XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 174
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
cerca, come primo obiettivo, di garantire la massima
protezione e cura del malato di mente. Un intero articolo, il
4, è dedicato ai diritti del malato e dei suoi familiari. La
cura del malato è basata su:
a) potenziamento delle strutture territoriali,
soprattutto in senso organizzativo e di orientamento del
malato, e con particolare riguardo ai problemi di inserimento
sociale e lavorativo, nonché ai problemi di convivenza e di
ricovero;
b) limitazione dell'ospedale ai ricoveri di
urgenza o per motivi diagnostici;
c) creazione di un numero adeguato di strutture
residenziali comunitarie, che costituiscano il fulcro
dell'assistenza terapeutica.
Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) viene visto
come un elemento terapeutico da effettuare, pur mantenendo
tutte le forme più adatte alla cura della malattia.
Si prevede quindi un TSO domiciliare, un TSO in comunità e
un TSO ospedaliero, quest'ultimo limitato solo a procedure di
urgenza o a necessità diagnostiche. Si prevede infatti, come
in Inghilterra, un TSO di urgenza limitato a 72 ore ed un TSO
da effettuare nei luoghi e con le modalità più adatti ad una
efficace terapia. Peraltro le procedure di difesa dal TSO del
malato sono ulteriormente potenziate. Al riguardo è istituita
una commissione per i diritti del malato di mente (articolo 3)
incaricata di decidere in prima istanza sulla convalida dei
TSO.
Ci si propone il superamento dell'attuale stato di
abbandono e di inattività del malato di mente. La cura deve
essere efficace e continuata evitando le attuali situazioni di
"porta girevole". L'ingresso, cioè, e l'uscita del malato
dalla struttura ospedaliera senza la possibilità di alcuna
vera ed efficace continuità terapeutica.
Le strutture sono a gestione pubblica o privata. Si
potenzia peraltro grandemente il controllo sulle strutture,
attraverso la istituzione di apposite commissioni regionali e
nazionali.
Ci si propone inoltre, in tale modo, attraverso meccanismi
di selezione, di aumentare la attualmente bassa efficienza
delle strutture e la motivazione del personale.
Viene eliminato l'anacronismo del manicomio criminale
attraverso la creazione di apposite strutture regionali, con
caratteristiche terapeutiche.
Le strutture degli ex ospedali psichiatrici devono essere,
per quanto possibile, utilizzate per la creazione delle
strutture comunitarie. Ove questo non sia possibile il
ricavato della loro alienazione deve andare esclusivamente a
vantaggio della psichiatria.
Viene infine stabilito il numero di posti disponibili a
favore dei malati in relazione alla popolazione.
In caso di mancata attivazione da parte delle aziende
sanitarie locali o delle regioni, lo Stato potrà intervenire
per l'attivazione di una adeguata assistenza. Così pure è
sancita, data l'attuale situazione di abbandono, la
possibilità per i prefetti, per un periodo transitorio, di
requisire edifici pubblici e privati da destinare alle
strutture previste dalla presente proposta di legge.