Allegato B
Seduta n. 802 del 2/11/2000

TESTO AGGIORNATO AL 17 NOVEMBRE 2000


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

AMORUSO. - Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
dal 1980 il Governo libico blocca il pagamento di crediti vantati da aziende italiane con la pretesa dei danni di guerra;
con il protocollo Attolico fu previsto il pagamento in petrolio dei suddetti crediti, subordinando l'operazione con una certificazione da parte delle autorità libiche, che non fu data;
molte imprese intrapresero azioni legali in quel Paese per vedere riconosciuti i propri crediti. Tra queste, mentre alcune ancora oggi subiscono rinvii ad altra corte, nonostante sentenze ad esse favorevoli, altre, pur avendo vinto tali cause, non hanno mai ricevuto l'autorizzazione dalla Libia a trasferire la valuta in Italia;
nel luglio del 1998 il nostro Governo ha definito il contenzioso con il Governo libico che si era impegnato al pagamento dei vecchi crediti;
nonostante le assicurazioni in merito, espresse a più riprese dalle autorità libiche, da allora nulla è avvenuto;
intanto, esponenti del nostro Governo, con il Presidente del Consiglio in testa, organizzano visite ufficiali e missioni di operatori italiani in Libia al fine di promuovere le relazioni commerciali tra i due Paesi -:
quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere al fine di risolvere l'annosa questione del pagamento dei crediti esposta in premessa;
quali garanzie abbia ottenuto il nostro paese dalla Libia per le imprese italiane che oggi dovessero decidere di operare nello Stato nord africano, soprattutto in considerazione della linea politica intrapresa dal nostro Governo tesa allo sviluppo delle relazioni tra i due paesi.
(4-28588)

Risposta. - In occasione della riunione della VII Sessione della Commissione Mista, tenutasi a Sirte il 5 agosto 1999, erano stati riavviati tra la SACE e le Autorità finanziarie libiche i contatti volti ad esplorare le possibilità di un accordo di tipo transattivo sui crediti vantati dalla nostra Agenzia. La questione trae origine dagli evidenti problemi da parte libica di addivenire ad una puntuale riconciliazione dei debiti non pagati a partire dagli anni settanta e fino a metà degli anni novanta sia per una diffusa carenza documentale sia perché la stessa parte libica contrapponeva ai crediti vantati dalla SACE proprie rivendicazioni per presunti danni subiti durante l'occupazione del territorio libico da parte dello Stato italiano.
Nell'occasione, i due Governi avevano altresì concordato che, contemporaneamente al raggiungimento di tale accordo, la parte libica avrebbe iniziato anche il pagamento dei debiti già accertati non coperti da assicurazione SACE, alcuni dei quali risalenti ad epoca oramai lontana. Sarebbe, inoltre, proseguita l'attività di riconciliazione di quelli non ancora accertati.


Pag. II


La trattativa iniziata dalla SACE, che trova giustificazione - oltre che nella necessità di rientrare nella misura del possibile dall'esposizione finanziaria originata dal pagamento degli indennizzi - nella prospettiva di aprire nuovi spazi di iniziativa per le nostre imprese in Libia, non è ancora giunta a conclusione.
In tale contesto, l'impegno del Governo per la salvaguardia degli interessi dei creditori non assicurati è stato costante. Fermo restando che le loro pretese verrebbero comunque fatte salve nell'accordo eventualmente concluso dalla SACE, il Governo non ha mancato di cogliere ogni occasione di incontro con la controparte libica per sollecitarne l'adempimento delle obbligazioni assunte. Ciò è avvenuto, in particolare, in occasione dell'incontro dell'allora Presidente del Consiglio, On. D'Alema, con il Col. Gheddafi (dicembre 1999) e di quelli del Ministero degli Esteri con il Ministro degli Esteri libico e, da ultimo, con lo stesso Leader libico, in occasione della visita a Tripoli dell'8 agosto.
L'adempimento libico in materia di pagamento dei crediti - tanto assicurati che non - costituisce per il Governo italiano un requisito indispensabile per il pieno rilancio delle relazioni bilaterali. Esso rappresenterebbe inoltre una precisa garanzia per le imprese italiane intenzionate a continuare ad operare in Libia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

BACCINI. - Ai Ministri dell'interno, per i beni e le attività culturali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
l'università degli studi Federico II di Napoli presenta una ragguardevole carenza di aule e gli studenti sono costretti per la didattica ad utilizzare sale cinematografiche;
la facoltà di economia e commercio è stata trasferita dall'edificio, sito in Via Partenope, a via Cinthia - Monte S. Angelo;
l'amministrazione dell'università sta trasformando l'edificio di via Partenope in una foresteria spendendo circa 10 miliardi;
il comune di Napoli, sembra abbia concesso la licenza per il cambio di destinazione d'uso e che abbia autorizzato la realizzazione di volumi tecnici sul terrazzo di copertura, pur essendo la zona vincolata dalla legge Galasso e dai vincoli paesaggistici (trattasi di un edificio ubicato di fronte a Castel dell'Ovo) -:
quali azioni intenda intraprendere per verificare la possibilità di revocare la delibera dell'università utilizzando il complesso per la creazione di aule dove gli studenti possano assistere nelle lezioni;
se la sovrintendenza ai beni culturali e ambientali abbia concesso il parere per l'esecuzione dei lavori.
(4-29417)

Risposta. - In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi istruttori comunicati con nota del 7/09/00, prot. 049037, dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, si rappresenta quanto segue.
L'interrogante ha segnalato la questione relativa alla carenza di aule nel suddetto Ateneo, tale da rendere problematica la frequentazione dei corsi da parte degli studenti, costretti per la didattica ad utilizzare sale cinematografiche.
Al riguardo, l'Università fa presente che la su esposta problematica riguarda, allo stato attuale, unicamente la Facoltà di Architettura, ma che, già a partire dal prossimo anno accademico, con il trasferimento delle rimanenti strutture nella nuova sede del Complesso Universitario di monte S. Angelo, i corsi potranno svolgersi nelle effettive sedi istituzionali.
In merito all'edificio di via Partenope, attuale sede della facoltà di economia e commercio, l'Ateneo sottolinea che il progetto di trasformazione non ne prevede la destinazione ad uso foresteria, bensì la sistemazione al suo interno di una serie di attività post-universitarie, di centri di documentazione e di spazi da destinare allo svolgimento dei convegni.


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In particolare, le destinazioni previste sono le seguenti:
al piano rialzato, saranno collocati un Centro di documentazione di formazione e cultura europea e la Scuola Superiore per l'alta formazione universitaria Federico II;
al primo piano, sarà allestita una sala convegni da 160 posti e saranno altresì realizzati alcuni locali destinati a contenere le attività di supporto allo svolgimento di convegni, altri locali saranno inoltre destinati alla gestione del predetto Centro;
al secondo piano, sono previsti centri per la didattica a distanza e consorzi di partecipazione universitaria;
al terzo piano, sarà allestito un centro linguistico di Ateneo.

Tutte le predette destinazioni, scrive l'Ateneo, rientrano nelle attività universitarie, come previsto dall'articolo 16 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, con la conseguenza che il citato progetto non prevede alcun cambio di destinazione d'uso dell'edificio.
L'Università ha inoltre specificato che sono stati comunque acquisiti tutti i necessari pareri e le prescritte approvazioni di legge, in particolare:
della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali (nota del 22/07/98, prot. 25524);
dei Vigili del Fuoco (nota dell'11/09798, prot. 3222/98);
del Provveditorato alle opere pubbliche (voto C.T.A, del 27/02/98);
della Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (nota del 23/03/99, prot. n. 66), cui si aggiunge l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici, di cui al D.P n. 22132/148 del 2/11/98.

Dalle ispezioni eseguite dalle autorità competenti non è infine emerso alcun abuso edilizio relativo ai lavori di restauro ed allestimento dell'edificio.
Per quanto sopra, trattandosi di questioni rimesse alla discrezionale ed autonoma valutazione dei competenti organi accademici, questo Dicastero non intende sollevare obiezione alcuna in merito all'operato dell'Università.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

BONATO. - Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il signor Gianfranco Visentin, residente a Venezia, è stato assunto dalla ditta «A.V. Mazzega S.r.l.» con sede a Murano Venezia, via Vivarini 3, con contratto a tempo determinato ai sensi della legge n. 230 del 1962 articolo 1, dal giorno 25 ottobre 1999 al 24 gennaio 2000, firmato in data 15 novembre 1999, con mansioni di operaio fonditore, quinta categoria, a tempo pieno fino al 7 novembre 1999 e successivamente a tempo parziale;
il giorno 16 novembre 1999 la ditta comunica al lavoratore la risoluzione del contratto di lavoro, «in quanto non ha soddisfatto le (...) aspettative»;
l'Inps respinge la richiesta di indennità ordinaria di disoccupazione, poiché la A.V. Mazzega S.r.l. dichiara in data 13 dicembre 1999 che il rapporto di lavoro si è interrotto per dimissioni volontarie del lavoratore per motivi personali, mentre era in corso un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
la tecnica illecita usata della ditta in questione sembra essere una pratica diffusa tra le aziende vetrarie, che finiscono per colpire pesantemente i lavoratori, assieme a capillari e costanti violazioni della legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tempi e ritmi di lavoro insostenibili, ricorso sistematico alla CIGO, licenziamenti arbitrari, contratti atipici -:
quali iniziative di propria competenza, anche attraverso il locale ispettorato del lavoro, intenda intraprendere per verificare il rispetto della normativa in materia


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di tutela dei lavoratori da parte della A.V. Mazzega S.l.r.;
quali attività ispettive intenda effettuare nel settore industriale vetrario veneziano, per bonificare le illegalità diffuse e far rispettare i diritti dei lavoratori;
quali iniziative intenda assumere per impedire orari di lavoro settimanali insostenibili ed incivili, che vanno da 60 ore per contratti a tempo parziale a 72 ore per il tempo pieno.
(4-27787)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica l'esito dell'accertamento ispettivo effettuato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia nei confronti della Società MAZZEGA s.r.l., con sede e laboratorio a Venezia Murano - Via Vivarini n. 3.
Il Signor Gianfranco Visentin, assunto con contratto a tempo determinato e con orario a tempo pieno in data 25.10.99 con la mansione di fonditore di 5o livello, è stato licenziato il 16.11.1999 per mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'articolo 10 del C.C.N.L. di categoria.
Il contratto a tempo determinato originariamente stipulato fra le parti è stato convertito, formalmente, in data 8.11.1999, da contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale, ma di fatto, sostanzialmente, l'orario era quello a tempo pieno, non subendo alcuna riduzione, così come risulta dai cartellini marcatempo controllati.
In relazione a quanto riscontrato, l'Ufficio del lavoro di Venezia ha provveduto ad adottare provvedimenti amministrativi legati al recupero contributivo, nonché ai premi di legge dovuti sulle prestazioni straordinarie contrattualmente previste e sul mancato pagamento delle spettanze relative alla festività del 1o novembre.
È stata rilevata, tra l'altro, la violazione e l'inosservanza degli elementi del contratto a tempo determinato, stipulato in modo generico, non solamente con il Signor Visentin, ma anche con altri lavoratori, senza che sia stata specificata la natura dell'attività lavorativa, così come previsto dall'articolo 1 della legge n. 230 del 1962 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963.
L'indagine ha inoltre interessato l'irregolare occupazione di un altro lavoratore con conseguente irrogazione delle relative sanzioni amministrative.
Si è provveduto, nel contempo, in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, ad interessare la locale A.S.L. per la vigilanza di competenza.
Sulla base, poi, degli elementi forniti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si fa presente che l'INPS non ha adottato alcun provvedimento di reiezione della domanda di indennità ordinaria di disoccupazione presentata in data 30.11.99 dal signor Gianfranco Visentin.
Infatti, in merito alla causale della cessazione del rapporto di lavoro l'Istituto, dando valore ai fini della prestazione, alla lettera di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento e non a quanto invece dichiarato dalla Ditta, in data 16 febbraio u.s. ha completato l'istruttoria della domanda di indennità, richiedendo documenti comprovanti i periodi di attività lavorativa svolti nell'anno 1999.
Per quanto riguarda, infine, le iniziative auspicate dall'interrogante, si comunica che nell'ambito del piano di vigilanza predisposto per l'anno 2000 per la Regione Veneto, sono previste attività di controllo nei confronti delle Aziende operanti nello specifico settore dell'industria vetraria.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BORGHEZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Inpgi è un ente previdenziale privatizzato e, come tale, ricade nella normativa prevista dal decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994;
la Corte dei conti esercita il proprio controllo in base all'articolo 3 comma 5 dello stesso decreto legislativo, ed è tenuta


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ad assicurare l'efficacia delle norme di controllo e della complessiva legalità della gestione dell'Inpgi, riferendo annualmente con apposita relazione al Parlamento;
le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - Inpgi si sono svolte il 13/14/15 novembre del 1999. In base all'attuale meccanismo elettorale è stato eletto il Consiglio generale con 44 giornalisti in attività professionale più 9 pensionati. Successivamente, l'assemblea degli eletti ha proceduto, il 16 dicembre successivo, alla elezione del presidente, del vice presidente e del vice presidente rappresentante della Fieg. Più di recente, con delibera del 22 febbraio 2000 il Consiglio di amministrazione ha stabilito i seguenti compensi annui:
Gabriele Cescutti del Gazzettino Veneto in aspettativa, presidente dell'Inpgi lire 252.530.395;
Paolo Saletti, ex redattore dell'Unità, in pensione, vice presidente vicario, lire 63.132.600;
Giancarlo Zingoni della Fieg (Federazione italiana editori giornali), vice presidente, lire 50.506.079;
inoltre sono stati stabiliti compensi per i Consiglieri giornalisti e Fieg nella misura annua di lire 31.566.301;
di tale compenso beneficiano i seguenti giornalisti:
Paolo Serventi Longhi, giornalista parlamentare e vice capo redattore dell'Ansa, segretario nazionale della Federazione italiana della stampa italiana;
Vittorio Fiorito, direttore della scuola Rai di Perugia, ex vice direttore di Televideo ed ex reggente della sede RAI di Cosenza;
Silvana Mazzocchi, inviato speciale di Repubblica, vice segretario dell'Associazione Stampa Romana;
Francesco Gerace, giornalista dell'Ansa, componente del Cdr dell'Ansa e tesoriere dell'Associazione Stampa Romana;
Maurizio Calzolari del Cdr del Gruppo editoriale Mondadori di Milano;
Francesca Detotto del Cdr del gruppo Rizzoli di Milano;
Lino Zaccaria, capo direttore centrale del Mattino di Napoli;
Maurizio Andriolo, pensionato, ex redattore del Corriere della Sera ed ex Presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti;
Raffaele Nicolò, pensionato, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria;
Roberto Cilenti, funzionario dirigente della Fieg;
Vera Paggi, free-lance, eletta come rappresentante della Gestione Previdenziale per il Lavoro Autonomo (INPGI-2);
con la stessa delibera del 22 febbraio 2000, sono stati decisi anche i compensi per i Consiglieri non giornalisti, nel modo seguente:
Anna Maria Muolo, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Settore Editoria, lire 63.132.601;
Maria Teresa Ferraro, Dirigente generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, lire 63.132.601;
Michele Daddi, Presidente del Collegio Sindacale, lire 88.385.631;
Michele Daddi Direttore generale del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con delega di controllo sugli Enti previdenziali privatizzati come l'Inpgi, il quale da controllore viene stipendiato dall'Ente controllato;
un compenso annuo di lire 37.879.556 per ciascuno dei seguenti nominativi:
Riccardo Sabbatini del Sole 24-ore di Milano;


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Guido Bossa, pensionato, ex redattore de Il Giorno;
Sergio Raimondi del Giornale di Sicilia di Palermo;
Domenico Tedeschi, sindaco per la gestione previdenziale separata INPGI-2;
un compenso di lire 75.759.111 è stato poi assegnato a:
Mario Basili, direttore generale del Ministero del Tesoro ed ex ispettore del Tesoro presso l'INPGI;
Virgilio Povia, funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri;
la già citata delibera del 22 febbraio 2000 ha stabilito anche i rimborsi spese.

In particolare, per il Presidente Cescutti, sono previsti i rimborsi per le seguenti spese:
appartamento per abitazione fissa a Roma nei pressi di piazza Navona, circa lire 3.000.000 mensili;
rimborsi dei biglietti per viaggi aerei settimanali Venezia-Roma-Venezia;
telefonino cellulare personale a carico dell'Inpgi;
3 autisti a disposizione nell'arco delle 24 ore per l'automobile di rappresentanza;
contemporaneo rimborso per l'utilizzo di un'automobile utilitaria per uso privato e personale.

Tutti i compensi annui sopra indicati ed anche i rimborsi spese figurano nel bilancio dell'Inpgi in aggiunta ai «gettoni di presenza».
Per sporadicità delle prestazioni e per la mancanza di una continuità di lavoro, da parte della quasi totalità dei, consiglieri e dei sindaci, manca la controprestazione fissa in grado di giustificare lo stipendio annuo.
Per l'Inpgi le spese si dilatano ulteriormente se si considera che, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2000, saranno adottati criteri particolari per i rimborsi delle spese sostenute dai componenti gli organi collegiali dell'istituto, le commissioni consultive, il presidente, vice-presidenti, i fiduciari e il direttore generale.
In particolare, circa il rimborso spese di viaggio si osserva quanto segue:
verranno interamente rimborsate tutte le spese documentate per l'uso di mezzi pubblici di trasporto (treno, aereo, nave, eccetera), ivi compresi i taxi in città e per gli spostamenti da e per la stazione e/o l'aerostazione e viceversa;
l'uso dell'auto privata, limitatamente al tragitto per raggiungere dall'abitazione l'aeroporto o la stazione ferroviaria (e viceversa) è del pari consentito senza specifica autorizzazione: in tal caso il rimborso avverrà secondo le tabelle Aci (pari attualmente a 724 lire a chilometro);
qualora l'uso del mezzo pubblico sia oggettivamente meno funzionale ed economico rispetto all'uso dell'auto privata (in quanto l'utilizzo del treno o dell'aereo comporterebbe, per la difficoltà dei collegamenti, spese aggiuntive di pernottamento e di vitto, nonché forte dispendio di tempo) è consentita una deroga per l'utilizzo permanente dell'auto privata, su autorizzazione del presidente o del direttore generale (e con rimborso secondo i criteri vigenti, correlati, alle tabelle Aci che prevedono attualmente 724 lire al Km);
fatte salve le autorizzazioni previste, qualora qualcuno dei componenti degli organi collegiali decidesse, con carattere permanente e per motivi di maggiore comodità personale, di utilizzare la propria autovettura per raggiungere la sede dell'istituto, oltre al pedaggio autostradale verrà corrisposto il rimborso chilometrico, in maniera tale che in totale l'interessato venga a percepire un importo pari al costo del biglietto aereo, maggiorato delle spese di taxi andata/ritorno, sia a Roma nei tratti aeroporto, stazione-istituto e viceversa;
per i componenti degli organi collegiali che abitano a Roma e che si spostano con auto propria per motivi legati alla carica ricoperta, il rimborso delle spese avverrà secondo le tabelle Aci (724 lire al Km);


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circa il rimborso pasti giornalieri:
verranno rimborsate le spese documentate fino ad un massimo di lire 75.000 a pasto;
circa il rimborso spese per l'albergo:
verranno rimborsate le spese per alberghi di categoria non superiore a quattro stelle;
circa il rimborso delle spese di parcheggio:
verranno rimborsate per intero le spese di parcheggio, o custodito presso l'aeroporto o la stazione ferroviaria di provenienza; o custodito presso l'albergo di Roma o presso un'autorimessa. Il rimborso delle spese verrà effettuato a prestazione di documentazione o attestazione fiscale e, comunque, a decorrere, dal giorno antecedente a quello fissato per le riunioni, sino a quello immediatamente successivo. Tale rimborso spetta anche ai consiglieri che intervengono alle riunioni delle commissioni consultive e ai sindaci che intendano eseguire individualmente controlli attinenti alle loro funzioni;
circa il gettone di presenza (in aggiunta allo stipendio già percepito):
l'importo del gettone di presenza spettante al presidente, ai vice presidenti, ai componenti degli Organi Collegiali dell'istituto, ai componenti delle commissioni consultive e al direttore generale è elevato da 100.000 a 120.000 lire;
per gli stipendi indicati, i compensi e i rimborsi spese, l'Inpgi deve sostenere una spesa annua di circa 3 miliardi di lire.

L'attuale gestione dell'istituto, tuttavia, di recente ha ridotto i sussidi previsti per i giornalisti disoccupati, o cassintegrati di aziende che attraversano una crisi quali l'Unità, Noi Donne, Liberal, Il Tempo, abbassando lo stanziamento complessivo annuo previsto da 600 a 400 milioni di lire. Sono state poi eliminate tutte le borse di studio per i figli e gli orfani dei giornalisti. È stata ridotta la pensione alle vedove dei giornalisti -:
come sia possibile che il rappresentante del Governo, con il ruolo di controllore di un ente previdenziale privatizzato come l'Inpgi, percepisca dall'istituto controllato uno stipendio di 88 milioni annui, gettoni di presenza e rimborsi spese per un totale che supera certamente i 100 milioni;
come sia possibile che gli altri rappresentanti del Governo in seno al consiglio di amministrazione (un consigliere della Presidenza del Consiglio, un consigliere del ministero del lavoro, un sindaco della Presidenza del Consiglio e un sindaco del ministero del tesoro) percepiscano compensi che variano dai 63 ai 76 milioni di lire annui;
quale sia il ruolo effettivo del direttore, generale dell'INPGI, dottor Pietro Tortora, vero punto d'incontro amministrativo nel rapporto tra controllori e controllati, il cui emolumento annuo, sicuramente superiore a quello del presidente Cescutti, inspiegabilmente non è mai stato pubblicato dalla stampa;
se il Governo non ritenga dover esprimere una chiara valutazione in ordine al quadro sopra teorizzato della gestione di un ente previdenziale, ormai privato, il cui fondamento giuridico e morale dovrebbe essere quello della solidarietà tra giornalisti (soprattutto in un grave momento di crisi occupazionale), la cui funzione professionale dovrebbe invece garantire trasparenza di gestione, chiarezza e d'informazione e senso di responsabilità nella gestione di fondi che provengono dalle contribuzioni di «colleghi» che lavorano e che sono in pensione;
con richiesta di trasmissione del presente atto ispettivo parlamentare alla procura generale presso la Corte dei conti.
(4-30088)

Risposta. - In ordine all'interrogazione suindicata si rappresenta quanto segue.
Occorre, innanzitutto precisare che l'I.N.P.G.I., a seguito dell'intervenuta privatizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 509/94, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del


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quadro giuridico e del regime di controlli definito dal decreto medesimo. La privatizzazione non ha modificato la posizione dell'ente, in quanto continua ad essere pubblica l'attività istituzionale dell'istituto, cioè lo scopo della sua azione, mentre è del tutto privata l'attività strumentale, preordinata al perseguimento di tale scopo. In questo ambito devono essere inquadrate le prestazioni obbligatorie e le prestazioni facoltative quali, ad esempio, l'erogazione di sussidi e borse di studio. In relazione a queste ultime l'Istituto ha piena autonomia nel decidere se sospenderle, ridurle o aumentarle con riferimento all'andamento della propria gestione.
In merito poi agli interrogativi posti nell'atto ispettivo l'istituto ha riferito che, per quanto concerne i compensi ai 16 componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai 7 membri del Collegio dei Sindaci, nel 2000 il totale annuo sarà di 1.161.639.808 lire con un aumento complessivo, rispetto al precedente quadriennio, di 157.491 milioni annui.
Un aumento contenuto quindi (media individuale di 980.000 lire annue lorde) che deriva unicamente dall'applicazione dell'indice del costo della vita realizzatosi nei quattro anni precedenti: 3,9 per cento dal 1996 al 1997; 1,7 per cento dal 1997 al 1998; 1,8 per cento dal 1998 al 1999; 1,7 per cento dal 1999 al 2000.
È anche opportuno ricordare l'origine di tali compensi. Il 7 marzo 1996 l'allora Consiglio generale determinò i compensi degli amministratori, avendo a parametro di riferimento le norme contenute nel decreto approvato il 31 ottobre 1979 dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del Tesoro, che all'articolo 1 statuisce che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 24/1/1978 n. 14, l'indennità di carica spettante al Presidente degli Enti per l'attività svolta è pari al trattamento vigente economico dei Direttori generali dei rispettivi Enti pubblici maggiorato del 20 per cento.
L'indennità del Presidente nel 1996 fu calcolata in base alla retribuzione che era stata riconosciuta dalla precedente amministrazione all'allora Direttore generale aumentando la somma totale non del 20 per cento - come previsto dal decreto ministeriale - ma di un simbolico 0,05 per cento. Ne derivò un compenso annuo al presidente di 230.838.595 lire lorde.
Il compenso del presidente fu preso a base per determinare le indennità annue di tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione del Collegio dei Sindaci: 50 per cento al Vice Presidente vicario (115.419.298 lire); 40 per cento al Vice Presidente proposto dalla Federazione Editori (92.335.438 lire); 25 per cento ai componenti del Consiglio di Amministrazione (57.709.650 lire); 35 per cento al Presidente del Collegio dei Sindaci (80.793.500 lire); 30 per cento ad ogni componente del Collegio dei Sindaci (69.251.570 lire).
Le indennità così calcolate rimasero tali fino al 3 febbraio 1998, data in cui il Consiglio di amministrazione decise di ridurre del 50 per cento i compensi, «escludendo solo coloro che fossero in aspettativa senza stipendio o comunque senza redditi da lavoro dipendente o assimilati». In questa previsione rientrava appunto il Dott. Cescutti essendosi posto fin dall'inizio del mandato in aspettativa senza stipendio dal giornale (Il Gazzettino di Venezia) dove lavorava con la qualifica di caposervizio.
La decisione di dimezzare i compensi fu spiegata ampiamente nelle assemblee di categoria e anche nel bollettino d'informazione del marzo 1998 (sempre inviato a tutti gli iscritti). Dopo una lunga discussione avviata nell'ambito dell'intera categoria, il Consiglio di amministrazione e Consiglio generale avevano approvato a stragrande maggioranza una manovra di contenimento della spesa previdenziale al fine di consolidare l'Istituto e dare, soprattutto ai giornalisti più giovani, la certezza di appartenere ad un istituto previdenziale che potesse garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali.
In quella circostanza, quindi, fu ritenuto necessario che anche gli amministratori dessero l'esempio, dimezzando i loro compensi, che sono stati mantenuti così immutati fino al 31.12.1999.
Gli stessi criteri (compensi ridotti del 50 per cento, tranne a chi non disponga di altri


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redditi) sono stati confermati dal nuovo Consiglio generale il 3 marzo 2000, con l'unico adeguamento Istat.
Si è trattato dunque di un adeguamento (spesa aumentata complessivamente di 157 milioni annui) rapportato a compensi la cui riduzione al 50 per cento è stata comunque confermata.
Va anche sottolineato che nella circostanza, il Consiglio di amministrazione ha aumentato la retribuzione del Direttore generale da 238 milioni a 285 milioni annui, riconoscendo il notevole apporto da egli dato per il consolidamento dell'Istituto e per la messa a reddito di parti rilevanti del patrimonio immobiliare.
Nella stessa circostanza il Consiglio di amministrazione ha anche deliberato di abbandonare il parametro di riferimento tra Presidente (e quindi componenti del Consiglio) e Direttore generale, derivante dal decreto ministeriale del 31/10/79, decidendo - come si è detto - che i compensi dimezzati fossero adeguati unicamente ai valori Istat.
La delibera riguardante questo settore ha confermato esattamente le regole in vigore nello scorso quadriennio. Pertanto l'unico aumento, rispetto al precedente quadriennio, ha riguardato il tetto massimo del rimborso pasti, passato da 70 a 75 mila lire e il valore di riferimento al rimborso chilometrico per chi usi l'auto propria, che essendo collegato alle tabelle ACI si adegua automaticamente (oggi 724 lire al chilometro).
Per avere un quadro assolutamente chiaro ci si può comunque riferire a quanto l'istituto ha dovuto esporre a bilancio nel 1999 per spese di viaggio, vitto e alloggio rimborsate agli amministratori, compreso Presidente e i due Vice Presidenti che ammonta a 503.543.782 lire nell'anno.
Considerato che nel 1999 le presenze registrate in seguito a convocazioni istituzionali sono state 804 nell'anno a cui vanno aggiunte anche quelle del presidente e del Vice Presidente vicario il totale si superano le 1100 presenze. Ne deriva un costo medio a titolo di rimborso spese di 458.000 lire per ogni presenza. Il contratto di locazione del l'appartamento, utilizzato attualmente dal Presidente, è regolarmente intestato all'Ente che per motivi di praticità ha deciso, dopo aver comparato gli oneri della locazione con quelli derivanti da una sistemazione in albergo, di metterlo a disposizione del proprio rappresentante legale pro tempore.
L'auto di servizio è a disposizione dell'Inpgi (Presidente, Direttore Generale, consiglieri e per ogni altra necessità) e i tre autisti si alternano per i necessari turni. Le altre auto di servizio sono una Fiat Punto, una Fiat Uno e una Fiat 600 usate rispettivamente dal Direttore generale, dal Vice Presidente vicario e dal Presidente per i normali spostamenti quotidiani.
Per quanto concerne la riduzione dello stanziamento annuo ridotto da 600 a 400 milioni, va precisato che lo stesso si riferisce alle erogazioni straordinarie che, l'Istituto, sulla base delle domande pervenute, riconosce in favore di quei giornalisti che si trovano in situazioni di difficoltà. Si tratta di prestazioni facoltative che non vengono corrisposte nei confronti di coloro che già percepiscono un'indennità di disoccupazione e di cassa integrazione. La riduzione, pertanto, è stata determinata dal fatto che nel 1999 sono pervenute all'Istituto poche domande ed in fase di assestamento al bilancio, si decise di rivedere lo stanziamento.
Da ultimo, vorrei affrontare la questione, sollevata dall'interrogante, relativa a possibili conflitti di interesse a causa della presenza dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti negli organi statutari degli enti di previdenza «privatizzati».
La presenza di detti rappresentanti è pienamente conforme alla normativa vigente, come si evince dalla lettura degli artt. 1, comma 4, lettera
a), e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994 che, rispettivamente, confermano i criteri di composizione degli organi secondo la previgente disciplina pubblicistica ed espressamente impongono tale presenza nei collegi sindacali.
La perdurante vigenza dei principi concernenti la vigilanza amministrativa sugli enti di previdenza di diritto privato, trova molteplici conferme nella legislazione di settore, che nel dichiarare la «natura pubblica» dell'attività svolta dagli stessi (articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 509/94) mantiene, come nel precedente ordinamento pubblicistico


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il tradizionale ruolo di controllo generale in capo alla Corte dei Conti (articolo 3, comma 5, D.Lgs. n. 509/94). Con riferimento poi, all'entità degli emolumenti dovuti ai rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti si rileva che la Corte dei Conti ha riconosciuto agli enti privatizzati una maggiore libertà nel fissare gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione, pur nel rispetto dei criteri correnti e dei canoni di proporzionalità correlati alle effettive mansioni.
I compensi dei componenti del collegio sindacale sono pertanto stabiliti con delibera del Consiglio Generale non soggetta ad approvazione ministeriale e rimane affidata alla piena autonomia degli enti medesimi, i cui amministratori rispondono nell'ambito dell'equilibrio gestionale complessivo.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BORROMETI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Inps ha avviato la riscossione dei crediti agricoli, nonostante risulti, per espressa ammissione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dello stesso istituto, contenuta nelle «Linee di indirizzo per il piano triennale 2001-2003», che disguidi e ritardi sono presenti nell'acquisizione delle dichiarazioni trimestrali, nella tariffazione e riscossione dei contributi, nella compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori, nelle liquidazioni delle prestazioni e nell'aggiornamento dell'archivio delle posizioni assicurative dei lavoratori e di quelle debitorie e creditorie dei contribuenti agricoli;
da ciò deriva la ragionevole preoccupazione, per non dire la certezza, che tra i debitori presunti dall'Inps, siano ricompresi anche ditte o lavoratori autonomi che abbiano già regolarizzato la loro posizione, anche in forza degli ultimi due condoni, ma che a tutt'oggi, non sono stati registrati correttamente;
in tale situazione non è ammissibile avviare procedure di riscossione coattiva che, con tutta probabilità, finiranno con il penalizzare lavoratori in regola ed un settore, quale quello agricolo, che, specie in provincia di Ragusa, sta attraversando un momento non facile per le crisi che affliggono comparti fondamentali quali la serricoltura, la zootecnia e l'agrumicoltura;
appare paradossale la decisione dell'Inps, che pur consapevole della suesposta situazione, addebitabile soltanto allo stesso istituto, non ha ritenuto di fare avvisi bonari che consentissero un controllo ulteriore, prima della procedura coattiva -:
se non ritenga, attesa la suesposta situazione, di intervenire immediatamente, per fare in modo che l'Inps sospenda le procedure esecutive avviate, accerti con esattezza e rigore assoluto i debiti effettivamente ancora sussistenti, evitando che siano sottoposti ad esecuzione le ditte e i lavoratori autonomi che abbiano già regolarizzato la loro posizione, in modo da disporre, con la necessaria precisione dei dati, alla effettiva sussistenza dei crediti da riscuotere.
(4-30076)

Risposta. - In ordine alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13 della legge 448/98, ha costituito il perno della manovra finanziaria per l'anno 1999 ed ha consentito, per il medesimo anno, un introito a favore del bilancio dello Stato di oltre 8000 miliardi. La capacità di riscossione dell'INPS ha permesso alle agenzie di «rating» di attribuire ai titoli espressi il valore massimo riconosciuto dal mercato.
Il citato articolo 13 della legge 448/98 ha disposto la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, ivi compresi quelli del settore agricolo, nonché la riscossione a mezzo ruoli esattoriali degli stessi, da affidare ai Concessionari, secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 46/99, 112/99 e 326/99.


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L'intera problematica va inserita nel quadro normativo legislativo che ha regolato sia l'operazione di cessione, sia il nuovo sistema di riscossione dei crediti che ha riguardato tutti gli Enti previdenziali. Il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione discende dalla nuova normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ha previsto che la riscossione coattiva dei crediti degli Enti previdenziali avvenga attraverso i concessionari. Il decreto interministeriale, emanato il 5/11/99, che ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ha ricompreso anche i crediti del settore agricolo, avendo previsto la cessione in massa di tutti i crediti vantati dall'Istituto e contabilizzati alla data del 31/12/1999.
In particolare, l'I.N.P.S. ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione dei crediti stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo), si è impegnato a fornire alla suddetta società un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno u.s.
Tale elenco contiene:
crediti contributivi ceduti in fase amministrativa;
crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;
crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1999;
crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

Nelle attività propedeutiche a tal fine messe in atto, l'I.N.P.S. ha provveduto all'acquisizione di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre dello scorso anno, ed all'abbinamento domanda/versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'I.N.P.S.
Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono, per le quali sussista regolarità nei versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione dallo stesso elenco, è stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'Ufficio Legale dell'I.N.P.S. o che fossero oggetto di domanda di dilazione.
Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definito e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione. Peraltro, così come previsto dalla clausola 2.4 del contratto di cessione, poiché la cessione stessa è effettuata in massa, l'I.N.P.S. e il cessionario (la SCCI), si danno reciprocamente atto che qualora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acquirente, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo iniziale previsto dal contratto stesso.
L'I.N.P.S., inoltre, fa presente che gli estratti conto aziendali, alla data del 30 giugno u.s., sono stati aggiornati in relazione ai benefici di cui alle leggi nn. 286/89 e 31/91 (norme riguardanti la siccità) e legge n. 185/92 (norme sulle calamità naturali). Per quanto attiene ai riferimenti alla legge n. 448/98, nel caso in cui le aziende abbiano aderito ai contratti di riallineamento, per i rapporti di lavoro non denunciati e fatti emergere, è concessa la possibilità di sanare il pregresso con regolarizzazione rateale del 25 per cento della contribuzione dovuta e non denunciata.
Da ultimo si rappresenta che sulla questione è viva l'attenzione del Governo. Sullo stesso problema sono state, peraltro, presentate alcune risoluzioni, per le quali l'iter non è ancora concluso, che già hanno avuto ampie assicurazioni per quanto attiene alla riscossione delle sole partite certe.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.


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DONATO BRUNO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:
la società Fintecna e Iritecna del Gruppo IRI hanno avviato sin dal lontano 1993 un programma di «ristrutturazione aziendale»;
la procedura di smaltimento degli esuberi aziendali è stata avviata con l'accordo e l'ausilio istituzionale dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil;
il programma di ristrutturazione (che dura da ben 7 anni!) è stato attuato in modo selvaggio: ed ora le varie aziende procedono ad assunzioni indiscriminate di dipendenti, mentre i lavoratori posti in cassa integrazione e/o mobilità nonostante le loro specifiche professionalità vengono del tutto ignorati;
i Commissari di Iritecna in liquidazione procedono senza alcun criterio alla smobilitazione selvaggia dei lavoratori con nuove procedure di cassa integrazione ed avventate cessioni di rami di azienda conservando al loro interno consulenti e coadiutori ampiamente retribuiti -:
quali iniziative si intendano adottare per tutelare i lavoratori delle due aziende del Gruppo IRI che la magistratura del lavoro ha reinserito nel proprio posto di lavoro dichiarando illegittimo il provvedimento di cassa integrazione e che nonostante la dichiarata illegittimità non hanno ottemperato al disposto delle varie sentenze;
quali meccanismi abbia posto in essere il Governo per la tutela del personale portatore di un enorme bagaglio di competenze e professionalità;
se i Ministri competenti non ritengano opportuno un riordino di tutto il comparto Iritecna e Fintecna per rilanciare il settore in vista dell'integrazione e/o sfida all'interno dell'Unione europea;
se e quali procedure il Governo intenda attuare per il ricollocamento del personale attraverso la mobilità del Gruppo IRI;
se e quali siano state le procedure individuate per il ricollocamento del personale presso altri enti pubblici come è avvenuto in passato per analoghe situazioni che hanno visto coinvolte società come Erim, Federconsorzi, Olivetti, Ente Cellulosa Carta eccetera.
(4-28769)

Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma - Servizio Ispezione del Lavoro.
La società IRITECNA S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Genova, via di Francia n. 1 e sede secondaria in Roma, Viale Liegi n. 33, è stata incorporata per fusione dalla FINTECNA S.p.a., con sede legale in Roma, via Molise - 11, dal 1/6/2000.
Alla data degli accertamenti, il Gruppo IRITECNA/FINTECNA occupava a livello nazionale n. 665 lavoratori: di cui n. 48 (18 dirigenti, 11 quadri, 19 impiegati) alle dipendenze della Fintecna S.p.a.; nonché n. 517 lavoratori (37 dirigenti, 49 quadri, 351 impiegati, 80 operai) in forza presso la Iritecna S.p.a. in liquidazione. Di questi ultimi n. 109 lavoratori sono stati avviati ai lavori socialmente utili (presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Comune di Roma - Condono Edilizio e Strade del Giubileo, il Comune di Napoli - U.S.C.E., ecc...).
Il programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, avviato fin dal 1993 prevedeva la ripartizione del gruppo Iritecna/Fintecna in due distinte unità operative con finalità ben differenziate.
La Fintecna, come prima esposto, è una società di nuova costituzione con risorse di provenienza Iritecna, la cui attività prevalente riguarda l'assunzione e la gestione di partecipazioni in Società o Enti, nonché il compimento di ogni attività connessa, anche afferente a processi di liquidazione. La suddetta


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società è impegnata essenzialmente nella direzione della ristrutturazione e del riassetto delle attività «risanabili», al fine di collocarle sul mercato in vista di una loro futura cessione a privati.
Alla Fintecna è rimasto il compito di realizzare al meglio la chiusura delle attività residue, con le conseguenti necessità di disinvestimento e di minimizzazione dei costi di gestione.
Tale programma ha costituito la base per la concessione, da parte di questo Ministero, del decreto di riconoscimento dello stato di riorganizzazione, che con successive proroghe si è protratto fino ad oggi.
Dalla documentazione esibita dalla Fintecna/Iritecna, nel corso degli accertamenti, è emerso che, durante l'intero periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, sono stati effettuati aumenti retributivi e di livello riferiti al personale non in Cassa integrazione, per un totale complessivo di n. 121 lavoratori, così ripartiti: n. 16 lavoratori nel 1995, n. 40 nel 1996, n. 19 nel 1997, n. 28 nel 1998, n. 14 nel 1999 ed infine n. 4 nel 2000). È risultato altresì che nel suddetto periodo sono stati stipulati n. 56 contratti di consulenza ( n. 2 contratti nel 1994, n. 4 nel 1995, n. 7 nel 1996, n. 15 nel 1997, n. 15 nel 1998 e n. 13 nel 1999). Tali incarichi sono stati conferiti a studi o ad esperti di problematiche aziendali, con un elevato livello di qualificazione, per l'assistenza specialistica in campo amministrativo, finanziario, fiscale e commerciale. Tale situazione si inserisce nell'ambito del complesso problema occupazionale del Gruppo, poiché il personale, con contratto a tempo determinato, si è notevolmente ridotto dall'inizio del piano di riorganizzazione fino ad oggi.
A tale proposito risultano molteplici le iniziative assunte dalla Fintecna/Iritecna ai fini della tutela del personale in esubero ed alla eventuale ricollocazione delle eccedenze, con la creazione di nuove società di natura mista, al fine della stabilizzazione dei lavoratori attualmente impegnati in lavori socialmente utili e della creazione di nuove opportunità occupazionali.
Di particolare rilievo è la recente costituzione, in data 12/5/1999, della società mista Gemma, per la gestione della fiscalità del Comune di Roma, finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati nel progetto L.S.U. «USCE» (Ufficio speciale condono edilizio). Nella suddetta società sono attualmente ricollocate n. 57 lavoratori del Gruppo e si profila l'eventuale ingresso della Fintecna nella compagine azionaria della società mista Gemma, ai fini della stabilizzazione definitiva dei propri lavoratori.
In data 30/6/1999, è stata costituita la società Multiservice S.p.a., per la prestazione di servizi tecnici integrati, riordino e sistemazione di archivi, analisi e gestione dei dati relativi a patrimoni immobiliari, assistenza e contabilizzazione di lavori edili. Nella stessa sono stati ricollocati n. 2 lavoratori e si prevede l'assunzione di altri n. 11 occupati in esubero nel Gruppo. Poi, la Poste Italiane S.p.a., in seguito alla riacquisizione delle attività inerenti alle commesse postali, ha provveduto alla assunzione di n. 30 unità del Gruppo.
Si fa presente, inoltre, che l'Assessorato dei Lavori Pubblici del Comune di Roma, ha sottoscritto un protocollo d'intesa per la stabilizzazione dei lavoratori provenienti dal Gruppo ed impegnati nel progetto L.S.U. «Strade per il Giubileo».
In data 16/3/1999, è stata costituita la società Iter Servizi S.r.l., per la fornitura di servizi attraverso «Call Center», a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e delle grandi aziende, dove si riscontrano numerosi clienti/utenti. La suddetta iniziativa, rivolta ai livelli professionali medio-bassi per i quali è più difficile la ricollocazione, ha consentito l'inserimento di n. 11 unità.
Al fine di una stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, impegnati presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali (circa 90 lavoratori del Gruppo), è stata, inoltre, costituita una società a capitale misto per l'affidamento dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale, in particolare per le regioni del Lazio e della Campania. Ciò ha comportato l'occupazione di n. 1 lavoratore a Roma e se ne prevede l'inserimento di altri 3 su Napoli.
Da ultimo si fa presente la convenzione stipulata, in data 27/12/99, con «Obiettivo


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Lavoro» società di fornitura di lavoro temporaneo, che dovrebbe comportare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 lavoratori, provenienti dalle aree più critiche del Gruppo.
Per quanto riguarda l'inottemperanza manifestata dal Gruppo al disposto delle sentenze della magistratura, che riconoscevano l'illegittimità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per i ricorrenti, la Iritecna/Fintecna ha fatto presente che tali sentenze si riferiscono ai singoli provvedimenti di sospensione in CIGS non inficiando, di conseguenza, la validità dell'intero processo di riorganizzazione. Ha precisato, inoltre, che si stanno valutando iniziative a favore dei suddetti lavoratori, i quali al momento sono impegnati in L.S.U. e per i quali non sussistono possibilità di reintegrazione all'interno delle aziende del Gruppo.
Nel corso degli accertamenti, effettuati dal Servizio Ispettivo del Lavoro, è risultato che la società Iritecna S.p.a. ha fatto eseguire complessivamente, a n. 110 dipendenti, lavoro straordinario eccedente i limiti di legge giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali per un numero di ore mediamente non inferiore a 100 ore mensili. Per tali illeciti è stato adottato il previsto provvedimento amministrativo.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CANGEMI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 6 marzo 2000 il rappresentante sindacale presso la Sevel Spa di Atessa (Chieti), Bruno Pierfrancesco, ha iniziato lo sciopero della fame ad oltranza a sostegno della vertenza che vede coinvolta l'operaia Rosanna Bonomini; licenziata nel gennaio 2000 per avere superato il periodo di malattia lunga a seguito dell'aggravarsi del suo stato di salute già precario;
nei confronti della direzione della Sevel ci sono stati interventi da parte dell'assessore alle politiche sociali della regione Abruzzo e di altri parlamentari ma la vicenda della signora Bonomini non è stata risolta;
non appare congrua la motivazione adottata dalla Sevel spa per licenziare l'operaia Bonomini, considerate le condizioni di salute in cui versa appare intollerabile non procedere al reintegro del posto di lavoro -:
quale sia lo stato del procedimento relativo alla richiesta di reintegro della signora Rosanna Bonomini.
(4-29263)

Risposta. - In relazione al quesito posto nel suindicato atto parlamentare si rappresenta l'esito degli accertamenti effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti.
La signora Bonomini Rosanna è stata assunta il 18 settembre 1995, come operaia addetta alle attività semplici - I livello. Nel corso della preventiva visita medica, avvenuta il 15 giugno 1995, era stato riscontrato un grado di invalidità del 50 per cento, già riconosciuto alla suddetta signora. In seguito con una ulteriore visita, il medico della fabbrica, nel giudicarla idonea, ne consigliava l'impiego in lavori da svolgere prevalentemente da seduta ed in luoghi la cui rumorosità non superasse gli 80 dbA.
Dalle testimonianze dei suoi colleghi, è emerso che la signora Bonomini è stata occupata quasi esclusivamente nel I reparto UTE, come addetta all'assemblaggio delle serrature e, successivamente solo per un breve periodo, nell'ufficio per l'inserimento dati. Nel I reparto UTE i suoi compiti sono stati quelli di assemblare alcuni pezzi delle serrature (prelevandoli da un cassone posto al suo fianco e riponendo il pezzo finito in un altro cassone posto dall'altro lato). Inoltre, per tale operazione era messo a disposizione un piccolo attrezzo, tramite il quale la citata operazione di assemblaggio poteva essere compiuta anche con una sola mano. Ciò è stato riscontrato dal Servizio Ispezione del Lavoro.
In data 5 marzo 1998, la signora Bonomini ha chiesto ed ottenuto un periodo di


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aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale, a far data dal 9/3/98 e fino al 9/6/98, per sottoporsi ad interventi chirurgici.
Alla data del 13 gennaio 2000, la signora in argomento è rimasta assente dal lavoro per malattia, complessivamente per 417 giorni, per tale motivo è stata licenziata: ossia per il superamento del periodo di comporto. Inoltre, il periodo di assenza per infortunio, dal 1/10/98 al 3 1/10/98, non riconosciuto dall'INAIL non è stato, conseguentemente, conteggiato dalla ditta.
Da ultimo, si fa presente che la signora Bonomini ha proposto ricorso, ex articolo 414 del codice di procedura civile, alla Magistratura del lavoro del Tribunale di Lanciano (CH).
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CARLESI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
nel mese di settembre 1999 il senato accademico dell'Università di Pisa ha inteso dedicare una lapide a Giovanni Gentile, nella quale si riconoscono i grandi meriti culturali del filosofo ma, al tempo stesso, si sottolinea il suo «sostegno consapevole» alla politica razziale del regime fascista;
il testo della lapide, stilato dal professor Gianfranco Fioravanti, presentando una parte che appare lesiva della «verità storica», anziché commemorare l'importante filosofo finisce per offenderlo, diffamando la sua memoria ed il suo operato -:
quali iniziative intenda assumere per impedire questa vergognosa manipolazione della verità che ha il solo scopo di fomentare l'odio di parte e di ridicolizzare il patrimonio storico e culturale del glorioso ateneo pisano.
(4-25450)

Risposta. - In risposta all'atto di sindacato ispettivo indicato si comunica quanto segue.
A seguito di numerose polemiche sorte sia tra la cittadinanza sia tra numerose organizzazioni culturali, riportate anche dalla stampa, secondo quanto riferito dagli Uffici dell'Ateneo pisano, la decisione sul contenuto della lapide è stata attribuita al Senato Accademico, che ha approfondito la problematica nel corso di un lungo dibattito. Le argomentazioni che emergono dal verbale della seduta mettono in rilievo la precisa volontà dell'Ateneo di colmare una lacuna storica con doveroso riconoscimento della figura e dell'opera di Gentile, pertanto il suddetto Senato, prendendo atto delle aspettative della comunità universitaria, ha approvato l'apposizione della lapide, approvando anche la parte del testo nella quale l'Ateneo ha ritenuto di prendere le distanze dalla parte della figura di Gentile che ha preso una posizione politica non condivisa e che, appunto ha provocato le polemiche di cui si è detto.
A seguito di tale decisione la famiglia Gentile ha diffidato l'Università dall'apporre la lapide ritenendo offensivo il testo in essa contenuto.
Il Tribunale di Firenze ha accolto in sede cautelare la richiesta di inibitoria della lapide, mentre l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha manifestato l'intenzione di astenersi dall'impugnazione della predetta ordinanza.
A seguito di tali eventi il Senato Accademico dell'Università di Pisa, pur ribadendo le motivazioni delle delibere già assunte, ha ritenuto che l'iniziativa di ricordare in una lapide la figura di Giovanni Gentile nelle due distinte connotazioni, culturale e politica, non è stata recepita nel suo reale significato, ed ha pertanto deliberato di soprassedere all'iniziativa, invitando le componenti dell'Università ad aprire un dibattito sull'argomento e stabilendo altresì di raccogliere in un volume i relativi documenti.
Considerato, pertanto, che la questione si è risolta nel senso auspicato dall'interrogante, questo ministero ritiene di non dover assumere ulteriori iniziative in merito.


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Si fa presente che analoga risposta è stata fornita in Aula agli Onorevoli Aloi e Malgieri - n. 3-04197 - e all'Onorevole Fragalà - 3-04211.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

CENTO. - Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
in tutta Italia i lavoratori socialmente utili impegnati nel progetto «Catasto Urbano» di Roma sono circa 1800;
l'attuazione del cosiddetto progetto doveva essere realizzata attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili, disciplinato dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, rispondente alla finalità di eliminare l'arretrato accumulato negli uffici catastali interessati, articolo 14 legge 27 dicembre 1997 n. 449;
il progetto «Catasto Urbano» di Roma con durata dodici mesi ha avuto inizio in date diverse comprese tra il 15 giugno e il 2 novembre 1998;
con la recente legge finanziaria i progetti degli L.S.U. sono stati prorogati fino al 30 aprile 2000;
la competente Commissione di Concertazione per l'Impiego nella seduta del 15 dicembre 1999 ha approvato la proroga del progetto «Catasto Urbano»;
il giorno 4 gennaio 2000 i lavoratori socialmente utili del progetto «Catasto Urbano» di Roma si sono recati regolarmente al lavoro, ma i dirigenti dell'ufficio del territorio di Roma interpellati hanno spiegato che non erano al corrente di alcuna proroga;
alcuni lavoratori socialmente utili hanno contemporaneamente ricevuto lettera di licenziamento al progetto «Catasto Urbano» di Roma -:
quali provvedimenti intendano intraprendere per chiarire la situazione lavorativa dei lavoratori socialmente utili del progetto «Catasto Urbano» di Roma, viste le reali ed effettive proroghe stabilite anche dalla recente legge finanziaria e in ultimo auspicare per la definizione di un rapporto di lavoro stabile e continuato per tutti quei lavoratori socialmente utili che abbiano lavorato a copertura di vuoti previsti dalle piante organiche nella pubblica amministrazione.
(4-27819)

CENTO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dal dicembre 1999 i lavoratori socialmente utili del dipartimento del territorio, non percepiscono, come dovuto da contratto, l'integrazione stabilita dal ministero stesso;
gli stessi lavoratori socialmente utili non conoscono i motivi del ritardato pagamento dell'integrazione dovuta dal ministero delle finanze -:
se i fatti corrispondano al vero così come riportati e in caso affermativo quali iniziative intenda adottare per evitare questa discriminazione nei confronti dei lavoratori socialmente utili.
(4-30032)

CENTO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel gennaio 2001 entreranno in funzione, in via definitiva, le Agenzie all'interno del ministero delle finanze;
i dipendenti dello stesso sono molto preoccupati per il loro futuro, giacché il ministero stesso non ha ancora deciso come funzioneranno e che ruolo avranno le Agenzie stesse;
all'interno del dipartimento del territorio vi sono a tutt'oggi 1.800 lavoratori


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socialmente utili impegnati in vari progetti emanati dal ministero stesso -:
quale ruolo rivestiranno i dipendenti e i lavoratori socialmente utili del ministero delle finanze all'interno delle agenzie.
(4-30035)

Risposta. - Con le interrogazioni testé enunciate, alle quali si risponde congiuntamente, poiché involgono analoghe problematiche, si chiede di conoscere quali iniziative intende adottare l'Amministrazione Finanziaria in merito alla proroga del progetto interregionale di lavori socialmente utili denominato «Catasto Urbano», con particolare riferimento all'Ufficio del Territorio di Roma, e in merito al definitivo inquadramento dei lavoratori occupati dal progetto.
Inoltre, con le interrogazioni n. 4-30035 e n. 4-30032, si chiede di conoscere il ruolo che i predetti lavoratori rivestiranno all'interno del Dipartimento del Territorio a seguito della istituzione delle Agenzie del Ministero delle Finanze, nonché il motivo per cui a tali lavoratori non sarebbe stato corrisposto l'importo integrativo dovuto dal Ministero delle Finanze e le iniziative che, al riguardo, si intendono adottare.
Come è noto, l'articolo 14 della legge del 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali e del recupero dell'evasione, ha previsto la realizzazione di un piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento delle unità immobiliari, ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore.
L'attuazione del progetto «Catasto Urbano», realizzato attraverso lo strumento dei lavori socialmente utili disciplinato dal decreto legislativo n. 468 dell'1 dicembre 1997, la cui durata prevista inizialmente prevista era di 12 illesi, ha avuto inizio in date diverse, comprese tra il 15 giugno ed il 2 novembre 1998.
Tale periodo è stato prorogato fino al 31 dicembre 1999, a causa del minor numero di lavoratori socialmente utili, e ciò sia per il raggiungimento dell'obiettivo programmato di recupero dell'arretrato catastale, che, per far fronte, almeno in parte, al notevole carico di lavoro al quale gli Uffici sono sottoposti per le attività connesse alla revisione generale degli estimi catastali.
Ciò posto, la disciplina dei lavori socialmente utili è stata recentemente modificata e integrata con il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, emesso a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, contenente, fra l'altro, la delega al Governo per il riordino degli incentivi dell'occupazione.
In particolare, il Dipartimento del Territorio ha precisato che i lavoratori socialmente utili impegnati presso gli Uffici del Territorio saranno utilizzati, ai sensi del predetto decreto legislativo n. 81 del 2000, fino al 31 ottobre 2000, con possibilità, per lo stesso Dipartimento, di chiedere la prosecuzione del progetto «Catasto» per altri sei mesi a decorrere dal 1o novembre 2000.
Il predetto Dipartimento ha inoltre specificato che i lavoratori dichiarati decaduti, dal 1o gennaio 2000, dalla partecipazione al progetto «Catasto» sono quelli che alla data del 31 dicembre 1999 sono risultati sprovvisti del requisito della effettiva permanenza di 12 mesi nel progetto, come prescritto dall'articolo 1 del decreto-legge 1999 n. 390 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 2000 n. 81.
Per quanto concerne il definitivo inquadramento dei lavoratori occupati dal progetto, è opportuno evidenziare che lo sbocco occupazionale dei suddetti lavoratori, nelle forme previste dagli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è contenuto nel protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero delle Finanze e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 29 marzo 2000. In questo è infatti previsto l'impegno da parte dei Dicasteri firmatari a sviluppare tutte le iniziative ritenute utili al fine di creare la stabilizzazione occupazionale per tutti i soggetti impegnati nel progetto interregionale denominato «Catasto urbano».
Tale impegno verrà più specificatamente indicato nel decreto interministeriale tra il Ministero delle Finanze e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da adottare


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ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000.
Inoltre, in data 21 giugno 2000, tra l'Amministrazione Finanziaria e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative è stato firmato un altro protocollo d'intesa con il quale, in riferimento al precedente protocollo del 29 marzo 2000, «viene assunto l'impegno di rinegoziarne i contenuti dopo un apposito confronto con il Ministero del Lavoro, in accordo con le indicazioni del Dipartimento del Territorio».
Da ultimo, le istanze occupazionali recentemente manifestate dai lavoratori socialmente utili hanno costituito il tema di un incontro tenuto presso la sede del Ministero delle Finanze tra una delegazione ministeriale ed una rappresentanza delle Organizzazioni sindacali.
In tale sede, dopo ampia discussione, anche sulla base degli impegni già assunti dall'Amministrazione Finanziaria con il protocollo di intesa del 21 giugno 2000 e della rilevazione delle esigenze operative connesse soprattutto alla costruzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, si è convenuto di avviare un percorso - attraverso gli opportuni raccordi con il Ministero del Lavoro - che abbia l'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei ruoli delle costituende Agenzie Fiscali.
Per consentire la predisposizione degli strumenti, anche legislativi, necessari per pervenire al risultato concordato, si è convenuto di prevedere intanto una ulteriore proroga che si estenda fino al 30 aprile 2001.
Infine, circa la problematica relativa al mancato pagamento della indennità integrativa (sollevata con l'interrogazione n. 4-30032), il competente Dipartimento del Territorio ha specificato che all'attualità risulta effettuato presso tutti gli Uffici il pagamento dell'importo integrativo spettante ai lavoratori socialmente utili dal 1o gennaio al 30 aprile 2000, mentre, per il periodo di prosecuzione dell'attività lavorativa dal 1o maggio al 31 ottobre 2000, risultano accreditate le somme occorrenti e alcuni Uffici già stanno provvedendo al relativo pagamento.
Il ritardo con cui si è proceduto a detti pagamenti è stato determinato, ad avviso del predetto Dipartimento, dalla complessa procedura necessaria per avere la disponibilità della relativa somma occorrente. Infatti, è stato necessario chiedere al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica l'iscrizione su apposito capitolo di spesa (n. 3869) dei fondi per l'importo di lire 3.400.000.000 a carico del Fondo Unico di Amministrazione anno 2000.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

DE BENETTI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere È premesso che:
in virtù dell'entrata in vigore, il 2 giugno 1999, del giudice unico di primo grado e delle relative norme organizzative ed attuative sono state soppresse la sezione staccata della pretura circondariale di Chiavari di Rapallo e di Sestri Levante;
grazie al proficuo e tempestivo intervento degli organi competenti, le sedi delle due sezioni staccate sono rimaste operative come uffici del tribunale con personale assegnato temporaneamente;
da tempo, ed in epoca anteriore alla riforma del giudice unico, la sezione staccata di Rapallo, nonostante l'opera meritoria di alcuni vice pretori onorari e del pretore, ha accumulato, per la precedenza data ai processi penali, un notevole carico arretrato di lavoro in materia civile;
il carico civile, nonostante le continue sollecitazioni provenienti dell'Avvocatura locale e l'impegno del pretore e dei vice-pretori, è andato via via aumentando a causa dell'introito continuo e costante di numerose cause a ruolo, sia di carattere ordinario che speciale;
la pretura di Rapallo, anche a seguito del trasferimento del pretore dirigente presso la pretura circondariale ad altro incarico, ha perduto, prima della riforma, l'ausilio costante e continuo del pretore applicato il quale si è visto costretto a


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dedicare il proprio impegno, quale nuovo dirigente, anche presso la pretura circondariale e presso la sezione staccata di Sestri Levante, soprattutto in materia penale;
nello stesso periodo, si sono verificati casi di maternità tra i giudici donna presso la pretura circondariale con conseguente necessità di supplire, soprattutto in materia di cause di lavoro, la temporanea mancanza di magistrati;
allo stato, il notevole carico di lavoro arretrato merita di essere analizzato e merita un intervento deciso e organico al fine di evitare la paralisi della giustizia civile presso il circondario di Chiavari e, segnatamente, presso le città di Rapallo, Santa Margherita e Portofino;
notevoli sono i disagi dei cittadini i quali attendono da mesi e spesso da anni pronunce su richieste misure cautelari che, pur trattandosi di procedimenti speciali, vengono trattate alla stregua di ordinari procedimenti di cognizione È:
se il Ministro sia a conoscenza della situazione;
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, nell'ambito della propria competenza, per ovviare alla situazione sopra delineata dando il giusto rilievo al processo civile troppo spesso dimenticato a favore del processo penale.
(4-25242)

Risposta. - Sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale in merito all'interrogazione citata, si comunica quanto segue.
Dall'analisi dei dati riportati nelle tabelle che si allegano (in visione presso il Servizio Resoconti, ufficio Assemblea), relativi al flusso dei procedimenti civili, rilevati nel periodo 31.12.1997 - 1.6.1999, della pretura circondariale di Chiavari, delle sue sezioni distaccate e del locale tribunale, emerge chiaramente che la sezione di Rapallo ha presentato nel periodo preso in esame i migliori risultati in termini di smaltimento dei procedimenti, riuscendo a ridurre di circa il 10 per cento l'arretrato esistente nella cognizione ordinaria e nei procedimenti esecutivi mobiliari, dimezzando l'arretrato nel settore lavoro e mantenendo sostanzialmente invariata l'entità della pendenza dei procedimenti non contenziosi e di quelli speciali.
Questi ultimi presentano un valore delle pendenze piuttosto elevato nel confronto con quelle della sede circondariale (circa il doppio), e dell'altra sezione (il quadruplo). Si tratta, comunque, di valori assoluti non particolarmente elevati (281 procedimenti). Una stima dei tempi di definizione fatta puramente a calcolo, rapportando le definizioni alle pendenze, indica in sei mesi i tempi medi di definizione dei procedimenti speciali, contro i quattro di Chiavari e i cinque di Sestri Levante. Assai più elevati sono i tempi della cognizione ordinaria, calcolati con il medesimo sistema: 13 mesi a Rapallo, due anni e cinque mesi a Chiavari e un anno e nove mesi a Sestri Levante.
Gli unici settori in sofferenza, ancorché non in modo tale da far temere la paralisi dell'attività dell'ufficio, in realtà sono proprio quelli della cognizione ordinaria nella sede circondariale e nella sede di Sestri Levante, nonché il settore del lavoro e della previdenza, quest'ultimo anche per le ragioni evidenziate dall'onorevole interrogante.
La situazione del tribunale di Chiavari nel medesimo periodo varia secondo i settori da una situazione di disagio nelle separazioni e divorzi - il relativo arretrato presenta peraltro dimensioni non allarmanti - a risultati soddisfacenti nella cognizione ordinaria, la cui pendenza è stata ridotta del 21 per cento. Va invece segnalato il forte accumulo di arretrato nel settore degli appelli in materia previdenziale a causa dello scarsissimo numero di procedimenti definiti nel grado.
Con l'istituzione del giudice unico la pianta organica dei magistrati del tribunale di Chiavari ha subito la riduzione di una unità rispetto alla somma degli organici di pretura e tribunale. Tuttavia, alla luce della migliore organizzazione interna che sarà possibile conseguire nel piccolo tribunale in questione - rispetto alle preesistenti modalità organizzative degli uffici separati, e tenuto


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conto della copertura dell'organico in corso di realizzazione - non si ravvisa allo stato la necessità di ulteriori immediati interventi. Il Tribunale di Chiavari verrò, comunque costantemente monitorato, al pari degli altri uffici interessati dalla riforma, al fine di rilevare eventuali anomalie che richiedano l'adozione delle opportune misure correttive in termini di dotazioni organiche.
Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GAZZILLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) la facoltà di giurisprudenza è allocata nel palazzo Melzi un'antica costruzione che, anche per le precarie condizioni di conservazione, è assolutamente inadatta ad ospitare studenti e aule;
le lezioni si svolgono per lo più in locali superaffollati e in condizioni di grande pericolosità;
la situazione è destinata ad aggravarsi poiché ogni anno si registrano circa 1500 nuove iscrizioni -:
quali provvedimenti intenda assumere per riportare nelle aule della predetta facoltà accettabili condizioni di sicurezza e per scongiurare l'imminente blocco delle attività istituzionali.
(4-28286)

Risposta. - In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi istruttori comunicati con nota del 4/09/00, prot. 002451, dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, si rappresenta quanto segue.
L'interrogante ha segnalato la problematica relativa alle precarie condizioni di sicurezza ed agibilità dei locali che ospitano la facoltà di giurisprudenza del suddetto Ateneo, questi ultimi siti all'interno dell'antico edificio di Palazzo Melzi in S. Maria Capua Vetere (CE).
Al riguardo, l'Università fa presente che il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in data 26/07/99, con verbale n. 17, ha evidenziato la carenza di spazi nella sede ove è attualmente ubicata la facoltà medesima, sia per le esigenze del corso di laurea, che per quelle delle Scuole di Specializzazione e del Corso di Perfezionamento da attivare.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 23 dell'8/02/00, ha preso atto delle esigenze didattiche rappresentate nel citato verbale ed ha approvato la realizzazione di un aulario a servizio, tra l'altro, della Facoltà di giurisprudenza, previa verifica presso il Comune di S. Maria C.V della possibilità di acquisire dallo stesso un lotto di terreno.
In attuazione di quanto deliberato, il Rettore ha rappresentato al predetto Ente la volontà di realizzare una struttura prefabbricata da destinare ad aulario, precisando la necessità di acquisire per lo scopo un'area di circa 17.000 mq, per una superficie coperta di circa 3.100 mq.
Il Comune di S. Maria Capua Vetere ha successivamente comunicato di aver individuato (dopo attenta analisi) un'area idonea, allegando la relativa planimetria e relazione descrittiva ed evidenziando che essa è per un terzo di proprietà comunale e dunque già in parte immediatamente disponibile: in particolare, l'area in questione è ubicata nella nuova zona di espansione a nord della città, servita da un'ottima rete viaria a scorrimento veloce e da mezzi pubblici.
L'Ente ha specificato che sull'area di proprietà comunale insiste l'ex Macello, il cui edificio può essere utilizzato nell'ambito di un progetto complessivo di realizzazione, dell'aulario; ha inoltre proposto, a fronte della cessione dell'area di proprietà comunale e del complesso che insiste su di essa, un convenzionamento che consenta l'utilizzo pubblico di una quota (da determinarsi) delle aree scoperte, dichiarando altresì la propria disponibilità a porre in essere le procedure espropriative necessarie.
A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici dell'Ateneo, si è rilevato che l'area, per la sua ubicazione ed estensione, è da ritenersi idonea alle esigenze sopra riportate; per la realizzazione dell'aulario tuttavia,


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si deve procedere al cambio di destinazione urbanistica dell'area stessa, con attribuzione di indici urbanistici idonei all'edificazione della necessaria cubatura, tenendo anche conto che sul fondo in argomento insistono già dei corpi di fabbrica.
Per quanto esposto in premessa, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 5 del 27 luglio 2000, ha dato mandato al Rettore di avviare le procedure per l'acquisizione dell'area individuata dal Comune di S. Maria Capua Vetere per la realizzazione del predetto aulario.
Inoltre, per le esigenze della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, a seguito di avviso pubblico, è stato individuato un complesso immobiliare sito in S. Maria Capua Vetere, per il quale è stato richiesto all'UTE competente per territorio il relativo parere di congruità sul prezzo di vendita proposto dalla Società proprietaria; la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee ha invece trovato la propria sede presso i locali del complesso monumentale denominato «Belvedere di S. Leucio», concessi in comodato gratuito dal Comune di Caserta.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GAZZILLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
gli studenti della facoltà di Conservazione dei beni culturali di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) sono da tempo in agitazione per la inadeguatezza della sede ormai ben nota alle autorità universitarie e governative;
è previsto il trasferimento della intera facoltà di lettere presso l'ex carcere San Francesco, ma i lavori di adattamento dell'anzidetta struttura procedono a rilento; la situazione di emergenza della facoltà, intanto, persiste e si va aggravando, mentre il diritto allo studio degli iscritti è sostanzialmente negato -:
quali ragioni abbiano sinora impedito la conclusione della annosa vicenda concernente l'allocazione della predetta facoltà e quali provvedimenti si intendano adottare per favorire finalmente l'esecuzione del trasferimento anelato anche dal personale docente.
(4-28287)

Risposta. - In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi istruttori comunicati con nota del 4/09/00, prot. 002451, dal Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, si rappresenta quanto segue.
L'interrogante ha segnalato la questione relativa alla inadeguatezza dei locali che ospitano la facoltà di Lettere e Filosofia del predetto Ateneo, in particolare il corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali, nonché alla necessità di provvedere con urgenza al trasferimento della facoltà stessa presso la struttura dell'ex carcere di S. Francesco in S. Maria Capua Vetere (CE).
Al riguardo, l'Università fa presente che il suddetto corso di laurea è attualmente ubicato presso il complesso C1 sito in S. Maria Capua Vetere; il corso di laurea in Psicologia è stato invece transitoriamente allocato presso la sede universitaria di Caserta (in via Vivaldi), acquisita dall'Università per le esigenze della facoltà di Scienze MM.FF.NN e Scienze Ambientali.
In ragione della necessità di disporre di una sede più idonea, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 11 del 27 luglio 1998, ha autorizzato l'attivazione del procedimento di acquisizione in uso gratuito e perpetuo del complesso denominato «ex Convento di S. Francesco di Paola» (sito in S. Maria C.V), per adibirlo a sede dalla facoltà di Lettere e Filosofia, affidando alla Ripartizione Tecnica e Contrattuale dell'Ateneo l'incarico di effettuare uno studio di fattibilità dell'immobile in questione.
Successivamente, una volta approvato lo studio predisposto dai tecnici incaricati e conferito al Rettore il mandato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'acquisizione del citato immobile, il Consiglio di Amministrazione si è impegnato ad iniziare quanto prima i lavori di ristrutturazione (nel rispetto dei tempi e delle procedure


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previste dalla normativa vigente) ed ha affidato il relativo incarico di progettazione all'Ufficio Tecnico dell'Ateneo.
In merito alle specifiche esigenze del Corso di Laurea in Conservazione dei Beni culturali e dell'istituendo Corso di Lettere, è stata approvata, con delibera n. 6 del 27 luglio 2000, l'attivazione dell'ala Sud del Convento S. Francesco di Paola ed autorizzata l'indizione della gara per l'affidamento dei relativi lavori.
In esecuzione della su citata delibera, è stato pertanto predisposto il bando di gara, di prossima pubblicazione rispettivamente sul BURC, agli albi Pretori, nonché, per estratto, sui quotidiani Il Mattino e La Repubblica.
L'Università sottolinea infine che, nelle more della ristrutturazione e restauro del Complesso «Convento S. Francesco di Paola», è stata autorizzata la realizzazione di un aulario da destinare temporaneamente anche alla facoltà di Lettere e Filosofia.
In ragione di quanto sopra esposto, questo Dicastero non ha da sollevare obiezione alcuna in merito a scelte discrezionali comunque demandate all'autonomia dell'Ateneo.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GIACALONE, GIOVANNI BIANCHI, CARLI, CIANI, FERRARI, GAMBALE, GIACCO, MANCA, NIEDDA, PALMA, PICCOLO, REPETTO, RISARI, RIZZA, SAONARA, SERVODIO, BOCCIA, CASILLI, DELBONO, FRIGATO, GATTO, DOMENICO IZZO, MOLINARI, OLIVO, MARIO PEPE, PISCITIELLO, RICCI, RIVA, RUGGERI e SCANTAMBURLO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
in data 16 novembre 1999, a 60 miglia sud sud-ovest dall'isola di Lampedusa, in acque internazionali del canale di Sicilia, motovedette militare tunisine hanno operato il sequestro di due motopesca di Mazara del Vallo;
nel corso dell'inseguimento del mp «Vischio» e del mp «Tritone» le unità navali militari tunisine hanno fatto uso, a scopo intimidatorio, delle armi da fuoco provocando il ferimento del comandante signor Vittorio Raspanti;
i 19 marittimi dei due equipaggi, il comandante ferito e i due mp sono stati tradotti nel porto di Sfax dove già si trovano i pescherecci «Iride Primo» e «Lidia Prima» sequestrati rispettivamente il 31 ottobre e il 7 novembre 1999, e ancora oggi in attesa di sentenza da parte della magistratura magrebina;
la recidiva dell'uso delle armi da fuoco da parte della gendarmeria marittima nord africana nel canale di Sicilia, sconsiderato ed illegittimo se rapportato alla non dimostrata ipotesi del reato imputata ai nostri pescherecci, contrasta con le assicurazioni fornite in precedenti simili occasioni dal ministero interrogato secondo le quali lo sviluppo di un protocollo di intesa bilaterale sui rispettivi codici di comportamento in mare nonché l'avvio di più intense relazioni commerciali, di cui la recente costituzione di numerose società miste da pesca ne è l'espressione, avrebbe reso più serene le condizioni di pesca nei pressi del «Mammellone», e lascia ipotizzare, confortati in ciò anche dalle indiscrezioni degli operatori locali della pesca, che da parte delle autorità della gendarmeria marittima tunisina il sequestro e l'uso delle armi rappresentano l'esito finale di attività estorsiva, non corrisposta, tentata ai danni delle nostre imbarcazioni da pesca -:
quali urgenti iniziative intenda attuare affinché le gendarmerie del mare nord africane assumano comportamenti adeguati allo stato delle attuali relazioni diplomatiche e commerciali tra i due paesi e non già caratterizzati da comportamenti corsari finalizzati al fraudolento e illegale arricchimento personale, e assicurare altresì l'immediato rimpatrio degli equipaggi e del comandante Raspanti per la loro adeguata assistenza sanitaria nonché il rientro di tutti i mp che attualmente ormeggiano


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nel porto di Sfax in attesa di sentenza da parte della locale magistratura.
(4-28397)

Risposta. - In data 16.11.1999, i motopescherecci «Vischio» e «Tritone», appartenenti al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, sono stati sequestrati da due motovedette tunisine.
La notizia del sequestro è stata fornita alle nostre Autorità marittime dal motopeschereccio «Alibut», che si trovava in zona. Il predetto motopeschereccio ha riferito di essere in contatto visivo con le imbarcazioni oggetto di sequestro e che durante l'evento da parte tunisina sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro il «Vischio». La nave «Driade», in attività di Vigilanza Pesca, si è immediatamente recata in zona, non prima - tuttavia - che l'azione di sequestro fosse portato a termine. Contrariamente alle notizie diffusesi in un primo momento, non vi sono stati danni né per i membri degli equipaggi, né per le imbarcazioni.
Lo Stato Maggiore della nostra Marina Militare ha riferito che, sebbene la posizione dei due battelli - riportata dal motopeschereccio «Alibur» - fosse esterna al «Mammellone», i sequestri in parola sarebbero avvenuti all'interno di tale area. I due natanti sequestrati avrebbero fatto parte di un gruppo di otto imbarcazioni da pesca, nessuna delle quali aveva preventivamente informato le competenti Autorità marittime circa la loro presenza in zona e la notizia del sequestro sarebbe stata data con notevole ritardo rispetto al corso degli eventi.
L'Ambasciata d'Italia a Tunisi, non appena informata del sequestro, ha immediatamente effettuato diversi passi presso quei Ministeri degli Esteri e dell'Agricoltura, con l'obiettivo di ottenere il rilascio del motopeschereccio con la massima celerità e possibilmente senza l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa locale, in effetti, le due imbarcazioni - unitamente ad altre due sequestrate in precedenza - sono state rilasciate senza pagamento di ammenda a conclusione della visita a Tunisi dell'allora Ministro per le Politiche Agricole De Castro, il 22 novembre.
L'evento si colloca nel contesto del lungo contenzioso tra i due Paesi in merito alla pesca nella zona di mare del cosiddetto «Mammellone», che l'Italia considera acque internazionali e, perciò, libere. Per favorirne il ripopolamento ittico e per mantenere rapporti di buon vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con i Paesi vicini, vi ha da tempo istituito il divieto di pesca, che si applica solo ai motopescherecci nazionali. Le attività di controllo sono affidate alla Marina Militare. È noto che la Tunisia considera, invece, l'area in parola come propria «zona riservata di pesca» e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione.
In occasione della riunione della III sessione della Commissione Mista, che ha avuto luogo a Roma il 5-6 agosto 1998, sono state poste le basi per limitare la portata del contenzioso, suddividendo la materia da trattare in tre punti:
definizione di intese tecniche tra le due Marine Militari, in maniera da prevenire incidenti in mare col rischio anche di vittime umane;
avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti per pervenire alla definizione condivisa dello status giuridico della zona di mare in questione;
promozione della collaborazione tra armatori italiani e tunisini, con lo scopo di favorire la costituzione di società miste e assicurare per tale via lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche.

Quanto al primo punto, il 10 novembre 1998, i Capi di Stato Maggiore delle due Marine Militari hanno firmato l'«Intesa tecnica riguardante misure pratiche destinate ad evitare gli incidenti in mare e a facilitare la collaborazione operativa»: ad essa nel mese di giugno 1999, si è aggiunto l'Addendum con cui le due Marine hanno concordato un sistema di comunicazioni radio basato su frequenze riservate.
Al secondo aspetto sono state dedicate due riunioni del Gruppo misto italo-tunisino di giuristi ed esperti, che sono valse a definire le rispettive posizioni.


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Per quanto riguarda, infine, la collaborazione tra le imprese del settore, si devono registrare le positive modifiche introdotte nella legislazione tunisina in concomitanza con la visita a Tunisi dell'On. Ministro Dini, nel luglio del 1999. Si tratta dell'accrescimento della quota di capitale che un investitore straniero può conferire nella costituzione di una società mista (portata dal 50 per cento al 66 per cento), e dell'aumento del contributo statale a fondo perduto per i nuovi progetti di pesca nella zona settentrionale del paese (passato dall'8 per cento al 25 per cento). Contemporaneamente, il limite massimo per i nuovi progetti di investimento nel settore della pesca è stato incrementato a 3 milioni di dinari tunisini, pari a 4,5 miliardi di lire.
Tali innovazioni hanno consentito la positiva conclusione del negoziato per la costituzione di nuove società miste, che si aggiungono a quelle già esistenti. Sono in corso ora i negoziati per la costituzione di altre società miste, a conferma dell'importanza che tale prospettiva riveste ai fini del superamento dell'oramai antico contenzioso sullo sfruttamento delle risorse ittiche nell'area del «mammellone». Si tratta di un percorso di «interessi condivisi» tra i due Paesi in un'area storicamente fonte di attriti e di incomprensioni e di un processo di intesa e collaborazione fra gli operatori delle due sponde del Canale di Sicilia, che si avvale del sostegno convinto e partecipe del Governo italiano e di quello tunisino.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

GIOVANARDI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
dopo decenni di attesa, a seguito della legge delega 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 115, il decreto-legge 8 maggio 1998 ha finalmente definito la normativa per la trasformazione del diploma di educazione fisica in laurea in scienze motorie;
in particolare l'Isef statale di Roma è stato trasformato in Istituto universitario autonomo, mentre gli Isef pareggiati si sono consociati con università locali per l'istituzione di facoltà o corsi di laurea in scienze motorie;
gli aspetti pratici della trasformazione sono stati demandati, come previsto dalla legge, ad un comitato tecnico che, nel caso di Roma, è formato da eminenti personaggi del mondo universitario i quali, per la loro formazione, non hanno alcuna conoscenza degli aspetti culturali e tecnici specifici dell'educazione fisica e dello sport;
la storia passata e recente dell'educazione fisica dimostra come la crisi della disciplina dipenda dai tentativi di esproprio da parte di ambienti estranei alla disciplina, in questo caso è il mondo universitario, che vede nel nuovo corso di laurea l'occasione buona per «sistemare» docenti (tecnici laureati, ricercatori, associati) altrimenti costretti a lunghissime trafile presso le università di appartenenza;
gli aspetti più pericolosi della questione riguardano, peraltro, lo stravolgimento effettuato dal Cun e dal Murst dei raggruppamenti che il legislatore aveva messo a tutela delle precedenti professionalità lasciando in piedi un solo settore specifico ed inserendo una pletora di insegnamenti, sia nelle materie della formazione di base, sia in quelle caratterizzanti la classe, e anche nell'ambito delle discipline affini, che nulla hanno a che vedere con le scienze motorie;
senza nulla togliere agli indispensabili presupposti teorici, a quell'arricchimento culturale da tutti auspicato, e alle diverse specializzazioni possibili, i contenti caratterizzanti le scienze motorie e la loro pratica applicazione non possono essere relegati in un angolo, contraddicendo le eccellenti declaratorie che precedono un elenco di settori totalmente avulsi dalla realtà professionale e dalle esigenze della società -:
quali provvedimenti intenda prendere per evitare che la sorte delle novelle


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scienze motorie non debba dipendere esclusivamente dalla buona volontà o dalla comprensione dei problemi specifici da parte dei singoli comitati tecnici, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna università.
(4-29391)

Risposta. - In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo, con il quale l'interrogante ha segnalato le problematiche connesse alla trasformazione del diploma di educazione fisica in laurea in scienze motorie, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 4, comma tre, del Decreto Legislativo n. 178/98, come modificato dall'articolo 6, comma otto, della L. n. 370/99, dispone che il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica nomina un comitato tecnico di sei componenti, scelti tra professori universitari ed altri esperti, anche stranieri, delle aree disciplinari interessate, assicurando anche una presenza degli attuali docenti dell'ISEF di Roma.
Con decreto ministeriale del 14 ottobre 1998 (attualmente in corso di integrazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della precitata L. n. 370/99), è stato istituito presso lo IUSM il suddetto comitato tecnico composto, oltre che da docenti universitari, anche da un docente dell'ISEF statale.
La presenza di un congruo numero di docenti universitari si giustifica in ragione della necessità di garantire, successivamente all'istituzione dei corsi di laurea in scienze motorie, un'adeguata attività formativa.
In particolare, l'onere degli Atenei di assicurare la presenza di un numero minimo di docenti universitari di ruolo è contemplato dall'articolo 4, lettera
i) del decreto del 15 gennaio 1999 (recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie), con il quale è stato recepito il parere espresso in data 15 ottobre 1998 dall'Osservatorio (attualmente Comitato) per la valutazione del sistema universitario.
In mento all'eccepito stravolgimento dei raggruppamenti di cui alla tabella allegata al Decreto Legislativo n 178 /98, si fa presente che con decreto del 26 giugno 2000, a modifica del decreto del 23 dicembre 1999 relativo all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari, previo parere espresso dal CUN nell'adunanza del 19/04/00, sono stati ripristinati i settori «scienze delle attività motorie» e «scienze delle discipline sportive» (precedentemente indicati nella tabella suddetta).
Al contempo si sottolinea che, pur avendo il Consiglio Universitario Nazionale (con parere espresso nella seduta del 16/12/99) ritenuto di non attivare, in merito alla proposta di revisione dei settori scientifico-disciplinari, il settore di «Scienze dell'organizzazione e di gestione dell'impiantistica sportiva» previsto nel precitato Decreto Legislativo n. 178/98, ciò non preclude agli Atenei la possibilità di attivare, nell'ambito dei propri ordinamenti didattici, gli insegnamenti attinenti all'area «Manageriale, finalizzata all'organizzazione e gestione delle attività e strutture sportive» espressamente prevista dall'articolo 2, lettera
d) del decreto legislativo più volte richiamato.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

GRAMAZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
Fintecna e Iritecna, società del gruppo Iri, hanno avviato fin dal 1993 un programma di «smagrimento» e di ristrutturazione;
tali procedure sono state avviate con l'accordo e l'ausilio dei «difensori» istituzionali dei lavoratori, Cgil, Cisl e Uil;
la «cura dimagrante» è stata posta in essere a danno dei lavoratori non protetti mentre sono state conservate le «consulenze d'oro» di sempre e sono state fatte nuove assunzioni e promozioni nonostante il delicatissimo momento;
di fatto, della tanto sbandierata ristrutturazione, dopo ben sette anni, non si vede traccia;


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le stesse società, Fintecna e Iritecna, hanno nuovamente posto in cassa integrazione - per i famigerati «motivi di ristrutturazione» - quei lavoratori che la magistratura aveva appena reinserito nel proprio posto di lavoro dichiarando l'illegittimità della cassa integrazione voluta dal Gruppo Iri;
quali iniziative urgenti intendano adottare per tutelare i lavoratori delle due società del Gruppo Iri, società perdenti in giudizio che, nonostante la dichiarata illegittimità della cassa integrazione da parte della magistratura del Lavoro, non si sono sentite in dovere di ottemperare al disposto della sentenza che prevede la reintegrazione in servizio dei lavoratori;
se non si ravvisino nel comportamento delle due società gravi violazioni: danni al mercato del lavoro, sperpero di denaro pubblico, distrazione di fondi comunitari, «allegra» inosservanza di quanto disposto dalla Magistratura;
quali siano, infine, i motivi ostativi all'adozione, anche per Fintecna e Iritecna, delle stesse procedure utilizzate per sanare analoghe situazioni che hanno visto coinvolte altre società tra le quali Efim, Federconsorzi, Ente Cellulosa e Carta, Olivetti, eccetera.
(4-28610)

Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma - Servizio Ispezione del Lavoro.
La società IRITECNA S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Genova, via di Francia n. 1 e sede secondaria in Roma, Viale Liegi n. 33, è stata incorporata per fusione dalla FINTECNA S.p.a., con sede legale in Roma, via Molise - 11, dal 1/6/2000.
Alla data degli accertamenti, il Gruppo IRITECNA/FINTECNA occupava a livello nazionale n. 665 lavoratori: di cui n. 48 (18 dirigenti, 11 quadri, 19 impiegati) alle dipendenze della Fintecna S.p.a.; nonché n. 517 lavoratori (37 dirigenti, 49 quadri, 351 impiegati, 80 operai) in forza presso la Iritecna S.p.a. in liquidazione. Di questi ultimi n. 109 lavoratori sono stati avviati ai lavori socialmente utili (presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Comune di Roma - Condono Edilizio e Strade del Giubileo, il Comune di Napoli - U.S.C.E., ecc.).
Il programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, avviato fin dal 1993 prevedeva la ripartizione del gruppo Iritecna/Fintecna in due distinte unità operative con finalità ben differenziate.
La Fintecna, come prima esposto, è una società di nuova costituzione con risorse di provenienza Iritecna, la cui attività prevalente riguarda l'assunzione e la gestione di partecipazioni in Società o Enti, nonché il compimento di ogni attività connessa, anche afferente a processi di liquidazione. La suddetta società è impegnata essenzialmente nella direzione della ristrutturazione e del riassetto delle attività «risanabili», al fine di collocarle sul mercato in vista di una loro futura cessione a privati.
Alla Fintecna è rimasto il compito di realizzare al meglio la chiusura delle attività residue, con le conseguenti necessità di disinvestimento e di minimizzazione dei costi di gestione.
Tale programma ha costituito la base per la concessione, da parte di questo Ministero, del decreto di riconoscimento dello stato di riorganizzazione, che con successive proroghe si è protratto fino ad oggi.
Dalla documentazione esibita dalla Fintecnallritecna, nel corso degli accertamenti, è emerso che, durante l'intero periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, sono stati effettuati aumenti retributivi e di livello riferiti al personale non in Cassa integrazione, per un totale complessivo di n. 121 lavoratori, così ripartiti: n. 16 lavoratori nel 1995, n. 40 nel 1996, n. 19 nel 1997, n. 28 nel 1998, n. 14 nel 1999 ed infine n. 4 nel 2000). È risultato altresì che nel suddetto periodo sono stati stipulati n. 56 contratti di consulenza ( n. 2 contratti nel 1994, n. 4 nel 1995, n. 7 nel 1996, n. 15 nel 1997, n. 15 nel 1998 e n. 13 nel 1999).


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Tali incarichi sono stati conferiti a studi o ad esperti di problematiche aziendali, con un elevato livello di qualificazione, per l'assistenza specialistica in campo amministrativo, finanziario, fiscale e commerciale. Tale situazione si inserisce nell'ambito del complesso problema occupazionale del Gruppo, poiché il personale, con contratto a tempo determinato, si è notevolmente ridotto dall'inizio del piano di riorganizzazione fino ad oggi.
A tale proposito risultano molteplici le iniziative assunte dalla Fintecna/Iritecna ai fini della tutela del personale in esubero ed alla eventuale ricollocazione delle eccedenze, con la creazione di nuove società di natura mista, al fine della stabilizzazione dei lavoratori attualmente impegnati in lavori socialmente utili e della creazione di nuove opportunità occupazionali.
Di particolare rilievo è la recente costituzione, in data 12/5/1999, della società mista Gemma, per la gestione della fiscalità del Comune di Roma, finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati nel progetto L.S.U. «USCE» (Ufficio speciale condono edilizio). Nella suddetta società sono attualmente ricollocate n. 57 lavoratori del Gruppo e si profila l'eventuale ingresso della Fintecna nella compagine azionaria della società mista Gemma, ai fini della stabilizzazione definitiva dei propri lavoratori.
In data 30/6/1999, è stata costituita la società Multiservice S.p.a., per la prestazione di servizi tecnici integrati, riordino e sistemazione di archivi, analisi e gestione dei dati relativi a patrimoni immobiliari, assistenza e contabilizzazione di lavori edili. Nella stessa sono stati ricollocati n. 2 lavoratori e si prevede l'assunzione di altri n. 11 occupati in esubero nel Gruppo. Poi, la Poste Italiane S.p.a., in seguito alla riacquisizione delle attività inerenti alle commesse postali, ha provveduto alla assunzione di n. 30 unità del Gruppo.
Si fa presente, inoltre, che l'Assessorato dei Lavori Pubblici del Comune di Roma, ha sottoscritto un protocollo d'intesa per la stabilizzazione dei lavoratori provenienti dal Gruppo ed impegnati nel progetto L.S.U. «Strade per il Giubileo».
In data 16/3/1999, è stata costituita la società Iter Servizi S.r.l., per la fornitura di servizi attraverso «Call Center», a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e delle grandi aziende, dove si riscontrano numerosi clienti/utenti. La suddetta iniziativa, rivolta ai livelli professionali medio-bassi per i quali è più difficile la ricollocazione, ha consentito l'inserimento di n. 11 unità.
Al fine di una stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, impegnati presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali (circa 90 lavoratori del Gruppo), è stata, inoltre, costituita una società a capitale misto per l'affidamento dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale, in particolare per le regioni del Lazio e della Campania. Ciò ha comportato l'occupazione di n. 1 lavoratore a Roma e se ne prevede l'inserimento di altri 3 su Napoli.
Da ultimo si fa presente la convenzione stipulata, in data 27/12/99, con «Obiettivo Lavoro» società di fornitura di lavoro temporaneo, che dovrebbe comportare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 lavoratori, provenienti dalle aree più critiche del Gruppo.
Per quanto riguarda l'inottemperanza manifestata dal Gruppo al disposto delle sentenze della magistratura, che riconoscevano l'illegittimità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per i ricorrenti, la Iritecna/Fintecna ha fatto presente che tali sentenze si riferiscono ai singoli provvedimenti di sospensione in CIGS non inficiando, di conseguenza, la validità dell'intero processo di riorganizzazione. Ha precisato, inoltre, che si stanno valutando iniziative a favore dei suddetti lavoratori, i quali al momento sono impegnati in L.S.U. e per i quali non sussistono possibilità di reintegrazione all'interno delle aziende del Gruppo.
Nel corso degli accertamenti, effettuati dal Servizio Ispettivo del Lavoro, è risultato che la società Iritecna S.p.a. ha fatto eseguire complessivamente, a n. 110 dipendenti, lavoro straordinario eccedente i limiti di legge giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali per un numero di ore mediamente non inferiore a 100 ore mensili. Per tali


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illeciti è stato adottato il previsto provvedimento amministrativo.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALAVENDA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
molti giovani, avendo conseguito il diploma di maturità, intendevano iscriversi per l'anno accademico 1999-2000, al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed ai Corsi dei diversi Diplomi universitari banditi presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli;
tale iscrizione è stata inopinatamente negata, motivandola con il rispetto al decreto ministeriale dell'11 giugno 1999 relativa ai Corsi di Laurea e al decreto ministeriale 28 luglio 1999 per i Diplomi universitari, i quali hanno il valore di fonti secondarie nell'ambito delle fonti del diritto, e dai quali si palesa un netto contrasto con i principi costituzionali, la legge n. 264 del 2 agosto 1999, non riguarda l'anno accademico 1999-2000, in quanto l'entrata in vigore di detta disposizione legislativa risulta successiva ai sopracitati decreti ministeriali, oltre che dei conseguenti Ddrr che bandiscono i concorsi per le ammissioni ai vari corsi;
il Murst con circolare del 4 agosto 1999 viene chiarita l'inapplicabilità della legge n. 264 del 2 agosto 1999 all'anno accademico in corso;
vengono apportate modifiche con un decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1999 al decreto ministeriale n. 245 del 1997, dette modifiche sono inapplicabili ai decreti ministeriali del 21 luglio 1999 e del 28 luglio 1999 e pertanto dette modifiche sono inapplicabili a tutta la procedura selettiva in esame in quanto inefficaci alla data di entrata in vigore dei medesimi;
il quadro normativo è assolutamente confuso, contraddittorio e non degno di uno Stato di diritto;
il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, che determina il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, risulta essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1999, entrando in vigore in data 19 agosto 1999, tuttavia il bando di concorso per l'ammissione ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e Protesi Dentaria è avvenuta a mezzo Ddrr del 9 agosto 1999, in assoluta assenza dei presupposti a ciò legittimati, ugualmente per i Diplomi universitari il decreto ministeriale 28 luglio 1999 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1999 mentre il relativo Dr che bandisce i concorsi è stato pubblicato in data anteriore all'entrata in vigore del primo;
presso vari Tar competenti sono stati presentati vari ricorsi con accoglimento della domanda incidentale di sospensione con il relativo ordine per l'Università «Federico II» di iscrivere gli studenti;
l'ordine del Tar non è stato ottemperato;
l'Università degli Studi di Napoli «Federico II» ha proposto appello, per contro il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, conferendo mandato ad un avvocato del libero foro;
la VI sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto doversi accogliere le tesi difensive dell'Università:
il quadro legislativo è assolutamente incerto, ma anche il prospetto giurisprudenziale è altrettanto oscuro;
in ordine alla legge n. 264 del 1999 (la cosiddetta legge di sanatoria) sia il Tar del Lazio sia lo stesso Consiglio di Stato hanno chiarito in maniera assoluta che l'applicazione delle norme concorsuali in essa contenute potranno trovare applicazione solo del nuovo anno accademico 2000-2001;


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si è giunti ormai alla fine dell'Anno accademico e gli studenti hanno dimostrato un impegno assiduo continuando a seguire i corsi delle Facoltà interessate;
il numero degli studenti interessati alla vicenda non è assolutamente tale da sconvolgere gli equilibri interni dell'Università;
negli anni passati sono già intervenuti provvedimenti tesi ad eliminare e sanare situazioni di contenzioso tra studenti ed Università;
la II università di Napoli ed altre italiane hanno provveduto da tempo ad immatricolare gli studenti che si trovano nelle medesime condizioni denunciate -:
quali iniziative intende intraprendere per sanare questa inestricabile e paradossale situazione, creatasi anche per un uso eccessivo e forse distorto dei decreti ministeriali, che ha causato confusione nella giurisprudenza e, quel che più conta, ha generato disparità, discriminazione ed incertezza per il futuro in molti giovani, espropriati di un diritto costituzionale;
quali iniziative intende intraprendere per favorire la modifica della legge n. 264 del 1999, introducendo un differimento dei limiti temporali fissati in origine alla data del 31 marzo 1999, limiti sottoposti al vaglio della Corte costituzionale in quanto contrario ai principi di eguaglianza della Carta costituzionale;
quali iniziative intende intraprendere per eliminare la vergogna del cosiddetto «numero chiuso» all'interno delle università, di nessun provato valore didattico, portatore di disuguaglianze, clientele, affari loschi e consolidatore del potere dei cosiddetti «Baroni delle Cattedre Universitarie», nei confronti dei quali è necessaria una fortissima opera moralizzatrice, che ridia spirito democratico e legalità all'ambiente accademico.
(4-31071)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, ricordando, in primo luogo, come d'altronde è ben noto, che la questione dell'accesso ai corsi universitari a numero programmato, disciplinata con l'emanazione della legge n. 264/99, è stata definita tenendo in considerazione le osservazioni e i suggerimenti della Corte Costituzionale e le reiterate richieste del Parlamento, in particolare per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 5 della legge medesima.
Con il predetto articolo, infatti, è stato affrontato e risolto il problema della cosiddetta sanatoria per le iscrizioni a numero programmato per quegli studenti «comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999».
Come posto in evidenza dagli interroganti, per il corrente anno accademico 1999-2000 si sono nuovamente verificate le stesse situazioni degli anni precedenti conseguenti alle sospensive concesse dai TAR e alle relative iscrizioni con riserva dei ricorrenti, annullate, in taluni casi, dalle decisioni del Consiglio di Stato, che, in contrasto con le argomentazioni dei TAR, sanciscono l'applicabilità della normativa introdotta dalla legge n. 264 solo a decorrere dall'anno 2000-2001, rilevando che i bandi di selezione impugnati sono stati emessi in vigenza dell'ordinamento anteriore alla medesima legge n. 264.
A tale riguardo si ritiene opportuno sottolineare che l'obbligo di emanare i bandi 60 giorni prima dello svolgimento delle prove è stato introdotto da tale legge e non era previsto dal precedente ordinamento.
Per il corrente anno accademico, dunque, il quadro normativo di riferimento è stato il decreto ministeriale 21.7.97, n. 235 e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento con il quale siano definiti, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, le procedure e i parametri standard per la determinazione delle disponibilità dei posti da parte degli Atenei, sulla base di delibere motivate. Pertanto, con decreto ministeriale 23.4.99 si è provveduto alla definizione di tali parametri in relazione ai quali gli Atenei hanno comunicato le proprie offerte formative, la cui valutazione da parte del Ministero non era prevista, essendo stata introdotta solo dall'articolo 3


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della L. 264. Dopo l'emanazione delle ordinanze di sospensiva il Ministero peraltro ha invitato i Rettori a non procedere, per il perfezionamento delle iscrizioni con riserva, alla cancellazione automatica delle iscrizioni dei ricorrenti ad altri corsi, onde non compromettere la posizione dei medesimi considerata la natura meramente provvisoria e cautelare di tale provvedimento.
Alcuni Rettori, inoltre, hanno disposto di mantenere la validità dei corsi di studi effettuati nell'anno accademico 1999-2000 a favore di quegli studenti che otterranno una regolare iscrizione nel prossimo anno accademico 2000-2001 avendo partecipato a una nuova selezione.
Tali provvedimenti, adottati nell'ambito delle vigenti disposizioni, dovrebbero permettere un'adeguata tutela delle posizioni di incertezza determinate dalla nuove sentenze degli Organi giurisdizionali.
Peraltro, il Governo è stato sollecitato da più parti a promuovere un'iniziativa volta ad estendere l'efficacia dell'articolo 5 della citata legge n. 264/99 anche per l'anno accademico in corso.
Al riguardo, si fa presente che il MURST intende applicare le disposizioni contenute nella legge n. 264, ritenendo che la legge in questione ha disciplinato in modo conclusivo gli accessi ai corsi a numero programmato.
Ovviamente, ulteriori iniziative potranno essere proposte in sede parlamentare nel caso si ritenga di affrontare nuovamente in via legislativa la problematica prodotta dai nuovi ricorsi; il Ministero è pronto a recepire le indicazioni del Parlamento.
Nel caso di una soluzione favorevole all'ampliamento delle iscrizioni saranno poi le Università a segnalare eventuali esigenze di potenziamento dalle strutture destinate ad accogliere un maggior numero di studenti, che il Ministero non mancherà di valutare in occasione dell'assegnazione delle risorse destinate a tali finalità.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MISURACA. - Al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
per usufruire delle «borse di studio» messe a concorso dall'Opera universitaria delle università italiane, nel caso di Palermo, sono indispensabili due requisiti: uno di merito, uno patrimoniale;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997 è stata ridefinita la materia: in particolare per i criteri per la determinazione del merito ex articolo 4 ove, da accurata analisi, risulta che gli studenti che hanno perso un anno di studi per servizio militare i maschi, o per gravidanza le donne, perdono la possibilità di concorrere con pari opportunità all'assegnazione della borsa di studi all'Opera universitaria;
gli studenti universitari che vivono in provincia, in particolare Caltanissetta, per portare avanti il loro piano di studi, affrontano notevoli difficoltà sia in termini di tempo per raggiungere la sede universitaria di Palermo sia in termini economici per i costi di viaggio e permanenza nonché di quelli relativi agli studi;
la famiglia media nissena ha un reddito non sufficiente a mantenere un ragazzo all'università, e confida nell'utile aiuto economico che la borsa di studio dovrebbe rappresentare per i meritevoli e bisognosi -:
se non ritenga di considerare questo stato dei fatti e prevedere una deroga alla normativa vigente con disposizioni alle Università per meglio regolamentare i requisiti previsti dalle Opere universitarie per tutti gli studenti che hanno perso un anno per seri motivi, dando loro la possibilità di concorrere alla borsa di studio e di permettere loro di recuperare l'anno perso.
(4-25776)

Risposta. - In risposta all'atto di sindacato ispettivo indicato si riferisce quanto segue.


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Il D.P.C.M. 30 aprile 1997 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390», all'articolo 6, comma 5, 6, e 7, contempla espressamente alcuni casi per i quali le Università possono prevedere l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e da contributi non prendendo in considerazione, ai fini della valutazione del merito, eventuali periodi di interruzione degli studi. Fra i casi menzionati sono previsti anche quelli degli studenti e delle studentesse che hanno interrotto gli studi, rispettivamente, per lo svolgimento del servizio di leva e per la nascita di un figlio.
Peraltro, come è noto, la disciplina sul diritto allo studio è soggetta ad una periodica revisione, al fine di valutare l'opportunità di aggiornare la normativa in relazione alle esigenze segnalate dalle varie componenti sociali e universitarie. Si deve fare presente, tuttavia, che questo Ministero è pervenuto alla determinazione di confermare le disposizioni contenute nel provvedimento sopra citato anche per il prossimo anno accademico 2000-2001. Infatti, pur essendo già stati avviati, i lavori per la predetta revisione non hanno potuto essere conclusi in tempo utile per l'inizio del nuovo anno accademico in quanto il nuovo testo deve tenere conto delle innovazioni normative introdotte dai decreti che ridisegnano la struttura dei corsi di studi universitari, in attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 nonché, per quanto attiene alla definizione delle condizioni di reddito, dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali, agevolate, contenute nel decreto legislativo n. 109/1998 e successivi provvedimenti modificativi e attuativi, tuttora oggetto di modifica.
Tutto ciò premesso, si assicura che, nel corso dei predetti lavori, le proposte pervenute da più parti, saranno attentamente valutate.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

MORSELLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
tutti gli studenti dell'Ateneo di Bologna iscritti all'anno accademico 1999/2000 che hanno presentato ricorso ai Tar contro l'Università per accedere alle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e protesi dentaria, hanno ottenuto la sospensiva acquisendo così il diritto di frequentare le lezioni e di sostenere esami nelle suddette Facoltà;
l'Università ha risposto a questa situazione presentando appello contro la sospensiva ottenuta dagli studenti presso il Consiglio di Stato;
quest'ultimo, accettando le richieste dell'Ateneo, a metà aprile, ha formalmente annullato le sospensive ottenute precedentemente, permettendo all'Università di espellere gli studenti ricorsisti oggi ancora in attesa della sentenza definitiva dei Tar;
fino ad una settimana fa, l'Università non aveva ancora avviato i provvedimenti di espulsione permettendo così agli studenti di sostenere esami al primo appello della sessione estiva nella piena regolarità;
alcuni dei ricorsisti hanno saputo, informandosi autonomamente presso le segreterie di Facoltà e comunque in forma non ufficiale, dell'avvenuto trasferimento;
concretamente la situazione che si è venuta delineando fa sì che gli studenti, vista la mancata comunicazione, siano portati a sostenere esami presso le Facoltà per cui ricorrono, per poi vedere annullati gli stessi in quanto sostenuti da non iscritti;
come si può facilmente intuire la situazione è particolarmente caotica, anche per le stesse segreterie di Facoltà le quali non sanno come gestire nel dettaglio il rientro alle Facoltà di provenienza a causa della presenza di esami sostenuti e verbalizzati regolarmente;
gli studenti di sesso maschile oltre a vedersi cancellato il regolare percorso sin qui sostenuto non sono in grado di richiedere il rinvio del servizio militare;


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che il 6 agosto 1999 è stato concesso un provvedimento legislativo di sanatoria;
l'articolo 5, comma 3, della legge 264 esplicita che a partire dall'anno accademico 2000/2001 non sarà più data la possibilità di fare ricorso;
gli studenti immatricolati nell'anno accademico 1999/2000 non rientrano nel provvedimento di cui sopra -:
quale sia la sua opinione su quanto sopra esposto;
se intenda intervenire in proposito chiarendo la posizione di tanti studenti immatricolati nell'anno accademico 1999/2000 al fine di consentire loro di poter studiare tranquillamente.
(4-30806)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, ricordando, in primo luogo, come d'altronde è ben noto, che la questione dell'accesso ai corsi universitari a numero programmato, disciplinata con l'emanazione della legge n. 264/99, è stata definita tenendo in considerazione le osservazioni e i suggerimenti della Corte Costituzionale e le reiterate richieste del Parlamento, in particolare per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 5 della legge medesima.
Con il predetto articolo, infatti, è stato affrontato e risolto il problema della cosiddetta sanatoria per le iscrizioni a numero programmato per quegli studenti «comunque ammessi dagli Atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999».
Come posto in evidenza dagli interroganti, per il corrente anno accademico 1999-2000 si sono nuovamente verificate le stesse situazioni degli anni precedenti conseguenti alle sospensive concesse dai TAR e alle relative iscrizioni con riserva dei ricorrenti, annullate, in taluni casi, dalle decisioni del Consiglio di Stato, che, in contrasto con le argomentazioni dei TAR, sanciscono l'applicabilità della normativa introdotta dalla legge n. 264 solo a decorrere dall'anno 2000-2001, rilevando che i bandi di selezione impugnati sono stati emessi in vigenza dell'ordinamento anteriore alla medesima legge n. 264.
A tale riguardo si ritiene opportuno sottolineare che l'obbligo di emanare i bandi 60 giorni prima dello svolgimento delle prove è stato introdotto da tale legge e non era previsto dal precedente ordinamento.
Per il corrente anno accademico, dunque, il quadro normativo di riferimento è stato il decreto ministeriale 21.7.97, n. 235 e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento con il quale siano definiti, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, le procedure e i parametri standard per la determinazione delle disponibilità dei posti da parte degli Atenei, sulla base di delibere motivate. Pertanto, con decreto ministeriale 23.4.99 si è provveduto alla definizione di tali parametri in relazione ai quali gli Atenei hanno comunicato le proprie offerte formative, la cui valutazione da parte del Ministero non era prevista, essendo stata introdotta solo dall'articolo 3 della L. 264. Dopo l'emanazione delle ordinanze di sospensiva il Ministero peraltro ha invitato i Rettori a non procedere, per il perfezionamento delle iscrizioni con riserva, alla cancellazione automatica delle iscrizioni dei ricorrenti ad altri corsi, onde non compromettere la posizione dei medesimi considerata la natura meramente provvisoria e cautelare di tale provvedimento.
Alcuni Rettori, inoltre, hanno disposto di mantenere la validità dei corsi di studi effettuati nell'anno accademico 1999-2000 a favore di quegli studenti che otterranno una regolare iscrizione nel prossimo anno accademico 2000-2001 avendo partecipato a una nuova selezione.
Tali provvedimenti, adottati nell'ambito delle vigenti disposizioni, dovrebbero permettere un'adeguata tutela delle posizioni di incertezza determinate dalla nuove sentenze degli Organi giurisdizionali.
Peraltro, il Governo è stato sollecitato da più parti a promuovere un'iniziativa volta ad estendere l'efficacia dell'articolo 5 della citata legge n. 264/99 anche per l'anno accademico in corso.
Al riguardo, si fa presente che il MURST intende applicare le disposizioni contenute nella legge n. 264, ritenendo che la legge in


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questione ha disciplinato in modo conclusivo gli accessi ai corsi a numero programmato.
Ovviamente, ulteriori iniziative potranno essere proposte in sede parlamentare nel caso si ritenga di affrontare nuovamente in via legislativa la problematica prodotta dai nuovi ricorsi; il Ministero è pronto a recepire le indicazioni del Parlamento.
Nel caso di una soluzione favorevole all'ampliamento delle iscrizioni saranno poi le Università a segnalare eventuali esigenze di potenziamento dalle strutture destinate ad accogliere un maggior numero di studenti, che il Ministero non mancherà di valutare in occasione dell'assegnazione delle risorse destinate a tali finalità.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

NAPOLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
in data 4 marzo 2000 l'Università degli studi di l'Aquila ha bandito le norme per l'ammissione al corso finalizzato al conseguimento della laurea in scienze motorie, da parte di 200 diplomati Isef;
in data 12 maggio 2000 la stessa università ha provveduto ad emanare un decreto di rettifica del bando citato;
i due decreti rettoriali in questione appaiono in contraddizione con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998;
appare incomprensibile la valutazione dei titoli prevista nei due bandi, giacché non vengono presi in considerazione valutazioni di eventuali altre lauree attinenti, di pubblicazioni scientifiche e di servizio svolto col titolo Isef presso le scuole italiane;
appare, altresì, incomprensibile, la diversa valutazione attribuita ai titoli richiesti;
se non ritenga necessario ed urgente, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, effettuare un adeguato controllo su bandi in questione al fine di garantire la possibilità di partecipazione al corso al maggior numero possibile di diplomati Isef.
(4-30227)

Risposta. - In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo e sulla base degli elementi istruttori, comunicati con nota del 24/07/00, prot. 2317/7A8.C, dal Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila, si rappresenta quanto segue.
L'onorevole interrogante ha segnalato la problematica relativa ai bandi di concorso, emanati dal suddetto Ateneo, per l'ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie, e concernente, in particolare, i titoli valutabili ai fini della selezione.
A tale riguardo, la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 17, comma 115, della L. n. 127/97, ove si conferiva al Governo la delega ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati alla trasformazione degli ISEF, in Facoltà, Corsi di Laurea o di Diploma, sulla base di alcuni principi e criteri, tra i quali, alla lettera g), la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
In attuazione della sopra menzionata delega, il Governo ha emanato il Decreto Legislativo n. 178/98, concernente le modalità di trasformazione degli I.S.E.F.
L'articolo 3 del suddetto decreto legislativo prevedeva che, in fase di prima applicazione, il Ministro, tenuto conto delle esigenze di una equilibrata offerta formativa tra gli Atenei, della localizzazione sul territorio delle sedi principali e distaccate degli attuali I.S.E.F e delle risorse finanziarie disponibili, avrebbe stabilito con proprio decreto i criteri per la programmazione dell'istituzione delle Facoltà, dei Corsi di Laurea o di Diploma in Scienze Motorie, nonché le procedure, i tempi e le modalità per la loro attivazione a decorrere dall'anno 1999-


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2000, anche al fine di consentire il conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma o dei diplomati I.S.E.F.
Sulla base di quanto sopra, il Ministro provvedeva ad emanare il Decreto 15/01/99, a seguito del quale, su richiesta dell'Università degli Studi dell'Aquila, è stata con Decreto del 5/08/99 istituita la Facoltà di Scienze Motorie, con attivazione, a partire dall'anno accademico 1999/2000, del corrispondente Corso di laurea a numero programmato.
Il decreto da ultimo citato prevedeva, all'articolo 15, tra le norme transitorie e finali, che gli Atenei interessati potevano procedere all'immediata attuazione dei corsi ad accesso programmato finalizzati al conseguimento della laurea da parte dei diplomati I.S.E.F, ma non contemplava alcuna indicazione circa le modalità di selezione dei candidati.
In base a quanto riferito dall'Università degli Studi dell'Aquila, con delibera del 27 aprile 2000, il Comitato Tecnico Ordinatore della Facoltà di Scienze Motorie procedeva, dopo l'autorizzazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, all'individuazione dei titoli oggetto di valutazione per la selezione dei 200 candidati da ammettere ai corsi predetti, come di seguito indicato:
sino ad un massimo di 5 punti per il voto di diploma;
sino ad un massimo di 7 punti per i voti riportati negli esami di profitto del Corso di Diploma nelle materie specificamente elencate.

In attuazione di quanto deliberato, l'Ateneo emanava in data 4 maggio 2000 il bando di selezione (reso pubblico anche via Internet), contenente le norme di ammissione, i titoli fatti oggetto di valutazione, nonché le modalità di iscrizione dei candidati diplomati I.S.E.F che sarebbero risultati vincitori.
In data 9 maggio 2000, il Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore, segnalava al Rettorato l'omessa trascrizione nel verbale, dovuta a mero errore materiale, di ulteriori titoli da valutare quali, rispettivamente, la frequenza ai corsi di specializzazione, perfezionamento e/o aggiornamento, e le attività didattiche eventualmente prestate presso l'I.S.E.F dai candidati alla selezione.
Il Rettorato pertanto emanava in data 12/05/00, un bando di selezione integrativo, con conseguente riapertura dei termini di presentazione delle domande nel quale veniva completata l'individuazione e la valutazione dei titoli per la selezione.
In particolare, ulteriori titoli valutabili ai fini della selezione in argomento erano costituiti dall'attività didattica prestata nell'I.S.E.F statale di Roma o negli I.S.E.F pareggiati (sino ad un massimo di 4 punti), nonché dalla partecipazione e/o frequenza a corsi post-diploma di specializzazione, perfezionamento e/o aggiornamento organizzati dai suddetti Istituti (sino ad un massimo di 4 punti per ogni corso).
L'individuazione dei titoli, in mancanza di un unitario indirizzo nazionale, rientra nell'autonomia del Comitato Tecnico Ordinatore; in ogni caso, come sottolineato dallo stesso Ateneo, le discipline prese in considerazione sono quelle che oggi caratterizzano il Nuovo Ordinamento didattico del Corso di laurea e sono valutate diversamente rispetto agli altri titoli previsti come «eventualmente posseduti».
Per quanto concerne la valutazione degli esami di profitto sostenuti negli I.S.E.F, l'Università, fa presente che sono stati estesi, per analogia, i criteri in vigore sino a qualche anno fa per la selezione nelle Scuole di Specializzazione dell'area medica.
I vincitori della selezione sono inoltre stati iscritti regolarmente al Corso di Laurea, di cui è imminente l'inizio delle attività didattiche.
Per quanto sopra esposto, questo Dicastero non ha da sollevare obiezione alcuna in merito all'operato dell'Università ed a scelte comunque rientranti nell'ambito dell'autonomia decisionale dei competenti organi accademici.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.


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PISAPIA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la società «Iritecna» nasce nel 1991 dalla fusione di «Italstat», finanziaria dell'Iri per le infrastrutture, l'edilizia, l'ingegneria civile e l'assetto del territorio, e «Italimpianti», società di impiantistica industriale;
nel 1994, attraverso un'operazione di cessione di aziende «Iritecna» e «Italimpianti», nasce la società «Fintecna», con lo scopo di ristrutturare e privatizzare le aziende cedute;
la gestione degli esuberi dichiarati nel piano di ristrutturazione è regolata da un accordo sottoscritto dai sindacati confederali e prevede il ricorso alla cassa integrazione per i soli lavoratori edili e non per quelli metalmeccanici;
tale accordo risulta di fatto disatteso: secondo quanto denunciato dal «Coordinamento cassaintegrati Iritecna-Fintecna» allo scadere dei 24 mesi le aziende non hanno effettuato alcun piano di ristrutturazione o attuato alcun progetto finalizzato alla piena e stabile occupazione, ad alcuni lavoratori considerati in esubero sono stati proposti trattamenti di cassa integrazione con l'incentivo di una buonuscita, i lavoratori non sono stati iscritti nelle liste di collocamento, non si è provveduto ad attuare la mobilità nell'ambito del gruppo Iri per i lavoratori dichiarati in esubero, non sono stati attuati i programmi di formazione e riqualificazione professionale previsti;
parallelamente, sempre secondo quanto riferito dal «Coordinamento cassaintegrati Iritecna-Fintecna», si sono concessi ad altri lavoratori del gruppo, non in cassa integrazione, aumenti retributivi e di livello, contratti di consulenza con i quali si andava a sostituire il personale già dichiarato in esubero e premi di produttività, e si è inoltre proceduto a nuove assunzioni e si è fatto largo ricorso al lavoro straordinario;
i lavoratori in questione si trovano in una fascia di età compresa tra i 35 e i 55 anni e dunque di difficile ricollocazione sul mercato del lavoro -:
quali siano i motivi per i quali non si è provveduto ad attuare, per i cassaintegrati Iritecna-Fintecna, la mobilità nell'ambito del gruppo Iri;
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire il diritto al lavoro dei cassaintegrati Iritecna-Fintecna.
(4-28970)

Risposta. - In relazione ai quesiti posti nel suindicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma - Servizio Ispezione del Lavoro.
La società IRITECNA S.p.a., in liquidazione, con sede legale in Genova, via di Francia n. 1 e sede secondaria in Roma, Viale Liegi n. 33, è stata incorporata per fusione dalla FINTECNA S.p.a., con sede legale in Roma, via Molise - 11, dal 1/6/2000.
Alla data degli accertamenti, il Gruppo IRITECNA/FINTECNA occupava a livello nazionale n. 665 lavoratori: di cui n. 48 (18 dirigenti, 11 quadri, 19 impiegati) alle dipendenze della Fintecna S.p.a.; nonché n. 517 lavoratori (37 dirigenti, 49 quadri, 351 impiegati, 80 operai) in forza presso la Iritecna S.p.a. in liquidazione. Di questi ultimi n. 109 lavoratori sono stati avviati ai lavori socialmente utili (presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, il Comune di Roma - Condono Edilizio e Strade del Giubileo, il Comune di Napoli - U.S.C.E., ecc...).
Il programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, avviato fin dal 1993 prevedeva la ripartizione del gruppo Iritecna/Fintecna in due distinte unità operative con finalità ben differenziate.
La Fintecna, come prima esposto, è una società di nuova costituzione con risorse di provenienza Iritecna, la cui attività prevalente riguarda l'assunzione e la gestione di partecipazioni in Società o Enti, nonché il compimento di ogni attività connessa, anche


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afferente a processi di liquidazione. La suddetta società è impegnata essenzialmente nella direzione della ristrutturazione e del riassetto delle attività «risanabili», al fine di collocarle sul mercato in vista di una loro futura cessione a privati.
Alla Fintecna è rimasto il compito di realizzare al meglio la chiusura delle attività residue, con le conseguenti necessità di disinvestimento e di minimizzazione dei costi di gestione.
Tale programma ha costituito la base per la concessione, da parte di questo Ministero, del decreto di riconoscimento dello stato di riorganizzazione, che con successive proroghe si è protratto fino ad oggi.
Dalla documentazione esibita dalla Fintecna/Iritecna, nel corso degli accertamenti, è emerso che, durante l'intero periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, sono stati effettuati aumenti retributivi e di livello riferiti al personale non in Cassa integrazione, per un totale complessivo di n. 121 lavoratori, così ripartiti: n. 16 lavoratori nel 1995, n. 40 nel 1996, n. 19 nel 1997, n. 28 nel 1998, n. 14 nel 1999 ed infine n. 4 nel 2000). È risultato altresì che nel suddetto periodo sono stati stipulati n. 56 contratti di consulenza ( n. 2 contratti nel 1994, n. 4 nel 1995, n. 7 nel 1996, n. 15 nel 1997, n. 15 nel 1998 e n. 13 nel 1999). Tali incarichi sono stati conferiti a studi o ad esperti di problematiche aziendali, con un elevato livello di qualificazione, per l'assistenza specialistica in campo amministrativo, finanziario, fiscale e commerciale. Tale situazione si inserisce nell'ambito del complesso problema occupazionale del Gruppo, poiché il personale, con contratto a tempo determinato, si è notevolmente ridotto dall'inizio del piano di riorganizzazione fino ad oggi.
A tale proposito risultano molteplici le iniziative assunte dalla Fintecna/Iritecna ai fini della tutela del personale in esubero ed alla eventuale ricollocazione delle eccedenze, con la creazione di nuove società di natura mista, al fine della stabilizzazione dei lavoratori attualmente impegnati in lavori socialmente utili e della creazione di nuove opportunità occupazionali.
Di particolare rilievo è la recente costituzione, in data 12/5/1999, della società mista Gemma, per la gestione della fiscalità del Comune di Roma, finalizzata alla stabilizzazione dei lavoratori impegnati nel progetto L.S.U. «USCE» (Ufficio speciale condono edilizio). Nella suddetta società sono attualmente ricollocate n. 57 lavoratori del Gruppo e si profila l'eventuale ingresso della Fintecna nella compagine azionaria della società mista Gemma, ai fini della stabilizzazione definitiva dei propri lavoratori.
In data 30/6/1999, è stata costituita la società Multiservice S.p.a., per la prestazione di servizi tecnici integrati, riordino e sistemazione di archivi, analisi e gestione dei dati relativi a patrimoni immobiliari, assistenza e contabilizzazione di lavori edili. Nella stessa sono stati ricollocati n. 2 lavoratori e si prevede l'assunzione di altri n. 11 occupati in esubero nel Gruppo. Poi, la Poste Italiane S.p.a., in seguito alla riacquisizione delle attività inerenti alle commesse postali, ha provveduto alla assunzione di n. 30 unità del Gruppo.
Si fa presente, inoltre, che l'Assessorato dei Lavori Pubblici del Comune di Roma, ha sottoscritto un protocollo d'intesa per la stabilizzazione dei lavoratori provenienti dal Gruppo ed impegnati nel progetto L.S.U. «Strade per il Giubileo».
In data 16/3/1999, è stata costituita la società Iter Servizi S.r.l., per la fornitura di servizi attraverso «Call Center», a supporto delle Pubbliche Amministrazioni e delle grandi aziende, dove si riscontrano numerosi clienti/utenti. La suddetta iniziativa, rivolta ai livelli professionali medio-bassi per i quali è più difficile la ricollocazione, ha consentito l'inserimento di n. 11 unità.
Al fine di una stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, impegnati presso il Ministero per i Beni e le attività Culturali (circa 90 lavoratori del Gruppo), è stata, inoltre, costituita una società a capitale misto per l'affidamento dei servizi per la fruizione del patrimonio culturale, in particolare per le regioni del Lazio e della Campania. Ciò ha comportato l'occupazione di n. 1 lavoratore a Roma e se ne prevede l'inserimento di altri 3 su Napoli.


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Da ultimo si fa presente la convenzione stipulata, in data 27/12/99, con «Obiettivo Lavoro» società di fornitura di lavoro temporaneo, che dovrebbe comportare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 60 lavoratori, provenienti dalle aree più critiche del Gruppo.
Per quanto riguarda l'inottemperanza manifestata dal Gruppo al disposto delle sentenze della magistratura, che riconoscevano l'illegittimità del ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per i ricorrenti, la Iritecna/Fintecna ha fatto presente che tali sentenze si riferiscono ai singoli provvedimenti di sospensione in CIGS non inficiando, di conseguenza, la validità dell'intero processo di riorganizzazione. Ha precisato, inoltre, che si stanno valutando iniziative a favore dei suddetti lavoratori, i quali al momento sono impegnati in L.S.U. e per i quali non sussistono possibilità di reintegrazione all'interno delle aziende del Gruppo.
Nel corso degli accertamenti, effettuati dal Servizio Ispettivo del Lavoro, è risultato che la società Iritecna S.p.a. ha fatto eseguire complessivamente, a n. 110 dipendenti, lavoro straordinario eccedente i limiti di legge giornalieri, settimanali, trimestrali e annuali per un numero di ore mediamente non inferiore a 100 ore mensili. Per tali illeciti è stato adottato il previsto provvedimento amministrativo.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PAOLO RUBINO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la signora Pellegrino Luigia, nata a Castellaneta (Taranto) il 21 giugno 1924, con atto per dottor Roberto De Leo, notaio in Torino, stipulato il 12 luglio 1985, registrato a Torino il 29 luglio 1985 al n. 38317, ebbe a vendere ai signori Zanetti Massimo e Sartori Anna Astrid una casa per civile abitazione, sita al civico 170 di Corso Siracusa in Torino, in catasto al foglio 95, numero 309, sub 9, cat. A/3;
l'atto venne trascritto in data 30 luglio 1985, giusta nota in pari data della Conservatoria dei Registri immobiliari di Torino, e con istanza acquisita al n. 22084 dell'8 agosto 1985, venne richiesta consequenziale voltura all'Ufficio tecnico erariale di Torino;
nonostante il lungo tempo trascorso (oltre 14 anni!) in data 28 novembre 1996, 29 dicembre 1998 e 25 giugno 1999, alla signora Pellegrino vennero notificati avvisi di accertamento afferenti la mancata denuncia dell'immobile suddetto dagli Uffici distrettuali delle Imposte dirette di Gioia del Colle (n. 3260001338), quello relativo all'anno 1988 e di Taranto (n. 3431011117, 3231011116 e 3431011575) quelli afferenti gli anni 1990-1991-1992, tutti successivamente annullati a seguito di ricorsi prodotti dall'interessata;
i predetti avvisi vennero notificati nonostante il contribuente, con raccomandata n. 2049 del 13 gennaio 1999, spedita dall'Ufficio postale di Castellaneta e diretta all'Ufficio tecnico erariale di Torino avesse ribadito che l'immobile sopra indicato fosse stato venduto;
ad oggi non è dato sapere lo stato della pratica attinente la voltura, nonostante con lettere raccomandate del 23 febbraio e 1 luglio 1999 dirette all'Ufficio tecnico erariale, la cedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, abbia richiesto di conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento, nonché il termine e la fase della procedura;
la vicenda esposta pare non sia unica, in quanto altri casi analoghi pare esistano con gravi ripercussioni sui cittadini costretti a dimostrare colpe loro non ascrivibili e sullo stesso personale degli uffici finanziari che, se non venisse distolto per esaminare ricorsi dall'esito scontato, potrebbe assicurare servizi più utili alla collettività -:
se non ritenga di porre in essere strumenti finalizzati a porre fine a questa vicenda che vede coinvolta la signora Pellegrino e, di riflesso, non intenda disporre


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perché siano attivati processi migliorativi dell'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici finanziari in direzione di un servizio che soddisfi sempre meglio le esigenze dei cittadini ed aumenti il livello qualitativo del personale.
(4-25780)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha segnalato la vicenda di una contribuente che nel 1985 vendette un immobile di sua proprietà e che da allora, a causa della mancata esecuzione della relativa voltura da parte del competente ufficio tecnico erariale, è stato oggetto di ripetuti avvisi di accertamento per omessa dichiarazione di cespite immobiliare ai fini delle imposte dirette.
Ciò posto, si chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare per evitare il ripetersi di tali inconvenienti e quali strumenti di miglioramento dell'organizzazione del lavoro si stiano approntando nell'ambito degli uffici finanziari.
Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha assicurato che la problematica evidenziata nella interrogazione ha trovato adeguata soluzione in quanto l'Ufficio del Territorio di Torino ha provveduto all'inserimento in atti della voltura di che trattasi.
Il predetto Ufficio ha precisato che, essendo risultata irreperibile la domanda di voltura in questione, si è proceduto sulla base della corrispondente nota di trascrizione, acquisita in copia presso la soppressa Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino.
Si ritiene che tali inconvenienti potranno, in futuro, essere evitati con il previsto miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini nello specifico settore.
Invero, il decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 7, comma 5, della legge n. 448 del 1998, prevede l'introduzione di procedure telematiche in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.
Le nuove procedure, che saranno operative dal prossimo anno, sono destinate a semplificare e unificare gli attuali adempimenti, consentendo così di risolvere definitivamente i problemi lamentati.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SAIA. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nei giorni Scorsi una grande azienda del gruppo Fiat, la Sevel di Atessa (Chieti) licenziato una lavoratrice disabile Rosanna Bonomini;
la motivazione ufficiale del licenziamento, a detta dell'azienda, risiede nel superamento del periodo di malattia consentito;
sembra però che la malattia per cui la lavoratrice è stata licenziata, sarebbe stata causata dal fatto che la lavoratrice è stata adibita a mansioni non compatibili col suo grado d'invalidità del 50 per cento che, proprio per questo motivo, si sarebbe aggravato al 70 per cento; sembra che l'Azienda non abbia neanche voluto accogliere una richiesta di aspettativa per motivi di salute fatta dalla lavoratrice;
si ha il fondato dubbio che la vera causa del licenziamento possa essere ricercata nel fatto che la donna avrebbe denunciato alla stampa le ingiustizie subite;
si ha notizia del fatto che dopo il licenziamento si stiano aggravando le condizioni psicofisiche della giovane lavoratrice per cui un rappresentante della rappresentanza sindacale unitaria di fabbrica, (Bruno Pierfrancesco), ha iniziato in segno di protesta uno sciopero della fame volto a rimuovere il disinteresse delle autorità competenti;
ad avviso dell'interrogante, è opportuno e urgente intervenire sull'azienda che come tutte le fabbriche del Gruppo FIAT, ha avuto ingenti agevolazioni da parte dello Stato, per chiedere la revoca del licenziamento della signora Rosanna Bonomini ed il suo reintegro nel posto di


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lavoro con mansioni compatibili con il suo stato di invalidità -:
se e quali iniziative saranno assunte dai Ministri per fare luce sulla vicenda;
se risulti che siano pendenti procedimenti giurisdizionali diretti al reintegro della signora Rosanna Bonomini nel posto di lavoro con mansione compatibili con il suo stato di invalidità.
(4-28845)

Risposta. - In relazione al quesito posto nel suindicato atto parlamentare si rappresenta, per la parte di competenza, l'esito degli accertamenti effettuati dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti.
La signora Bonomini Rosanna è stata assunta il 18 settembre 1995, come operaia addetta alle attività semplici - I livello. Nel corso della preventiva visita medica, avvenuta il 15 giugno 1995, era stato riscontrato un grado di invalidità del 50 per cento, già riconosciuto alla suddetta signora. In seguito con una ulteriore visita, il medico della fabbrica, nel giudicarla idonea, ne consigliava l'impiego in lavori da svolgere prevalentemente da seduta ed in luoghi la cui rumorosità non superasse gli 80 dbA.
Dalle testimonianze dei suoi colleghi, è emerso che la signora Bonomini è stata occupata quasi esclusivamente nel I reparto UTE, come addetta all'assemblaggio delle serrature e, successivamente solo per un breve periodo, nell'ufficio per l'inserimento dati. Nel I reparto UTE i suoi compiti sono stati quelli di assemblare alcuni pezzi delle serrature (prelevandoli da un cassone posto al suo fianco e riponendo il pezzo finito in un altro cassone posto dall'altro lato). Inoltre, per tale operazione era messo a disposizione un piccolo attrezzo, tramite il quale la citata operazione di assemblaggio poteva essere compiuta anche con una sola mano. Ciò è stato riscontrato dal Servizio Ispezione del Lavoro.
In data 5 marzo 1998, la signora Bonomini ha chiesto ed ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'articolo 79 del Contratto Collettivo Nazionale, a far data dal 9/3/98 e fino al 9/6/98, per sottoporsi ad interventi chirurgici.
Alla data del 13 gennaio 2000, la signora in argomento è rimasta assente dal lavoro per malattia, complessivamente per 417 giorni, per tale motivo è stata licenziata: ossia per il superamento del periodo di comporto. Inoltre, il periodo di assenza per infortunio, dal 1/10/98 al 31/10/98, non riconosciuto dall'INAIL non è stato, conseguentemente, conteggiato dalla ditta.
Da ultimo, si fa presente che la signora Bonomini ha proposto ricorso, ex articolo 414 del codice di procedura civile, alla Magistratura del lavoro del Tribunale di Lanciano (CH).
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SANTANDREA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere È premesso che:
la proposta di riforma dell'università prevede una laurea di primo livello di durata triennale, altrimenti detta «laurea a punti» perché basata su crediti formativi;
il suddetto progetto di riforma consente di proseguire gli studi per altri due anni e ottenere il diploma di secondo livello, oppure, a seconda dei corsi e delle norme previste dagli atenei, proseguire gli studi per ottenere un diploma di specializzazione, con la possibilità, dopo il diploma di secondo livello, di conseguire il titolo di dottore di ricerca (altri due anni) o il diploma di specializzazione -:
se, alla luce della proposta di riforma di cui in premessa, il conseguimento della laurea triennale di primo livello consentirà l'accesso ai concorsi di ottava qualifica funzionale;
se i possessori di laurea breve o diploma universitario potranno fregiarsi del titolo di «laureati» senza alcun esame aggiuntivo.
(4-24329)

Risposta. - In relazione al suindicato atto di sindacato ispettivo, nel quale sono


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stati richiesti chiarimenti relativi alla riforma universitaria di prossima attuazione, si fa presente quanto segue.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, rispettivamente, dal Decreto del 3 novembre 1999 n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) e dal successivo decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di determinazione delle classi di laurea triennale.
Il primo dei su citati decreti, che contempla, quale norma presupposta, la direttiva CEE (89/48) del 21 dicembre 1998 (relativa ad un sistema generale di riconoscimento, dei diplomi di istruzione superiore), ha previsto, come è noto, l'articolazione dei corsi e dei titoli universitari in una laurea di primo livello, di durata triennale, ed in una laurea specialistica di secondo livello (quinquennale), individuando il sistema dei crediti formativi come generale modalità di misurazione e di programmazione dello studio universitario e riconoscendo agli atenei autonomia di denominazione ed articolazione dei corsi di studio, così come di determinazione degli ordinamenti didattici.
Il secondo dei suddetti decreti definisce le 42 classi di laurea triennale (articolo 1), rimettendo alle università, in attuazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 509/99, l'istituzione dei relativi corsi, previa individuazione della classe di appartenenza.
La laurea triennale o di primo livello costituisce titolo immediatamente spendibile sul mercato del lavoro ed ha l'obiettivo, come testualmente previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 509 di «assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali». Essa pertanto assicura un possibile sbocco lavorativo, sia in ambito pubblico sia privato, vale a dire nelle pubbliche amministrazioni, locali e centrali, nelle imprese ed in altri settori istituzionali e libero-professionali.
Quanto ai diplomi universitari di cui al previgente ordinamento, l'articolo 13, comma 3, del più volte menzionato Regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, prevede espressamente, tra le disposizioni transitorie, che gli studi compiuti per conseguire i suddetti titoli, saranno valutati in termini di crediti formativi per il conseguimento della laurea; analoga previsione è contemplata per gli studi compiuti qualunque ne sia la durata, per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali ed istituite presso le università.
Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

SANTORI, VIALE, COLLAVINI, SCARPA BONAZZA BUORA, DE GHISLANZONI CARDOLI, PRESTIGIACOMO e TABORELLI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
l'Inps ha provveduto a cedere i crediti contributivi contabilizzati sino all'anno 1999 ad una società appositamente costituita - la Scci, spa, (Società di cartolarizzazione dei crediti Inps) - ai sensi dell'articolo 13, legge n. 448 del 1998 e successive modifiche e integrazioni;
nell'ambito di questa operazione, l'istituto previdenziale sta completando la compilazione dell'elenco dei crediti, ceduti per l'area agricola, che dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 2000 alla società di cartolarizzazione;
gli estratti conto delle aziende agricole, sulla cui base l'Inps sta predisponendo gli elenchi, contengono inesattezze ed errori, non essendo mai stati aggiornati in relazione ad eventi sopravvenuti, quali ad esempio i condoni e gli sgravi per avversità atmosferiche, che hanno inciso in modo consistente sul carico contributivo;
rischiano di rientrare nell'ambito dell'operazione di cessione, e quindi nella conseguente riscossione esattoriale, anche un numero particolarmente rilevante di crediti inesistenti perché relativi a somme già pagate o comunque non dovute;


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il sistema di riscossione dei crediti ceduti, che avverrà tramite cartelle esattoriali immediatamente esecutive e non precedute da alcun avviso bonario di pagamento, può mettere in gravissime difficoltà le aziende agricole interessate;
gli agricoltori, per far valere i loro diritti e contestare l'illegittima pretesa, saranno costretti a ricorrere al giudice del lavoro e a chiedere la sospensione dell'esecuzione, rimessa alla discrezionalità del magistrato;
questa situazione rischia d'innescare, come già denunciato da Confagricoltura una sorta di «cartelle pazze» agricole, con tutte le conseguenze del caso a livello di contenzioso giudiziario e di immagine per l'Inps -:
quali urgenti iniziative intenda promuovere per evitare che nell'operazione di cessione dei crediti Inps per l'area agricola siano ricompresi anche contributi inesistenti, in quanto già pagati o comunque non dovuti.
(4-29994)

Risposta. - In ordine alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13 della legge 448/98, ha costituito il perno della manovra finanziaria per l'anno 1999 ed ha consentito, per il medesimo anno, un introito a favore del bilancio dello Stato di oltre 8000 miliardi. La capacità di riscossione dell'INPS ha permesso alle agenzie di «rating» di attribuire ai titoli espressi il valore massimo riconosciuto dal mercato.
Il citato articolo 13 della legge 448/98 ha disposto la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, ivi compresi quelli del settore agricolo, nonché la riscossione a mezzo ruoli esattoriali degli stessi, da affidare ai Concessionari, secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 46/99, 112/99 e 326/99.
L'intera problematica va inserita nel quadro normativo legislativo che ha regolato sia l'operazione di cessione, sia il nuovo sistema di riscossione dei crediti che ha riguardato tutti gli Enti previdenziali. Il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione discende dalla nuova normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ha previsto che la riscossione coattiva dei crediti degli Enti previdenziali avvenga attraverso i concessionari. Il decreto interministeriale, emanato il 5/11/99, che ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ha ricompreso anche i crediti del settore agricolo, avendo previsto la cessione in massa di tutti i crediti vantati dall'Istituto e contabilizzati alla data del 31/12/1999.
In particolare, l'I.N.P.S. ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione dei crediti stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo), si è impegnato a fornire alla suddetta società un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno u.s.
Tale elenco contiene:
crediti contributivi ceduti in fase amministrativa;
crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;
crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1999;
crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

Nelle attività propedeutiche a tal fine messe in atto, l'I.N.P.S. ha provveduto all'acquisizione di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre dello scorso anno, ed all'abbinamento domanda/versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'I.N.P.S.
Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono, per le quali sussista regolarità nei versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha


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l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione dallo stesso elenco, è stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'Ufficio Legale dell'I.N.P.S. o che fossero oggetto di domanda di dilazione.
Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definito e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione. Peraltro, così come previsto dalla clausola 2.4 del contratto di cessione, poiché la cessione stessa è effettuata in massa, l'I.N.P.S. e il cessionario (la SCCI), si danno reciprocamente atto che qualora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acquirente, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo iniziale previsto dal contratto stesso.
L'I.N.P.S., inoltre, fa presente che gli estratti conto aziendali, alla data del 30 giugno u.s., sono stati aggiornati in relazione ai benefici di cui alle leggi nn. 286/89 e 31/91 (norme riguardanti la siccità) e legge n. 185/92 (norme sulle calamità naturali). Per quanto attiene ai riferimenti alla legge n. 448/98, nel caso in cui le aziende abbiano aderito ai contratti di riallineamento, per i rapporti di lavoro non denunciati e fatti emergere, è concessa la possibilità di sanare il pregresso con regolarizzazione rateale del 25 per cento della contribuzione dovuta e non denunciata.
Da ultimo si rappresenta che sulla questione è viva l'attenzione del Governo. Sullo stesso problema sono state, peraltro, presentate alcune risoluzioni, per le quali l'iter non è ancora concluso, che già hanno avuto ampie assicurazioni per quanto attiene alla riscossione delle sole partite certe.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SCALIA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 12 marzo 2000, prima domenica di Quaresima, il Papa ha presieduto in San Pietro la celebrazione della «Giornata del perdono», uno dei momenti più significativi del Giubileo;
nell'omelia e nella «Preghiera dei fedeli» sono state ricordate le principali controtestimonianze e incoerenze dei cattolici rispetto al messaggio di Cristo;
a nome della Chiesa, il Pontefice ha chiesto perdono per le colpe del passato e ha invitato i cristiani a «purificare la memoria» per essere oggi più credibili messaggeri del Vangelo;
la «Giornata del perdono» è stata preceduta, il 7 marzo, dalla pubblicazione del documento Memoria e riconciliazione: la Chiesa e le colpe del passato. Il testo è stato preparato, in tre anni di lavoro, dalla Commissione teologica internazionale, presieduta dal cardinale Ratzinger;
il documento illustra i riferimenti biblici e i fondamenti teologici del tema, espone i criteri di valutazione storica e di disceenimento etico delle colpe dei cristiani nel passato, indica le prospettive pastorali e missionarie delle richiesta di perdono e di purificazione delle memoria in vista della riconciliazione;
nel documento è centrale il concetto della «solidarietà» che lega, nel bene e nel male, i cristiani di tutte le generazioni: concetto fondato sulla realtà della Chiesa come «Corpo mistico» di Cristo. È su questa base che i cristiani di oggi possono chiedere perdono per le colpe dei cristiani di ieri. Tra queste il testo ricorda: le divisioni tra le Chiese, il ricorso a «metodi di intolleranza e persino di violenza nel servizio della verità» e a «strumenti impropri» nell'evangelizzazione, le omissioni nella denuncia delle ingiustizie e delle altre violazioni dei diritti umani, l'atteggiamento verso gli ebrei;
citando un precedente documento della Santa Sede, nel testo della Commissione teologica si afferma che dobbiamo «interrogarci se la persecuzione del nazismo contro gli ebrei non sia stata facilitata dai pregiudizi antiebraici presenti negli spiriti e nei cuori di certi cristiani»;


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negli oltre vent'anni del suo pontificato, Giovanni Paolo II ha chiesto perdono almeno un centinaio di volte per le colpe passate dei cristiani. Lo ha chiesto per l'antisemitismo, la divisione tra le Chiese, la tratta dei neri, l'Inquisizione, i metodi missionari irrispettosi delle culture indigene;
il nuovo documento si è reso necessario, come ha chiarito Monsignore Rino Fisichella, teologo, vescovo ausiliare di Roma e vicepresidente della commissione storica-teologica del comitato centrale del Giubileo, poiché dal punto di vista teologico andava chiarito il rapporto tra la Chiesa «santa» e il peccato dei cristiani, mentre dal punto di vista pastorale occorreva intervenire per evitare tra i fedeli forme di confusione e di colpevolismo;
la «Giornata del perdono», in qualche modo, ha rappresentato il prologo del recente viaggio in Terra Santa (dal 20 al 26 marzo), durante il quale il Papa ha manifestato in tutte le occasioni la volontà di aprire una nuova era di dialogo tra cristiani ed ebrei e ha auspicato anche la rimozione di vecchi pregiudizi. Dal canto suo, il Presidente dello Stato di Israele Ezer Weizman, dopo aver ricordato la diaspora e gli orrori della Shoah, ha apprezzato il contributo del Papa alla condanna dell'antisemitismo come peccato contro il cielo e l'umanità e la sua richiesta di perdono per le azioni contro il popolo ebraico perpetrate in passato dalla Chiesa ed ha invitato tutti quanti ad agire insieme per combattere la piaga del razzismo e dell'antisemitismo nel mondo;
con un gesto senza precedenti il Papa, il 23 marzo, ha fatto visita al monumento alla memoria dell'olocausto di Yad Vashem a Gerusalemme, ricordando l'orrore della Shoah con le parole del Salmo che descrive l'angoscia e la disperazione dell'uomo perseguitato. Prima di ripartire per Roma, il 26 marzo, ha lasciato nel Muro del pianto di Gerusalemme una preghiera che è la parte riguardante gli ebrei del mea culpa celebrato in Vaticano il 12 marzo;
a tutti i pellegrini che in occasione del Giubileo vengono a Roma viene distribuito gratuitamente un libro contenente, tra l'altro, passi del libro di Amos -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza del libro edito e diffuso gratuitamente a cura del «Comitato centrale per il grande Giubileo del 2000», dove accanto al «Vangelo secondo Luca», alla «prima lettera di Pietro» e a un florilegio di «Salmi scelti», figura anche il libro di Amos, nel quale il profeta riporta l'ira del Signore contro la gente della città di Damasco, di Gaza, di Edom, di Ammon, di Moab, di Giuda e gli abitanti di Israele, minacciando punizioni certe e, in particolare, in quest'ultimo caso: «... E ora io vi schiaccerò come un carro carico schiaccia il terreno. Neppure i più agili sfuggiranno, i forti perderanno la loro forza, i coraggiosi non si salveranno. Gli arcieri non resisteranno, i soldati non potranno sfuggire, neppure gli uomini a cavallo scamperanno. Quel giorno perfino il più valoroso getterà le sue armi per poter fuggire»;
se non voglia valutare, atteso che la diffusione di tale pubblicazione avviene anche in territorio italiano, di prendere le opportune iniziative diplomatiche che, nel pieno rispetto e, anzi, in totale coerenza e adesione con il valore etico e universale della «Giornata del perdono», consentano di superare e cancellare il rischio di cui si è detto, poiché, decontestualizzate dall'Antico Testamento e riprodotte per una larga diffusione, le punizioni minacciate dal Signore come rivelate dal profeta Amos e la descrizione dei crimini attribuiti agli abitanti di Israele corrono il rischio, indubbiamente, di contribuire a riprodurre quel clima culturale che sta alla base di quegli atteggiamenti di antisemitismo tra i cristiani lamentati dal Papa e per i quali Giovanni Paolo II ha chiesto perdono.
(4-29934)

Risposta. - La pubblicazione dal titolo «Tornerò dal Padre», distribuita gratuitamente a cura del Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'Anno 2000 ai pellegrini che vengono a Roma, è una pubblicazione dal contenuto religioso, la cui valutazione


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esula pertanto dalle competenze dello Stato italiano per rientrare in quelle proprie della Chiesa cattolica.
Comunque, ai fine di fugare la preoccupazione che una lettura avulsa da un contesto strettamente religioso possa condurre ad atteggiamenti antisemiti, possono essere utili alcune considerazioni raccolte dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede in ambienti qualificati, secondo le quali i testi biblici riportati nella pubblicazione sono il frutto di una traduzione interconfessionale, la cui versione finale è stata approvata dall'alleanza biblica universale (United Bible Societies) e, da parte cattolica, dall'Autorità ecclesiastica (Conferenza Episcopale Italiana).
Pertanto, tutte le componenti cristiane sono state d'accordo nella scelta dei testi, inoltre, riguardo al libro del Profeta Amos, esso fa parte dell'Antico Testamento ed è quindi per gli ebrei un testo sacro.
Inoltre, gli stessi testi, tra cui il brano tratto dal libro del Profeta Amos, vengono letti in tutte le Chiese parrocchiali d'Italia durante l'anno liturgico. Le espressioni pungenti, e talvolta anche minacciose, ivi contenute sono intese, nell'insegnamento della Chiesa che accompagna tali letture, quale rimprovero per tutti gli appartenenti al popolo di Dio e quindi non soltanto per il popolo ebraico, e sono pagine dirette a provocare un esame di coscienza di tutti gli esseri umani, uomini e donne, credenti e non credenti, a prescindere dalla loro confessione religiosa.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri

SCOZZARI. - Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per le politiche agricole e forestali. - Per sapere - premesso che:
l'Inps, sulla base di una disposizione della legge finanziaria 1999 (articolo 13, legge n. 448 del 1998), sta procedendo alla cartolarizzazione dei crediti per il settore agricolo presenti negli archivi previdenziali alla fine del 1999;
alla luce di ciò ed in considerazione del comprovato fatiscente stato degli archivi Inps e Inps ex-Scau, l'interrogante nutre il fondato timore che nella maglia dei debiti agricoli possano venire illegittimamente ricomprese quelle imprese o quei lavoratori autonomi che abbiano già regolarizzato la loro posizione (per esempio sulla base dei recenti condoni);
tale preoccupazione discende dalla constatazione e dalle precisazioni ufficiali fornite dallo stesso Comitato d'indirizzo e vigilanza dell'Inps nelle «Linee di indirizzo per il piano triennale 2001-2003»;
nel documento di indirizzo, di cui sopra, si afferma letteralmente: «Disguidi e ritardi sono infatti presenti nell'acquisizione delle dichiarazioni trimestrali, nella tariffazione e riscossione dei contributi, nella compilazione degli archivi nominativi dei lavoratori, nella liquidazione delle prestazioni e nell'aggiornamento delle posizioni assicurative e di quelle debitorie e creditorie dei contribuenti agricoli»;
inoltre, nello stesso ambito, tali problematiche interne sono state evidenziate con circolare Inps n. 61 del 15 marzo 2000 laddove, in ordine ai pagamenti successivi ai ruoli, si ammette esplicitamente di casi di partite erroneamente andate a ruolo;
se tale è, dunque, lo stato degli archivi sulla base dei quali l'Inps si accinge a predisporre le liste relative ai ruoli, anche in considerazione della paradossale decisione dell'Istituto di rinunciare ad avvisi bonari e considerato il forte stato di preoccupazione e di difficoltà che si sta verificando nelle aziende agricole;
risulterebbe assolutamente indispensabile, da parte dell'Istituto, una più attenta analisi ed il massimo rigore nell'accertamento della effettiva sussistenza e certezza dei crediti stessi;
di conseguenza, l'Inps dovrebbe procedere alla cessione ed iscrizione a ruolo dei crediti agricoli, solo ed esclusivamente per le effettive posizioni contributive debitorie per le quali siano state completate le verifiche e l'acquisizione di tutta la


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documentazione giacente presso gli uffici, escludendo ogni partita debitoria sulla quale non vi sia assoluta certezza sulla sua effettiva sussistenza -:
quali provvedimenti intendano adottare al fine di procedere alla sospensione della cartolarizzazione per le imprese agricole fino a che non sia stata verificata la effettiva e comprovata certezza dei crediti vantati e ceduti dall'Inps, per evitare pesantissimi danni economici all'intero comparto agricolo.
(4-30085)

Risposta. - In ordine alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13 della legge 448/98, ha costituito il perno della manovra finanziaria per l'anno 1999 ed ha consentito, per il medesimo anno, un introito a favore del bilancio dello Stato di oltre 8000 miliardi. La capacità di riscossione dell'INPS ha permesso alle agenzie di «rating» di attribuire ai titoli espressi il valore massimo riconosciuto dal mercato.
Il citato articolo 13 della legge 448/98 ha disposto la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, ivi compresi quelli del settore agricolo, nonché la riscossione a mezzo ruoli esattoriali degli stessi, da affidare ai Concessionari, secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 46/99, 112/99 e 326/99.
L'intera problematica va inserita nel quadro normativo legislativo che ha regolato sia l'operazione di cessione, sia il nuovo sistema di riscossione dei crediti che ha riguardato tutti gli Enti previdenziali. Il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione discende dalla nuova normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ha previsto che la riscossione coattiva dei crediti degli Enti previdenziali avvenga attraverso i concessionari. Il decreto interministeriale, emanato il 5/11/99, che ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ha ricompreso anche i crediti del settore agricolo, avendo previsto la cessione in massa di tutti i crediti vantati dall'Istituto e contabilizzati alla data del 31/12/1999.
In particolare, l'I.N.P.S. ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione dei crediti stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo), si è impegnato a fornire alla suddetta società un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno u.s.
Tale elenco contiene:
crediti contributivi ceduti in fase amministrativa;
crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;
crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1999;
crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

Nelle attività propedeutiche a tal fine messe in atto, l'I.N.P.S. ha provveduto all'acquisizione di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre dello scorso anno, ed all'abbinamento domanda/versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'I.N.P.S.
Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono, per le quali sussista regolarità nei versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione dallo stesso elenco, è stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'Ufficio Legale dell'I.N.P.S. o che fossero oggetto di domanda di dilazione.
Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definito e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione. Peraltro, così come previsto dalla clausola 2.4 del contratto di


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cessione, poiché la cessione stessa è effettuata in massa, l'I.N.P.S. e il cessionario (la SCCI), si danno reciprocamente atto che qualora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acquirente, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo iniziale previsto dal contratto stesso.
L'I.N.P.S., inoltre, fa presente che gli estratti conto aziendali, alla data del 30 giugno u.s., sono stati aggiornati in relazione ai benefici di cui alle leggi nn. 286/89 e 31/91 (norme riguardanti la siccità) e legge n. 185/92 (norme sulle calamità naturali). Per quanto attiene ai riferimenti alla legge n. 448/98, nel caso in cui le aziende abbiano aderito ai contratti di riallineamento, per i rapporti di lavoro non denunciati e fatti emergere, è concessa la possibilità di sanare il pregresso con regolarizzazione rateale del 25 per cento della contribuzione dovuta e non denunciata.
Da ultimo si rappresenta che sulla questione è viva l'attenzione del Governo. Sullo stesso problema sono state, peraltro, presentate alcune risoluzioni, per le quali l'iter non è ancora concluso, che già hanno avuto ampie assicurazioni per quanto attiene alla riscossione delle sole partite certe.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.