A.C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-E-R

EMENDAMENTI

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

Relatori: BIANCHI CLERICI (per la VII Commissione) e ROMANI (per la IX Commissione), per la maggioranza;
CARRA (per la VII Commissione) e BOGI (per la IX Commissione), di minoranza.

N. 1.

Seduta del 23 marzo 2004

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 8.
(Diffusioni interconnesse).

(Votazione dell'articolo 8)

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

      Art. 8-bis. (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale). - 1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove, nel pieno rispetto dei principi di cui al precedente articolo 3 i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale e, comunque, più in generale, i valori civici e sociali posti a fondamento della società italiana dalla Costituzione.
      2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10 per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.
      3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e, in particolare, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale. Si applicano i commi 10 e 11 di cui al precedente articolo 7, nonché, se ed in quanto compatibili, i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del medesimo articolo.
8. 01.    Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

ART. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi).

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva).

(Votazione dell'articolo 10)

ART. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea).

(Votazione dell'articolo 11)

ART. 12.
(Uso efficiente dello spettro
elettromagnetico).

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.
(Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni).

(Votazione dell'articolo 13)

CAPO II

TUTELA DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

ART. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni).

(Votazione dell'articolo 14)

ART. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia di pubblicità).

      Al comma 1, premettere il seguente:

      01. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.
15. 10.    Giulietti, Duca, Chiaromonte, Carli.

      Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

      1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.
      2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
      3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.
      4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria.
15. 9.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

      1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
15. 8.    Giulietti, Panattoni, Raffaldini, Martella.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge n. 249 del 1997, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge n. 249 del 1997, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.
15. 315.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televisive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano nazionale delle frequenze in vigore.
15. 316.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 1, sostituire le parole da: All'atto fino a: titolare di con le seguenti: Alla data di entrata in vigore della presente legge, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o.
15. 318.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 1, sostituire le parole da: All'atto fino a: tecnica digitale con le seguenti: Alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. 317.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore aggiungere le seguenti: di reti e.
15. 11.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 1, sostituire le parole da: non può essere titolare fino alla fine del comma con le seguenti: è sottoposto alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti stabilito dalla citata legge n. 249.
15. 307.    Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento.
*15. 13.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento.
*15. 319.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 12 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 12 per cento.
15. 308.    Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento.
*15. 12.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento con le seguenti: 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento.
*15. 320.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. 49.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 2, sopprimere le parole: di costituzione.
15. 401.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Rosato, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 2, sostituire le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni con le seguenti: in ciascun mercato.
15. 14.    Rognoni.

      Al comma 2, dopo le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni aggiungere le seguenti: secondo i limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. 15.    Grignaffini, Sasso, Susini, Albonetti.

      Al comma 2, sostituire le parole da: tenuti all'iscrizione fino a: della legge 31 luglio 1997, n. 249 con le seguenti: che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lett. g).
15. 701.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
15. 18.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
15. 17.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 2, sostituire le parole: del settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: dei singoli mercati di riferimento.
15. 322.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 2, sostituire le parole: del settore con le seguenti: dei singoli mercati di riferimento che compongono il settore.
15. 321.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 2, sostituire le parole: settore integrato delle comunicazioni con le seguenti: settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.
15. 19.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e non oltre il 25 per cento in uno dei mercati di riferimento.
15. 323.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.
*15. 5.    Panattoni, Duca.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.
*15. 20.    Lusetti.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del predetto obbligo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.
*15. 704.    Mazzuca Poggiolini.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale non possono raccogliere pubblicità per oltre il 10 per cento del proprio fatturato complessivo tramite concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali. In caso di violazione di tale divieto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alle concessionarie di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.
15. 313.    Lusetti.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.
15. 35.    Rognoni, Giulietti, Tocci, Mazzarello.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3), sono aggiunti seguenti:

          «4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

          5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

          6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali».
15. 600.    Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto, Rosato.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

          «11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

          11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

          11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali».
15. 601.    Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto, Rosato.

      Al comma 3, dopo le parole: I ricavi di cui al comma 2 sono quelli aggiungere le seguenti: conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti.
15. 300.    Panattoni.

      Al comma 3, sostituire le parole da: derivanti dal finanziamento fino alla fine del comma con le seguenti: conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.
15. 24.    Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca.

      Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.
*15. 25.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.
*15. 324.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 3, sopprimere le parole: , da televendite.
15. 702.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, sopprimere le parole: da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi.
*15. 301.    Rognoni.

      Al comma 3, sopprimere le parole: da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi.
*15. 703.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Rosato, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, sopprimere le parole: , da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo.
15. 325.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 3, sopprimere le parole: e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g).
15. 326.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 3, sopprimere le parole: , nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale.
15. 302.    Rognoni.

      Al comma 3, sopprimere le parole: anche per il tramite di INTERNET fino alla fine del comma.
15. 314.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 3, sopprimere le parole: e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
*15. 303.    Rognoni.

      Al comma 3, sopprimere le parole: e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
*15. 706.    Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

      Sopprimere il comma 4.
**15. 39.    Panattoni, Duca, Lolli, Sasso.

      Sopprimere il comma 4.
**15. 40.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 4, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
15. 41.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Sopprimere il comma 5.
*15. 42.    Rognoni, Panattoni, Capitelli, Sasso.

      Sopprimere il comma 5.
*15. 43.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Sopprimere il comma 5.
*15. 327.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , prima del 31 dicembre 2010,
15. 328.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2010 con le seguenti: fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15. 45.    Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.
15. 304.    Giulietti, Rognoni, Panattoni.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
15. 329.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
15. 330.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
15. 331.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: editrici di giornali quotidiani o partecipare con le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o.
*15. 47.    Lusetti.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: editrici di giornali quotidiani o partecipare con le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o.
*15. 705.    Mazzuca Poggiolini.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani con le seguenti: ed imprese radiofoniche o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani ed imprese radiofoniche.
15. 30.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani con le seguenti: e concessionarie per la radiodiffusione sonora o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani e concessionarie per la radiodiffusione sonora.
15. 31.    Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: nuove imprese aggiungere le seguenti: di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove imprese.
15. 306.    Albonetti, Chiaromonte.

      Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizzazione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in imprese editrici di cui sopra.
15. 310.    Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

      Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: Il divieto si applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono attività di comunicazione utilizzando zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi.

      Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

          «21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

          21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione».
15. 444.    Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell'anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro.
15. 305.    Duca, Grignaffini.

(Votazione dell'articolo 15)

CAPO III

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

ART. 16.
(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione).

(Votazione dell'articolo 16)

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 17.
(Definizione dei compiti del servizio
pubblico generale radiotelevisivo).

(Votazione dell'articolo 17)

ART. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico
generale radiotelevisivo).

(Votazione dell'articolo 18)

ART. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti).

(Votazione dell'articolo 19)

ART. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa).

(Votazione dell'articolo 20)

ART. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.
21. 700.    Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

      Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: dodici.
21. 701.    Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

(Votazione dell'articolo 21)

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI E ABROGAZIONI

ART. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale).

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. È stabilita la data del 31 dicembre 2009 per il completo passaggio alle trasmissioni in tecnica digitale. Gli organi competenti devono predisporre entro il 31 dicembre 2004 un nuovo piano di assegnazione delle frequenze, sostitutivo dei precedenti che sono abrogati, basato sui concetti di massima economia e disponibilità delle frequenze, secondo le necessità delle emittenti e dell'utenza. I siti di trasmissione esistenti rimangono in esercizio.
22. 600.    Lusetti.

(Votazione dell'articolo 22)

ART. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).

      Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: o che sono dichiarati urbanisticamente o ambientalmente incompatibili dai piani di settore adottati dalle regioni o dalle province autonome.
23. 600.    Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

(Votazione dell'articolo 23)

ART. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

(Votazione dell'articolo 24)

ART. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).

      Sopprimerlo.
*25. 27.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Sopprimerlo.
*25. 305.    Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

      Sopprimere i commi 3 e 4.

      Conseguentemente:

          al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: dai commi 3 e 4, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3 con le seguenti: dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, risultino rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 352 del 2003;

          al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1 ed all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43.
25. 707.    Sanza, Butti.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:

      3. Dal 1o gennaio 2004 le reti eccedenti i limiti definiti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge sono offerte al pubblico attraverso tecnica digitale.
25. 355.    Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

      Al comma 3, alinea, premettere le parole: Al fine di valutare l'arricchimento effettivo del pluralismo televisivo.
25. 306.    Duca, Grignaffini, Panattoni.

      Al comma 3, alinea, dopo le parole: 30 aprile 2004 aggiungere le seguenti: anche sulla base di relazioni trasmesse dai CORECOM entro la stessa data per valutare in particolare la copertura territoriale.
25. 701.    Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, alinea, dopo le parole: complessiva offerta aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2003.
25. 307.    Panattoni, Grignaffini, Duca.

      Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

      Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.
25. 340.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.
25. 341.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

      0a) l'ampliamento rispetto al 31 dicembre 2003 del pluralismo nel settore televisivo e dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri, nonché dell'accesso ai medesimi;
25. 309.    Panattoni, Adduce, Tidei.

      Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

      0a) il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;
*25. 308.    Grignaffini, Giulietti, Tidei.

      Al comma 3, lettera a), premettere la seguente:

      0a) il reale ed effettivo arricchimento del pluralismo nel settore televisivo derivante dall'espansione della tecnica di trasmissione digitale terrestre;
*25. 702.    Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa.

      Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

          a) che la quota del territorio nazionale raggiunto sia almeno pari all'80 per cento della popolazione e che sia comprensiva di tutti i capoluoghi di provincia;
25. 342.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

          a) una copertura di almeno l'80 per cento del territorio nazionale, come stabilito dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
25. 310.    Panattoni, Duca, Chiaromonte.

      Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

          a) se la quota di popolazione effettivamente raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri comprenda almeno l'80 per cento della popolazione;
25. 343.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera a), dopo la parola: popolazione aggiungere le seguenti: e di territorio effettivamente.
25. 311.    Chiaromonte, Grignaffini.

      Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.
*25. 312.    Panattoni, Duca, Albonetti.

      Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.
*25. 344.    Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino a:terrestri con le seguenti: effettivamente in possesso di un decoder.
25. 704.    Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: coperta con le seguenti: servita con qualità buona.
25. 301.    Rognoni.

      Al comma 3, lettera a), dopo la parola: coperta aggiungere la seguente: effettivamente.
25. 313.    Duca, Grignaffini, Tidei.

      Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dalle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: dai nuovi programmi trasmessi su frequenze terrestri con tecnica digitale.
25. 314.    Duca, Adduce, Mazzarello.

      Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: a quella prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997».
25. 315.    Panattoni, Duca, Grignaffini.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) una quota di vendita effettiva di decoder con canale di ritorno pari a non meno del 60 per cento della popolazione;
25. 319.    Duca, Grignaffini.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) la diffusione effettiva tra gli utenti del decoder per la ricezione del segnale digitale;
25. 302.    Rognoni.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) la diffusione dei decoder nelle famiglie, la disponibilità e la competitività di tali prodotti sul mercato;
25. 318.    Adduce, Albonetti.

      Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) l'effettiva diffusione sul mercato e l'accessibilità dei prezzi di decoder interattivi adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica digitale;
25. 316.    Tidei, Duca, Albonetti.

      Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sul mercato con le seguenti: in modo uniforme su tutto il territorio.
25. 320.    Rognoni, Duca, Chiaromonte.

      Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di decoder a prezzi accessibili con le seguenti: , a prezzi accessibili, di decoder tecnicamente attrezzati per la ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso condizionato.
25. 317.    Duca, Tidei.

      Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: a prezzi accessibili con le seguenti: ad un prezzo unitario accessibile e, comunque, non superiore del 20 per cento rispetto al canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.
25. 705.    Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda potenziale.
25. 321.    Grignaffini, Chiaromonte.

      Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per la media della popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT.
25. 706.    Carra.

      Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) la diffusione in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività;
25. 345.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) che il numero di decoder installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI;
25. 708.    Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) che il numero di decoder venduto sia almeno pari al 20 per cento del numero degli abbonati RAI;
25. 709.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: offerta al pubblico su tali reti anche con le seguenti: ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti,.
25. 346.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: offerta al con le seguenti: ricettività da parte del.
25. 710.    Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: su tali reti fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi con contenuti diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari in percentuale non inferiore al 60 per cento.
25. 322.    Chiaromonte, Grignaffini.

      Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: anche.
25. 348.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari.
25. 323.    Chiaromonte, Duca.

      Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: anche di programmi con le seguenti: di programmi di elevato livello qualitativo.
25. 347.    Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: anche con le seguenti: per almeno il 70 per cento.
25. 711.    Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed in percentuale non inferiore al 60 per cento.
25. 324.    Chiaromonte, Grignaffini.

      Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con specificazione, ai fini della valutazione della loro concreta influenza sul pluralismo e sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive, delle caratteristiche editoriali e di contenuto.
25. 325.    Chiaromonte, Grignaffini.

      Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: purché diretti ad un reale ampliamento del pluralismo informativo e culturale.
25. 712.    Carra.

      Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo ai programmi informativi.
25. 4.    Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

      Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

          c-bis) la nascita di soggetti televisivi nazionali, differenti da quelli dei concessionari attualmente vigenti, o a qualunque titolo ad essi collegati, in numero non inferiore a quattro.
25. 326.    Panattoni, Duca, Grignaffini.

      Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

          c-bis) il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di audience annuale, dei primi due gruppi televisivi, che deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.
25. 713.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

          c-bis) la presenza su tali reti di una percentuale di messaggi pubblicitari non inferiore al 15 per cento del totale dei messaggi del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.
25. 714.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

          c-bis) l'effettiva ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti, di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e che comunque non devono essere inferiori al 20 per cento dei programmi trasmessi dall'intero sistema televisivo.
25. 715.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

          c-bis) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi informativi e telegiornali diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
25. 716.    Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

      Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.
25. 354.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nella relazione l'Autorità esprime il proprio giudizio sull'entità dell'ampliamento del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in conseguenza della nuova struttura dell'offerta dei programmi televisivi in tecnica digitale terrestre alla data del 31 dicembre 2003. Nel formulare il predetto giudizio, l'Autorità tiene conto dell'effetto complessivo e congiunto dei risultati dell'accertamento di quanto disposto alle lettere a), b) e c) del comma 3.
25. 327.    Chiaromonte.

      Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le parole: , specificando se ciascuna delle reti digitali in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicuri, mediante l'utilizzo esclusivo o combinato di sistemi via cavo, via satellite o su frequenze terrestri, un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
25. 360.    Rognoni.

      Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le parole: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicuri un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
25. 303.    Rognoni.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: non si siano verificate le predette condizioni con le seguenti: i risultati delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 non hanno modificato lo stato del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in modo sufficiente a far cessare le posizioni dominanti che derivano dal mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità stessa dispone la cessazione della trasmissione su frequenze terrestri delle reti eccedenti a far data dal 30 giugno 2004 ed il loro trasferimento via satellitare e via cavo e.
25. 328.    Grignaffini.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta i provvedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: dispone l'immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.
25. 352.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta i provvedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: ordina alle emittenti che superano i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di trasferire su satellite le proprie trasmissioni entro quindici giorni dalla pronuncia.
25. 351.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi su satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche occupate.
25. 330.    Albonetti, Duca.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.
25. 349.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti fino alla fine del comma con le seguenti: entro il 30 maggio 2004, le misure adeguate per il rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.
25. 353.    Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 con le seguenti: nei quindici giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3.
*25. 329.    Grignaffini, Duca.

      Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 con le seguenti: nei quindici giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3.
*25. 350.    Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

      4-bis. Ove, in base all'accertamento svolto, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua le modalità di proseguimento dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che, fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quella in tecnica digitale, i limiti previsti la comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono eccedere, per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, il 12 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.
25. 717.    Lusetti.

      Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: , attuando condizioni fino alla fine del comma.

      Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.
25. 337.    Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Maccanico, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: , attuando condizioni fino alla fine del comma.
25. 304.    Giulietti, Grignaffini, Duca.

      Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: , attuando condizioni fino alla fine del periodo.
25. 718.    Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

      Sostituire il comma 7 con i seguenti:

      7. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 7-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate forme e modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.
      7-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo sono assegnati per il triennio 2004-2006 complessivi 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005 e 100 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004- 2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      7-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 7.
25. 11.    Grignaffini, Giulietti.

      Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
25. 10.    Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

      Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.
25. 8.    Rognoni.

      Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Gli incentivi di cui al periodo precedente sono riconosciuti a condizione che l'apparecchio sia idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in chiaro in tecnica digitale, sia trasmessi via cavo che diffusi via satellite o su frequenze terrestri, e la conseguente interattività.
25. 356.    Rognoni.

      Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.
25. 9.    Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

      7-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 7, a partire dal 31 luglio 2004, è subordinata l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché del decreto del 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
25. 357.    Rognoni.

      Al comma 8, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

      Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
25. 14.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione.
25. 7.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: per ogni soggetto aggiungere le seguenti: , in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno l'80 per cento della popolazione,
25. 332.    Duca, Grignaffini, Panattoni.

      Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: indifferentemente con la seguente: separatamente.
25. 331.    Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

      Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione con le seguenti: qualora dalla verifica effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi e nei tempi di cui al comma 3, risulti una effettiva possibilità di accesso ai programmi digitali su frequenze terrestri da parte almeno dell'80 per cento della popolazione e relativa a tutti i capoluoghi di provincia.
25. 12.    Rognoni.

      Al comma 9, sostituire le parole: che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale con le seguenti: rispetto ai quali risulta assicurata una effettiva possibilità di accesso da parte almeno dell'80 per cento della popolazione ed in tutti i capoluoghi di provincia, alla luce della verifica effettuata dall'Autorità ai sensi del comma 3.
25. 16.    Rognoni.

      Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e che non costituiscano replica simultanea dei programmi diffusi in tecnica analogica.
25. 17.    Rognoni.

      Sopprimere i commi 10 e 11.
25. 333.    Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

      Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: in ambito nazionale.

      Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ; tale domanda fino alla fine del comma.
25. 22.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: previsto dalla legge con le seguenti: previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
25. 19.    Rognoni.

      Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
25. 18.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

      Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel rispetto di quanto previsto dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE e 2002/20/CE del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002.
25. 23.    Rognoni, Duca, Grignaffini.

(Votazione dell'articolo 25)

ART. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      Alla rubrica, sostituire le parole: per la regione autonoma Valle d'Aosta con le seguenti: per le regioni autonome.
26. 600.    Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

(Votazione dell'articolo 26)

ART. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti).

(Votazione dell'articolo 27)

ART. 28.
(Abrogazioni).

      Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e 15, commi da 1 a 7.

      Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).
28. 2.    Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

(Votazione dell'articolo 28)

ART. 29.
(Entrata in vigore).

(Votazione dell'articolo 29)