XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 320
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per
i beni e le attività culturali e delle comunicazioni,
predispone annualmente un programma di interventi educativi ed
informativi per la prevenzione del tabagismo, da attuare in
tutte le scuole di ogni ordine e grado, nelle università,
nelle trasmissioni televisive, negli spettacoli e negli eventi
sportivi.
2. Le azioni previste dal programma di cui al comma 1 sono
realizzate da ciascuna delle amministrazioni interessate,
sulla base dei seguenti princìpi:
a) diffusione di una corretta informazione
scientifica sulla nocività del fumo di tabacco, comprensiva di
dati epidemiologici e statistici aggiornati;
b) predisposizione di supporti educativi e
didattici per la presentazione ai giovani, con particolare
riferimento ai minori, di una immagine dissuasiva
all'abitudine al fumo di tabacco;
c) predisposizione di supporti informativi e
pubblicitari, di trasmissioni televisive specifiche, e di ogni
altro intervento comunicativo idoneo allo scopo di diffondere,
durante spettacoli ed eventi culturali e sportivi, la cultura
della prevenzione della dipendenza fisica e psichica dal fumo
di tabacco;
d) diffusione di una corretta informazione sui
contenuti delle normative che tutelano la salute dei non
fumatori negli ambienti chiusi, negli uffici e negli esercizi
commerciali pubblici e privati;
e) realizzazione di filmati, anche sotto forma di
cartoni animati, a carattere informativo e didattico da
distribuire capillarmente nelle fasce d'età comprese nella
scuola dell'obbligo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante le somme disponibili nel Fondo
speciale per la prevenzione del tabagismo, che è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui
affluiscono tutti i proventi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste nell'articolo 8.
Art. 2.
1. E' consentito fumare ovunque non sia manifestamente e
visualmente vietato. Nei locali in cui vige il divieto, deve
essere esposto in modo visibile un cartello con la dicitura
"Vietato fumare" e con l'indicazione della norma che prevede
le sanzioni per i trasgressori.
Art. 3.
1. E' vietato fumare nei seguenti locali chiusi e
accessibili al pubblico:
a) ospedali e case di cura, pubblici e privati;
b) scuole di ogni ordine e grado e sedi di altre
istituzioni scolastiche ed educative, compresi i conservatori
di musica e le accademie;
c) aule universitarie;
d) strutture destinate all'erogazione di servizi
ai minori;
e) strutture destinate ad attività sportive;
f) sale per congressi e riunioni;
g) sale d'esposizione, musei, pinacoteche,
gallerie d'arte, sale di spettacolo cinematografico e
teatrale, auditorium, teatri d'opera, sale di riunione
delle accademie, biblioteche e sale di lettura;
h) strutture pubbliche destinate all'erogazione di
servizi al pubblico, ove l'erogazione comporti attesa, sosta o
riunione del pubblico;
i) esercizi commerciali;
l) sale d'attesa delle stazioni ferroviarie,
auto-filotranviarie, portuali, marittime e aeroportuali;
m) autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi di
trasporto collettivo di persone nonché autoveicoli privati di
trasporto pubblico.
Art. 4.
1. Il divieto di fumare non si applica ai locali di cui
alle lettere c), e), f), h), i), l) ed m) del
comma 1 dell'articolo 3, qualora nei locali stessi sia
assicurato il ricambio mediante l'installazione di adeguati
impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione.
2. Gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo e
quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, devono corrispondere
alle caratteristiche di definizione e di classificazione che
saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i
Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
1. Nel caso di imposizione del divieto di fumare, nelle
strutture di cui all'articolo 3 devono essere riservati ai
fumatori appositi locali o spazi delimitati, nei quali sia
assicurato il ricambio d'aria mediante installazione di
adeguati impianti di condizionamento, depurazione e
ventilazione.
2. In particolare, è fatto obbligo ai gestori di
consentire il fumo in appositi spazi adeguatamente aerati
negli atri dei cinematografi, nelle sale d'aspetto degli
ospedali, nelle università e scuole, nelle sale d'aspetto
degli aeroporti, nelle sale per convegni, nei mezzanini delle
metropolitane e nelle sale d'aspetto delle stazioni
ferroviarie.
3. E' fatto obbligo alle Ferrovie dello Stato Spa ed agli
altri concessionari di ferrovie operanti in Italia di
consentire il fumo sui treni locali, regionali, nazionali e
internazionali, indipendentemente dalla durata del percorso,
in appositi vagoni o scompartimenti riservati ai fumatori, che
non devono costituire meno di un quarto degli spazi riservati
ai non fumatori, assicurando un sistema di condizionamento,
depurazione e ventilazione adeguato.
4. E' fatto obbligo all'Alitalia Spa, alla Meridiana Spa
ed alle compagnie private di navigazione aerea operanti in
Italia, di consentire il fumo sui voli nazionali ed
internazionali, indipendentemente dalla loro durata, in
apposite file riservate ai fumatori in numero non inferiore ad
un quarto del numero complessivo di file destinate a
passeggeri non fumatori, assicurando un sistema di
condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
Art. 6.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il divieto di fumare è esteso agli esercizi di
ristorazione di cibi e bevande, a condizione che sia
preventivamente verificato, tramite un'apposita analisi della
qualità dell'aria, che il fumo prodotto da combustione di
tabacco rappresenti una quota superiore al 10 per cento degli
agenti inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere
applicato il divieto di fumare.
2. Nel caso risulti, dalla verifica di cui al comma 1, che
la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco
sia inferiore al 10 per cento, è fatto obbligo al gestore di
provvedere entro tre mesi ad installare un sistema di
condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
3. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1
risulti che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo
da tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia disposto
il divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al gestore
dell'esercizio di garantire ai clienti fumatori appositi spazi
dotati di adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e
ventilazione ove sia consentito fumare.
Art. 7.
1. Il divieto di fumare può essere esteso ai luoghi di
lavoro pubblici e privati, limitatamente agli ambienti di
lavoro al chiuso destinati alla permanenza di più persone, su
esplicita richiesta della metà più uno dei dipendenti che
operano nei luoghi ove è richiesto il divieto. In tale caso il
divieto può essere disposto soltanto dopo che sia stato
verificato, tramite un'apposita analisi della qualità
dell'aria, che il fumo prodotto da combustione di tabacco
rappresenti una quota superiore al 10 per cento degli agenti
inquinanti presenti nei luoghi in cui deve essere applicato il
divieto di fumare.
2. Nel caso dalla verifica di cui al comma 1 risulti che
la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo da tabacco
sia inferiore al 10 per cento, è fatto obbligo al datore di
lavoro di provvedere entro tre mesi ad installare un sistema
di condizionamento, depurazione e ventilazione adeguato.
3. Nel caso in cui dalla verifica di cui al comma 1
risulti che la quota di agenti inquinanti imputabile al fumo
da tabacco sia superiore al 10 per cento, qualora sia disposto
il divieto di fumare, è fatto comunque obbligo al datore di
lavoro di garantire ai lavoratori fumatori appositi spazi
lavorativi dotati di adeguati sistemi di condizionamento,
depurazione e ventilazione ove sia consentito fumare.
Art. 8.
1. Chiunque fumi nei locali in cui vige il divieto di
fumare è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 50.000 a lire 100.000.
2. I soggetti cui compete curare l'apposizione del
cartello di divieto di cui all'articolo 2 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 5.000.000 nel caso in cui non ottemperino a
tale obbligo.
3. All'accertamento degli illeciti amministrativi previsti
dalla presente legge provvedono i competenti organi di
polizia.
Art. 9.
1. E' fatto divieto ai datori di lavoro di porre in atto
qualunque forma, diretta o indiretta, di discriminazione nei
confronti del lavoratore fumatore per ogni aspetto inerente il
rapporto di lavoro ed in particolare nelle fasi di selezione e
assunzione, nella progressione di carriera e nella
retribuzione.
Art. 10.
1. E' vietata ogni forma di discriminazione nei confronti
del cittadino fumatore. Le associazioni rappresentative dei
cittadini fumatori possono difendere i diritti degli associati
innanzi ad ogni giurisdizione.