XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 320




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta complessivamente il problema del fumo di tabacco, sia per gli aspetti legati alla tutela della salute di tutti i cittadini, soprattutto se minorenni, che per salvaguardare le legittime aspettative di tutti coloro che intendono, comunque, continuare a fumare, consapevoli del rischio cui vanno incontro, e senza arrecare danni alla salute altrui. In questo senso, si ritiene che la gran parte degli interventi debba essere finalizzata alla predisposizione di un piano di informazione e di educazione, in grado di parlare soprattutto alle giovani generazioni, nelle scuole, nelle famiglie, in televisione, attraverso programmi didattici e divulgativi di semplice lettura, anche sotto forma di cartoni animati o di altri supporti comunicativi idonei. In Italia esiste una normativa varia e diversificata che regola, caso per caso, l'applicazione del divieto di fumare in locali pubblici o aperti al pubblico. Su questo tema si registra una notevole crescita della sensibilità dei cittadini, in relazione all'aumento della domanda di qualità dell'ambiente ed alla necessità di garantire un generale rispetto del diritto alla salute ed alla salubrità dei luoghi in cui solitamente si svolgono le vicende della vita e del lavoro. E proprio in difesa dei diritti dei lavoratori che in passato sono stati imposti speciali divieti di fumare nell'ambito dei luoghi in cui si svolgono servizi pubblici, in particolare quelli di trasporto. Tuttavia, negli ultimi anni l'evoluzione tecnologica degli impianti di condizionamento, depurazione e ventilazione dell'aria ha offerto una nuova possibilità di intervento, che consente un miglioramento della qualità dell'aerazione sia per i fumatori che per i non fumatori. In quest'ottica è divenuto ormai necessario e improrogabile superare le ingiuste discriminazioni nei confronti dei fumatori, stabilendo precise norme di carattere tecnico per la definizione delle caratteristiche degli impianti la cui utilizzazione consente di fumare senza pericolo per la salute di nessuno. Ciò perché non è accettabile l'attuale situazione, in cui vanno creandosi assurde guerre tra fumatori e non fumatori, le cui motivazioni prescindono da valutazioni reali di un problema spesso strumentalizzato e, comunque, poco conosciuto. Accanto all'avvio di campagne di informazione o di studio in materia di tabagismo, lo Stato deve garantire la pacifica convivenza civile di modalità e stili di vita diversi, a volte radicati in tradizioni antiche e difficilmente superabili. In questo senso non ci si può limitare soltanto ad un invito alla reciproca cortesia, ma è necessario dettare norme precise che consentano a ciascuno di tutelare la propria salute nella certezza di restare nell'ambito del diritto. Il problema della qualità dell'aria che respiriamo, soprattutto nelle aree urbane, deve essere affrontato nel suo complesso, con particolare riferimento ai fumi provenienti dai tubi dei motori delle autovetture. Molto spesso si vieta il fumo di tabacco in locali che sono completamente infestati dallo smog o che, comunque, non sono sufficientemente aerati in rapporto al numero di persone che vi sono normalmente "ospitate". Non c'è alcun dubbio sul fatto che il fumo di tabacco sia nocivo per la salute umana, ma questa affermazione deve tener conto di una certa gradualità dell'esposizione ambientale a tale agente. Inoltre deve comunque essere rispettato il principio di libertà, per cui perlomeno al fumatore deve essere consentito di condurre lo stile di vita che più ritiene opportuno senza danneggiare la salute altrui. In Italia i consumatori di prodotti da fumo sono 14 milioni, con tutto ciò che ne deriva sul piano della microconflittualità nei luoghi di lavoro, nei luoghi di svago, nei bar, nei ristoranti e negli altri luoghi pubblici. Nella sostanza la presente proposta di legge prefigura un quadro normativo in cui è fatto obbligo al gestore di tali locali di bonificarli con adeguati sistemi di condizionamento, depurazione e ventilazione, in modo da salvaguardare la salute di tutti i cittadini.
        In tale ottica, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede un programma di interventi educativi ed informativi per la prevenzione del tabagismo, istituendo un apposito fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziato con i proventi delle sanzioni pecuniarie previste per chi infrange il divieto di fumare od omette di vigilare sul rispetto delle relative norme.
        L'articolo 2 stabilisce il principio per il quale il divieto di fumare per essere efficace deve essere esplicito ed evidente.
        L'articolo 3 elenca i luoghi in cui deve essere vietato fumare, escludendo i ristoranti e i bar ed i luoghi di lavoro.
        L'articolo 4 indica in quali dei luoghi di cui all'articolo 3 può essere consentito fumare, purché in presenza di un adeguato impianto di ventilazione e condizionamento dell'aria, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere identificate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi ospedali e scuole.
        L'articolo 5 stabilisce che, comunque, nei luoghi in cui è vietato fumare devono essere allestiti appositi locali, adeguatamente aerati, riservati ai fumatori. Tale norma si applica anche ai treni ed agli aerei nazionali.
        L'articolo 6 prevede una graduale applicazione del divieto di fumare nei ristoranti e nei bar. Il divieto sarà totale entro tre anni, ma non si potrà applicare se la presenza di gas nocivi nell'aria dei locali sarà causata dal fumo di tabacco per una percentuale inferiore al 10 per cento.
        L'articolo 7 stabilisce che nei luoghi di lavoro il divieto di fumare può essere applicato soltanto nel caso in cui la metà più uno di dipendenti che operano nello stesso locale ne faccia richiesta. Il divieto non potrà comunque essere applicato nel caso in cui la cattiva qualità dell'aria negli uffici sia imputabile al fumo di tabacco soltanto per una quota inferiore al 10 per cento.
        L'articolo 8 stabilisce le sanzioni da applicare a chi fuma in caso di divieto e a chi non espone con evidenza il divieto nei locali in cui esso deve essere applicato.
        L'articolo 9 vieta ai datori di lavoro le discriminazioni tra lavoratori fumatori e non fumatori.
        L'articolo 10 consente alle associazioni dei fumatori piena legittimazione nella difesa in giudizio degli interessi dei fumatori medesimi.




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