5-04111 Manzini e Michele Ventura: Rimborso dei crediti vantati dagli enti locali.
Con la question time in esame le SS.LL. Onorevoli, nel segnalare i ritardi che si starebbero verificando nella corresponsione, da parte dello Stato, dei contributi dovuti agli enti locali, sia ai sensi del comma 52 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quali rimborso delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, che in relazione agli oneri sostenuti per la gestione degli uffici giudiziari situati nei relativi territori, chiedono di conoscere a quanto ammonta il credito esistente, rendicontato e vantato dagli enti locali, a titolo di mancato rimborso del credito d'imposta e di contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari nonché delle Forze di polizia e dei Carabinieri.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali ha trasmesso taluni elementi, che si riportano qui appresso, forniti, in sede di risposta alla Commissione bilancio della Camera dei Deputati, in occasione dell'esame del decreto legislativo istitutivo dell'IRES, con particolare riferimento alla tutela dell'equilibrio finanziario degli enti locali, in conseguenza dell'abolizione generalizzata del credito d'imposta sui dividendi. Tali elementi sono stati aggiornati con gli ultimi dati disponibili.
Per quanto attiene la problematica sul credito d'imposta il citato Dipartimento ha fatto presente che è opportuno precisare che il credito d'imposta sui dividendi relativo agli utili, percepiti dai comuni, distribuiti dalle società che gestiscono i servizi pubblici locali poteva essere utilizzato (solo) in compensazione nel modello di versamento unificato F24, a partire dal 1o gennaio 2002: fino al 31 dicembre 2001 i comuni potevano usufruire - in compensazione - del credito di imposta solo relativamente ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate (speciali) trasformatesi in società. In ogni caso non si dava luogo a rimborso per la parte eventualmente eccedente gli altri tributi e contributi a debito indicati nel modello F24 stesso.
Il Dipartimento per le politiche fiscali ha, altresì, rappresentato che l'abolizione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi ha fatto venire meno, per i comuni, un meccanismo sostanzialmente agevolativo. Tale meccanismo, infatti, consentiva a tali soggetti - in quanto in via generale non soggetti passivi IRPEG, e quindi impossibilitati ad utilizzare tale credito di imposta in sede di dichiarazione - il recupero dell'IRPEG pagata dalla società di gestione dei servizi pubblici locali per la quota da essi posseduta, e non si limitava ad impedire solo una doppia tassazione, essendo i dividendi netti percepiti non assoggettati ad IRPEG.
Si tratta, in sostanza, di una abolizione di una agevolazione piuttosto che di un effettivo aggravio fiscale.
Quanto, in particolare, all'entità del credito derivante dal mancato rimborso dei crediti d'imposta, il Dipartimento per le politiche fiscali ha comunicato che, in base ai dati del modello F24 (codice tributo 6739 - credito di imposta relativo ai dividendi distribuiti ai comuni delle aziende ex municipalizzate), l'ammontare di credito di imposta sui dividendi, utilizzato in compensazione da parte dei comuni e destinato a venire meno in seguito
alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società (decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344), è stato pari a circa 4,6 milioni di euro nel 2001, 24,7 milioni di euro nel 2002, circa 43 milioni di euro nel 2003 e circa 34 milioni di euro nel 2004.
Per quanto concerne gli ulteriori quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, si fa presente che sono stati interessati, in proposito, il Ministero della giustizia, in relazione alla problematica connessa agli uffici giudiziari ed i Ministeri dell'interno e della difesa, relativamente all'ammontare degli oneri sostenuti dagli enti interessati per far fronte alle esigenze derivanti dalla presenza nei rispettivi territori di strutture destinate allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia e dei Carabinieri.
In particolare, il Ministero dell'interno ha fornito i seguenti elementi informativi di competenza.
Com'è noto, nel corso degli anni si è generata una grave situazione debitoria nei confronti sia degli enti locali proprietari di immobili adibiti a Caserme ed Uffici della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sia nei confronti dei privati proprietari.
È stato pertanto necessario avviare il risanamento di tale situazione, grazie a fondi ulteriori messi a disposizione per tali finalità.
In particolare, l'articolo 3, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), ha autorizzato la spesa di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003. È stata quindi disposta un'assegnazione straordinaria di fondi (pari a 38 milioni di euro per il capitolo 2614) espressamente finalizzata alla estinzione dei debiti contratti nel settore delle locazioni.
Con queste risorse, è stato, pertanto, possibile predisporre la programmazione del ripianamento dei debiti pregressi secondo le seguenti priorità, indicate da ultimo con la circolare del Capo della Polizia, del 9 agosto 2004, rivolta ai Prefetti:
1. posizioni locative in relazione alle quali le parti proprietarie abbiano accettato la riduzione del corrispettivo nella misura almeno del 10 per cento;
2. esposizioni debitorie per le quali sia stato già instaurato un gravame innanzi all'Autorità Giudiziaria;
3. esposizioni debitorie più risalenti nel tempo che non abbiano trovato parziale soddisfacimento con accreditamenti o anticipazioni dalle contabilità speciali, privilegiando - nell'ambito delle medesime - quelle che coinvolgono le legittime aspettative dei creditori privati cittadini, in particolare di coloro che condizionano l'effettuazione di lavori di messa a norma degli impianti alla corresponsione dei crediti vantati;
4. rimborsi ritenuti improcrastinabili per effetto di pregressi prelevamenti dai fondi in genere.
Con riferimento all'esercizio finanziario 2004, il Ministero dell'interno ha precisato che, per quanto concerne strutture in locazione alla Polizia di Stato, sono stati estinti debiti nei confronti degli enti locali per un importo di 4.355.081 euro.
Il Ministero dell'interno assicura che sta continuando nell'attività di ripianamento del debito anche nel corso del corrente esercizio finanziario, sulla base delle dotazioni economiche sopra illustrate.
Il Ministero dell'interno, inoltre, ha comunicato che nel 2001 è stata accertata in materia di locazione di immobili per la Polizia di Stato e per l'Arma dei Carabinieri una situazione debitoria nei confronti di enti e di privati locatori, accumulata negli anni precedenti, di 392,5 milioni di euro.
Nel corso del 2002, nonostante le severe misure adottate, l'indebitamento ha subito un ulteriore aumento e, alla fine dell'anno, ha superato i 430 milioni di euro.
Come già precisato, con la legge finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) è stata autorizzata la spesa di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per i debiti contratti fino al 31 dicembre 2003.
È prevista entro il 2006, quindi, la normalizzazione della situazione debitoria nei confronti di tutti i creditori, ivi compresi enti pubblici ed enti territoriali.
Nell'esercizio finanziario 2004 è stato possibile disporre di un'assegnazione straordinaria di fondi per 38 milioni di euro sul capitolo 2614 (relativo alle locazioni della Polizia di Stato) e per 133 milioni di euro sul capitolo 2663 (relativo alle locazioni dell'Arma dei Carabinieri).
Tali somme sono state confermate per il 2005.
Quanto ai debiti nei confronti dei Comuni, nel 2004 è stato possibile estinguere oneri per quasi 4,5 milioni di euro per l'accasermamento della Polizia di Stato e circa 30 milioni di euro per le caserme dell'Arma dei Carabinieri.
Il Ministero della giustizia, per quanto di competenza, ha fatto presente quanto segue. L'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari» stabilisce che sono «obbligatorie» per i Comuni le spese necessarie, oltre che «per il primo stabilimento» di tutti gli organi giurisdizionali ordinari di merito, anche «per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e la riparazione dei mobili e degli impianti», nonché «per la pulizia dei locali innanzi indicati». L'articolo 2 della medesima legge stabilisce che tali spese «sono a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria»; ed aggiunge che ai predetti Comuni, cui è imposto tale onere viene corrisposto da parte dell'Amministrazione statale «un contributo annuo alle spese medesime (...)».
Fino al 1998 l'ammontare del predetto contributo statale per le spese di gestione e manutenzione delle sedi degli uffici giudiziari era stabilito sulla base della tabella allegata alla medesima legge (poi successivamente sostituita dal decreto ministeriale 9 febbraio 1959 e successive modificazioni).
Da ultimo, il procedimento di erogazione del contributo è stato regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 n. 187, che ha previsto la seguente articolata disciplina. L'articolo 1 stabilisce che il contributo è «determinato annualmente con Decreto del Ministero di grazia e giustizia emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai Comuni nel corso di ciascun anno» (comma 1). Le richieste di contributo da parte dei Comuni, accompagnata dal «rendiconto delle spese sostenute nell'anno» e indirizzata al Ministero della giustizia, è presentata «al Presidente della Commissione di manutenzione territorialmente competente, entro il 15 aprile dell'anno successivo» (comma 2). Tale commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sulle richieste di contributo formulate dei Comuni» (articolo 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica citato). Entro 30 giorni da tale presentazione, «e, comunque, non oltre il 15 maggio di ciascun anno» la Commissione di manutenzione trasmette al Ministero la richiesta del Comune munita di un proprio parere (articolo 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica citato).
Quanto alla fase di vera e propria erogazione del contributo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica citato stabilisce che «il contributo (...) è corrisposto in due rate: la prima è disposta in acconto all'inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a saldo, è corrisposta entro il 30 settembre. La rata in acconto è erogata in favore dei Comuni,
all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a mezzo di ordinativo diretto, in misura pari al 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti, comunque dell'85 per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario in corso. La rata saldo è determinata tenendo presenti i seguenti indici: le spese (di manutenzione delle sedi degli uffici giudiziari) sostenute dai Comuni, il parere delle Commissioni di manutenzione, nonché gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della giustizia» (comma 1, 2 e 3). Pertanto i criteri adottati in sede di determinazione del contributo variano di anno in anno in quanto stabiliti tenendo presente il totale complessivo delle spese rendicontate dai Comuni nonché lo stanziamento del bilancio di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
Alla luce della predetta disciplina risulta evidente che lo Stato non provvede all'erogazione di un rimborso integrale delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari, ma si limita a fornire un «contributo». Ciò emerge con evidenza dalla lettura delle norme sopra citate ed in particolare da quella dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941 n. 392, che prevede la corresponsione a parte dello Stato di «un contributo annuo alle spese medesime (...)». Del resto se l'Amministrazione statale fosse tenuta a una restituzione integrale delle spese in questione sostenute dai Comuni non avrebbe senso la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 n. 187, che stabilisce, al fine di determinare la rata di saldo, una serie di parametri tra i quali gli stanziamenti del bilancio di previsione della spesa del Ministero della Giustizia che non avrebbe senso considerare se lo Stato dovesse restituire sic et simpliciter quanto speso dai Comuni.
Peraltro, un certo ritardo risulta fisiologico atteso il meccanismo previsto dalla legge per il rimborso ai Comuni delle spese sostenute.
Infatti la legge n. 392 del 1941 prevede che tali spese vengano rimborsate a consuntivo all'esito dell'esame delle spese documentate nei rendiconti. Pertanto solo alla fine dell'esercizio il Comune può calcolare gli oneri affrontati e chiederne il rimborso. Il rendiconto, una volta predisposto, deve essere approvato dalle Commissioni di manutenzione e quindi viene trasmesso al Ministero. Quest'ultimo provvede al calcolo per la rideterminazione del contributo (considerando le spese sostenute dai comuni, le risorse messe a disposizione nella legge finanziaria e l'anticipo corrisposto) soltanto quando dispone di tutti o almeno della maggior parte dei rendiconti. Infine il decreto che ridetermina il contributo deve essere sottoposto alla firma del Ministro della Giustizia, di quello degli Interni e di quello dell'Economia. I ritardi nelle approvazioni da parte delle Commissioni e nelle trasmissioni, nonché il complesso iter burocratico del decreto di rideterminazione, determinano tempi abbastanza lunghi nella corresponsione del contributo. Tuttavia i disagi dei Comuni sono alleviati dal pagamento anticipato di un acconto nella misura del 70 per cento dell'ultimo contributo erogato.
Con riguardo al Comune di Modena citato come caso emblematico nell'interrogazione in oggetto la situazione dei contributi è quella rappresentata nella allegata tabella.
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1999 | lire 2.267.511.363 | 920.850.000 | 2000 | € 1.302.750,03 | |
2000 | lire 2.302.018.019 | 920.850.000 | 2001 | € 1.260.235,51 | |
2001 | lire 2.085.421.353 | 920.850.000 | 2002 | € 1.016.145,33 | Il saldo pari a € 355.730,00 è stato erogato nel mese di marzo 2005 |
2002 | € 1.082.799,05 | € 475.579,34 | 2003 | in corso di determinazione | Erogato acconto del 70 per cento pari a € 911.925,00. Il saldo sarà erogato prevedibilmente nel 2005 |
2003 | In corso di esame | 2004 | da determinare | Erogato il 70% pari a € 882.164,00. Il saldo sarà erogato prevedibilmente nel corso del 2005 | |
2004 | Non ancora pervenuto | 2005 | da determinare | Il 70% pari a € 711.301,00 è in corso di erogazione |
5-04298 Morgando, Molinari, Duilio: interventi per rilanciare il tessuto produttivo della Basilicata.
Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Morgando e l'onorevole Molinari chiedono di conoscere quale sia il futuro della programmazione negoziata in Basilicata e quale sia lo stato di avanzamento del contratto d'area di Potenza.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse destinate ai contratti d'area, occorre premettere che la competenza in materia è stata trasferita al Ministero delle attività produttive nel 2001. Successivamente, i patti territoriali, uno dei principali strumenti della programmazione negoziata, sono stati regionalizzati con delibera Cipe n. 26 del 25 luglio 2003 e, quindi, gli indirizzi e le responsabilità gestionali di tali strumenti sono stati attribuiti alle Regioni, competenti per territorio.
Per quanto concerne i meccanismi di incentivazione a sostegno del Mezzogiorno, sentito il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, si fa presente che come riportato nel Rapporto Annuale 2004 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, nel periodo 1999/2002, nonostante un impegno finanziario in conto capitale più alto nel Sud che nel Centro-Nord (1.056 euro pro-capite contro 973), nel Sud si spendevano ogni anno solo 609 euro per cittadino per infrastrutture, materiali ed immateriali, contro 710 nel Centro-Nord.
Per tale motivo, è stata segnalata più volte l'importanza di riequilibrare, in tale area, la spesa in conto capitale degli incentivi agli investimenti pubblici in infrastrutture.
Nell'ultimo quinquennio, la quota destinata ad investimenti pubblici, materiali ed immateriali, sul totale della spesa in conto capitale del settore pubblico allargato, è cresciuta, ma la progressione resta inferiore agli obiettivi a causa dei tempi lunghi con cui il riequilibrio relativo alle assegnazioni - molto forte nell'ultimo periodo - si traduce in riequilibrio effettivo della spesa.
Sulla base di tali elementi, si è operato affinché il 60 per cento delle risorse aggiuntive nazionali, confluite nel Fondo per le aree sottoutilizzate, fosse destinato al finanziamento di strumenti di investimento pubblico e la progressiva riforma degli strumenti di incentivazione consentisse di alimentare, con ridotte risorse pubbliche, volumi di investimento privati non inferiori a quelli medi registrati nei periodi precedenti.
Il processo di riforma degli strumenti di incentivazione, avviato con la legge finanziaria per l'anno 2003, si è concluso con l'emanazione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente il Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, nel cui ambito è prevista la riforma delle modalità di concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive, disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Anche in tale ultimo intervento correttivo, volto a favorire lo sviluppo del
mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, a migliorare la competitività del sistema produttivo, compensando le difficoltà di approvvigionamento delle piccole e medie imprese sul mercato del credito, è stato espressamente ribadito l'indirizzo di assicurare che il finanziamento del contributo in conto capitale, degli strumenti oggetto di riforma, riceva una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004.
Al fine di non ritardare l'attivazione delle politiche di incentivazione riformate, il Cipe, con delibera del 18 marzo 2005, ha provveduto ad assegnare 529,38 milioni per incentivi, di cui alla legge n. 488 del 1992 riformata e 249,12 milioni per la stipula di nuovi contratti di programma, utilizzando la parte disponibile dell'accantonamento delle risorse aggiuntive nazionali assegnate con la legge finanziaria per il 2004, disposto all'atto del riparto generale di tali risorse, in attesa che l'iter di riforma degli incentivi fosse operativo.
Per la stessa finalità sono in corso le procedure per la rapida attivazione del fondo rotativo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti, con i commi 354-361, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2005. Tale fondo consentirà di attivare, accanto ai contributi a fondo perduto, una quota di finanziamento agevolato, così come previsto dalla riforma, anche per il sostegno degli investimenti produttivi delle imprese che si avvalgono degli strumenti di programmazione negoziata.
Si soggiunge che sulla questione sollevata il Ministero delle Attività Produttive ha comunicato che il Contratto d'area di Potenza non presenta particolari criticità e si trova in avanzata fase di esecuzione.
Sono state agevolate n. 23 iniziative imprenditoriali per euro 155,9 milioni di investimento, comportanti agevolazioni per euro 135,6 milioni, delle quali solo due sono state revocate.
Attualmente l'occupazione incrementale che si è determinata risulta di 500 unità.
Sono, inoltre, state finanziate 7 infrastrutture con un onere a carico dello Stato di 7,85 milioni, delle quali 3 sono state completate e le rimanenti sono in corso di esecuzione.
5-04276 Giudice: Applicazione degli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001.
Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Gaspare Giudice pone quesiti in ordine al taglio operato dal decreto-legge n. 168 del 2004 ai fondi, di cui agli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001.
Al riguardo, nel confermare quanto già riferito nella seduta del 12 maggio 2005 presso questa Commissione, si soggiunge quanto segue.
Per quanto concerne il mancato impegno dei fondi entro il 31 dicembre 2003, premesso che il decreto del Ministro di riparto dei fondi stanziati non è un presupposto sufficiente all'assunzione dell'impegno, si fa presente che l'impegno contabile delle predette risorse risulta condizionato da adempimenti espressamente previsti nell'ambito dei rispettivi decreti di riparto dei contributi, da porre in essere da parte degli enti locali beneficiari e sottoposti alla valutazione di questa Amministrazione (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione).
Con riferimento al taglio dei residui operato nel corso dell'anno 2004, si precisa che i decrementi sui capitoli in questione sono stati disposti sulla base della complessiva riduzione del 50 per cento dei residui di stanziamento di conto capitale esistenti al 31 dicembre 2003, prevista nell'ambito degli interventi correttivi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191.
7-00640 Alberto Giorgetti e altri: Attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, in materia di concessioni di contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
La V Commissione,
premesso che:
nella legge finanziaria per il 2005 è stata inserita, al comma 28 dell'articolo 1, una disposizione che autorizzava la spesa di 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali;
le disposizioni richiamate si prefiggono di consentire la destinazione di risorse aggiuntive, da parte dello Stato, a favore degli enti territoriali, in aggiunta agli ordinari trasferimenti, ed appaiono pienamente conformi al dettato dell'articolo 119 della Costituzione;
il comma 29 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il 2005 definisce una specifica procedura per l'erogazione dei contributi, rimettendo ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare gli interventi e gli enti destinatari dei contributi stessi, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare;
le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 hanno trovato attuazione mediante l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2005, il cui contenuto corrispondeva a quello delle identiche risoluzioni approvate dalle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
la procedura per l'erogazione dei contributi, di cui al predetto comma 29, è stata parzialmente modificata dal comma 1-ter del decreto-legge n. 314 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005, allo scopo di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse stanziate, a tal fine prevedendosi che i contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo le modalità previste dal medesimo comma 29;
l'articolo 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, ha autorizzato la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2004, di 10,230 milioni di euro per l'anno 2005, di 23,755 milioni di euro per l'anno 2006, e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui al citato comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004;
ad attenersi, ai fini dell'adozione del decreto per l'individuazione degli enti beneficiari dei contributi, alle seguenti priorità:
Stato giuridico dei docenti universitari (Nuovo testo C. 4735 e abb.-A)
Si è esaminato il nuovo testo del provvedimento in oggetto. Al riguardo, nel richiamare le considerazioni di carattere generale ed il contrario avviso espressi con la nota n. 0026242 dell'8 marzo 2005, nel merito dell'articolato si osserva quanto segue:
articolo 1, comma 2 - il riferimento alle valutazioni di cui al comma 1 non tiene conto della modifica introdotta dal nuovo testo che le ha espunte;
comma 3, lettera i) - andrebbe precisato che la mobilità tra le amministrazioni individuate dalla norma avverrà nel rispetto delle specifiche disposizioni fissate dal decreto legislativo n. 165/2001;
articolo 1-bis - il nuovo testo prevede che ciascuna delle tre fasce in cui risulterebbe articolata la nuova docenza universitaria (professore ordinario, professore associato e professore aggregato) si sviluppa in tre livelli stipendiali cui si accede tramite apposite procedure di valutazione e conseguibili dopo cinque anni di permanenza nel livello inferiore.
Sotto tale profilo, il provvedimento risulta del tutto carente in quanto non prevede alcuna normativa di raccordo tra la progressione economica attualmente in vigore e quella nuova (anche per quanto concerne l'entità dei livelli stipendiali, i rispettivi rapporti percentuali nonché quelli riguardanti il regime di impegno) tale da potersi dimostrare che, come sancito dall'articolo 5, dall'attuazione della nuova normativa «non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
comma 5 - dall'istituzione di una commissione di valutazione dell'attività didattica possono conseguire oneri che andrebbero debitamente quantificati e coperti;
articolo 1-ter, comma 2 - la norma prevede la costituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, tramite la trasformazione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e del Comitato per gli indirizzi della ricerca. Al riguardo, considerato che attualmente i due organismi citati operano come organi istituzionali o comunque all'interno dell'organizzazione del MIUR, l'istituzione di un'Agenzia autonoma e indipendente (da configurarsi come un'Autorità) presuppone la creazione di una specifica nuova struttura, in merito alla quale non vengono forniti elementi, né sotto l'aspetto organizzativo, né sotto l'aspetto dei connessi oneri di funzionamento che ne potrebbero derivare, per i quali andrebbero individuate la quantificazione e la conseguente copertura;
articolo 1-quater e articolo 3, commi 9 e 11 - le norme in esame dispongono tra l'altro, che i professori universitari di materie cliniche esercitino altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca. Tali disposizioni, in assenza di specifico riferimento ai criteri e limitazioni vigenti in materia di svolgimento di attività assistenziali da parte dei docenti universitari (articolo 5, comma 1, decreto legislativo n. 517/1999) sono suscettibili di determinare maggiori oneri in considerazione della conseguente estensione
ai predetti docenti del trattamento proprio dei medici del Servizio Sanitario Nazionale;
articolo 2, comma 1, punto 1 - andrebbe fornita dimostrazione che dalla previsione di bandire non meno di un posto per quinquennio per ciascun settore disciplinare non discendono oneri aggiuntivi;
punto 3, lettera c) - parere contrario in quanto viene elevata la riserva nei giudizi di idoneità a professore ordinario, a favore dei professori associati in possesso di una particolare anzianità che ricomprende anche il servizio prestato come professore associato non confermato;
punto 3, lettera c)-bis - vengono previste riserve nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità a professore associato nei confronti di varie categorie di personale universitario riaprendo situazioni che hanno creato in passato notevole contenzioso;
punto 3, lettera c)-ter - la norma non è chiara laddove prevede che ai fini della «chiamata degli idonei da parte delle università» sia destinata «al finanziamento dei differenziali stipendiali...» una quota pari al 30 per cento delle «risorse disponibili nei bilanci», in quanto non viene fornita alcuna indicazione in merito a quali risorse siano da considerare base di calcolo per l'applicazione della percentuale suddetta;
articolo 3 - si esprime parere contrario all'istituzione della terza fascia di professore universitario (aggregato) per le motivazioni di cui alla citata nota n. 26242 dell'8 marzo 2005;
comma 1 - la disposizione appare generica laddove fa riferimento ad apposite convenzioni pluriennali, in base alle quali potrebbe essere posto a carico di altri soggetti pubblici o privati l'onere connesso alla retribuzione fissa dei professori;
comma 2 - parere contrario in ordine al previsto aumento percentuale della facoltà di chiamata diretta di studiosi di chiara fama (dal 6 al 10 per cento);
comma 3 - viene procrastinata a sei anni la durata dei contratti prima prevista in massimo di tre anni;
comma 6 - dalla previsione di un trattamento economico, per i titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, rapportato di norma almeno a quello degli attuali ricercatori confermati, possono conseguire maggiori oneri;
comma 8 - parere contrario in quanto la previsione di considerare il conseguimento dell'idoneità scientifica come titolo legittimante per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza sembra derogare alle disposizioni in materia di accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 165/2001;
comma 11 - parere contrario in quanto la funzione assistenziale da parte del personale medico universitario va svolta nei termini previsti per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, si osserva che l'innalzamento dei limiti di età per lo svolgimento delle funzioni assistenziali da parte dei professori universitari attualmente in servizio è suscettibile di determinare richieste emulative da parte del personale del Servizio Sanitario Nazionale;
comma 12 - parere contrario all'attribuzione del titolo di professore aggregato ad alcune categorie di personale universitario per le motivazioni di cui alla citata nota n. 26242 dell'8 marzo 2005.