XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 320
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
affronta complessivamente il problema del fumo di tabacco, sia
per gli aspetti legati alla tutela della salute di tutti i
cittadini, soprattutto se minorenni, che per salvaguardare le
legittime aspettative di tutti coloro che intendono, comunque,
continuare a fumare, consapevoli del rischio cui vanno
incontro, e senza arrecare danni alla salute altrui. In questo
senso, si ritiene che la gran parte degli interventi debba
essere finalizzata alla predisposizione di un piano di
informazione e di educazione, in grado di parlare soprattutto
alle giovani generazioni, nelle scuole, nelle famiglie, in
televisione, attraverso programmi didattici e divulgativi di
semplice lettura, anche sotto forma di cartoni animati o di
altri supporti comunicativi idonei. In Italia esiste una
normativa varia e diversificata che regola, caso per caso,
l'applicazione del divieto di fumare in locali pubblici o
aperti al pubblico. Su questo tema si registra una notevole
crescita della sensibilità dei cittadini, in relazione
all'aumento della domanda di qualità dell'ambiente ed alla
necessità di garantire un generale rispetto del diritto alla
salute ed alla salubrità dei luoghi in cui solitamente si
svolgono le vicende della vita e del lavoro. E proprio in
difesa dei diritti dei lavoratori che in passato sono stati
imposti speciali divieti di fumare nell'ambito dei luoghi in
cui si svolgono servizi pubblici, in particolare quelli di
trasporto. Tuttavia, negli ultimi anni l'evoluzione
tecnologica degli impianti di condizionamento, depurazione e
ventilazione dell'aria ha offerto una nuova possibilità di
intervento, che consente un miglioramento della qualità
dell'aerazione sia per i fumatori che per i non fumatori. In
quest'ottica è divenuto ormai necessario e improrogabile
superare le ingiuste discriminazioni nei confronti dei
fumatori, stabilendo precise norme di carattere tecnico per la
definizione delle caratteristiche degli impianti la cui
utilizzazione consente di fumare senza pericolo per la salute
di nessuno. Ciò perché non è accettabile l'attuale situazione,
in cui vanno creandosi assurde guerre tra fumatori e non
fumatori, le cui motivazioni prescindono da valutazioni reali
di un problema spesso strumentalizzato e, comunque, poco
conosciuto. Accanto all'avvio di campagne di informazione o di
studio in materia di tabagismo, lo Stato deve garantire la
pacifica convivenza civile di modalità e stili di vita
diversi, a volte radicati in tradizioni antiche e
difficilmente superabili. In questo senso non ci si può
limitare soltanto ad un invito alla reciproca cortesia, ma è
necessario dettare norme precise che consentano a ciascuno di
tutelare la propria salute nella certezza di restare
nell'ambito del diritto. Il problema della qualità dell'aria
che respiriamo, soprattutto nelle aree urbane, deve essere
affrontato nel suo complesso, con particolare riferimento ai
fumi provenienti dai tubi dei motori delle autovetture. Molto
spesso si vieta il fumo di tabacco in locali che sono
completamente infestati dallo smog o che, comunque, non
sono sufficientemente aerati in rapporto al numero di persone
che vi sono normalmente "ospitate". Non c'è alcun dubbio sul
fatto che il fumo di tabacco sia nocivo per la salute umana,
ma questa affermazione deve tener conto di una certa
gradualità dell'esposizione ambientale a tale agente. Inoltre
deve comunque essere rispettato il principio di libertà, per
cui perlomeno al fumatore deve essere consentito di condurre
lo stile di vita che più ritiene opportuno senza danneggiare
la salute altrui. In Italia i consumatori di prodotti da fumo
sono 14 milioni, con tutto ciò che ne deriva sul piano della
microconflittualità nei luoghi di lavoro, nei luoghi di svago,
nei bar, nei ristoranti e negli altri luoghi pubblici. Nella
sostanza la presente proposta di legge prefigura un quadro
normativo in cui è fatto obbligo al gestore di tali locali di
bonificarli con adeguati sistemi di condizionamento,
depurazione e ventilazione, in modo da salvaguardare la salute
di tutti i cittadini.
In tale ottica, l'articolo 1 della presente proposta di
legge prevede un programma di interventi educativi ed
informativi per la prevenzione del tabagismo, istituendo un
apposito fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, finanziato con i proventi delle sanzioni pecuniarie
previste per chi infrange il divieto di fumare od omette di
vigilare sul rispetto delle relative norme.
L'articolo 2 stabilisce il principio per il quale il
divieto di fumare per essere efficace deve essere esplicito ed
evidente.
L'articolo 3 elenca i luoghi in cui deve essere vietato
fumare, escludendo i ristoranti e i bar ed i luoghi di
lavoro.
L'articolo 4 indica in quali dei luoghi di cui
all'articolo 3 può essere consentito fumare, purché in
presenza di un adeguato impianto di ventilazione e
condizionamento dell'aria, le cui caratteristiche tecniche
dovranno essere identificate da un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sono esclusi ospedali e
scuole.
L'articolo 5 stabilisce che, comunque, nei luoghi in cui è
vietato fumare devono essere allestiti appositi locali,
adeguatamente aerati, riservati ai fumatori. Tale norma si
applica anche ai treni ed agli aerei nazionali.
L'articolo 6 prevede una graduale applicazione del divieto
di fumare nei ristoranti e nei bar. Il divieto sarà totale
entro tre anni, ma non si potrà applicare se la presenza di
gas nocivi nell'aria dei locali sarà causata dal fumo di
tabacco per una percentuale inferiore al 10 per cento.
L'articolo 7 stabilisce che nei luoghi di lavoro il
divieto di fumare può essere applicato soltanto nel caso in
cui la metà più uno di dipendenti che operano nello stesso
locale ne faccia richiesta. Il divieto non potrà comunque
essere applicato nel caso in cui la cattiva qualità dell'aria
negli uffici sia imputabile al fumo di tabacco soltanto per
una quota inferiore al 10 per cento.
L'articolo 8 stabilisce le sanzioni da applicare a chi
fuma in caso di divieto e a chi non espone con evidenza il
divieto nei locali in cui esso deve essere applicato.
L'articolo 9 vieta ai datori di lavoro le discriminazioni
tra lavoratori fumatori e non fumatori.
L'articolo 10 consente alle associazioni dei fumatori
piena legittimazione nella difesa in giudizio degli interessi
dei fumatori medesimi.