Allegato B
Seduta n. 793 del 18/10/2000


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FINANZE

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la signora Casetti Sandra, residente in Brusnengo (Biella) via Forte n. 60, ha ricevuto la notificazione, da parte della concessionaria Banca Popolare di Novara,


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delegata dalla concessionaria di Vercelli, di cartella esattoriale per il pagamento di un tributo (codice 4001) per l'importo di lire duemila;
l'affermazione del potere impositivo ed esattivo appare onestamente al di fuori di ogni logica, sia per quanto concerne l'anno di riferimento del tributo (1982) sia, e soprattutto, per quanto concerne l'entità del tributo dovuto lire duemila;
la signora Casetti Sandra, che da «suddita» onorerà probabilmente il «debito», da cittadina si è giustamente chiesta se sia seria un'amministrazione che, per un tributo risalente al 1982 e per di più dell'importo di lire duemila, metta in moto una macchina che, partendo dalla concessionaria di Vercelli, trasferisca il titolo alla concessionaria delegata di Biella per esigere implacabilmente l'importo dovuto; -:
quale giudizio esprima circa il carattere «brillante» dell'operazione tributaria succintamente ricordata;
se sia ritenuta ammissibile in uno Stato serio una esazione di lire duemila relativa ad un tributo maturato nell'annualità 1982;
se sia possibile quantificare i costi della procedura preparatoria ed esattiva in senso tecnico per ottenere l'incasso della somma di lire duemila.
(3-06439)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in data 11 ottobre 2000, in Chivasso (Torino), l'imprenditore Teodoro Bernardi di 59 anni, mentre era in corso presso gli uffici della propria Ditta Italcomeccanica di Bernardi & C. snc con sede in Via Volpiano n. 13, una verifica fiscale da parte della guardia di finanza, si è drammaticamente tolto la vita con un colpo di pistola;
la verifica era iniziata al mattino presso l'alloggio di civile abitazione sito in Via Paleologi n. 15 ed era proseguita al pomeriggio presso la sede della ditta;
ferma restando, ovviamente, la piena legittimità dell'intervento della guardia di finanza, la moglie ha tuttavia offerto una plausibile spiegazione al gesto drammatico del congiunto, dichiarando, su Il Giornale del Piemonte di giovedì 12 ottobre, alla pagina 1, quanto segue: «Mio marito è stato trattato come un delinquente. Ha fatto questo gesto perché non ha retto alla vergogna»;
il comandante regionale della guardia di finanza, generale Paolo Aielli, sullo stesso giornale, nel confermare che la verifica era un atto dovuto, ha affermato: «Sono certo che tutto si è svolto nel rispetto delle regole e delle persone»;
si tratta dunque di chiarire quello che è accaduto, dal punto di vista delle modalità delle operazioni di controllo, per verificare se esse abbiano avuto un rapporto causale nelle decisione drammatica dell'imprenditore di togliersi la vita -:
quale fondamento abbia la dichiarazione resa dalla vedova dell'imprenditore secondo cui il congiunto sarebbe stato trattato come un delinquente in rapporto alla diversa valutazione del generale Aielli, al fine di verificare non solo la legittimità ma anche la urbanità dell'atteggiamento dei verbalizzanti intervenuti in rapporto ad una decisione estrema in sé difficilmente spiegabile.
(3-06441)

Interrogazione a risposta in Commissione:

RUZZANTE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica n. 544 del 30 dicembre 1999 dal titolo «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti» ha allargato il numero degli operatori del settore (in particolare per quanto riguarda gli attrazionisti viaggianti, giostre ecc.) obbligati all'emissione dello scontrino fiscale e alla tenuta del libro dei corrispettivi;


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prima che intervenisse tale normativa tutti gli attrazionisti viaggianti erano esonerati dall'emanazione dello scontrino fiscale e dalla tenuta del libro dei corrispettivi e che attualmente, in seguito al decreto del Presidente della Repubblica menzionato, questa esenzione viene fatta valere «limitatamente alle piccole e medie attrazioni» in base a quanto previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 (prima sezione dell'articolo 4) che regolamenta i parchi di divertimento nonché quelli allestiti in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali (questi ultimi rappresentano appunto l'attività svolta dagli attrazionisti viaggianti);
data la natura e la struttura delle aziende attrazionistiche viaggianti l'obbligo allo scontrino fiscale e al registro dei corrispettivi crea gravi difficoltà agli operatori (sia di piccola che di grande dimensione), soprattutto se consideriamo che tali attività vengono svolte in modo itinerante nel territorio nazionale e dunque con notevoli difficoltà per gli operatori nel rapportarsi frequentemente con un consulente fiscale per gli adempimenti di legge (registrazione e tenuta dei documenti, verifica dei corrispettivi, liquidazione delle imposte);
per ovvi motivi legati agli spostamenti continui degli operatori vi è una impossibilità a tenere da se una contabilità anche se semplificata, a cui vanno aggiunti gravi problemi logistici nell'adempimento dell'obbligo di tenere le stesse per un periodo di 10 anni (data la condizione di precarietà di dimora);
le recenti dichiarazioni del Ministro delle finanze Del Turco parlano di una abolizione dello scontrino fiscale e pertanto non si comprende l'aggiunta di un tale obbligo alla categoria degli attrazionisti viaggianti;
i recenti studi di settore non hanno previsto di coinvolgere lo Snav-Cgil al fine di portare le istanze della categoria degli attrazionisti viaggianti in questi importanti momenti di confronto con il Governo -:
se non sia opportuno estendere a tutti gli operatori del settore attrazioni viaggianti (e non solamente ad una parte di questi, come individuati dalla attuale disciplina legislativa) l'esenzione dall'obbligo dello scontrino fiscale e quindi possano sussistere le condizioni per adempimenti forfettizzati sottoposti al controllo della SIAE come avveniva prima della emanazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;
se non sia opportuno estendere anche alle rappresentanze sindacali degli attrazionisti viaggianti (Snav-Cgil) la possibilità di partecipare agli studi di settore.
(5-08357)

Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere: se siano previste iniziative legislative da parte del Ministro interrogato volte a prevedere una sensibile riduzione dell'aliquota IVA oggi applicata, nella misura del 20 per cento, alle prestazioni veterinarie. L'applicazione di un'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di cui sopra rappresenterebbe un concreto segnale d'attenzione da parte del Governo rispetto alle mutate esigenze della società, con riferimento alle molteplici relazioni zooantropologiche e alle conseguenti implicazioni sociali.
(4-32025)

SUSINI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è stata sottoposta all'attenzione del sottoscritto la questione relativa ai corsi di riqualificazione del personale del Ministero delle finanze ed in particolare le procedure che hanno determinato l'esclusione di alcune centinaia di dipendenti che avevano superato le prove selettive, motivandola con l'appartenenza alla «qualifica non immediatamente inferiore»;
rilevato che i corsi di riqualificazione erano stati previsti dall'articolo 3 commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e sono stati oggetto di ulteriori interventi legislativi, finalizzati ad adeguare


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la normativa alla pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 1/1999 aveva dichiarato l'illegittimità dei citati commi;
a seguito della decisione della Suprema Corte ed al fine di rendere compatibili le procedure effettuate, con la pronunzia costituzionale, il legislatore è intervenuto con l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999 n. 133, che ha apportato modifiche all'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 549/95;
in particolare il provvedimento legislativo rimuoveva l'ostacolo dell'incostituzionalità, disponendo che non fosse attribuito mediante le procedure di riqualificazione un numero di posti vacanti superiore al 70 per cento e, contemporaneamente, sopprimeva l'inciso contenuto nel precedente testo «salvo che per l'accesso alla VII qualifica funzionale» che non poneva limiti di «qualifica» per l'accesso alle prove selettive;
in tale contesto assume particolare rilievo il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 che ha innovato il rapporto del pubblico impiego e l'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri, la cui applicazione decorre dal 1o gennaio 1998, che comporta la diretta regolamentazione da parte dei contratti collettivi degli aspetti economici, dell'orario di lavoro e, principalmente, del sistema di classificazione del personale;
come è facile intuire si tratta di un quadro complessivo che offre spunti di dibattito, non solo perché attiene ad argomenti molto «sensibili», ma soprattutto perché l'assenza di un reale coordinamento tra i procedimenti e le norme soprarichiamate, ha determinato il formarsi di situazioni contrastanti;
un ulteriore elemento distorsivo è rappresentato da un uso impreciso dei termini con i quali vengono definite le posizioni dei dipendenti pubblici, per cui, talvolta, si attribuisce lo stesso significato alle dizioni di «qualifica funzionale» - «Livello» - «Profilo professionale» - «Fascia Funzionale»;
poiché l'ordinamento per qualifiche funzionali non fa più parte del sistema di classificazione dei pubblici dipendenti, in quanto l'articolo 74 della legge 3 febbraio 1993 n. 29 ha stauito la disapplicazione dell'articolo 17 della legge 29 marzo 1983 n. 93, (legge-quadro del pubblico impiego - ordinamento per qualifiche) il Consiglio di Stato ha opportunamente utilizzato quest'ultima definizione (Fascia Funzionale) impiegandola nell'ordinanza 646 bis/98 relativa alla questione di cui trattasi;
lo stesso Consiglio di Stato nella citata ordinanza n. 646 bis/98, con la quale dichiarava non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, pone in evidenza che la legge 312/80, che stabiliva l'ordinamento per qualifiche, non è più in vigore;
in tale contesto il riferimento alle qualifiche funzionali formulato nel Decreto del Direttore Generale delle Dogane, per negare la partecipazione ai corsi di riqualificazione, suscita perplessità e merita un approfondimento, perché il sistema delle qualifiche non è più previsto nell'ordinamento di classificazione del personale;
il nuovo sistema di classificazione istituito dal CCNL risponde a più evoluti modelli organizzativi del pubblico impiego, nel rispetto della legge 29/93, articolo 2 comma 2 e 3 ed i profili e le mansioni sono quelli distinti per aree ed indicati nelle declaratorie dei cui all'allegato A del citato CCNL 1998/2001, lasciando alle posizioni interne di ciascuna area una valenza di tipo esclusivamente economico;
in tale ambito la motivazione di esclusione indicata dal decreto 5120 del 3 novembre 1999 del Direttore Centrale delle Dogane e II.II, che fa riferimento al sistema delle qualifiche funzionali, potrebbe contenere aspetti di illegittimità, anche in considerazione che i processi di riqualificazione


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sono stati fatti salvi da una precisa contrattuale (articolo 15) e dalla dichiarazione congiunta n. 1;
nella misura in cui l'articolo 22 della legge 13 maggio 1999 n. 133 ha fatto salve le procedure effettuate che risultassero compatibili con la cennata pronunzia della Corte Costituzionale, appare legittima la partecipazione ai corsi del personale appartenente all'area B in quanto collocato nell'ambito dell'ordinamento del personale nella posizione immediatamente inferiore a quella messa a concorso, per cui l'ammissione ai corsi avviene nel pieno rispetto della decisione della Corte Costituzionale;
venuto meno per disposizione normativa l'ordinamento per qualifiche funzionali il personale dell'ex V qualifica è inquadrato dal 1o gennaio 1998 nella posizione B2 dell'area B, per cui l'ammissione alla procedura di riqualificazione per l'accesso alla posizione iniziale dell'area immediatamente superiore (area «C») è compatibile con la sentenza 1/99 della Corte Costituzionale;
considerato che si pone l'esigenza di un riesame ed approfondimento, sulla legittimità dell'esclusione -:
quali iniziative intenda adottare affinché la questione trovi ulteriori approfondimenti, anche in relazione a casistiche precedenti che sono state sapientemente affrontate e risolte, in quanto il rischio conseguente all'applicazione dei decreti di esclusione, non è più soltanto quello dell'annullamento dell'atto, ma quello, ben più temibile, della condanna dell'Amministrazione Finanziaria al risarcimento del danno, che potrebbe essere in ogni caso richiesto, dal momento che l'ammissione alle prove avvenne con il pieno consenso dell'amministrazione.
(4-32030)

AMATO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dalle agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è stata esclusa la provincia di Agrigento;
tale norma prevede che le piccole e medie imprese, con meno di 250 dipendenti e con fatturato non superiore a quaranta milioni di euro, possono godere di incentivi, nella forma di credito d'imposta, se assumono nuovi dipendenti nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 e qualora le unità produttive siano situate in aree con tassi di disoccupazione superiori alla media nazionale;
la circolare n. 161 del 25 agosto 2000 del ministero delle finanze esclude da tali agevolazioni le imprese site in provincia di Agrigento;
tale esclusione appare, prima facies, il frutto di errori di calcolo o di disattenzione, giacché è notorio che il tasso di disoccupazione di questa provincia sia tra i più alti d'Italia -:
se non ritenga di procedere alla verifica della correttezza dei dati sulla scorta dei quali è stata emanata la circolare citata, ed eventualmente di procedere prontamente ad una rettifica per evitare deprecabili danni alla già asfittica economia del territorio interessato.
(4-32034)