XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 453
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155. - (Provvedimenti riguardo ai figli). Il
minore ha diritto a mantenere un rapporto continuativo con il
padre e con la madre, anche in caso di separazione personale
degli stessi, di scioglimento, annullamento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, onde vedersi garantito uno
sviluppo equilibrato ed armonioso della propria personalità
con la fattiva partecipazione di entrambi.
Il giudice che pronuncia la separazione, nel superiore
interesse morale e materiale dei minori, dispone comunque per
la continuazione dell'esercizio congiunto della potestà
genitoriale da parte di entrambi i genitori.
Il giudice designa altresì, con il preventivo consenso
delle parti, il genitore con il quale i figli vivranno; tale
statuizione non potrà in alcun caso limitare o escludere
l'esercizio congiunto della potestà genitoriale di cui al
secondo comma del presente articolo.
I genitori sono tenuti a presentare al magistrato il piano
educativo comune, sottoscritto da entrambi, contenente una
dettagliata esposizione di tutti gli accordi tra loro
intervenuti circa l'istruzione, l'educazione, la misura del
contributo al mantenimento dei figli, l'amministrazione dei
beni dei minori, nonché le modalità di frequentazione del
genitore non più convivente, dovendo concordare, in via
preventiva, le scelte per gli interventi ordinari e
straordinari, quelle sulla sede e sull'indirizzo scolastico,
sulle attività extra-scolastiche e su ogni altra questione
rilevante per lo sviluppo psico-fisico del minore.
In caso di mancato accordo dei genitori circa la
coabitazione, l'educazione, l'istruzione e le modalità di
frequentazione del minore, il giudice rimette le parti innanzi
al consultorio familiare o ad altra istituenda struttura
specialistica composta da esperti delle problematiche
matrimoniali. Detta struttura, sentite le parti e ove occorra
anche i minori, indicherà compiutamente al magistrato, nel
termine da questi stabilito, ed al pubblico ministero le
ipotesi ritenute più idonee a risolvere i motivi di
disaccordo, nell'esclusivo interesse dei minori. Prima di
rimettere le parti alla struttura specialistica, in ogni caso,
il magistrato fissa una nuova udienza di comparizione delle
parti innanzi a sé, che deve tenersi entro due mesi dalla
prima, per la discussione del piano educativo comune e per
ogni conseguente statuizione".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione
dell'affidamento ai genitori). Al fine di garantire la
massima stabilità possibile ai minori, gli accordi fra coniugi
per l'attuazione delle modalità di affidamento dei figli
devono essere informati ai seguenti princìpi:
1) la casa coniugale è assegnata preferibilmente al
genitore con il quale i figli continueranno a convivere;
2) qualora il genitore con cui il figlio convive dovesse
decidere, per comprovate esigenze, di trasferire altrove la
propria residenza dovrà munirsi, in via preventiva, del
consenso dell'altro genitore o, in mancanza,
dell'autorizzazione del giudice. In ogni caso la nuova
residenza non potrà essere fissata se non nell'ambito dello
stesso comune o, in casi eccezionali, nell'ambito dei duecento
chilometri di distanza dal comune già di domicilio coniugale,
sempreché tale scelta sia fondata sulla necessità di
soddisfare esigenze del minore e non del genitore con questi
coabitante;
3) il genitore coabitante non può trasferire il
domicilio dei figli senza il consenso dell'altro genitore o
l'autorizzazione del giudice. L'ufficiale dell'anagrafe non
può iscrivere i minori ad altro domicilio senza il consenso
del genitore non coabitante o l'autorizzazione del giudice. La
scuola non può rilasciare nulla osta per iscrizione a nuovo
istituto senza il consenso del genitore non coabitante o
l'autorizzazione del giudice;
4) ciascuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dei
minori in misura proporzionale alle proprie sostanze. Tale
contributo potrà essere attuato, normalmente, in forma diretta
e per capitoli di spesa stabiliti di comune accordo a carico
dei singoli coniugi. In caso di mancato accordo, previa
individuazione del coniuge che rifiuta il consenso al piano
educativo comune, è rimessa al giudice la determinazione di un
contributo indiretto, mediante versamento mensile di una somma
di denaro al coniuge convivente.
Art. 155-ter. - (Fattispecie non previste nelle
condizioni di separazione). Qualora insorgano fra i coniugi
contrasti aventi per oggetto situazioni non prevedibili nelle
condizioni di separazione è ammesso ricorso al tribunale
ordinario, con le modalità e per gli effetti di cui
all'articolo 316.
Art. 155-quater. - (Decadenza dall'affidamento ai
genitori). La violazione delle condizioni stabilite fra i
coniugi in sede di separazione, ove accertata dal giudice
competente ossia dal tribunale ordinario, comporta per il
genitore inadempiente la decadenza dall'affidamento ai
genitori con conseguente affidamento esclusivo del minore
all'altro coniuge; l'inversione deve essere altresì applicata
qualora il genitore affidatario o coabitante venga condannato
in via definitiva ai sensi dell'articolo 368 del codice penale
nei confronti dell'altro genitore, con risarcimento del danno
a favore dei figli.
Il giudice che pronunzia la decadenza adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare, il giudice stabilisce la misura ed il modo
con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento,
all'istruzione e all'educazione figli, nonché le modalità di
esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. In casi
particolari, ove richiesto dal genitore non affidatario, e a
spese di questi, il giudice può autorizzare l'installazione di
un collegamento telematico con l'abitazione del minore in modo
da consentire a quest'ultimo un continuo contatto con il
genitore non convivente senza pregiudizio agli incontri
personali. Il genitore affidatario non potrà opporsi a tale
iniziativa ma dovrà attivarsi per favorirla vigilando sul
comportamento del minore per impedire allo stesso usi illeciti
dell'apparato telematico.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni
determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito,
le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da
entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati
ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano
state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e
ove sia possibile, al coniuge cui sono affidati i figli.
Il giudice dà disposizioni circa l'amministrazione dei
beni dei figli.
I provvedimenti possono essere emessi dopo l'assunzione di
mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal
giudice.
Art. 155-quinquies. - (Mediazione familiare). Sono
istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione
familiare, attivati presso il tribunale civile.
Ove il giudice abbia richiesto, ai sensi del comma quinto
dell'articolo 155, l'intervento di un consultorio familiare,
lo stesso, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico,
convoca l'intero nucleo familiare, compresi i figli, al fine
di poter fornire al giudice le ipotesi di accordo, onde poter
effettivamente disporre l'affidamento ai genitori.
Gli esiti della mediazione saranno riportati in un verbale
sottoscritto dalle parti, da inviare al giudice dal
consultorio.
Art. 155-sexies. - (Affidamento a terzi). Il
giudice, per gravi motivi e solo nell'impossibilità per i
figli di convivere con uno dei due genitori, quando nessuno
dei due fornisce idonee garanzie per un armonioso sviluppo
psico-fisico dei minori, può ordinare che la prole sia
collocata presso una terza persona o, in via residuale, in un
istituto di educazione.
Art. 155-septies. - (Revisione delle modalità di
affidamento). I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura ed
alle modalità del contributo.
Art. 155-octies. - (Ambito di applicazione). Le
disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano
anche, in quanto compatibili, ai minori i cui genitori non
siano coniugati, né convivano more uxorio".