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delegata dalla concessionaria di Vercelli, di cartella esattoriale per il pagamento di un tributo (codice 4001) per l'importo di lire duemila;
la signora Casetti Sandra, residente in Brusnengo (Biella) via Forte n. 60, ha ricevuto la notificazione, da parte della concessionaria Banca Popolare di Novara,
l'affermazione del potere impositivo ed esattivo appare onestamente al di fuori di ogni logica, sia per quanto concerne l'anno di riferimento del tributo (1982) sia, e soprattutto, per quanto concerne l'entità del tributo dovuto lire duemila;
la signora Casetti Sandra, che da «suddita» onorerà probabilmente il «debito», da cittadina si è giustamente chiesta se sia seria un'amministrazione che, per un tributo risalente al 1982 e per di più dell'importo di lire duemila, metta in moto una macchina che, partendo dalla concessionaria di Vercelli, trasferisca il titolo alla concessionaria delegata di Biella per esigere implacabilmente l'importo dovuto; -:
quale giudizio esprima circa il carattere «brillante» dell'operazione tributaria succintamente ricordata;
se sia ritenuta ammissibile in uno Stato serio una esazione di lire duemila relativa ad un tributo maturato nell'annualità 1982;
se sia possibile quantificare i costi della procedura preparatoria ed esattiva in senso tecnico per ottenere l'incasso della somma di lire duemila.
(3-06439)
in data 11 ottobre 2000, in Chivasso (Torino), l'imprenditore Teodoro Bernardi di 59 anni, mentre era in corso presso gli uffici della propria Ditta Italcomeccanica di Bernardi & C. snc con sede in Via Volpiano n. 13, una verifica fiscale da parte della guardia di finanza, si è drammaticamente tolto la vita con un colpo di pistola;
la verifica era iniziata al mattino presso l'alloggio di civile abitazione sito in Via Paleologi n. 15 ed era proseguita al pomeriggio presso la sede della ditta;
ferma restando, ovviamente, la piena legittimità dell'intervento della guardia di finanza, la moglie ha tuttavia offerto una plausibile spiegazione al gesto drammatico del congiunto, dichiarando, su Il Giornale del Piemonte di giovedì 12 ottobre, alla pagina 1, quanto segue: «Mio marito è stato trattato come un delinquente. Ha fatto questo gesto perché non ha retto alla vergogna»;
il comandante regionale della guardia di finanza, generale Paolo Aielli, sullo stesso giornale, nel confermare che la verifica era un atto dovuto, ha affermato: «Sono certo che tutto si è svolto nel rispetto delle regole e delle persone»;
si tratta dunque di chiarire quello che è accaduto, dal punto di vista delle modalità delle operazioni di controllo, per verificare se esse abbiano avuto un rapporto causale nelle decisione drammatica dell'imprenditore di togliersi la vita -:
quale fondamento abbia la dichiarazione resa dalla vedova dell'imprenditore secondo cui il congiunto sarebbe stato trattato come un delinquente in rapporto alla diversa valutazione del generale Aielli, al fine di verificare non solo la legittimità ma anche la urbanità dell'atteggiamento dei verbalizzanti intervenuti in rapporto ad una decisione estrema in sé difficilmente spiegabile.
(3-06441)
il decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999 dal titolo «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti» ha allargato il numero degli operatori del settore (in particolare per quanto riguarda gli attrazionisti viaggianti, giostre ecc.) obbligati all'emissione dello scontrino fiscale e alla tenuta del libro dei corrispettivi;
prima che intervenisse tale normativa tutti gli attrazionisti viaggianti erano esonerati dall'emanazione dello scontrino fiscale e dalla tenuta del libro dei corrispettivi e che attualmente, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica menzionato, questa esenzione viene fatta valere «limitatamente alle piccole e medie attrazioni» in base a quanto previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 (prima sezione dell'articolo 4) che regolamenta i parchi di divertimento nonché quelli allestiti in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali (questi ultimi rappresentano appunto l'attività svolta dagli attrazionisti viaggianti);
data la natura e la struttura delle aziende attrazionistiche viaggianti l'obbligo allo scontrino fiscale e al registro dei corrispettivi crea gravi difficoltà agli operatori (sia di piccola che di grande dimensione), soprattutto se consideriamo che tali attività vengono svolte in modo itinerante nel territorio nazionale e dunque con notevoli difficoltà per gli operatori nel rapportarsi frequentemente con un consulente fiscale per gli adempimenti di legge (registrazione e tenuta dei documenti, verifica dei corrispettivi, liquidazione delle imposte);
per ovvi motivi legati agli spostamenti continui degli operatori vi è una impossibilità a tenere da se una contabilità anche se semplificata, a cui vanno aggiunti gravi problemi logistici nell'adempimento dell'obbligo di tenere le stesse per un periodo di 10 anni (data la condizione di precarietà di dimora);
le recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze Del Turco parlano di una abolizione dello scontrino fiscale e pertanto non si comprende l'aggiunta di un tale obbligo alla categoria degli attrazionisti viaggianti;
i recenti studi di settore non hanno previsto di coinvolgere lo Snav-Cgil al fine di portare le istanze della categoria degli attrazionisti viaggianti in questi importanti momenti di confronto con il Governo -:
se non sia opportuno estendere a tutti gli operatori del settore attrazioni viaggianti (e non solamente ad una parte di questi, come individuati dalla attuale disciplina legislativa) l'esenzione dall'obbligo dello scontrino fiscale e quindi possano sussistere le condizioni per adempimenti forfettizzati sottoposti al controllo della SIAE come avveniva prima della emanazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;
se non sia opportuno estendere anche alle rappresentanze sindacali degli attrazionisti viaggianti (Snav-Cgil) la possibilità di partecipare agli studi di settore.
(5-08357)
(4-32025)