VI Commissione - Marted́ 23 ottobre 2001


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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00231 Lettieri ed altri: Accise sui carburanti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione testé enunciata, in relazione al decreto-legge (1o ottobre 2001, n. 356) che ha unificato il regime delle accise sui carburanti, riducendo il prezzo della benzina rossa, si lamenta il comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale avrebbe annunciato iniziative, poi ritirate, dirette a consentire rimborsi per i benzinai provvisti di scorte di benzina rossa acquistate prima dell'entrata in vigore dei predetto decreto-legge.
Come è noto, il decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356 (articolo 1, comma 1) ha unificato le aliquote di accisa gravanti sui prodotti petroliferi denominati benzina (super) e benzina senza piombo (benzina verde), in previsione della eliminazione, dalla rete dei distributori stradali di carburante, della benzina senza piombo.
In particolare, dalla unificazione delle due aliquote è scaturita una riduzione di accisa gravante sulla benzina con piombo, il cui importo è diminuito da lire 1.077.962 per mille litri a lire 1.007.486 per mille litri, pari a circa 70 lire di riduzione per litro. Di conseguenza, l'imposta sul valore aggiunto, gravante sul prezzo finale si è ridotta di ulteriori 15 lire circa, per un totale, in termini di minor carico fiscale, di circa 85 lire al litro.
Ciò posto, i paventati problemi di concorrenzialità tra i gestori di distributori di carburanti, sollevati nella interrogazione, non appaiono di particolare gravità atteso che il regime dei prezzi petroliferi alla pompa è libero e regolato soltanto dal mercato. Ne consegue, al pari di quanto avviene per una molteplicità di analoghe fattispecie, che i gestori, nel momento in cui la misura di accisa è stata ridotta per legge, hanno avuto ampia facoltà, soggetta a loro libere scelte commerciali, di variare o meno i prezzi unitari di vendita e, quindi, di praticare ancora i vecchi prezzi oppure aggiornarli in funzione della diminuzione dell'accisa.
Pertanto, legittima è risultata la posizione dei sindacati di categoria dei gestori, che in un apposito comunicato hanno annunciato di mantenere i vecchi prezzi per la benzina rossa fino ad esaurimento delle scorte.
Inoltre, data l'esiguità dell'entità delle scorte in argomento, alla data del decreto-legge, la maggior parte di esse poteva risultare già esaurita.
Invece, l'ipotesi alternativa di restituzione della maggiore accisa versata sulle scorte, che pure era stata paventata e che aveva dato luogo al comunicato stampa menzionato nella interrogazione, ad un ulteriore approfondimento, è risultata del tutto superata in quanto soluzione adottata sì in precedenti occasioni, ma in presenza di un prezzo «amministrato» che impediva ai gestori di agire liberamente sui prezzi.
Ne consegue che la scelta finale adottata dall'Amministrazione finanziaria risulta coerente col sistema del libero mercato e della libertà dei prezzi, che non col sistema dei prezzi amministrati.


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ALLEGATO 2

Decreto-legge 356/2001: Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi. (C. 1701 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Aggiungere il seguente comma:
4. Al momento dell'immissione per l'impiego nella regione Sicilia le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte per l'anno 2002 al 10 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale; la suddetta quota percentuale sarà incrementata del 10 per cento per ogni anno successivo fino al 2011.
All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 1.Romano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354).

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2000, n. 354, il comma 3 è sostituito dal seguente:
1-bis. Ai fini dell'individuazione dei comuni e delle frazioni della zona climatica E, di cui al n. 4) della lettera e) di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, per comuni e frazioni «non metanizzati» si intendono anche i comuni e le frazioni parzialmente metanizzati, ossia comuni e frazioni in cui insistono porzioni di edifici non allacciati alla rete di distribuzione del gas metano, in quanto distanti dall'asse della condotta di distribuzione di un certo numero di metri da stabilire con delibera comunale da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno.
2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto retroattivo nei confronti degli aventi diritto esclusi dal beneficio a causa dell'interpretazione riduttiva delle disposizioni contenute nelle circolari e decreti ministeriali emanati.
1. 01.Sergio Rossi.

ART. 4.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.
4. 1.Frigato.


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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accise sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per 1.000 kg, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione con consumi superiori ad 1.000.000 di kg annui.
4. 2.Zama, Marras.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 l'accise sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in lire 40.359 per 1000 kg, per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella regione Sardegna, o in altre zone sprovviste di metanizzazione con consumi superiori ad 1.000.000 di kg annui.
Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo.
4. 3.Marras, Vitali, Massidda, Zama, Scaltritti, Cuccu.

ART. 7.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Sulle utenze relative ai consumi di gas metano effettuati nei mesi dell'anno, durante i quali è escluso l'uso del gas metano usato come combustibile per riscaldamento per questioni climatiche sulla base delle singole ordinanze comunali, si applica esclusivamente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento.
7. 1.Sergio Rossi.

ART. 8.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei Comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia, per l'anno 2002.
8. 1.Menia, Saia, Pepe, Cannella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni confinari della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno


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2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 21 milioni mentre, per i comuni della provincia di Udine in litri 7 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire le parole: Lire 373 miliardi con le seguenti: Lire 393 miliardi.
8. 2.Menia, Saia, Pepe, Cannella.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
7-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 30 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 11,5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 30 miliardi.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 30 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base del corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2002.
8. 3.Illy, Damiani, Lettieri.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, le parole «rivendite di benzine» sono sostituite dalle parole «rivendite di carburanti per autotrazione»; dopo le parole «pari a lire 800» sono aggiunte le parole «e dell'accisa sul gasolio per autotrazione pari a lire 500»; le parole «tale importo» e «è assegnata alla regione la quota di accisa di lire 800 diminuita» sono sostituite rispettivamente con le parole «tali importi» e «sono assegnato alla regione le quote di accisa di lire 800 per le benzine e di lire 500 per il gasolio per autotrazione diminuite» e dopo le parole «sulle benzine vendute nell'anno 1995» sono aggiunte le parole «e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno precedente».
8. 01.Romoli, Saro, Collavini, Menia, Franz, Fontanini, Moretti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di contingenti di merci in esenzione fiscale nel territorio della Valle d'Aosta).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 e successive modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della Regione Valle d'Aosta, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
8. 02.Collè.


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Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

1. L'ammontare del diritto speciale sul gasolio, istituito per la zona extradoganale di Livigno, con la legge n. 762 del 1o novembre 1973, articolo 3, lettera a), è elevato dalla misura attuale di lire 15 al litro alla misura di lire 300 al litro.
8. 03.Scherini.