I Commissione - Resoconto di marted́ 18 febbraio 2003


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SEDE REFERENTE

Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per gli affari regionali Enrico La Loggia ed il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 11.25.


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Modifiche all'articolo 117 della Costituzione.
C. 3461 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 13 febbraio 2003.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 13 febbraio 2003 è stato concluso l'esame preliminare del disegno di legge costituzionale.
Avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge (vedi allegato 1).

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte che l'emendamento Leoni 2.2 reca erroneamente la propria firma.

Carlo LEONI (DS-U) esprime l'augurio che la discussione sugli emendamenti consenta di introdurre elementi di chiarezza rispetto ad alcuni punti al momento oscuri. Ritiene che, essendo l'esame da parte della Camera l'ultima occasione per modificare il testo, la fase emendativa debba essere affrontata con particolare serietà, anche in considerazione delle perplessità sul testo presenti nella stessa maggioranza.
Il disegno di legge si presenta infatti ambiguo e pericoloso per la tenuta unitaria del paese, nonché per la salvaguardia dei diritti sociali fondamentali. Sullo stesso si confrontano due diverse valutazioni: si tratterebbe di un manifesto politico rispondente agli interessi della Lega ovvero di una modifica costituzionale suscettibile di compromettere l'unità del paese.
Ricordato che lo stesso vicepresidente del Consiglio Fini ha auspicato la presentazione di un emendamento «salva-patria», osserva che il gruppo dell'UDC, pur avendo sollecitato nella precedente seduta una modifica del testo, non ha presentato emendamenti; per altro verso non comprende la logica che sottende la preannunciata presentazione di un nuovo disegno complessivo di riforma del Titolo V, dato che il testo vigente è stato sottoposto ad un referendum confermativo. Dichiara quindi che la sua parte politica non è del tutto aliena da un'ipotesi di parziale modifica dello stesso a condizione che il progetto sulla devoluzione venga accantonato o radicalmente modificato. Considera infatti opportuno, se esistono posizioni divergenti all'interno della maggioranza, sospendere l'esame del disegno di legge ai fini di un chiarimento.
Per quanto riguarda l'orientamento dell'Ulivo, sottolinea che la dura battaglia ostruzionistica svolta al Senato è stata determinata da forzature procedurali e dalla valutazione di un testo considerato rischioso per l'unità del paese e la salvaguardia dei diritti fondamentali. Tale giudizio viene ribadito alla Camera, dove l'opposizione assumerebbe analogo atteggiamento qualora il testo giungesse all'esame dell'Assemblea nell'attuale formulazione.
Tuttavia, la sua parte politica intende scommettere sulla possibilità che la Commissione apporti modifiche sostanziali al testo. Per tale motivo l'Ulivo ha presentato un numero contenuto di emendamenti di merito su cui tentare di avviare un confronto con la maggioranza, al fine di correggere le storture più evidenti. Si intende soprattutto rimarcare i vincoli di salvaguardia in riferimento all'articolo 119 della Costituzione e alle misure di solidarietà tra le regioni italiane, per evitare una situazione di esclusivo vantaggio delle realtà regionali che sono nelle condizioni di attivare determinate competenze esclusive.

Antonio SODA (DS-U), richiamata l'esperienza della Gran Bretagna rispetto alla necessità di raggiungere un corretto equilibrio nella ripartizione dei poteri diffusi sul territorio, evidenzia i rischi derivanti dal disegno di legge in esame.
Non risulta chiaro che cosa si intenda quando si fa riferimento alla polizia locale e come il nuovo corpo si coordini con quelli esistenti. A fronte delle ripetute


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richieste di chiarimenti si registrano orientamenti diversi da parte del ministro per le riforme istituzionali e del ministro dell'interno, per cui la dizione si presta ad interpretazioni molteplici.
In tema di sanità il testo approvato nella passata legislatura è il frutto di un equilibrio delicato su cui sarebbe necessario sviluppare una riflessione aggiuntiva. Si prevede invece l'attivazione di una competenza legislativa esclusiva in materia di assistenza ed organizzazione sanitaria, che potrebbe essere intesa come volta a mettere in discussione alcune conquiste del passato, quali l'universalità delle prestazioni sanitarie e il diritto alla salute.
Anche il riferimento all'istruzione potrebbe essere inteso come volto a superare il principio dell'istruzione nazionale nella sua componente essenziale.
Sottolinea quindi la necessità di un chiarimento circa la volontà di perseguire un modello di federalismo asimmetrico, foriero delle tensioni risultanti dall'esperienza britannica, ovvero quello di un federalismo riguardante in eguale misura tutte le regioni, che richiederebbe tuttavia la previsione di risorse aggiuntive volte ad assicurare l'equilibrio nelle diverse parti del paese. Ritiene che in ogni caso il nodo essenziale per realizzare un'effettiva riforma in senso federale riguardi l'istituzione di una Camera delle regioni che assicuri la partecipazione dei rappresentanti delle realtà locali alla vita del paese.

Riccardo MARONE (DS-U) esprime allarme per lo svolgimento della discussione in un clima di pressione da parte di una componente della maggioranza che intende «blindare» le altre forze di Governo in vista delle prossime elezioni amministrative.
Esprime perplessità sulle dichiarazioni rassicuranti rese in una precedente seduta dal sottosegretario di Stato Brancher, secondo cui il comma aggiuntivo in esame non potrebbe in alcun modo intaccare la portata del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; tale ragionamento sembra, tra l'altro, subire un «salto logico» nel momento in cui si prevede che la stessa previsione normativa comporti una modifica del terzo dello stesso articolo 117.
Considera inoltre scorretta la diversità di interpretazione del testo risultante dagli interventi resi in Commissione e da quelli sviluppati al di fuori del Parlamento.
Nell'illustrare gli emendamenti della sua parte politica, precisa che la riforma del Titolo V propone un modello di federalismo solidale che potrebbe essere profondamente alterato dalla riforma in esame e sollecita, in materia di sanità, un chiarimento sulle conseguenze di tale riforma sul Piano sanitario nazionale e sulla ridistribuzione finanziaria delle risorse in materia di sanità.
Richiama quindi l'emendamento Boato 1.9, volto a sopprimere la parola «esclusiva» al fine di garantire la coerenza sistematica all'interno dell'articolo 117, l'emendamento Loiero 1.8, che fa espresso richiamo al principio di sussidiarietà, all'autonomia degli enti locali e ai principi di cui all'articolo 119, nonché l'emendamento Bressa 1.15 volto ad inserire dopo la parola «polizia» l'aggettivo «amministrativa». Sollecita in proposito un chiarimento da parte del Governo rispetto alle dichiarazioni contraddittorie che si sono succedute.
Ricordato che quello del federalismo è un tema storico della sinistra, richiama l'articolo aggiuntivo Bressa 2.02, che prevede la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le autonomie e le conferenze interregionali di cooperazione.

Agazio LOIERO (MARGH-U) evidenzia la necessità di una pausa di riflessione alla luce dei molteplici elementi di valutazione: la recente approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione sottoposta ad un referendum confermativo, l'esame del disegno di legge di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la preannunciata presentazione di un progetto di legge costituzionale da parte di una forza di maggioranza.
Sembra che il disegno di legge in esame non consideri l'attuale formulazione del


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Titolo V, il quale già prevede al terzo comma dell'articolo 116 condizioni particolari di autonomia per alcune regioni. Lo Stato assume inoltre atteggiamenti contraddittori in quanto, se da un lato intende spogliarsi di ogni competenza in materie riguardanti diritti essenziali, dall'altro presenta e fa approvare un disegno di legge come quello in materia di immigrazione.
Richiamati gli effetti economici sul Mezzogiorno derivanti dal testo in esame, se approvato nell'attuale formulazione, e segnalata la presentazione da parte della Lega di un progetto di legge sul federalismo fiscale volto ad incidere sul fondo di perequazione, ribadisce l'esigenza di riflettere ulteriormente su un testo destinato a sconvolgere l'assetto dello Stato.

Nuccio CARRARA (AN) osserva che la previsione del comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a singole regioni con legge dello Stato, crea le condizioni per accordi tra presidenti di regione e governi nazionali del medesimo orientamento politico. Viceversa il disegno di legge costituzionale in esame, senza alterare l'impianto delle funzioni dello Stato centrale, disciplina con norma costituzionale l'attribuzione a tutte le regioni di ulteriori competenze riguardanti prevalentemente aspetti di carattere operativo.
In particolare l'attivazione di una competenza legislativa esclusiva in materia di polizia locale non deve scandalizzare, dal momento che riferimenti analoghi sono già presenti nell'ordinamento vigente e lo stesso presidente della regione siciliana in base al relativo statuto ha il compito di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico nella regione a mezzo della polizia dello Stato.
Ribadito il proprio orientamento favorevole sul testo in esame, illustra le finalità dell'emendamento da lui presentato assieme al deputato Anedda 1.54, volto ad esplicitare la rilevanza del principio dell'interesse nazionale, peraltro desumibile da quanto previsto dagli articoli 5 e 120 della Costituzione, stabilendo che le norme emanate dalle regioni nell'esercizio della potestà legislativa loro attribuita dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni. In proposito fa presente che, con la presentazione di questo emendamento, condiviso dal suo gruppo, si è voluta porre l'attenzione su un principio ritenuto di rilevanza fondamentale dai parlamentari di Alleanza nazionale. Quanto alle modalità e ai tempi per una espressa previsione in Costituzione di tale principio, essi dovranno essere concordati con le altre forze politiche.

Giampiero D'ALIA (UDC) dichiara a nome del suo gruppo di condividere l'impianto del disegno di legge costituzionale in esame, purché l'attribuzione di competenze specifiche alle regioni si integri nel tessuto normativo vigente che salvaguarda i principi dell'unità nazionale e si collochi in un quadro chiaro di rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.
Richiama quindi alcune considerazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul nuovo Titolo V della Costituzione svolta presso il Senato, laddove si evidenzia l'opportunità di svolgere un'azione integrata di attuazione e correzione della riforma approvata nella precedente legislatura.
Ritiene che occorra affrontare nell'interesse del paese alcune questioni concrete. Esprime perplessità in ordine alla disposizione dell'articolo 118 che prevede che con legge dello Stato si possano definire forme di coordinamento in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza nazionale.
In assenza di una chiara definizione dei poteri dello Stato e delle regioni - per esempio in materia di sicurezza della navigazione - non potrà non intervenire la Corte costituzionale. Considera pertanto sterile ogni discussione astratta sul modello di federalismo, nel momento in cui ci si dibatte nella difficoltà di comprendere fino a che punto nelle diverse materie sia possibile spingersi nella realizzazione del


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programma di Governo ovvero occorra affidarsi ad altri soggetti istituzionali.
Ribadisce infine la necessità che il testo costituzionale vigente sia integrato con una più chiara definizione delle competenze dello Stato e delle regioni e l'individuazione di meccanismi di composizione anche stragiudiziale dei conflitti che consentano di pervenire ad una più puntuale definizione dei compiti di ciascuno.

Nicolò CRISTALDI (AN), nell'esprimere una valutazione positiva sul testo in esame, si sofferma sulla previsione dell'articolo 2 del disegno di legge costituzionale contenente disposizioni che riguardano le regioni a statuto speciale. Non condivide in particolare l'obbligo implicito in capo alle stesse di adeguare i rispettivi statuti ed esprime perplessità sul carattere unilaterale della valutazione riguardante la previsione di forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Suggerisce pertanto una riformulazione dell'articolo, in base alla quale le regioni a statuto speciale possono con propria legge stabilire l'applicazione nei loro territori delle disposizioni di cui alla presente legge nelle parti in cui si prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite.
Con riferimento al tema della polizia locale, ritiene che tale formulazione, non accompagnata dall'aggettivo «amministrativa», sia espressione della volontà di indicare una funzione di controllo del territorio; questo orientamento risulta confortato dal fatto che il disegno di legge non prevede la contestuale soppressione dell'inciso «ad esclusione della polizia amministrativa locale» di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione.

Karl ZELLER (Misto-Min.linguist.), con riferimento alla considerazioni svolte dal deputato Cristaldi, osserva che il disegno di legge conferisce alle regioni una semplice facoltà, non l'obbligo di attivare una competenza.

Luciano DUSSIN (LNP) dichiara di considerare strumentali le osservazioni del deputato Soda, rispetto alle quali richiama alcuni elementi di tutela che consentono di escludere effetti dirompenti sulla tenuta del sistema.
Richiama in particolare la determinazione dei principi fondamentali riservata allo Stato nelle materie di legislazione concorrente, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, il fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante, il potere sostitutivo dello Stato di organi delle regioni e degli enti locali quando emerga un grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero l'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica, nonché i livelli essenziali delle prestazioni.
Evidenziato il ruolo della Corte costituzionale, si sofferma sul significato dell'espressione «attivano», che lascia alle regioni la possibilità di esercitare la competenza legislativa esclusiva prevista immediatamente o in un secondo momento.
Con riferimento alle considerazioni svolte nella precedente seduta dal deputato Tabacci sull'opportunità di riportare nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato la politica energetica e quella delle grandi infrastrutture, ritiene che non sussistano dubbi sul ruolo del Parlamento e del Governo in tale ambito, come risulta dall'approvazione in Parlamento della legge obiettivo sulle grandi infrastrutture.
Si sofferma infine sugli emendamenti Sterpa 1.51 e Anedda 1.54, osservando come le integrazioni proposte non aggiungano elementi significativi al testo in esame.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
C. 3590 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).


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La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 13 febbraio 2003.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ritiene che la Commissione avrebbe dovuto in primo luogo avviare l'esame del disegno di legge C. 3590, che rappresenta la chiave di lettura per verificare il funzionamento del sistema e presenta il merito di affrontare una materia di particolare complessità.
Rilevato che il Titolo V della Costituzione richiede interventi di aggiustamento, osserva relativamente al testo in esame che, nonostante il significativo lavoro svolto dal Senato, occorre affrontare alcune questioni molto delicate.
Si sofferma in primo luogo sul comma 2 dell'articolo 1 contenente disposizioni volte a regolare il passaggio dal precedente all'attuale assetto delle potestà legislative con riguardo agli effetti delle vigenti disposizioni normative statali sulle materie divenute regionali e viceversa.
La disposizione in particolare fa salva l'applicabilità delle norme adottate, al di fuori dei limiti di competenza sanciti dalla Costituzione, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V. In virtù della prevalenza delle norme costituzionali sulle norme di legge, ritiene che tale disposizione sia suscettibile di giudizi di legittimità costituzionale rispetto ad eventuali disposizioni legislative intervenute in vigenza e in violazione del nuovo assetto costituzionale delle competenze.
In effetti nel corso dell'esame al Senato in sede referente è stato introdotto un limite alla continuità di applicazione della normativa statale in materie regionali nella salvezza degli «effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale», ma le disposizioni regolamentari che venissero adottate dallo Stato o dalle regioni al di fuori dei limiti di competenza posti dal sesto comma dell'articolo 117 parrebbero sanate in virtù del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.
Occorrerebbe pertanto chiarire che il meccanismo della normazione statale cedevole nei confronti della successiva legislazione regionale non potrà essere adottato in futuro dallo Stato per legiferare su materie estranee alla propria competenza.
Si sofferma quindi sul comma 3 dell'articolo 1, riguardante l'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni nell'ambito dei principi fondamentali, la cui determinazione è riservata alla legislazione dello Stato. Ricordato che la Corte costituzionale ha affermato in via generale la desumibilità di tali principi, esprime perplessità sull'inciso «o, in difetto,», che potrebbe essere interpretato come una sorta di principio di «esclusività».
Con riferimento ai commi 4, 5 e 6 riguardanti la delega per la ricognizione dei principi fondamentali vigenti, osserva che sebbene la delega ad emanare uno o più decreti legislativi sia prevista in sede di prima applicazione e pertanto spetti al Parlamento individuare con proprie leggi i nuovi principi fondamentali, la norma non fa riferimento alla possibilità che lo Stato, nelle more della definizione di questi nuovi principi fondamentali, approvi leggi con cui modificare anche radicalmente principi fondamentali già presenti nell'ordinamento vigente. Mancando una clausola di salvaguardia, si potrebbe produrre un vulnus molto grave, per esempio, in materia di ordine pubblico e sicurezza nazionale, considerata la diversità di posizioni dei ministri dell'interno e delle riforme istituzionali, oppure su un tema controverso come la riforma della scuola.
Sollecitato un chiarimento al ministro La Loggia sul comma 5 dell'articolo 1, introdotto nel testo nel corso dell'esame al Senato a seguito dell'approvazione di un emendamento del relatore Pastore, si sofferma sui termini e la procedura per l'esercizio della delega, rilevando in particolare che in occasione del parere definitivo delle Camere non vengono incluse indicazioni circa la possibilità di rilevare l'assenza di principi riconoscibili nell'ordinamento, ma non inseriti dal Governo.
Con riferimento all'articolo 6 del disegno di legge, di attuazione all'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative, rileva la necessità di definire con maggiore precisione


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le funzioni amministrative dello Stato da conferire, anche in considerazione del fatto che non è stata ancora individuata una sede in cui affrontare in modo trasparente la materia.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il ministro per gli italiani nel mondo Mirko Tremaglia.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di regolamento di attuazione della legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
A. 168.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di giovedì 13 febbraio 2003.

Donato BRUNO, presidente, avverte che non è ancora pervenuto il parere della III Commissione, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con osservazione sull'atto in esame.

Carlo LEONI (DS-U) chiede al ministro Tremaglia se esista la possibilità di assicurare condizioni di pari opportunità anche rispetto alle pubblicazioni per gli italiani all'estero realizzate in loco e che godano di un regime di convenzione con il Governo italiano. Chiede inoltre se esista una struttura in grado di fornire spazi per lo svolgimento della campagna elettorale.

Il ministro Mirko TREMAGLIA sottolinea che la legge prevede sufficienti garanzie al fine di assicurare che il diritto di voto sia esercitato senza alcuna forma di discriminazione.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di tutela di persone non autosufficienti.
Nuovo testo C. 2189 Sen. Fassone e abb., approvata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Pierantonio ZANETTIN, presidente, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge, approvata dal Senato, su cui il Comitato ha già espresso l'8 maggio 2002 il proprio parere. Ricorda che il testo reca una serie di modifiche al codice civile, prevede e disciplina l'istituto dell'amministrazione di sostegno che, in virtù delle nuove disposizioni, verrebbe ad affiancarsi a quelli dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2).

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica Convenzione Italia-Etiopia su imposte sul reddito e prevenzione evasioni fiscali.
C. 3516 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.


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Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra Italia ed Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 3).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica Accordo Italia-Russia su cooperazione giovanile.
C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Sesa AMICI (DS-U), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Federazione Russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 4).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Promozione dello sport per le persone disabili.
Nuovo testo C. 2128 Carli e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame.

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustra il contenuto del nuovo testo recante norme volte alla promozione dello sport da parte delle persone disabili.
Osservato che all'articolo 2 si prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio per disciplinare l'attività della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico, evidenzia la necessità di chiarire che, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione il decreto previsto dovrà avere natura non regolamentare.
Sulla base della considerazione svolta, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 5).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di beneficenza.
C. 3604 Governo, approvata in sede deliberante dalla 1a Commissione del Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge, volto a facilitare le attività di assistenza agli indigenti svolte da associazioni senza finalità di lucro.
Non essendovi nulla da osservare relativamente ai profili di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole (vedi allegato 6).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 febbraio 2003.

Pluralismo nelle emittenti radiofoniche e televisive locali.
C. 3007-1377-2200/A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.