I Commissione - Giovedì 20 febbraio 2003


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ALLEGATO

Schema di regolamento di attuazione della legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (A. 168).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La I Commissione,
esaminato lo schema di regolamento di attuazione della legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero,
visto il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 20 dicembre 2002,
visti i rilievi espressi dalla V Commissione bilancio,
visti i rilievi espressi dalla III Commissione affari esteri
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) Rilevato che alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, risultano allegati unicamente i modelli delle schede di votazione per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, valuti il Governo l'opportunità di allegare al testo dell'emanando regolamento i modelli delle schede di votazione, relative alla circoscrizione estero, per i referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
2) rilevato che l'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nel prescrivere che ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estero si debbono osservare, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati e che le suddette norme non appaiono del tutto applicabili al procedimento referendario, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una specifica disciplina in caso di svolgimento di referendum per la nomina presso i seggi elettorali costituiti presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero dei rappresentati dei promotori il referendum o dei partiti o dei gruppi rappresentati in Parlamento;
3) in applicazione di un principio generale presente nell'ordinamento, che trova una disciplina positiva, per fattispecie analoghe, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali e nel decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, e preso atto che lo schema di regolamento disciplina, all'articolo 21, unicamente l'ipotesi dell'ammissione al voto dei cittadini cancellati dall'AIRE per irreperibilità e che chiedano di esservi nuovamente iscritti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare la possibilità di ammissione al voto, mediante l'inserimento in un apposito «elenco aggiunto», di quei cittadini che si presentino al consolato di residenza entro un determinato termine (ad esempio entro l'undicesimo giorno precedente la data prevista per le votazioni in Italia) e che dimostrino di essere iscritti all'AIRE ma che siano stati omessi dall'elenco dei residenti


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all'estero comunicato dal ministero dell'interno al ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, previo accertamento del godimento del diritto di voto preso il comune di iscrizione all'AIRE indicato dall'interessato;
4) valuti il Governo, al fine di garantire ulteriormente il principio di segretezza del voto, l'opportunità di inserire una disciplina finalizzata ad evitare che nel tagliando elettorale siano contenuti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore prevedendo eventualmente che la verifica dell'esercizio del diritto di voto da parte di un determinato elettore sia effettuata attraverso il collegamento tra un numero o codice apposto sul tagliando e la corrispondente posizione su di un apposito elenco;
5) valuti il Governo l'opportunità di modificare il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 17 dello schema di regolamento nel senso di specificare espressamente, come previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che le operazioni di scrutinio dei voti espressi nella circoscrizione estero avvengano contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale;
6) valuti il Governo l'opportunità di specificare all'articolo 16 dello schema di regolamento che l'invio delle buste da parte dei responsabili degli uffici consolari all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero deve avvenire, a norma dell'articolo 12, comma 7, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, per via aerea.