XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 174
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono abrogati.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano con propria legge i servizi di salute
mentale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge secondo i princìpi e i criteri ivi
stabiliti.
2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono
effettuate attraverso il dipartimento di salute mentale
(DSM).
3. I DSM attuano la prevenzione e la cura della malattia
mentale sul territorio o su parte del territorio di una
azienda sanitaria locale (ASL), e hanno la responsabilità
della cura del malato e del suo recupero sociale, in relazione
al suo stato. Il responsabile del DSM deve essere un medico
psichiatra con esperienza o capacità direttive ed è nominato
dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme
legislative e contrattuali, previo parere, non vincolante, di
appositi organismi rappresentativi dell'utenza. I DSM
comprendono le seguenti strutture, di cui almeno una per ogni
tipo:
a) centro di salute mentale (CSM): ha la
responsabilità del malato in tutti i suoi aspetti sociali,
legali e terapeutici; svolge attività anche di urgenza, ha una
apertura parziale 24 ore su 24 e deve essere articolato su
tutto il territorio nazionale. In particolare ha il compito
di:
1) curare il malato al suo domicilio;
2) assicurare al malato un'attività lavorativa e
sociale compatibile con le sue possibilità;
3) assicurare una adeguata attività di
day-hospital, anche attraverso convenzioni, comprendenti
attività ricreative e lavorative. I day-hospital devono
essere dotati di almeno 10 posti ogni 100 mila abitanti e
devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;
4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario
od obbligatorio, del malato nelle strutture di tipo
residenziale, liberamente scelte dal malato o dai suoi
familiari, anche se non facenti parte del territorio di
competenza del DSM;
5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle
varie strutture, tenendone informati i familiari o i
conviventi;
6) assicurare al malato i necessari esami periodici
sul suo stato fisico di salute, oltre agli esami preliminari
volti ad escludere eventuali fattori organici della
malattia;
7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni
convenzionate, il servizio di emergenza psichiatrica
territoriale, funzionante 24 ore su 24 per le situazioni in
cui sia richiesto un intervento domiciliare;
b) struttura residenziale con assistenza
continuata (SRA): è destinata ai pazienti che necessitano di
interventi terapeutici e riabilitativi, volontari od
obbligatori, non erogabili a domicilio o nei
day-hospital. Tali strutture devono essere dotate di
adeguati spazi verdi e di ricreazione. Le strutture per
giovani e per adulti devono assicurare al malato, per almeno
quattro ore al giorno, attività lavorative, ricreative e di
attività fisica. Deve essere assicurato, tra strutture
pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondenti
ad almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non può
avere più di 50 ospiti. In ogni regione devono essere
organizzate almeno tre SRA per accogliere i malati più gravi,
pericolosi per sé e per gli altri o che rifiutino
l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati
all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla
data di entrata in vigore della presente legge, in tali
strutture regionali. Le SRA sono suddivise in tre gruppi:
1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo
l'accoglibilità per i giovani dai 14 ai 22 anni;
2) per adulti;
3) per anziani con autosufficienza limitata o non
autosufficienti.
4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3
possono essere raggruppate in una unica zona o gruppo di
edifici, qualora questo realizzi una migliore efficacia nella
continuità dei trattamenti terapeutici.
5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorità
scolastiche per compiti di prevenzione della malattia mentale
e di informazione al corpo insegnante.
6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si
possono dotare di un reparto psichiatrico con compiti di
terapia dei malati in fase acuta o in situazione di emergenza,
nonché per l'effettuazione di esami clinici dei malati che
richiedano la degenza ospedaliera.
7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere
dotato di un servizio di pronto soccorso psichiatrico, in cui
è assicurata la presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
8. Al personale dipendente dall'amministrazione
dell'ospedale di cui al comma 7 è fatto obbligo, al momento
del ricovero del paziente, di richiedere immediatamente
informazioni e cartella clinica al CSM di appartenenza, tenere
informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo
preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le
modalità con cui sarà assicurata la continuità delle terapie
al paziente.
Art. 3.
1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve
essere effettuato dopo che sia stato attuato ogni valido
tentativo per ottenere il consenso del malato.
2. Il TSO può essere:
a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da
chiunque ne abbia interesse. Deve essere convalidato da uno
psichiatra, esercitante la professione. Ha validità massima di
72 ore e deve essere effettuato negli ospedali generali o
nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti di psichiatria.
Non è rinnovabile. Deve essere effettuato solo se esistano
alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al
malato o a terzi. Può essere effettuato anche in caso di
patologie fisiche che il malato rifiuta di curare. I medici
del reparto possono interrompere il ricovero, avvisando
tempestivamente il medico curante, i familiari ed il CSM;
b) TSO. Può consistere in visite mediche a
domicilio o presso il CSM; in somministrazione a domicilio di
farmaci; in ricoveri presso le strutture residenziali; in
esami clinici e di laboratorio ed in genere in trattamenti
diagnostici da effettuare presso gli ospedali dotati di
reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi,
rinnovabile. Può essere richiesto dai familiari, da operatori
sociali che abbiano in cura il malato, da uno psichiatra o dal
CSM.
3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui
uno dipendente da una struttura pubblica, che abbiano visitato
il malato e che certifichino con motivazione scritta la loro
decisione.
4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri può
essere protratto oltre le 72 ore solo a scopo diagnostico o
nell'attesa di trovare strutture alternative e, comunque, non
è rinnovabile allo scadere dei due mesi.
5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile
della struttura o dal medico curante, se si tratta di
prescrizione di farmaci, qualora siano venuti meno i motivi
del trattamento e con motivazione scritta e dopo essersi
assicurati della possibilità di continuità del trattamento
terapeutico.
6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo
che non sussistano gli estremi di un delitto più grave,
omissione di soccorso.
7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e
nel massimo rispetto delle relazioni sociali e della
personalità del malato. Solo in caso di evidente pericolosità
può essere richiesto l'intervento della forza pubblica.
8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture
residenziali od ospedaliere, è effettuato nelle strutture
indicate dal malato, o dai familiari e dagli operatori sociali
che l'hanno in cura, o dove opera il medico curante.
9. Il responsabile della struttura sanitaria deve
inoltrare con la massima sollecitudine, e comunque non oltre
le 24 ore, alla commissione per i diritti del malato di mente
di cui al comma 10, con indicazione della motivazione dello
stesso, salvo il caso di TSO di urgenza, notifica del TSO,
degli obiettivi del trattamento nonché della sua presumibile
durata. Deve altresì inoltrare con le stesse caratteristiche
di urgenza alla citata commissione i ricorsi dei malati
avverso il TSO.
10. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una
commissione per i diritti del malato di mente con funzioni
ispettive e di controllo.
11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un
giudice tutelare ed è composta dal giudice stesso, da uno
psichiatra con almeno dieci anni di attività professionale in
strutture pubbliche o convenzionate e da un rappresentante
delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I
membri aggiunti, fino a tre unità, della commissione, di cui
al comma 10, durano in carica tre anni e la loro attività è
remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei
dirigenti di enti pubblici. I membri della commissione devono
dare la massima garanzia di moralità pubblica; sono estratti a
sorte da un elenco di dieci candidati indicati rispettivamente
dalla associazione professionale e dalle associazioni di
familiari.
12. La commissione di cui al comma 10, che può avvalersi
dell'opera di consulenti aggiunti, nel numero massimo di tre,
decide in merito a:
a) la convalida dei TSO;
b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati,
o di chiunque ne abbia interesse;
c) i reclami o le segnalazioni da parte di
cittadini sul funzionamento delle strutture che effettuano TSO
operanti sul territorio, per gli eventuali opportuni
procedimenti a carattere civile o penale.
13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può
appellarsi in qualsiasi momento alla commissione di cui al
comma 10 per chiedere l'annullamento od una modifica dei
termini del TSO.
14. Il ricorso di cui al comma 13 non può essere
presentato più di una volta durante la durata del TSO. La
commissione di cui al comma 10 ha l'obbligo di comunicare per
scritto le sue decisioni entro una settimana dall'avvenuto
ricevimento del ricorso.
15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi
del malato e delle decisioni della commissione di cui al comma
10, configura, salvo che non esistano gli estremi per un reato
più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il
malato, o chi ne abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento
convalidato dalla commissione di cui al comma 10. Nel processo
davanti al tribunale, le parti possono stare in giudizio senza
ministero di difensore o farsi rappresentare da persona munita
di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante semplice
lettera scritta. Il presidente fissa l'udienza di comparizione
delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico
ministero. Il presidente del tribunale decide entro dieci
giorni, sentite le parti ed il pubblico ministero. I ricorsi
ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo.
La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 4.
1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua
alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve
essere comunque sempre cercato il suo consenso e le cure
farmacologiche devono essere intraprese dopo una attenta
valutazione del rapporto tra costi e benefìci, tenendo conto
anche degli inconvenienti, sia fisici sia relativi alla vita
di relazione, dovuti agli effetti collaterali della cura
stessa.
2. I malati di mente devono essere inseriti nelle liste di
collocamento obbligatorio per portatori di handicap. Le
strutture curative hanno l'obbligo di supportare l'attività
lavorativa del malato in modo che sia di utilità alla azienda
in cui è inserito. Quando venga meno la capacità del malato ad
un lavoro in una struttura normale, gli deve essere proposto
un lavoro in una delle strutture protette allo scopo
costituite.
3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un
emolumento corrispondente al valore economico del lavoro
effettivamente svolto. Da tale emolumento possono essere
detratte le spese per gli operatori adibiti alla cura del
malato e per le strutture protette costituite ai sensi del
comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato non meno di
un quarto degli emolumenti di sua competenza.
4. Il malato di mente ha diritto al rispetto della propria
personalità. La sua situazione di abbandono non costituisce
motivo di un inserimento coatto in una struttura protetta, a
meno che il proseguimento della sua vita abituale non comporti
un serio pericolo per la sua salute o per le sue capacità
intellettive o il malato stesso non costituisca pericolo per
altri. La difesa degli interessi del malato può essere
demandata a persone allo scopo nominate.
5. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere,
pur nel rispetto delle regole di vita comunitaria, almeno
quattro ore giornaliere di libera uscita, nonché permessi
prolungati per viaggi o per visite presso familiari o amici,
se da questi esplicitamente accettati. Le disposizioni del
presente comma non si applicano in caso di TSO.
6. I familiari non possono essere obbligati alla
convivenza con malati di mente maggiorenni. Devono essere
proposte forme di sussidio ai familiari disponibili a
mantenere in famiglia il malato; il CSM deve adoperarsi al
fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari i
necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza
stessa.
7. Il malato di mente, o i familiari, ha diritto di
scegliere liberamente il medico curante e le eventuali
strutture di ricovero e di supporto. Le strutture del
territorio di appartenenza possono essere adeguatamente
proposte ma non possono essere fatte oggetto di scelta
coatta.
8. Il malato di mente ed i familiari devono essere
incentivati a costituire associazioni, per la tutela dei loro
interessi. Le associazioni devono essere preliminarmente e
primariamente ascoltate dalle strutture del DSM in tutte le
decisioni relative alla politica psichiatrica sul
territorio.
Art. 5.
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o
privata. Devono essere a diretta gestione pubblica il CSM,
salvo per quanto riguarda le emergenze ed il
day-hospital, ed almeno una struttura residenziale per
tipo e per ASL. Le strutture incaricate dell'ispezione, ai
sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. La regione controlla, tramite i suoi ispettori, la
conformità delle strutture del DSM, sia pubbliche che private,
alle disposizioni della presente legge e di eventuali leggi
regionali ed ai princìpi di un corretto e umano trattamento
dei malati di mente. Le ispezioni devono essere almeno
biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di
avviso.
3. La regione stipula convenzioni con le strutture
sanitarie esistenti sul proprio territorio, abilitandole al
trattamento delle malattie mentali e tenendo presente il
parere dei responsabili del DSM e dell'utenza, e, in maniera
prioritaria, il risultato delle ispezioni di cui al comma 2.
Tali convenzioni danno alle strutture stesse la possibilità di
essere utilizzate dalle ASL come parte integrante della
organizzazione del DSM, mediante contratti allo scopo
stipulati, qualora l'ASL non ritenga di dover utilizzare
esclusivamente strutture proprie. Nella utilizzazione di
strutture private è data la precedenza alle strutture a
carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche
parziale, di malati di mente.
Art. 6.
1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanità, le regioni
hanno l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria con
funzioni ispettive, di stimolo e di indirizzo per tutte le ASL
e per la raccolta di dati epidemiologici.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di
effettuare le ispezioni biennali su tutte le strutture
pubbliche e private esistenti sul territorio regionale, ai
sensi dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo devono essere
ascoltati le associazioni dei familiari e adeguati campioni
dell'utenza.
3. Gli uffici di cui al presente articolo hanno altresì il
compito di valutare l'efficienza delle iniziative di
socializzazione e di riabilitazione intraprese a favore dei
malati di mente; di controllare il rispetto dei diritti dei
ricoverati nelle strutture pubbliche e private, nonché il
livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di
promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa
e l'istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento
professionale degli operatori psichiatrici e a promuovere i
necessari corsi di formazione, in collaborazione con
l'università e con le strutture riabilitative delle ASL.
5. I gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti
in materia di malattie mentali devono prevedere una adeguata
rappresentanza dell'utenza.
Art. 7.
1. Presso il Ministero della sanità, è istituito, nei
limiti delle dotazioni di organico esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio speciale di
psichiatria. Tale Ufficio ha il compito di:
a) effettuare ispezioni presso le strutture
regionali al fine di controllare l'attuazione e la conformità
alle disposizioni della presente legge;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici
relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie
di mente, allo stato delle strutture ed al grado di attuazione
della presente legge;
c) raccogliere informazioni sulle esperienze in
altri Paesi, in particolare dell'Unione europea;
d) proporre studi e ricerche in campo
epidemiologico, clinico e organizzativo, di intesa con il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Presso il Ministero della sanità è istituita la
Commissione centrale di psichiatria, di seguito denominata
"Commissione", organo di consulenza scientifica ed
organizzativa formato da:
a) un rappresentante per ogni commissione
regionale di psichiatria istituita ai sensi dell'articolo 6,
comma 5;
b) il direttore dell'Ufficio speciale di
psichiatria di cui al comma 1;
c) due professori di università specializzati in
psichiatria;
d) due responsabili di unità operative di
psichiatria;
e) due rappresentanti delle associazioni di
familiari dei malati di mente a carattere almeno regionale.
3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale
di psichiatria di cui al comma 1 nella elaborazione di
verifiche sull'attuazione della presente legge, sul grado di
soddisfazione degli utenti e degli operatori e su eventuali
proposte da sottoporre al Ministero della sanità. I suoi
membri durano in carica cinque anni.
Art. 8.
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici
sono utilizzati per la realizzazione di strutture a favore dei
malati di mente. Qualora la loro ubicazione e le loro
caratteristiche non li rendano adatti alla trasformazione
nelle nuove strutture previste dalla presente legge, può
esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato sia
destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati
di mente o per il loro funzionamento.
2. L'attività ed il personale dei reparti ospedalieri e
delle comunità situate negli ex ospedali psichiatrici devono
essere integrati nelle strutture dei DSM all'atto della loro
istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di una
durata almeno ventennale, con decreto del Ministro delle
finanze, adottato di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, edifici, strutture ed aree appartenenti
al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli
alle attività dei DSM.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti
ed alle associazioni convenzionati e del privato sociale beni
di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di
prevenzione, recupero e reinserimento, anche lavorativo, del
malato di mente.
Art. 9.
1. Le università nelle quali siano istituite scuole di
specializzazione di psichiatria partecipano all'assistenza
psichiatrica pubblica e, nell'ambito dell'autonomia
universitaria e delle convenzioni tra università e regioni di
cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
hanno la responsabilità di reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1 possono, altresì,
provvedere alla gestione di un DSM. Per le sedi universitarie
dislocate in più poli di insegnamento, è garantito che ad ogni
polo sia affidata la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a
livello nazionale e regionale, attività diagnostiche,
terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello
per patologie di mente particolari.
4. Le università si attengono ai princìpi organizzativi e
funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi
regionali.
5. Sono assicurate in ogni caso alle università
l'autonomia direzionale e gestionale dei servizi di cui al
presente articolo e la possibilità di organizzare gli stessi,
in modo confacente alle esigenze dell'attività didattica, di
formazione e specializzazione professionale e di ricerca
scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i diritti
del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad
organizzare la ricerca e la didattica in maniera compatibile
con i parametri regionali. Alle attività di ricerca e di
studio svolte nell'ambito delle convenzioni partecipano
secondo le qualifiche e le competenze gli operatori del DSM
indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art. 10.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con
i servizi e le strutture a gestione pubblica previsti dalla
presente legge. Il personale può essere reperito anche in
deroga alle norme vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti
e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre porre ogni cura
nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il
completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee
strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle
strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili
delle ASL o delle autorità comunali o regionali, anche
mediante requisizione di edifici pubblici o privati, che
rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti
dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM
entro il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale esonera dal servizio il responsabile della ASL e
nomina un commissario ad acta, con lo specifico compito
di organizzare il DSM e di reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale non
abbia ancora nominato il commissario ad acta ai sensi
del comma 3, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro
della sanità.
Art. 11.
1. Le attività per la tutela della salute mentale sono
finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario
nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non
inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.