e il resto non è pertinente.
Onorevole sottosegretario, la prego di procedere nella risposta all'onorevole Mantovano.
Per quanto concerne il trattamento di malattia, l'esistenza di una diversa disciplina contrattuale rispetto al comparto scuola deriva non da una particolare scelta dell'ARAN di disciplinare in modo disomogeneo la materia, ma dalla circostanza che i contratti collettivi nazionali relativi al quadriennio economico 1998-2001 non hanno esaurito, per la relativa tornata di contrattazione, la disciplina concernente il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti. Si fa presente più in dettaglio che, per quanto riguarda i comparti dei ministeri, degli enti pubblici e degli enti locali, la disciplina del trattamento di malattia è attualmente oggetto di trattative nelle cosiddette code contrattuali del contratto collettivo nazionale (parlo sempre del periodo 1998-2001).
Per il comparto dell'università è stata appena raggiunta l'ipotesi di accordo, che contiene una disciplina della malattia sostanzialmente analoga a quella prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto scuola. Per quanto riguarda i restanti comparti, la materia sarà naturalmente affrontata al più presto. Si evidenzia peraltro che la previsione di una speciale disciplina per i lavoratori affetti da patologie gravi è stata già inserita in tutte le trattative in corso e, in particolare, in quelle relative alle code contrattuali nei comparti degli enti locali e degli enti pubblici.
Per quanto fin qui detto, appare evidente che non sussiste una diversità di disciplina in materia di assenze per causa di malattia nei vari settori del pubblico impiego, in quanto solo per il comparto scuola tale materia è stata ad oggi oggetto di specifica disciplina, mentre per gli altri comparti un'analoga disciplina è tuttora
Si può quindi verificare che uno stesso istituto sia disciplinato diversamente nei vari comparti a seconda dei contenuti che assume l'atto di indirizzo del comitato di settore.
In particolare, ai sensi della normativa vigente, sono i comitati di settore, composti dalle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni, a dettare gli indirizzi per la contrattazione collettiva e approvare i relativi contratti collettivi, mentre il Governo svolge analoga attività solo per le amministrazioni statali: ministeri, aziende ad ordinamento autonomo e scuola (questo ex articolo 46, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993). Per le amministrazioni diverse dallo Stato, invece, il Governo può esprimere solamente le proprie valutazioni in ordine alla compatibilità economica degli atti di indirizzo, con le linee di politica economica e finanziaria nazionali.
In conclusione, non si ritiene necessario che il Governo adotti specifiche iniziative in materia di assenza per malattia nel pubblico impiego, sia perché la materia è disciplinata in forza di indirizzi emanati dallo stesso solo per le amministrazioni statali (e un intervento diretto per le altre amministrazioni esula dalla sua competenza), sia soprattutto perché la disciplina contrattuale della materia è tuttora in corso di definizione nel senso auspicato dagli onorevoli interpellanti.
L'onorevole Mantovano, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.
Credo che si debba partire da un dato: quello della differenza fondamentale che esiste tra assistenzialismo e solidarietà. Assistenzialismo è un termine negativo, viene associato a spreco, a dispersione di risorse; la solidarietà è un dovere a cui tutti siamo chiamati, anche le istituzioni e chi le rappresenta, dalle norme costituzionali, in particolare da quell'articolo 3, che, dopo aver affermato l'eguaglianza formale, richiama ai vincoli derivanti dall'eguaglianza sostanziale, che si traducono anche nella rimozione degli ostacoli a che la personalità di ciascuno sia sviluppata in pieno. Non vi è dubbio che l'essere affetti da una grave patologia rappresenta uno di questi ostacoli, soprattutto quando i suoi effetti giuridici sono quelli prima descritti.
Esiste, altresì, una differenza fondamentale tra il dirigismo statalistico, che credo pochi in quest'aula ancora condividano - c'è qualcuno, ma per fortuna è in minoranza - e quell'assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni che deriva anche qui direttamente da norme costituzionali (penso, per quanto riguarda ciò di cui stiamo parlando, all'articolo 32 della Costituzione), assunzione di responsabilità che è doverosa soprattutto dove è necessario, ed è previsto, anche normativamente, un potere di impulso da parte della pubblica amministrazione per ciò che dipende direttamente dai ministeri dello Stato.
Niente di tutto questo rientra nelle preoccupazioni del Governo, il quale, all'insegna di un ossequio totale al libero mercato, teorizzato anche dai leader più


