XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 453




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Il minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con il padre e con la madre, anche in caso di separazione personale degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, onde vedersi garantito uno sviluppo equilibrato ed armonioso della propria personalità con la fattiva partecipazione di entrambi.
        Il giudice che pronuncia la separazione, nel superiore interesse morale e materiale dei minori, dispone comunque per la continuazione dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori.
        Il giudice designa altresì, con il preventivo consenso delle parti, il genitore con il quale i figli vivranno; tale statuizione non potrà in alcun caso limitare o escludere l'esercizio congiunto della potestà genitoriale di cui al secondo comma del presente articolo.
        I genitori sono tenuti a presentare al magistrato il piano educativo comune, sottoscritto da entrambi, contenente una dettagliata esposizione di tutti gli accordi tra loro intervenuti circa l'istruzione, l'educazione, la misura del contributo al mantenimento dei figli, l'amministrazione dei beni dei minori, nonché le modalità di frequentazione del genitore non più convivente, dovendo concordare, in via preventiva, le scelte per gli interventi ordinari e straordinari, quelle sulla sede e sull'indirizzo scolastico, sulle attività extra-scolastiche e su ogni altra questione rilevante per lo sviluppo psico-fisico del minore.
        In caso di mancato accordo dei genitori circa la coabitazione, l'educazione, l'istruzione e le modalità di frequentazione del minore, il giudice rimette le parti innanzi al consultorio familiare o ad altra istituenda struttura specialistica composta da esperti delle problematiche matrimoniali. Detta struttura, sentite le parti e ove occorra anche i minori, indicherà compiutamente al magistrato, nel termine da questi stabilito, ed al pubblico ministero le ipotesi ritenute più idonee a risolvere i motivi di disaccordo, nell'esclusivo interesse dei minori. Prima di rimettere le parti alla struttura specialistica, in ogni caso, il magistrato fissa una nuova udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, che deve tenersi entro due mesi dalla prima, per la discussione del piano educativo comune e per ogni conseguente statuizione".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione dell'affidamento ai genitori). Al fine di garantire la massima stabilità possibile ai minori, gli accordi fra coniugi per l'attuazione delle modalità di affidamento dei figli devono essere informati ai seguenti princìpi:

            1) la casa coniugale è assegnata preferibilmente al genitore con il quale i figli continueranno a convivere;

            2) qualora il genitore con cui il figlio convive dovesse decidere, per comprovate esigenze, di trasferire altrove la propria residenza dovrà munirsi, in via preventiva, del consenso dell'altro genitore o, in mancanza, dell'autorizzazione del giudice. In ogni caso la nuova residenza non potrà essere fissata se non nell'ambito dello stesso comune o, in casi eccezionali, nell'ambito dei duecento chilometri di distanza dal comune già di domicilio coniugale, sempreché tale scelta sia fondata sulla necessità di soddisfare esigenze del minore e non del genitore con questi coabitante;
            3) il genitore coabitante non può trasferire il domicilio dei figli senza il consenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice. L'ufficiale dell'anagrafe non può iscrivere i minori ad altro domicilio senza il consenso del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice. La scuola non può rilasciare nulla osta per iscrizione a nuovo istituto senza il consenso del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice;

            4) ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dei minori in misura proporzionale alle proprie sostanze. Tale contributo potrà essere attuato, normalmente, in forma diretta e per capitoli di spesa stabiliti di comune accordo a carico dei singoli coniugi. In caso di mancato accordo, previa individuazione del coniuge che rifiuta il consenso al piano educativo comune, è rimessa al giudice la determinazione di un contributo indiretto, mediante versamento mensile di una somma di denaro al coniuge convivente.

        Art. 155-ter. - (Fattispecie non previste nelle condizioni di separazione). Qualora insorgano fra i coniugi contrasti aventi per oggetto situazioni non prevedibili nelle condizioni di separazione è ammesso ricorso al tribunale ordinario, con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 316.

        Art. 155-quater. - (Decadenza dall'affidamento ai genitori). La violazione delle condizioni stabilite fra i coniugi in sede di separazione, ove accertata dal giudice competente ossia dal tribunale ordinario, comporta per il genitore inadempiente la decadenza dall'affidamento ai genitori con conseguente affidamento esclusivo del minore all'altro coniuge; l'inversione deve essere altresì applicata qualora il genitore affidatario o coabitante venga condannato in via definitiva ai sensi dell'articolo 368 del codice penale nei confronti dell'altro genitore, con risarcimento del danno a favore dei figli.
        Il giudice che pronunzia la decadenza adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
        In particolare, il giudice stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. In casi particolari, ove richiesto dal genitore non affidatario, e a spese di questi, il giudice può autorizzare l'installazione di un collegamento telematico con l'abitazione del minore in modo da consentire a quest'ultimo un continuo contatto con il genitore non convivente senza pregiudizio agli incontri personali. Il genitore affidatario non potrà opporsi a tale iniziativa ma dovrà attivarsi per favorirla vigilando sul comportamento del minore per impedire allo stesso usi illeciti dell'apparato telematico.
        Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
        L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli.
        Il giudice dà disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli.
        I provvedimenti possono essere emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.

        Art. 155-quinquies. - (Mediazione familiare). Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso il tribunale civile.
        Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma quinto dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio familiare, lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca l'intero nucleo familiare, compresi i figli, al fine di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter effettivamente disporre l'affidamento ai genitori.
        Gli esiti della mediazione saranno riportati in un verbale sottoscritto dalle parti, da inviare al giudice dal consultorio.

        Art. 155-sexies. - (Affidamento a terzi). Il giudice, per gravi motivi e solo nell'impossibilità per i figli di convivere con uno dei due genitori, quando nessuno dei due fornisce idonee garanzie per un armonioso sviluppo psico-fisico dei minori, può ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, in via residuale, in un istituto di educazione.

        Art. 155-septies. - (Revisione delle modalità di affidamento). I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo.

        Art. 155-octies. - (Ambito di applicazione). Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, ai minori i cui genitori non siano coniugati, né convivano more uxorio".



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