Allegato A
Seduta n. 808 del 10/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 5)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti
petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:
- benzina: lire 1.077.962 per mille litri;


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- benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
- olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
- emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
- gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
- gas metano:
per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Per il periodo 1o gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate allo svolgimento delle attività agricole è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato come carburante.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Al fine di compensare le variazione dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti


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dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o gennaio 2001 è soppressa l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200 miliardi;
2002: - 150 miliardi;
2003: - 100 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
15. 36.
(ex 12. 34)Radice, Stradella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «per usi industriali» sono aggiunte le seguenti: «fino ad un quantitativo mensile non superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 660 miliardi;
2002: - 429 miliardi;
2003: - 330 miliardi.
15. 50. già 16. 4. (ex 13. 2).Campatelli, Turci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
1-bis. È esente dall'imposta di cui al comma 1 il quantitativo mensile di gas metano per usi industriali superiore a 100.000 metri cubi erogato presso un unico punto di utilizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 660.000;
2002: - 429.000;
2003: - 330.000.
15. 51. già 16. 3. (ex 13. 1).Campatelli, Turci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
15. 53.
(ex 18. 22. e 15. 13.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.
15. 54.
(ex 18. 23. e 15. 27.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
15. 55.
(ex 18. 24. - * 15. 6. e *15. 2.)Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi.