Mercoledì12febbraio2003.-PresidenzadelpresidentePierantonioZANETTIN.
La seduta comincia alle 8.40.
Definizioni delle norme generali sull'istruzione.
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente relatore, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula la seguente proposta di parere:
sull'emendamento Rizzo 5.9, in quanto prevede, in una materia riconducibile a quella delle «professioni» che l'articolo 117, terzo comma della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, l'adozione di un regolamento in violazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione.
sugli identici emendamenti 7.1 Bulgarelli ed altri e 7.49 Grignaffini ed altri a condizione che siano riformulati nel senso di modificare il comma 6 specificando che all'attuazione della legge si possa provvedere mediante regolamenti esclusivamente per le parti di quest'ultima riferibili alle materie «norme generali sull'istruzione» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed n) riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 1).
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Regolarizzazione iscrizioni a diplomi universitari e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.
Il Comitato inizia l'esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente relatore, dichiara che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili problematici che investano questioni di competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.
Il Comitato inizia l'esame.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, che contiene disposizioni a favore delle vittime del disastro aereo di Linate nel quale persero la vita 118 persone.
di 12 milioni 500 mila euro. L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria dell'intervento, al cui onere si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto legislativo n. 250 del 1997, istitutivo dell'ENAC, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria n. 448 del 2001.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.
Il Comitato inizia l'esame.
Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il contenuto del testo, derivante dall'unificazione di tredici proposte di legge, che si compone in quattro articoli ed interviene, con finalità di perequazione rispetto ad altre categorie, sul trattamento previdenziale di dipendenti delle Ferrovie dello Stato già in pensione appartenenti ad una particolare categoria di personale; detto personale, attualmente privatizzato, aveva un rapporto di lavoro di natura pubblica all'epoca dei fatti da cui sono scaturite le asserite sperequazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.
La seduta termina alle 8.50.
Mercoledì 12 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari regionali, Alberto Gagliardi, e per le riforme istituzionali e devoluzione, Aldo Brancher.
La seduta comincia alle 14.15.
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Carlo LEONI (DS-U), osservato che il ciclo di audizioni svolte dalla Commissione ha evidenziato posizioni diversificate da parte degli studiosi che hanno posto in rilievo dubbi interpretativi e possibili incongruenze del testo in esame, dichiara che gradirebbe ascoltare interventi di deputati della maggioranza che possano chiarire i punti oscuri del provvedimento e per verificare se vi sia la disponibilità a modificare il testo. Ricorda che le maggiori perplessità sono state espresse riguardo all'inciso «Le regioni attivano la competenza legislativa esclusiva» e sul punto relativo alla polizia locale di cui sono state date interpretazioni diverse e, in qualche caso, contrastanti tra loro da parte dei ministri Bossi, La Loggia e dal Presidente del Consiglio. Rilevato che analoga confusione ed incertezza interpretativa può ravvisarsi nelle materie relative all'istruzione e alla sanità, ritiene che non si possa modificare la Costituzione con una tale varietà di interpretazioni politiche e giuridiche. Osserva, in particolare, che, qualora si attuasse una riforma costituzionale così ambigua si determinerebbe una notevole disparità tra regioni con maggiori o minori risorse, mettendo a rischio la tenuta unitaria del paese.
Luciano DUSSIN (LNP), sottolineato che la maggioranza ha idee sufficientemente chiare sulla devoluzione, ricorda che nel programma elettorale della Casa delle libertà si prevedeva l'assegnazione di competenze legislative esclusive alle regioni in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, di istruzione e di polizia locale. Ritiene che il disegno di legge La Loggia volto a delimitare chiaramente le competenze dello Stato e delle regioni, in seguito alla modifica del titolo V della Costituzione, nonché l'istituzione, prevista dalla legge finanziaria per il 2003, di un'Alta Commissione per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, costituiscano i necessari strumenti normativi per garantire il coerente e corretto funzionamento del sistema.
avrebbero ottenuto risorse per esercitarle. Al riguardo, ritiene che l'attuazione dell'articolo 119 potrebbe sciogliere questo nodo. Sottolinea che il rischio di una disparità di trattamento tra regioni con maggiori o minori risorse che, ad avviso dell'opposizione, verrebbe a determinarsi dall'approvazione del disegno di legge in esame, è superato dalla Costituzione vigente che attribuisce allo Stato funzioni di garanzia dei diritti fondamentali, quali l'istruzione, la salute e la sicurezza, nonché poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle regioni; allo Stato e infine riconosciuta una funzione perequativa a favore delle regioni più disagiate. Nel ritenere che questa serie di garanzie costituzionali salvaguardino i diritti di tutti i cittadini italiani, ribadisce che l'attuale Governo sta attuando coerentemente quanto previsto nel programma elettorale della Casa delle libertà.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ritiene che l'esito delle audizioni sia stato particolarmente chiaro nell'evidenziare le conseguenze dell'introduzione di un quinto comma dell'articolo 117, come formulato nel testo in esame, sul sistema costituzionale del paese.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Riccardo MARONE (DS-U) sottolinea la contraddittorietà della filosofia istituzionale alla base della politica della maggioranza che risulta evidente dalla contestuale presentazione di provvedimenti di stampo centralistico, qual è la riforma Moratti, e di un disegno di legge ispirato al riconoscimento delle autonomie, come quello in esame.
una legislazione ordinaria che consenta l'applicazione del nuovo titolo V della Costituzione, richiedendo altresì una chiara delimitazione delle materie elencate nel secondo comma.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Norme in materia di conflitto di interessi.
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 gennaio 2003.
Donato BRUNO, presidente relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
Mercoledì12febbraio2003.-PresidenzadelpresidenteDonatoBRUNO.
La seduta comincia alle 15.25.
Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2003 e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003.
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
Mercoledì 12 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per gli italiani nel mondo, Mirko Tremaglia.
La seduta comincia alle 15.30.
Schema di regolamento di attuazione della legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
La Commissione inizia l'esame.
Donato BRUNO, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Carrara, illustra contenuto del provvedimento recante norme di attuazione della legge n. 459 del 2001 sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, secondo
quanto prevede l'articolo 26 della medesima legge n. 459 del 2001.
quali non ricorrano le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Il ministro Mirko TREMAGLIA osserva che il testo del regolamento all'esame delle Camere è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 agosto 2002. È frutto di un gruppo di lavoro composto dagli uffici legislativi del Ministero per gli Italiani nel mondo, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia; altri Ministeri hanno espresso il proprio «concerto»: Riforme istituzionali, Innovazione tecnologica, Affari regionali, Economia, Comunicazioni, Funzione pubblica.
utilizzando tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana sia nella lingua degli Stati di residenza. Questa informazione assume un rilievo tutto particolare nel corso della campagna elettorale, allorché le rappresentanze diplomatiche e consolari debbono adottare iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della salute.
La Commissione inizia l'esame.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato predisposto per rispondere ad un'esigenza di tipo formale, vale a dire alla necessità di sostituire il precedente regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435) emanato ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e già sottoposto ad un termine di scadenza in relazione al previsto e mai attuato accorpamento del Ministero della sanità con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; risponde altresì ad un'esigenza di tipo sostanziale perché con l'istituzione del Ministero della salute prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, occorreva adeguare la struttura del Ministero al nuovo quadro delle competenze statali e regionali in materia sanitaria, anche in relazione all'intervenuta modifica del Titolo V della parte II della
Costituzione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
del riferimento ad attività meramente gestionali e identificando l'ambito di azione dei dipartimenti con tematiche generali che rivestono nell'ambito sanitario una rilevanza particolare.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.55.
C. 3387-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Tale condizione si rende necessaria in quanto i due suddetti emendamenti, prevedendo che si possa procedere all'attuazione dell'intera legge mediante regolamento, appaiono in contrasto con l'articolo 117, comma 6, della Costituzione, poiché la legge interviene non solo in materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ma anche in materie, quali «istruzione» e «professioni», demandate alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.
C. 1773-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere).
Formula quindi la seguente proposta di parere:
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
C. 3603 Governo, approvato dalla 8a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Il disegno di legge precede, all'articolo 1, un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro aereo, cui dovrà provvedere il prefetto di Milano, al quale è assegnata la somma
Osserva che l'oggetto dell'intervento previsto dal provvedimento in esame sembra inquadrabile nell'ambito della materia dell'assistenza, la quale, non figurando espressamente né tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, né tra quelle di potestà legislativa concorrente, appare attribuita alla potestà legislativa regionale. D'altro canto, essendo il provvedimento finalizzato al sostegno economico di famiglie che si trovano in grave difficoltà per ragioni sia di carattere finanziario sia attinenti all'integrità psicofisica dei familiari stessi, potrebbe rilevare al riguardo anche la competenza esclusiva dello Stato individuata dalla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2).
Testo unificato C. 141 ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
In particolare, il testo affronta il problema del mancato computo, ai fini del trattamento di quiescenza spettante al personale delle Ferrovie dello Stato, dei miglioramenti contrattuali corrisposti al personale in servizio durante gli anni dal 1981 al 1995, per la parte corrispondente agli incrementi stipendiali dilazionati nel tempo e, quindi, attribuiti dopo la data di collocamento a riposo, seppure riferiti a contratti stipulati quando il personale in questione era ancora in servizio.
L'onere derivante dal provvedimento è stato quantificato in 45,5 milioni di euro a decorrere dal 2003, cui si provvede utilizzando l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente destinato al Ministero dell'economia e delle finanze. Osserva che, per quanto concerne il rispetto delle competenze delle regioni, non si segnalano aspetti problematici, atteso che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, la materia della previdenza sociale è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per quanto concerne il rispetto di altri principi costituzionali, sottolinea inoltre che la materia previdenziale costituisce oggetto dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a fruire di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai sensi del quarto comma, a tali compiti, provvedono organi di istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 3).
C. 3461 Cost. Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Fa presente che l'atteggiamento dei gruppi di opposizione sarà condizionato dalla disponibilità o meno della maggioranza di modificare il testo in esame e sottolinea che la vera riforma federalista dello Stato è stata realizzata dalla modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione che, al momento attuale, dovrebbe essere concretamente attuata.
Dichiarato che i democratici di sinistra sono disponibili a parziali modifiche del titolo V, ribadisce la richiesta di avere chiarimenti da parte dei deputati della maggioranza.
Relativamente all'inciso «Le regioni attivano» ritiene che esso non presupponga un'obbligatorietà dell'attivazione della competenza legislativa esclusiva, ma semplicemente una possibilità riconosciuta alle regioni che ne hanno la capacità.
Con riferimento alla materia della polizia locale, sottolinea che si può ipotizzare un coordinamento regionale delle attuali forze di polizia municipale che, tra l'altro, svolgono funzioni di polizia giudiziaria e che attualmente sono penalizzate soprattutto dalla diversa consistenza e dimensione dei comuni.
Per quanto riguarda la mancata applicazione dell'articolo 116, osserva che il suo contenuto ha una validità potenziale, ma che le regioni non hanno ancora richiesto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nella consapevolezza che non
Nel sottolineare che nei due anni trascorsi dall'approvazione della modifica al titolo V della Costituzione, nessuna regione si è finora avvalsa delle possibilità riconosciute dal terzo comma dell'articolo 116, che prevedono forme di autonomia addirittura più ampie rispetto a quelle contemplate nel testo in esame, osserva che quest'ultimo, in realtà, ha una valenza esclusivamente politica, rappresentando il prezzo che l'attuale maggioranza ha deciso di pagare alla Lega nord e al ministro Bossi.
Rilevato che si dovrebbe esplicitare con chiarezza che la materia della polizia locale dovrebbe essere di competenza esclusiva della legislazione statale, sottolinea la necessità di coordinare le disposizioni del testo in esame con il secondo comma dello stesso articolo 117.
Manifestato il suo orientamento favorevole ad un regime di federalismo differenziato di tipo spagnolo e ricordata la posizione da lui assunta in materia nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale sulla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione nella passata legislatura, fa presente che tale sistema di articolazione delle competenze tra Stato e regione non può prescindere da una congrua definizione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni. Per quanto riguarda la mancata applicazione del comma 3 dell'articolo 116, ritiene che ad essa si potrebbe ovviare con l'approvazione di una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione da cui non si può prescindere per una corretta e reale attuazione del federalismo. Ritiene conclusivamente che il dibattito sulla materia in esame non debba svolgersi su un piano esclusivamente ideologico e manifesta la disponibilità del suo gruppo a discutere il merito del provvedimento.
C. 3590 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Ricorda che i democratici di sinistra hanno insistito perché si procedesse su una strada di applicazione della profonda riforma in senso federale dello Stato, adoperandosi affinché si approvasse una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione. Osserva che le tematiche poste da questo articolo necessitano di
Nel ritenere che il testo in esame sia coerente con la riforma federale, sottolinea tuttavia che si è persa una buona occasione per procedere più speditamente alla sua attuazione, in quanto il comma 4 dell'articolo 1 prevede una delega per il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ritiene, infatti, che questa attività di ricognizione si sarebbe potuta svolgere già nei primi due anni della nuova legislatura. Nel sottolineare pertanto la natura compilativa della disposizione, ritiene che vi sia una sostanziale elusione delle questioni rispetto ad un tema estremamente serio.
Con riferimento all'articolo 2, evidenzia inoltre un problema di coordinamento con la legge di semplificazione 2001, poiché esso fa riferimento a testi unici che seguono criteri meramente compilativi. Dichiara conclusivamente che sarebbe opportuno esaminare prioritariamente il testo in esame rispetto al provvedimento sulla devoluzione.
C. 1707/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame).
COM(2002)590 def. e 15881/02.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Atto n. 168.
(Esame e rinvio).
Lo schema di regolamento in oggetto è stato presentato dal Governo alle Camere, secondo quanto prevede l'articolo 26 della medesima legge, il 27 gennaio 2003. È composto da 21 articoli, ed è accompagnato dai pareri espressi dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, dal Consiglio di Stato e dal Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 1 si limita a fornire la definizione di alcuni termini ricorrenti nel provvedimento. Assume qualche rilievo la distinzione tra «uffici consolari» (per la definizione dei quali si fa rinvio all'articolo 3 della legge n. 459 del 2001), «ufficio consolare competente» (quello operante nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore) e «rappresentanze diplomatiche italiane», espressione (non definita dall'articolo 1) che, all'articolo 9 individua gli organi legittimati a concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19 della legge n. 459 del 2001.
L'articolo 2 della legge n. 459 del 2001 dispone che le rappresentanze diplomatiche e consolari informino periodicamente gli elettori residenti all'estero sulle modalità del voto per corrispondenza e sulla possibilità di optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia; spediscano a ciascun elettore, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, un modulo per l'aggiornamento dei propri dati anagrafici e di residenza all'estero da rispedire entro trenta giorni dalla ricezione all'ufficio consolare competente.
L'articolo 4, comma 4, della legge prevede inoltre che, entro lo stesso termine di un anno dalla sua entrata in vigore, le rappresentanze diplomatiche e consolari informino gli elettori della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia, con riferimento alla prima consultazione (elettorale o referendaria) successiva.
Il regolamento in esame unifica questi adempimenti in un'unica procedura di invio, ponendola a carico dell'ufficio consolare competente (articolo 2) e individuando quale destinatario, anziché l'«elettore» (come recita la lettera della legge), il «cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari». Ciò perché - precisa la relazione illustrativa - l'individuazione quale elettore del cittadino residente all'estero non può prescindere dall'aggiornamento dei suoi dati anagrafici: aggiornamento al quale è per l'appunto finalizzato l'invio.
Ai sensi dell'articolo 3, l'informazione fornita dagli uffici consolari competenti è rinnovata con periodicità almeno biennale.
L'articolo 4 integra l'articolo 5 della legge n. 459 del 2001 con riguardo alle modalità di esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia, prevedendo la redazione su carta libera (la forma scritta è richiesta dall'articolo 4, comma 1, della legge), indicando i dati informativi richiesti e, tra questi, quelli che devono essere presenti a pena di nullità (gli estremi anagrafici dell'elettore, oltre alla sua firma), definendo le modalità e i termini di consegna o spedizione all'ufficio consolare competente nonché la possibilità di revoca dell'opzione.
Gli articoli 5 e 6 disciplinano la predisposizione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero previsto dall'articolo 5 della legge n. 459 del 2001 quale sintesi dei dati provenienti dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), tenuta presso i comuni e presso il Ministero dell'interno, e dagli schedari consolari e base, a sua volta, per la redazione delle liste elettorali.
La competenza in ordine alla realizzazione e all'aggiornamento dell'elenco è ripartita tra il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri; le relative attività di coordinamento ed operative sono affidate dall'articolo 6 ad un organismo permanente di nuova istituzione, il Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero.
Il Comitato è composto da 13 membri effettivi, esperti nella materia, ed altrettanti supplenti (commi 1-3).
La procedura per l'unificazione dei dati dell'AIRE con quelli forniti dagli schedari consolari è definita dall'articolo 5.
Sulla base dei dati forniti dall'elenco aggiornato è altresì annualmente definito con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 7, il numero dei cittadini italiani residenti in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche in cui - secondo l'articolo 6 della legge n. 459 del 2001 - è suddivisa la circoscrizione Estero.
In base al numero dei cittadini residenti così individuato, si procede all'assegnazione del numero di seggi spettanti a ciascuna ripartizione. L'assegnazione ha luogo con lo stesso decreto che, ai sensi della disciplina generale che regola le elezioni politiche, individua il numero di seggi da assegnare alle singole circoscrizioni sul territorio nazionale.
L'articolo 17, comma 1, della legge n. 459 del 2001 prevede che la campagna elettorale si svolga secondo modalità definite sulla base di apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati ove risiedono gli elettori. L'inciso «ove possibile» fa ritenere che il mancato conseguimento di tali forme di collaborazione non infici, di per sé, l'applicabilità della legge e la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Questa lettura è ribadita espressamente dal comma 1 dell'articolo 8 dello schema in esame.
L'articolo 9 affronta il delicato tema delle intese in forma semplificata che, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 459 del 2001, le rappresentanze diplomatiche italiane devono concludere con i Governi stranieri per garantire l'esercizio del voto per corrispondenza in condizioni di eguaglianza, libertà e segretezza, e in assenza di qualsiasi rischio di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani.
L'articolo 25 della legge n. 4459 del 2001 estende (per quanto non previsto dalla legge) alle procedure per il voto all'estero, in quanto applicabili, le disposizioni del T.U. per l'elezione della Camera. Gli articoli 10 e seguenti dello schema di regolamento, senza ripercorrerlo interamente, si limitano ad apportare al relativo iter procedimentale gli adattamenti all'uopo necessari.
L'articolo 12, comma 2, della legge affida agli uffici consolari la stampa delle schede e del restante materiale elettorale, nonché l'invio dei relativi plichi agli elettori per l'esercizio del voto per corrispondenza.
L'articolo 14 reca alcune disposizioni di dettaglio connesse a tali adempimenti.
L'articolo 15 introduce varie disposizioni concernenti la materiale attività di espressione del voto da parte dell'elettore, e i casi in cui il voto deve ritenersi nullo. Come precisa la relazione illustrativa, le norme sono state mutuate da quelle vigenti nell'ordinamento (articoli 59 e 60 del T.U.) anteriormente alla riforma elettorale intervenuta con legge n. 277 del 1993.
L'articolo 16 disciplina le modalità di trasmissione delle buste contenenti le schede elettorali dagli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
Il comma 1 dell'articolo 17 affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento delle iniziative atte a individuare i locali da destinare a sede dei seggi elettorali.
I successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 disciplinano la nomina del presidente e dei quattro scrutatori di ciascun seggio e gli altri adempimenti preliminari alle operazioni di scrutinio, adattando le relative scadenze alla diversa tempistica del procedimento elettorale all'estero.
L'articolo 18, con particolare riguardo al procedimento referendario, precisa che le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge n. 352 del 1970 sono svolte dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
L'articolo 19 precisa, al comma 1, che l'abolizione delle agevolazioni di viaggio disposta dall'articolo 20, comma 1, della legge n. 459 del 2001 è limitata alle sole consultazioni politiche e referendarie.
Il comma 2 dell'articolo 19 integra il disposto dell'articolo 20, comma 2, della legge n. 459 del 2001, che dispone il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio per gli elettori votanti in Italia in quanto residenti in Stati nei
I due ultimi articoli dello schema di regolamento recano disposizioni volte a coordinare le procedure elettorali previste dalla legge n. 459 del 2001 con quanto disposto dalla legge n. 40 del 1979 nonché dalla legge n. 104 del 2002, nel frattempo sopravvenuta, recante norme volte a completare la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.
L'articolo 21 disciplina alcuni aspetti dell'ammissione al voto dei cittadini, già cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, che si presentino ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, integrando sul piano procedurale il disposto dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 104 del 2002.
Ricorda che, come si è verificato in occasione dell'approvazione della legge sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, anche sul testo del regolamento si è realizzata un'ampia convergenza tra le amministrazioni interessate.
Dopo la prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri, il testo del regolamento è stato inviato, per il parere, al Garante per la protezione dei dati personali (che ha espresso parere favorevole con osservazioni il 17 settembre 2002); alla Conferenza Unificata (che ha espresso parere favorevole il 24 ottobre 2002); al Consiglio di Stato (che ha espresso parere favorevole con osservazioni nell'adunanza del 20 dicembre 2002). Di tutte le osservazioni formulate sullo schema di regolamento verrà tenuto debito conto, come pure di quelle che le Commissioni parlamentari competenti riterranno a loro volta di formulare.
Ricorda altresì che il regolamento in esame costituisce l'ultimo atto normativo di una riforma attesa da molti anni, che viene a soddisfare la legittima aspirazione di tanti nostri connazionali, che vivono lontano dal suolo patrio. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, disciplina infatti l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero in attuazione dell'articolo 48, comma 3, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. L'articolo 26 della legge n. 459 stabilisce che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge n. 400 del 1988, sono disciplinate le modalità della propria attuazione.
Il regolamento disciplina nel dettaglio numerose materie: tra le altre, la formazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali; l'istituzione di un Comitato anagrafico-elettorale; le intese con gli Stati; le forme di una collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale.
Ritiene che di particolare delicatezza sia il conseguimento delle intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, per garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge. Ricorda in proposito che il regolamento prevede che, nella materia delle intese in forma semplificata, il Presidente del Consiglio informi le Camere in caso di mancata conclusione.
Nell'apporto che le rappresentanze diplomatico-consolari debbono recare all'esercizio del voto degli Italiani all'estero, fondamentale importanza ha l'informazione dell'elettore, che non a caso la legge prevede debba avvenire periodicamente,
Proprio per fare fronte ai nuovi compiti attribuiti dalla legge sull'esercizio del diritto di voto da parte degli Italiani all'estero, sottolinea con forza il problema del rafforzamento della rete consolare, sia nel predisporre il documento di programmazione economico-finanziaria come nel corso dell'approvazione della legge finanziaria.
La legge demanda al Governo la realizzazione dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero - finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali nell'ambito della circoscrizione Estero - mediante 1'unificazione dei dati delle due «anagrafi» esistenti: l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), costituita «presso i comuni e disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 e successive modificazioni, e gli schedari consolari, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Ritiene evidente che l'elenco aggiornato costituisce la chiave di volta dell'architettura voluta dal legislatore per la nuova procedura elettorale e che la sua realizzazione deve richiedere l'ausilio dell'alta tecnologia. La prospettiva, pertanto, è quella di un sistema in rete che consenta lo scambio on line di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni, cioè tra tutti i soggetti che intervengono nella procedura.
Sottolinea che il provvedimento non comporta oneri in quanto si tratta di un regolamento di attuazione di una legge che ha una propria copertura finanziaria ed una propria relazione tecnica. Nel caso di specie, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, da cui discende il regolamento in questione, è già dotata di relazione tecnica e prevede la propria copertura all'articolo 24. Si tratta di spese obbligatorie. A tale proposito, ricorda che il rappresentante del Governo di fronte alla Commissione Bilancio della Camera nel corso dell'approvazione della legge precisò che, a seguito dell'acquisizione di elementi informativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento devono essere considerati come spese obbligatorie.
Atto n. 170.
(Esame e rinvio).
Come sottolineato dal parere del Consiglio di Stato, il regolamento pone attenzione alla ripartizione generale delle competenze dello Stato e delle regioni. Tale testo appare, nel complesso, valido e non emerge alcun rischio di interferenza dei rispettivi compiti e finalità, anche nella prospettiva di un ampliamento delle competenze regionali non solo ai profili gestionali, ma anche alle politiche territoriali di governo della salute e delle condizioni igienico-ambientali e di lavoro.
In questa ottica, il nuovo Ministero non dovrà sottrarsi all'attività di indirizzo e di supporto alle regioni, soprattutto quelle non ancora sufficientemente organizzate, nella delicata fase di acquisizione ed avvio delle costituende strutture regionali.
Richiama il parere del Consiglio di Stato che sottolinea la natura transitoria della nuova organizzazione, non solo sotto il profilo delle funzioni normative definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ma perché questo è rafforzato e confermato dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione che ricomprende espressamente la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117. Sottolinea che il regolamento in esame non deve in alcun modo modificare o dare adito a possibili interpretazioni che contrastino con l'aspetto di funzioni e compiti così come tracciati dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
Il Consiglio di Stato ha dunque espresso un parere favorevole formulando alcune osservazioni che il Ministero ha debitamente preso in considerazione predisponendo una relazione che recepisce gran parte delle osservazioni del Consiglio di Stato. Al riguardo, evidenzia che il Ministero ha effettuato una modifica di alcune competenze delle direzioni generali al fine di «esplicitare che le funzioni del Ministero tendono essenzialmente alla individuazione e definizione dei principi generali del sistema sanitario, al monitoraggio e alla verifica del rispetto delle condizioni fondamentali per la tutela della salute come bene primario di tutti i cittadini, e alle attività di programmazione a livello nazionale».
Per quanto riguarda gli adempimenti normativi, all'articolo 6 è previsto un apposito decreto del ministro per la definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale.
Lo schema di regolamento in esame non prevede una disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero, attualmente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 216 del 2001. Ricorda inoltre che il parere del Consiglio di Stato fa riferimento, a tal proposito, ad un successivo regolamento ad hoc per concludere il processo di riorganizzazione.
Sottolinea che, ai sensi dell'articolo 1 dello schema di regolamento, il Ministero della salute si articola in tre dipartimenti: Qualità, Innovazione, Prevenzione e Comunicazione, all'interno dei quali sono istituite dieci direzioni generali.
Per il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (così come modificate dalla legge n. 145 del 2002 sul riordino della dirigenza statale).
I capi di ciascun dipartimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale e sono responsabili dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da essi dipendenti; devono essere scelti, all'interno del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute, tra le persone in possesso di specifiche qualità professionali; l'incarico viene loro conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, come previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Nelle relazioni governative al presente provvedimento e nel parere del Consiglio di Stato è sottolineato il carattere innovativo dell'impostazione seguita per l'istituzione dei nuovi dipartimenti, con l'abbandono
Il dipartimento della Qualità (articolo 2) organizza le attività per lo sviluppo ed il monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità del servizio sanitario nazionale e per la formazione del personale e le relative esigenze informative.
Il dipartimento si articola in tre direzioni generali: direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici del sistema; direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie; direzione generale del sistema informativo. Sottolinea, al riguardo, la particolare rilevanza di un'esplicita previsione di principi etici come qualificanti una delle direzioni generali.
Al dipartimento per l'Innovazione sono affidate (articolo 3) le attività di impulso e vigilanza per lo sviluppo delle ricerca scientifica in materia sanitaria e le attività volte alla creazione di reti integrate di servizi sanitari e sociali per l'assistenza ai malati acuti, cronici, terminali, ai disabili ed agli anziani. Il dipartimento si articola nelle seguenti tre direzioni generali: direzione generale farmaci e dispositivi medici; direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica; direzione generale del personale.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa sono state in particolare espunte le direzioni generali che non presentavano rilevanza determinante per l'innovazione e la ricerca (prestazioni sanitarie e medico legali; sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione), mentre le direzioni dei rapporti internazionali e politiche comunitarie e degli studi, documentazione sanitaria e comunicazione ai cittadini sono state inserite nel terzo dipartimento, unitamente alla prevenzione.
Al dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione sono assegnate le funzioni (articolo 4) di coordinamento e vigilanza in tema di tutela della salute, dell'ambiente e delle condizioni di benessere delle persone e degli animali. Sono altresì di competenza del dipartimento le attività di coordinamento dell'informazione e comunicazione agli operatori ed ai cittadini ed alle relazioni istituzionali interne ed internazionali. Il dipartimento si articola nelle seguenti quattro direzioni generali: direzione generale della prevenzione sanitaria; direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti; direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali; direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali.
L'articolo 5 precisa che, nell'ambito delle rispettive competenze, le direzioni generali svolgono poteri di accertamento e ispezione anche nei confronti di organismi che esercitano compiti amministrativi, l'esercizio delle attività connesse con i poteri sostitutivi e l'esercizio delle attività relative all'adozione dei provvedimenti di urgenza.
L'articolo 6 precisa che l'attuazione del regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri e stabilisce il subentro delle nuove direzioni generali alle precedenti. A tal fine, la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di regolamento precisa che la spesa per il capo del terzo dipartimento risulta compensata dalla riduzione delle direzioni generali da undici a dieci.
Ad un apposito decreto ministeriale è demandata la definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale.
L'articolo 7 reca l'espressa e totale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.
Preannuncia infine una proposta di parere favorevole.