Giovedì 13 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Intervengono il ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia, e i sottosegretari di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo Brancher, e per i rapporti con il Parlamento, Cosimo Ventucci.
La seduta comincia alle 14.
Norme in materia di conflitto di interessi.
C. 1707/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Donato BRUNO, presidente relatore, avverte di aver presentato l'emendamento 9.50 volto a recepire la condizione formulata nel parere della V Commissione Bilancio (vedi allegato 1).
Il sottosegretario Cosimo VENTUCCI esprime parere favorevole.
La Commissione approva l'emendamento 9.50 del relatore.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), stigmatizzata la reiezione di tutti gli emendamenti
presentati dall'opposizione, considera il provvedimento del tutto inadeguato a risolvere il problema del conflitto di interessi. Ritiene che un diverso atteggiamento della maggioranza possa consentire in Assemblea di apportare modifiche migliorative al testo licenziato dalla Commissione. Risulta evidente infatti una definizione di incompatibilità per cui il Presidente Berlusconi è l'unico parlamentare che viene giudicato non per le posizioni che ricopre, ma per gli atti che compie.
Sottolinea infine che si dovrebbero definire più chiaramente la nozione di conflitto di interesse, il sistema delle sanzioni e la loro effettività, nonché una procedura di garanzia di imparzialità per la nomina del garante della concorrenza del mercato.
Carlo LEONI (DS-U), nell'auspicare una disponibilità della maggioranza a migliorare il testo durante l'esame in Assemblea, rileva che la situazione italiana in cui il Presidente del Consiglio esercita una posizione dominante nel mondo delle comunicazioni rappresenta un unicum nelle moderne democrazie occidentali. Si tratta, a suo avviso, di una situazione pericolosa che, unitamente alla scandalosa vicenda della RAI e alla presentazione del cosiddetto disegno di legge «Gasparri», contribuisce ad alterare gravemente i meccanismi democratici di formazione del consenso.
Nel dichiarare voto contrario, rinnova l'auspicio che in Assemblea la maggioranza mostri un atteggiamento più disponibile alla modifica del testo in esame.
La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione.
C. 3461 cost. Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Bruno TABACCI (UDC) osserva come l'obiettivo del provvedimento sia fondamentalmente quello di rendere immediatamente esercitabili da parte delle regioni competenze che, con l'esclusione delle ulteriori competenze in materia di polizia locale, la mera attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione renderebbe teoricamente possibile attribuire, a Costituzione vigente, alle regioni medesime.
Rilevato lo scarso coordinamento della riforma con l'articolo 117 della Costituzione, nonostante il provvedimento rappresenti una novella di tale articolo, che assume rilevanza non meramente tecnico-formale, ma di natura politica e sostanziale, evidenzia che il provvedimento in esame qualifica per la prima volta in termini di esclusività determinate competenze regionali; ciò si verifica, tra l'altro, con riferimento a materie già oggetto, in parte, di competenze concorrenti statali e regionali e, in parte, di competenze statali esclusive.
Ritiene, tuttavia, che non si intenda introdurre un quarto tipo di competenza, rispetto a quelle già previste dall'articolo 117, né di affiancare alle competenze esclusive dello Stato analoghe competenze di spettanza delle regioni, in quanto le competenze esclusive statali non vengono meno anche nelle materie oggetto di devoluzione; evidenzia che nel momento in cui una regione decide di attivare la potestà legislativa esclusiva la competenza dello Stato, in quelle medesime materie, viene ad essere ridimensionata, ma non cessa assolutamente di esistere. Ritiene pertanto necessario esplicitare nel testo come le nuove competenze esclusive trovino un limite insuperabile nelle competenze esclusive dello Stato, considerando inoltre preferibile adottare la formula «possono attivare», anziché «attivano», posto che l'attivazione delle nuove competenze non sembra potersi considerare
un obbligo per le regioni, ma piuttosto una facoltà al fine di realizzare un regionalismo differenziato.
Ritiene inoltre opportuno intervenire sul testo per specificare il contenuto delle competenze esclusive statali in materia di sanità, attualmente previste sotto forma di livelli essenziali delle prestazioni, e di istruzione, che sono definite in forma estremamente sintetica in quanto sono correlate, nel sistema vigente, ad una attribuzione di competenza alle regioni di tipo esclusivamente concorrente.
Osserva quindi che attivando la procedura prevista dall'articolo 116 della Costituzione, terzo comma, si potrebbero teoricamente raggiungere tutti gli obiettivi della riforma in esame, con l'eccezione dell'estensione delle competenze in materia di polizia locale, riguardo alla quale l'esame delle competenze statali esclusive pone un diverso problema.
Tra la procedura indicata dall'articolo 116, terzo comma, e quella proposta dal testo in esame esiste tuttavia una differenza fondamentale in quanto la prima richiede una previa intesa tra lo Stato e la regione interessata, sanzionata da un voto parlamentare, mentre la seconda presuppone una iniziativa assunta unilateralmente dalla regione, con l'evidente intento di accelerare la realizzazione di ulteriori forme di autonomia, peraltro in un ambito più limitato di quello previsto dall'articolo 116, responsabilizzando in misura assai maggiore le regioni.
Sottolinea come, venendo meno la mediazione governativa che si concretizza nell'intesa prevista dall'articolo 116, nonché quella parlamentare, che si esplicita con l'approvazione della legge di conferimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia, con la quale possono essere precisati i limiti che derivano alla potestà legislativa regionale dalle competenze statali poste a presidio di diritti individuali fondamentali che devono essere uniformemente garantiti a tutti i cittadini, divenga necessaria una puntuale delimitazione delle competenze statali e regionali da parte del legislatore costituzionale, anche al fine di evitare la proliferazioni di conflitti che spetterebbe inevitabilmente alla Corte costituzionale dirimere, con ripercussioni istituzionali fortemente negative.
La via più semplice, e più in sintonia con l'impianto dell'articolo 117, è quella di specificare, con riferimento alla sanità e alla istruzione, il contenuto delle competenze statali di natura esclusiva.
Sottolinea quindi che la previsione relativa all'attivazione di competenze esclusive in materia di polizia locale potrebbe essere suscettibile di interpretazioni di segno opposto: ad essa potrebbe essere attribuita una portata innovativa alquanto limitata, ovvero al contrario, si potrebbe ritenere che la legge regionale divenga competente ad istituire corpi di polizia locale con compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, incidendo in maniera palese sulle competenze statali esclusive. Paventato il rischio di introdurre elementi di incertezza in una materia in cui la confusione dei ruoli e delle responsabilità appare inammissibile, fa presente che esiste un dovere di chiarezza e di trasparenza dal quale anche chi intende accrescere le competenze delle regioni in materia non può prescindere. Propone pertanto di precisare che le regioni possono attivare competenze legislative esclusive in materia di polizia locale con funzioni ausiliarie all'attività di tutela della sicurezza riservata allo Stato, in modo da salvaguardare il carattere unitario della politica della sicurezza, esaltando al contempo il contributo che le regioni possono fornire a tale politica.
Osserva inoltre che il provvedimento in esame dovrebbe rappresentare l'occasione per modificare l'articolo 117 anche sotto altri profili, al fine di porre rimedio ad alcune incongruenze che la prima prassi applicativa della riforma ha evidenziato.
Si riferisce, in particolare, alle disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione che regolano la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni nei settori dei lavori pubblici, dell'energia e delle professioni, sottolineando come nei primi due settori, che rivestono primario rilievo economico e sociale, si profili il rischio di una paralisi delle attività. La
programmazione e la realizzazione di grandi opere strategiche di rilievo nazionale, nel campo delle infrastrutture pubbliche e dell'approvvigionamento energetico, è responsabilità degli organi politici statali e ad essi deve spettare la relativa disciplina normativa. In tali ambiti si è dimostrato del tutto inadeguato limitare l'intervento statale alla definizione dei principi fondamentali in quanto ciò è suscettibile di determinare un assetto normativo estremamente frammentato, nonché di alimentare processi negoziali estenuanti e senza esiti, nonché una conflittualità endemica tra Stato, regioni ed enti locali. Le politiche energetica e delle grandi infrastrutture non sono in realtà frazionabili e muovono entrambe da una visione di sintesi degli interessi nazionali. Le regioni devono concorrere ad orientare le decisioni relative, ma non possono giungere ad avere l'ultima parola poiché ciò rischia seriamente di pregiudicare risultati essenziali per lo sviluppo economico e sociale del paese. Per questi motivi, ritiene che alle regioni possa essere riconosciuta una competenza concorrente in materia di appalti pubblici e di energia per i profili di interesse locale, ma che la disciplina delle infrastrutture strategiche, incluse le reti di comunicazione, e di tutti gli aspetti di rilevanza nazionale della materia energetica debba essere riservata allo Stato.
Per quanto riguarda le professioni ritiene evidente che, in presenza di una normativa ormai unificata a livello europeo, debbano riconoscersi allo Stato competenze di carattere esclusivo, nell'interesse primario degli stessi professionisti, che avrebbero altrimenti la necessità di conoscere e conformarsi alle peculiari discipline delle singole regioni, senza considerare i prevedibili problemi di compatibilità comunitaria che un tale assetto potrebbe determinare.
Rileva infine che la tutela dell'ambiente risulta inscindibilmente connessa a materie assegnate alla competenza, concorrente o esclusiva, delle regioni dal nuovo articolo 117 della Costituzione, il governo del territorio, l'urbanistica e l'agricoltura, e reputa quindi che essa debba costituire materia oggetto di competenza concorrente, dovendosi limitare la competenza esclusiva statale alla definizione dei livelli essenziali di tutela.
Ricorda in conclusione che l'articolo 99 del regolamento della Camera, analogamente all'articolo 123 del regolamento del Senato, prevede che in seconda deliberazione non sia possibile emendare i disegni di legge costituzionale; l'attuale fase di esame rappresenta quindi l'ultima opportunità per il Parlamento di modificare il testo in esame, mentre in seconda lettura la scelta non potrà essere che quella di approvare o respingere il provvedimento.
Gian Franco ANEDDA (AN) giudica non opportuno esaminare contestualmente il testo in esame e quello recante attuazione del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione. Ritiene infatti che il cosiddetto disegno di legge «La Loggia» debba essere approvato prima di passare all'esame della modifica dell'articolo 117 della Costituzione.
Osservato che il testo approvato dal Senato consente di mettere tutte le regioni su un piano di parità, sottolinea che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione rimette invece l'ampliamento delle competenze regionali ad una decisione del Parlamento, quindi di una maggioranza che ha il potere di porre alcune regioni in posizione privilegiata rispetto ad altre. Il provvedimento in esame collega l'ampliamento delle competenze ad un'iniziativa esclusiva della regione, assicurando in tal modo a tutte le regioni la possibilità di esercitare la loro competenza legislativa.
Ritiene quindi assolutamente necessario modificare il terzo comma dell'articolo 116 ed avere un quadro preciso dei principi fondamentali cui fare riferimento per il concreto esercizio della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Osserva pertanto che l'approvazione del disegno di legge «La Loggia», finalizzato alla ricognizione di tali principi fondamentali, è preventivamente necessaria rispetto all'esame del provvedimento in esame.
Sottolinea quindi l'opportunità di conoscere quale sia la posizione del Governo sulla soppressione o sulla radicale modifica del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, ritenendo che su una materia di tale rilievo non si possa procedere a colpi di maggioranza né frettolosamente, come avvenuto nella scorsa legislatura. Ribadisce infine l'opportunità di un intervento del Governo volto a migliorare il coordinamento tra le diverse disposizioni costituzionali che incidono sulla materia in esame.
Il sottosegretario Aldo BRANCHER sottolinea che con il provvedimento in esame si intende integrare l'articolo 117 della Costituzione, inserendo un quinto comma che indica espressamente le materie in cui le regioni attivano la loro competenza legislativa esclusiva.
Osservato che si tratta di un complesso di materie che si inseriscono nel quadro delle competenze legislative delineate dallo stesso articolo 117 della Costituzione, sottolinea che la loro individuazione non determina alcun effetto abrogativo rispetto alle altre disposizioni costituzionali vigenti. Ritiene infatti impossibile, soprattutto a livello costituzionale, sostenere la tesi dell'abrogazione implicita, come se vi potessero essere disposizioni della Costituzione la cui vigenza sia sostanzialmente rimessa alla valutazione dell'interprete.
Non essendovi alcun effetto abrogativo, il disegno di legge non determina alcuna limitazione o affievolimento della competenza esclusiva statale già esistente, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Rimane, in particolare, nella piena ed esclusiva disponibilità dello Stato la determinazione dei livelli essenziali per quanto riguarda il diritto alla salute, interessato dalla lettera a) del disegno di legge costituzionale.
Analogamente rileva che, per quanto riguarda le lettere b) e c) dell'articolo 1, occorre ricordare che lo Stato manterrà la propria potestà legislativa esclusiva relativamente alle norme generali sull'istruzione, prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera n). Sottolinea che si tratta della fissazione dei principi-cardine del sistema dell'istruzione, quali i titoli di studio e l' ordinamento didattico, che nessuna legge regionale potrà violare.
Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d), in materia di polizia locale osserva che essa deve essere interpretata in collegamento con il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione che, alla lettera h), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l'ordine pubblico e la sicurezza.
Assicura pertanto che non vi è alcun motivo di temere un'eventuale rottura del tessuto unitario dell'ordinamento, come da alcuni è stato a più riprese paventato.
Richiama l'attenzione sul fatto che la modificazione costituzionale proposta si inserisce in quadro d'assieme in cui occorre considerare, non essendo ovviamente in alcun modo modificati anche i principi contenuti nella prima parte della Costituzione.
Fa riferimento, in particolare, al principio di uguaglianza in senso formale ed in senso sostanziale di cui all'articolo 3, ma anche agli articoli 32 e 33, concernenti il diritto alla salute ed il diritto allo studio, rispetto ai quali il disegno di legge costituzionale non reca alcuna innovazione; essi continueranno dunque a costituire parametro di legittimità costituzionale per il legislatore, sia esso statale o regionale. Dichiara comunque che il Governo intende approfondire ulteriormente i rilievi avanzati nel corso del dibattito e delle audizioni.
Per quanto riguarda il concetto di «attivazione» da parte delle regioni della competenza esclusiva, osserva come, sotto un profilo sostanziale, esso non si distingua nettamente dalla situazione determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della riforma del titolo V. Ricorda infatti che anche l'immediato trasferimento delle competenze legislative rispetto al precedente quadro costituzionale che si è determinato a seguito di tale riforma richiede in ogni caso un atto dispositivo da parte delle regioni per configurare un
effettivo esercizio delle competenze legislative; fino a quel momento si continuerà ad applicare la normativa statale vigente. Osservato che la questione potrebbe porsi in termini di transizione dal vecchio al nuovo sistema delle competenze, reputa che il meccanismo dell'attivazione sembra offrire maggiori garanzie per un più coordinato passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
Per quanto riguarda il carattere «esclusivo» delle competenze regionali, ribadisce quanto già sottolineato con riferimento alla temuta abrogazione delle competenze statali.
Rileva che il comma che si verrebbe ad aggiungere all'articolo 117 della Costituzione avrebbe un potere derogatorio limitato a quanto espressamente prevede in relazione alle singole materie; una portata diretta quindi a derogare rispetto alla competenza concorrente riguardo alle materie relative alla sanità e all'istruzione e parzialmente rispetto alla competenza esclusiva, ma solo in relazione alla polizia locale, in virtù del diverso ritaglio di materie che il progetto delinea.
Sottolinea quindi che nessuna delle altre clausole sulla competenza statale esclusiva verrebbe ad essere modificata dal comma aggiuntivo e che non sussistono particolari problemi a sostenere che la competenza esclusiva regionale, attivabile ai sensi del progetto, è sostanzialmente assimilabile alla competenza regionale di tipo residuale. Al riguardo precisa che solo una ragione di tecnica legislativa, vale a dire l'indicazione in positivo delle materie, ha suggerito la qualificazione di tale potestà come esclusiva. Ricorda, tra l'altro, che l'espressione competenza legislativa regionale esclusiva è già espressamente contenuta nell'ordinamento vigente, ad esempio, nello statuto della regione Sicilia.
Dichiara infine che il Governo sostiene convintamene il disegno di legge costituzionale, nel testo trasmesso dal Senato, ritenendo che esso costituisca un passaggio importante per lo sviluppo di una forma di Stato che valorizzi pienamente il ruolo delle autonomie e favorisca il migliore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Auspica pertanto la tempestiva approvazione del disegno di legge costituzionale anche da parte della Camera dei deputati.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) giudica inopportuna la netta chiusura manifestata dal Governo sulla possibilità di migliorare il testo prima ancora di esaminare gli emendamenti.
Riccardo MARONE (DS-U) evidenzia l'insostenibilità giuridica della modifica costituzionale proposta che non può avere effetti derogatori rispetto al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, potendoli invece esplicare nei confronti del terzo comma.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.
Avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 17 febbraio 2003, alle 20.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo.
(Rinvio del seguito dell'esame).
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Donato BRUNO, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
Giovedì 13 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.
La seduta comincia alle 15.
Programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2003 e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003.
COM(2002)590 def. e 15881/02.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Luciano DUSSIN (LNP), relatore, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).
Elena MONTECCHI (DS-U), nel dichiarare di condividere pienamente i programmi della Commissione delle Comunità europee e del Consiglio dell'Unione europea, esprime rilievi critici sui considerata contenuti nella proposta di relazione che ritiene presentino una visione riduttiva del ruolo che l'Italia dovrà svolgere durante il prossimo semestre alla presidenza dell'Unione. Osserva che, alla vigilia dell'allargamento dell'Unione ad altri dieci paesi, l'attenzione deve essere concentrata sugli obiettivi della sicurezza e di un'economia sostenibile e solidale, non limitandosi unicamente ai problemi dell'immigrazione. Sottolinea inoltre come gli obiettivi di Laeken, la carta di Nizza e la conclusione della Convenzione rappresentino passaggi cruciali che auspica siano affrontati durante il semestre di presidenza italiana.
Dichiara infine voto favorevole, pur ribadendo che la proposta di relazione presentata dal deputato Dussin non appare assolutamente esaustiva.
Luciano DUSSIN (LNP) dichiara la sua convinta adesione a tutti gli obiettivi indicati nei documenti in esame che ha sinteticamente illustrato nella proposta di relazione.
La Commissione approva la proposta di relazione favorevole. Nomina altresì il deputato Luciano Dussin quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 15.15.
Giovedì 13 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.
La seduta comincia alle 15.15.
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero della salute.
A. 170.
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.
Sesa AMICI (DS-U) rileva una contraddizione palese nello schema di regolamento proposto in quanto, all'innovazione introdotta con l'individuazione di tre dipartimenti, si unisce una complessa articolazione in direzioni generali che sembra richiamare il vecchio modello del Ministero della sanità.
Esprime rilievi critici sul fatto che nello schema di regolamento non sia citata l'agenzia dei servizi sanitari che rappresenta uno strumento essenziale a disposizione delle regioni rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Nel paventare infine una mancanza di copertura finanziaria, esprime perplessità sulle disposizioni che rinviano in maniera transitoria ai regolamenti delle singole direzioni. Dichiara pertanto voto contrario.
Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), si associa ai rilievi del deputato Amici.
Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, precisa che, stante una situazione di fluidità normativa, lo schema di regolamento in esame presenta carattere di transitorietà. Riguardo alla copertura finanziaria, sottolinea che il Ministero della salute ha elaborato una relazione tecnico-finanziaria in cui si dimostra l'invarianza della spesa, come peraltro confermato anche dal parere espresso dalla V Commissione.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Schema di regolamento di attuazione della legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
A. 168.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.
Carlo LEONI (DS-U), rilevato che lo schema di regolamento prevede lo strumento delle intese tra l'Italia e i paesi in cui si svolgono le operazioni di voto, ritiene necessario inserire nel testo la previsione di una relazione periodica al Parlamento relativamente ai paesi con cui non si è riusciti a concludere intese.
Sottolinea inoltre la necessità di rispettare la disciplina della par condicio durante la campagna elettorale non solo per reti quali RAI International, ma anche per pubblicazioni rivolte agli italiani all'estero prodotte in loco. Nel chiedere chiarimenti riguardo ai soggetti che possono mettere a disposizione gli strumenti per la campagna elettorale, esprime infine un giudizio complessivamente positivo sullo schema di regolamento in esame.
Nuccio CARRARA (AN), relatore, sottolinea che le norme italiane saranno applicate all'estero per quanto possibile. Con riferimento alla relazione periodica, fa presente che, al comma 3, dell'articolo 9, si prevede che il ministro degli affari esteri comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. Rileva infine, che per quanto riguarda la normativa sulla par condicio, non si può interferire con legislazioni di paesi stranieri.
Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.