Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 79, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.
Sopprimerlo.
1. 43. Titti De Simone.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Fermo restando il divieto di offrire attraverso siti telematici opere cinematografiche o assimilate protette dal diritto di autore senza autorizzazione, il 50 per cento dell'IVA pagata dagli utenti sull'abbonamento telematico ad alta velocità, superiore a quanto consentito dalle tecniche ISDN, è devoluto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Con tale paga
mento è riconosciuto il diritto dei singoli utenti privati allo scambio di file operato senza scopo di lucro.
1. 50. Titti De Simone.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o parte di essa, aggiungere le seguenti: al fine di farne commercio,
1. 57. Magnolfi, Folena.
Al comma 3, capoverso a-bis), sopprimere le parole: mediante connessioni di qualsiasi genere.
1. 59. Chiaromonte, Grignaffini, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 4, sostituire le parole: Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno con le seguenti: L'autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
1. 60. Chiaromonte, Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 4, sostituire le parole: raccoglie le con le seguenti: , attraverso il servizio della polizia postale e delle comunicazioni, organizza le strutture e i servizi tecnici ed informatici necessari per la raccolta delle.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: interessate con la seguente: competenti.
1. 61. Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 4, sostituire la parola: interessate con la seguente: competenti.
1. 62. Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Sopprimere il comma 5.
1. 51. Bulgarelli.
Al comma 5, sostituire le parole da: comunicano fino alla fine del comma con le seguenti: sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo sopra citato.
1. 63. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Sopprimere il comma 6.
1. 52. Bulgarelli.
Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
1. 64. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 6, sopprimere le parole: del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero.
1. 9. Grignaffini, Magnolfi, Folena, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 6, sostituire le parole da: ai contenuti dei siti fino alla fine del comma con le seguenti: ai siti qualora essi non contengano informazioni a servizi di riconosciuta pubblica utilità, o a rimuovere gli specifici contenuti segnalati dall'amministrazione giudiziaria.
1. 22. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Al comma 6, sostituire le parole: ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi con le seguenti: al contenuto di un servizio al quale assicurano l'accesso.
1. 65. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci Magnolfi.
Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.
1. 66. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Magnolfi, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Sopprimere il comma 7.
1. 53. Bulgarelli.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I fornitori dei servizi della società dell'informazione che abbiano avuto conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e all'articolo 171, comma 1, lettere f-bis) e f-ter), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono immediatamente a rimuovere le informazioni illecite o a disabilitarne l'accesso. Successivamente, non oltre le settantadue ore dal momento in cui hanno preso conoscenza dei fatti sopra descritti, i fornitori dei servizi medesimi comunicano agli organi di polizia giudiziaria le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
1. 54. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Al comma 7, sostituire le parole da: della società fino alla fine del comma con le seguenti: alla società dell'informazione sono tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
1. 40. Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 7, sostituire le parole da: venuti a conoscenza fino a: ovvero con le seguenti: a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un proprio destinatario del servizio, provvedono a informare con immediatezza.
1. 67. Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 7, dopo le parole: venuti a conoscenza della aggiungere la seguente: ipotetica.
1. 55. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Al comma 7, sopprimere le parole: con immediatezza.
1. 68. Magnolfi, Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove i prestatori di servizi della società dell'informazione fossero venuti a conoscenza della presunta viola
zione tramite e-mail, sono autorizzati ad usare lo stesso mezzo per dare attuazione all'obbligo di informazione.
1. 58. Magnolfi, Grignaffini, Folena.
Sopprimere il comma 8.
1. 41. Chiaromonte, Grignaffini, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Alle violazioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano le norme previste dall'articolo 17 del citato decreto legislativo.
1. 69. Grignaffini, Chiaromonte, Lolli, Carli, Capitelli, Martella, Giulietti, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 a euro 250.000 con le seguenti: 10.000 a euro 50.000 euro.
1. 56. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Sopprimere il comma 10.
1. 70. Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Capitelli, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Magnolfi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: del presente decreto, esse abbiano già ottenuto fino alla fine del capoverso con le seguenti: dei regolamenti di attuazione di cui al comma 8 abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze.
2. 13. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e relativamente ad esse sia stato fino alla fine del capoverso con le seguenti: . Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di trattazione rispetto alle altre istanze.
2. 14. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Giulietti, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 12, è istituito il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dal Ministero per i beni e le attività culturali».
2. 16. Carli, Grignaffini, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Spini.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono emanati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi di regolamento, dopo aver acquisito il parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Decorso tale termine, i decreti ministeriali sono comunque emanati ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».
2. 15. Carli, Spini.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali concede annualmente contributi alle imprese di esercizio cinematografico ragguagliati:
a) al 25 per cento dell'ammontare annuo delle retribuzioni lorde dei dipendenti impiegati in strutture monosala o multisala fino a quattro schermi;
b) al 10 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei dipendenti impiegati in strutture multisala con più di quattro schermi;
b) al 25 per cento degli incassi lordi realizzati dalla programmazione di film nazionali o di Paesi appartenenti all'Unione europea.
1-ter. I contributi destinati al cinema d'essai a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono annualmente integrati di ulteriori 5 milioni di euro.
1-quater. Per gli esercizi 2004 e 2005 sono destinati alla realizzazione di iniziative tese alla diffusione del consumo di cinema durante il periodo estivo 4 milioni di euro in ragione di 2 milioni di euro in ciascun esercizio.
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono finalizzate all'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. 10. Titti De Simone.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'onere di cui al comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.» si provvede per l'anno 2004, nel limite di 90 milioni di euro, con conseguente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando per 40 milioni l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per 50 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 11. Bulgarelli.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e della Società fino alla fine del comma.
*2. 12. Titti De Simone.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e della Società fino alla fine del comma.
*2. 17. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la quota degli utili riservati dal medesimo comma per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.
2. 5. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-quater. Nell'ambito delle misure volte al sostegno delle attività cinematografiche, le televisioni satellitari e via cavo destinano il dieci per cento dei proventi annui degli abbonamenti all'acquisto di prodotti cinematografici nazionali o di coproduzione europea, per almeno il cinquanta per cento indipendenti.
3-quinquies. Sono considerati indipendenti i soggetti di nazionalità italiana ed europea non controllati da o collegati direttamente o indirettamente a enti, società, o persone destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva. Per l'anno in corso, la quota del dieci per cento è riferita ai proventi relativi al periodo 1o maggio-31 dicembre.
3-sexies. I soggetti di cui al comma 3-quater inviano annualmente al Ministero per i beni e le attività culturali un apposito resoconto sull'impiego delle risorse di cui al medesimo comma; in caso di mancato raggiungimento dell'aliquota richiesta, la percentuale si intende proporzionalmente incrementata e raggiunta nell'anno successivo.
2. 4. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-quater. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 146 dopo le parole: «per l'anno 2003», sono aggiunte le seguenti: «, di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a partire dal 2004»;
b) al comma 2 dell'articolo 146 sono soppresse le parole: «entro il 30 giugno 2001»;
c) all'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il 3 per cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al funzionamento della Commissione prevista dal regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147».
3-quinquies. Al regolamento approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «legge n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «legge che stanzia la somma e comunque entro il 31 dicembre dell'anno per il quale è stanziata la somma medesima»;
b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: «di contributo» sono aggiunte le seguenti: «, redatta su apposita modulistica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali,»;
c) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è stanziata la somma»;
d) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «Entro il 30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Contestualmente alla presentazione delle domande».
3-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-quater e 3-quinquies, sono ridotti per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 gli stanziamenti relativi alla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.
2. 3. Tarantino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Istituzione del registro degli organizzatori, dei produttori, degli agenti di spettacoli di musica popolare). - 1. Presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il registro degli organizzatori, dei produttori, degli agenti di spettacoli di musica popolare. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono individuati i requisiti dei soggetti ed i criteri per l'iscrizione al registro.
2. 02. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Sopprimerlo.
*3. 1. Titti De Simone.
Sopprimerlo.
*3. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Spini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale quota percentuale è destinata, come previsto dalla citata legge n. 289 del 2002, agli interventi in favore dei beni e delle attività culturali con le seguenti priorità:
a) rifinanziamento urgente dei fondi pubblici per il sostegno e la promozione delle attività cinematografiche;
b) sostegno e promozione delle attività teatrali e di danza;
c) interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.
3. 13. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta il regolamento di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale regolamento determina i criteri e le modalità per l'impiego della quota percentuale del tre per cento dei limiti di impegno per la realizzazione delle infrastrutture, già individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Tale quota percentuale destinata, ai sensi della citata legge n. 289 del 2002, agli interventi per i beni e le attività culturali è, pertanto, pari a:
a) per l'anno 2003, euro 4.812.000 (quota del tre per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002);
b) per l'anno 2004, euro 3.282.000 (quota del tre per cento del limite di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002).
3. 12. Chiaromonte, Grignaffini, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni di Camera e Senato.
3. 10. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Al comma 4, dopo le parole: i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
4. 10. Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Rusconi, Volpini, Pistone.
Al comma 4, sostituire le parole da: , da adottare entro fino alla fine del comma con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono prioritariamente destinati agli interventi urgenti a favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici, agli interventi urgenti per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed agli interventi urgenti per il sostegno alle attività di prosa e di danza.
4. 12. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Al comma 4, sopprimere le parole da: e possono essere direttamente fino alla fine del comma.
4. 11. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2 sono stanziati cinquecentocinquantamila euro per l'anno 2004. I contributi sono erogati agli enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e per i beni e le attività culturali.
Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. All'onere previsto dal comma 4-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio per 100 mila euro, al Ministero delle politiche agricole e forestali per 150 mila euro, al Ministero degli affari esteri per 100 mila euro, al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per 100 mila euro, al Ministero per i beni e le attività culturali per 100 mila euro.
4. 1. Angela Napoli, Garagnani, Lolli, Rositani, Butti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 17 è sostituito dai seguenti:
«17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:
a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro».
6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:
«18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indicare, nello statuto e nell'atto costitutivo:
a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denominazione sociale;
b) assenza di fini di lucro;
c) rispetto del principio di democrazia interna;
d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
f) gratuità degli incarichi degli amministratori;
g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e associazioni;
h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva cui la società e associazioni intendono affiliarsi.
18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c) non si applica alle società di capitali.
18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultino già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ente di promozione sportiva.
18-quater. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e le sue modifiche sono sottoposte all'approvazione del CONI, che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio Nazionale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigilante, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
18-sexies. Il CONI con apposita delibera, da trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, stabilisce i criteri generali riguardanti il riconoscimento, ai fini sportivi, degli enti di promozione sportiva su base regionale.
18-septies. Con deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138, sono individuati i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.».
6-quater. All'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «presso» è sostituita dalle seguenti: «Ferma la facoltà delle Regioni di istituire propri registri, presso»;
b) alla lettera c) sono aggiunte le parole: «e di società cooperative».
6-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 22 è sostituito dal seguente:
«22. Le disposizioni di cui ai commi da 1 ad 11 si applicano anche alle associazioni e società sportive senza fine di lucro iscritte ai registri regionali, se istituite».
4. 2. Bianchi Clerici, Orsini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Interventi in campo universitario). - 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, dall'esercizio 2003 all'esercizio 2004, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per relativi interventi:
a) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;
b) 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;
c) 2.500 migliaia di euro per l'anno 2003 all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma da destinare al polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 7.500 migliaia di euro per l'anno 2003 e 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per gli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 01. Savo, Burani Procaccini.