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1. Dopo il titolo XII del
libro II del codice penale è
inserito il seguente: |
1. Dopo il titolo
IX del libro II del
codice penale è inserito il
seguente: |
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"TITOLO XII-BIS- DEI
|
"TITOLO IX-ˆâ1BIS-
DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI
|
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CAPO I - DEI DELITTI
CONTRO LA VITA E
L'INCOLUMITA' DEGLI
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Art. 623-ter. -
(Uccisione di animali).
Chiunque, per fini di
crudeltà, cagiona la morte di
un animale è punito con la
reclusione da tre mesi a
diciotto mesi. |
Art. 544-bis.-
(Uccisione di animali).
Chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona
la morte di un animale è
punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi. |
|
Art. 623-quater. -
(Maltrattamento di
animali). Chiunque, senza
necessità, ovvero fuori
dai casi previsti dalla
legge, incrudelisce verso
un animale o lo sottopone a
sevizie o, tenendo conto
della natura dell'animale
valutata anche secondo le
caratteristiche etologiche,
lo sottopone a comportamenti,
fatiche o lavori
insopportabili è punito con
la reclusione da tre mesi a
un anno o con la multa da
2.500 euro a 10.000
euro. |
Art. 544-ter.-
(Maltrattamento di
animali). Chiunque, per
crudeltà o senza
necessità, cagiona una
lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti
o a fatiche o a
lavori insopportabili per
le sue caratteristiche
etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a un
anno o con la multa da
3.000 a 15.000
euro. |
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La stessa pena si
applica a chiunque
somministra agli animali
sostanze stupefacenti o
vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un
danno alla salute degli
stessi. |
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La pena è aumentata
se i fatti di cui al primo
comma sono commessi con mezzi
particolarmente
dolorosi. |
Soppresso. |
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V. capoverso Art.
623-octies, primo
comma. |
La pena è aumentata
della metà se dai fatti
di cui al primo comma deriva
la morte dell'animale. |
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Art. 623-quinquies. -
(Spettacoli o manifestazioni
vietati). Salvo che il
fatto costituisca più grave
reato, chiunque |
Art. 544-quater.
- (Spettacoli o
manifestazioni vietati).
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
chiunque organizza |
|
organizza o promuove
spettacoli,
manifestazioni, giochi o
feste che comportino
sevizie per gli animali è
punito con la reclusione da
quattro mesi a due anni o con
la multa da 3.000 euro
a 15.000 euro. |
o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. |
|
V. capoverso Art.
623-octies, secondo
comma. |
La pena è aumentata
da un terzo alla metà
se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in
relazione all'esercizio di
scommesse clandestine o al
fine di trarne profitto per
sè od altri ovvero se ne
deriva la morte
dell'animale. |
|
Art. 623-sexies. -
(Divieto di impiego di
animali in combattimenti
clandestini o competizioni
non autorizzate).
Chiunque, in luoghi
privati, pubblici o aperti al
pubblico, organizza,
promuove o dirige
combattimenti
clandestini o
competizioni non autorizzate
tra animali che possono
metterne in pericolo
l'integrità fisica, o in
qualunque modo ne favorisce
l'organizzazione, è punito
con la reclusione da due a
quattro anni e con la multa
da 25.000 euro a 100.000
euro. La stessa pena si
applica a chi alleva o
addestra animali al fine
della loro partecipazione ai
combattimenti o alle
competizioni vietati dal
presente articolo. |
Art.
544-quinquies.-
(Divieto di combattimenti
tra animali). Chiunque
promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali
che possono metterne in
pericolo l'integrità fisica è
punito con la reclusione da
uno a tre anni e
con la multa da 50.000
a 160.000 euro. V. terzo comma. |
|
La pena è aumentata
fino ad un terzo se alle
attività di cui al primo
comma partecipano o assistono
persone armate o se i
combattimenti o le
competizioni sono documentati
con foto o filmati. |
La pena è aumentata
da un terzo alla
metà: V. numero 3) del presente capoverso. |
|
V. capoverso Art.
623-octies, terzo
comma. |
1) se le predette
attività sono compiute in
concorso con minorenni
o da persone armate; |
|
2) se le predette
attività sono promosse
utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini
dei combattimenti o delle
competizioni; |
|
V. secondo comma del
presente capoverso. |
3) se il colpevole
cura la ripresa o la
registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o
delle competizioni. |
|
V. primo comma,
secondo periodo, del presente
capoverso. |
Chiunque, fuori dei
casi di concorso nel reato,
allevando o addestrando
animali li destina sotto
qualsiasi forma e anche per
il tramite di terzi alla loro
partecipazione |
|
I proprietari o i
detentori degli animali
impiegati o utilizzati nelle
attività di cui al primo
comma sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni
e con la multa da 20.000 euro
a 80.000 euro. |
ai combattimenti di
cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi
a due anni e con la multa da
5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche
ai proprietari o ai
detentori degli animali
impiegati nei
combattimenti e nelle
competizioni di cui al primo
comma, se consenzienti. |
|
Chiunque effettua
scommesse sulle attività di
cui al primo comma, anche se
non presente nel luogo del
reato, è punito con la
reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000
euro a 25.000 euro. |
Chiunque, anche se non
presente sul luogo del
reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo,
organizza o effettua
scommesse sui
combattimenti e sulle
competizioni di cui al
primo comma è punito con la
reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000
a 30.000 euro. |
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Art. 623-septies. -
(Divieto di impiego di cani e
gatti per pelli o
pellicce). Chiunque
importa, detiene o utilizza,
ai fini del commercio, pelli
o pellicce di cani o gatti è
punito con la reclusione da
tre mesi a un anno e con la
multa da 25.000 euro a
100.000 euro. |
V. articolo 2. |
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CAPO II - DISPOSIZIONI
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Art. 623-octies. -
(Circostanze aggravanti).
Nei casi previsti dagli
articoli 623-quater,
623-quinquies e
623-sexies, la pena è
aumentata fino alla metà se
dal fatto derivano lesioni
gravi all'integrità fisica
dell'animale o la sua
morte. |
V. capoverso Art.
544-ter, terzo comma. |
|
Nei casi previsti
dagli articoli
623-quinquies e
623-sexi la pena
è aumentata fino alla metà se
le manifestazioni sono
organizzate al fine di trarne
profitto, per sé o per altri,
o al fine di esercitare o di
consentire scommesse
clandestine. |
V. capoverso Art.
544-quater, secondo
comma. |
|
Nei casi previsti
dagli articoli
623-quinquies e
623-sexies, la pena è
aumentata fino ad un terzo se
nelle manifestazioni sono
utilizzati minorenni. |
V. secondo comma,
numero 1), del presente
capoverso. |
|
Art. 623-nonies. -
(Pene accessorie). In caso
di condanna per i delitti
previsti dagli articoli
623-quinquies e
623-sexies, è ordinata
la confisca, di cui
all'articolo 240, degli
animali che sono serviti o
sono stati destinati a
commettere i delitti
medesimi, |
Art.
544-sexies.-
ˆâ2(Confisca e pene
accessorie). Nel
caso di condanna, o di
applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per i
delitti previsti dagli
articoli 544-ter,
544-quater e 544 |
|
salvo che appartengano a
persona estranea al reato
e siano da questa
legittimamente
detenuti. In caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 623-quater, 623-quinquies e 623-sexies è disposta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, in caso di recidiva ovvero qualora dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, qualora il delitto sia commesso ai fini dell'esercizio di tali attività". |
quinquies, è
sempre ordinata la
confisca dell'animale,
salvo che appartenga a
persona estranea al reato. E'
altresì disposta la
sospensione da tre mesi a tre
anni dell'attività di
trasporto, di commercio
o di allevamento degli
animali se la sentenza di
condanna o di applicazione
della pena su richiesta è
pronunciata nei confronti di
chi svolge le predette
attività. In caso di
recidiva è disposta
l'interdizione
dall'esercizio delle
attività medesime". |
|
2. Dopo l'articolo 726
del codice penale è inserita
la seguente rubrica: |
Soppresso. |
|
"SEZIONE I-BIS -
DELLE CONTRAVVENZIONI
CONCERNENTI GLI
|
|
2. All'articolo 638,
primo comma, del codice
penale, dopo le parole: "è
punito" sono inserite le
seguenti: ", salvo che il
fatto costituisca più grave
reato". |
|
3. L'articolo 727 del
codice penale è sostituito
dai seguenti: |
3. L'articolo 727 del
codice penale è sostituito
dal seguente: |
|
"Art. 727. -
(Detenzione illecita
e abbandono di
animali). Chiunque
detiene uno o più animali
in condizioni incompatibili
con la loro natura o
abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito
abitudini della cattività è
punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da
1.000 euro a 10.000
euro. |
"Art. 727. -
(Abbandono di animali).
Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano
acquisito abitudini della
cattività è punito con
l'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro. |
|
V. primo comma del
presente capoverso. |
Alla stessa pena
soggiace chiunque detiene
animali in condizioni
incompatibili con la loro
natura, o comunque
produttive di gravi
sofferenze". |
|
In caso di recidiva
la condanna importa
l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio,
qualora la contravvenzione
sia commessa ai fini
dell'esercizio di tale
attività. |
Soppresso. |
|
Se il colpevole è
un conducente di animali, la
condanna importa la
sospensione dall'esercizio
dell'attività, quando si
tratta di un contravventore
abituale o
professionale. |
Soppresso. |
|
Art. 727-bis. -
(Divieti relativi a
videoproduzioni e altro
materiale pubblicitario).
Chiunque produce, importa,
esporta, acquista o espone al
pubblico videoproduzioni o
materiali di qualsiasi tipo
contenenti scene o immagini
relative a delitti contro gli
animali è punito con
l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da 1.000 euro a
5.000 euro. E' altresì
disposta la sospensione, da
un minimo di sei mesi ad un
massimo di due anni, della
licenza inerente l'attività
commerciale o di
servizio. |
Soppresso. |
|
I divieti di cui al
primo comma non si applicano
alle associazioni per la
tutela degli animali
riconosciute, alle università
degli studi e alle
istituzioni
scientifiche". |
|
|
|
|
1. Al comma 1
dell'articolo 266 del codice
di procedura penale, dopo la
lettera f-bis) è
aggiunta la seguente: "f-ter) delitti contro gli animali previsti dall'articolo 623-sexies, primo comma, del codice penale". |
|
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli |
|
V. articolo 1,
capoverso Art.
623-septies. |
1. E' vietato
utilizzare cani (Canis
familiaris) e gatti
(Felis catus) per la
produzione o il
confezionamento di pelli,
pellicce, capi di
abbigliamento e articoli di
pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in
parte, dalle pelli o dalle
pellicce dei medesimi, nonché
commercializzare o introdurre
le stesse nel territorio
nazionale. 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro. 3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1. |
|
(Obblighi dei medici |
Soppresso. |
|
1. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque,
avendo nell'esercizio della
professione veterinaria
curato o visitato animali per
lesioni riferibili ai delitti
di cui alla presente legge,
omette di riferirne
all'autorità giudiziaria è
punito con la sanzione
amministrativa da 500 euro a
1.500 euro. 2. In caso di ritardo, si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.000 euro. |
|
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice 1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti: "Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. |
|
V. articolo 6. |
Art.
19-quater.-
(Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati).
Gli animali oggetto di
provvedimenti di sequestro
o di confisca sono
affidati ad
associazioni o enti
individuati con decreto del
Ministro della salute,
adottato di concerto
con il Ministro
dell'interno. Le spese
occorrenti per il
mantenimento e per la
custodia degli animali
sequestrati o confiscati sono
anticipate dallo Stato, salvo
all'erario il diritto di
recupero delle stesse a
carico del condannato". |
|
2. Il decreto di cui
all'articolo 19-quater
delle disposizioni di
coordinamento e transitorie
del codice penale è adottato
entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
|
(Norme di 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro". 2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato. 3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 è abrogato; b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice"; c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727". |
|
|
|
|
1. Lo Stato e le regioni
possono promuovere di intesa
tra loro, sentiti le
associazioni e gli enti di
cui all'articolo 6 e gli
ordini provinciali dei medici
veterinari, lo svolgimento da
parte delle scuole e degli
istituti di ogni ordine e
grado di attività formative
intese ad una effettiva
educazione degli alunni in
materia di etologia degli
animali e rispetto dei
medesimi. |
1. Lo Stato e le regioni
promuovono di intesa,
senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza
pubblica, l'integrazione dei
programmi didattici delle
scuole e degli istituti di
ogni ordine e grado, ai
fini di una effettiva
educazione degli alunni in
materia di etologia
comportamentale degli
animali e del loro
rispetto, anche
mediante prove
pratiche. |
|
|
|
|
1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti
dalla presente legge, con
decreto del Ministro
dell'interno, sentiti gli
altri Ministri competenti, da
emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore |
1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti
dalla presente legge, con
decreto del Ministro
dell'interno, sentiti il
Ministro delle politiche
agricole e forestali e il
Ministro della salute,
adottato entro |
|
della presente legge,
sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo forestale
dello Stato e dei Corpi di
polizia municipale e
provinciale. |
tre mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sono
stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività
della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo forestale
dello Stato e dei Corpi di
polizia municipale e
provinciale. |
|
2. La vigilanza sul
rispetto della presente legge
e sull'osservanza delle altre
disposizioni di leggi,
decreti, regolamenti
comunitari, nazionali e
locali relativi alla
protezione degli animali, è
affidata, ai sensi degli
articoli 55 e 57 del codice
di procedura penale, anche
alle guardie particolari
giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile
riconosciute, nonché alle
guardie ecologiche volontarie
riconosciute secondo le leggi
regionali. |
2. La vigilanza sul
rispetto della presente legge
e delle altre norme
relative alla protezione
degli animali è affidata
anche, nei limiti dei
compiti attribuiti dai
rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli
articoli 55 e 57 del codice
di procedura penale, alle
guardie particolari giurate
delle associazioni
protezionistiche e zoofile
riconosciute. |
|
3. Dall'attuazione del
presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti
locali. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Gli animali per i
quali si è proceduto al
sequestro o è stata ordinata
la confisca ai sensi
dell'articolo
623-nonies del codice
penale sono affidati alle
associazioni o agli enti
eretti in enti morali che
ne facciano richiesta,
individuati con decreto del
Ministro della salute, da
adottare di concerto con i
Ministri dell'interno,
dell'ambiente e della
tutela del territorio e delle
politiche agricole e
forestali, entro tre mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Gli affidatari degli animali
sequestrati o confiscati
potranno rivalersi delle
spese sostenute sul
proprietario o detentore
degli animali medesimi. |
|
|
|
|
1. Ai sensi dell'articolo
91 del codice di procedura
penale, le associazioni e gli
enti |
1. Ai sensi dell'articolo
91 del codice di procedura
penale, le associazioni e gli
enti |
|
di cui all'articolo 6
della presente legge
perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai
reati previsti dalla presente
legge. |
di cui all'articolo
19-quater delle
disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice
penale perseguono finalità
di tutela degli interessi
lesi dai reati previsti dalla
presente legge. |
|
|
|
|
1. Le nuove o
maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge
affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato
di previsione del Ministero
della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti
di cui all'articolo 6. |
1. Le entrate derivanti
dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge
affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate allo stato
di previsione del Ministero
della salute e sono da
questo destinate alla
realizzazione delle finalità
della presente legge. |
|
2. Il decreto di
cui all'articolo 6 determina
i criteri di ripartizione
delle entrate, tenendo conto
in ogni caso del numero di
animali affidati ad ogni ente
o associazione. |
Soppresso. |
|
3. Entro il 25
novembre di ogni anno, le
risorse di cui al comma 1
sono ripartite con decreto
del Ministro della salute, da
adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
2. Entro il 25
novembre di ogni anno
il Ministro della
salute definisce il
programma degli interventi
per l'attuazione della
presente legge e per la
ripartizione delle somme
di cui al comma 1. |
|
(Entrata in 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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