XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 453
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
nasce dall'elaborazione dell'Associazione genitori separati
dai figli sulla base di studi ed esperienze maturate nel campo
delle separazioni e nell'esclusivo interesse dei minori. La
proposta di legge intende modificare l'articolo 155 del codice
civile e ogni disposizione vigente in materia di affidamento
dei figli minori. Ciò in relazione al mutamento della società,
che impone una revisione delle norme che regolamentano le
separazioni e al notevole aumento del fenomeno, nonché in
specifica osservanza del dettato costituzionale e della
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a
New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dal
nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale
di statistica, la crisi della coppia in Italia ha registrato
un forte incremento rispetto agli anni precedenti, con un
trend di crescita ipotizzabile, a breve, di una
popolazione separata al 50 per cento. Di conseguenza, il
numero dei figli minori coinvolti nel problema - che erano
oltre un milione fino al 1995 - risulta in costante aumento.
Non hanno invece fatto registrare sostanziali modifiche le
cifre relative alla "destinazione" degli affidamenti che
avvengono, nella maggior parte dei casi, in forma esclusiva,
cioè ad un solo genitore (quasi sempre la madre).
La lettura di questi dati conferma, pertanto, una prassi
negli affidamenti ormai consolidata nei tribunali, che viene
esercitata pedissequamente nonostante la presenza di oggettive
modifiche all'interno del nucleo familiare; non più padri
"assenti" incapaci di accudire la prole, non più madri
economico-dipendenti assoggettate esclusivamente al ruolo di
educatrici.
Casi di cronaca ormai quotidiani con risvolti, alcune
volte, altamente drammatici sono sempre più frequenti laddove
è presente il "ceppo" della separazione e la contesa fra
ex-coniugi per il "possesso" dei figli. Ciò è riprova di
un diffuso malessere, indotto come conseguenza
dell'affidamento esclusivo che vede relegato il genitore non
affidatario a semplice erogatore di sostanze economiche,
privandolo di fatto del suo naturale ruolo complementare ed
emarginandolo dallo sviluppo psicofisico del proprio
figlio.
La soluzione che la proposta di legge in oggetto auspica
è, d'altra parte, già prevista dal vigente ordinamento ma è
praticamente inapplicata poiché legata a elementi ritenuti
indispensabili quali, sostanzialmente, il consenso delle parti
e l'assenza di conflittualità nella coppia: l'affidamento
congiunto.
Orbene, atteso che il minore ha bisogno del papà e della
mamma anche dopo la separazione della coppia (ma non dei
genitori) è indispensabile rivedere l'articolo 155 del vigente
codice civile per introdurre soluzioni ad un problema ormai
divenuto di notevole rilevanza sociale. D'altra parte, a
queste tematiche - costanti in tutti i Paesi del mondo dove
esistono separazioni e divorzi - si è cercato di dare risposte
indirizzate sempre più a tutelare il minore privilegiando
l'affidamento ad entrambi i genitori - salvo casi di
comprovato pericolo o estremo disagio per il minore stesso -
accogliendo la raccomandazione del Consiglio d'Europa del
febbraio 1985 che ha caldeggiato l'applicazione di tali
princìpi in tutti i Paesi membri, Italia inclusa. Diversi i
percorsi-guida su cui si è basato il lavoro: affidamento
iniziale obbligatorio ad entrambi i genitori; elaborazione di
un piano educativo comune; mantenimento diretto del minore;
giurisdizione del luogo di origine del minore; ricorso a
strumenti tecnologici a supporto delle frequentazioni.
In sostanza, e per esplicare i concetti soprariportati,
viene di seguito illustrato un sommario percorso-guida
esemplificativo di una separazione alla luce della nuova
regolamentazione. Percorso che deve intendersi aperto a
qualsiasi contributo migliorativo.
Se due genitori (con figli) decidono di non stare più
assieme si rivolgono al tribunale (che è auspicabile diventi
unico per tutta la problematica civile e penale) per
regolarizzare quanto previsto dal nostro ordinamento in
materia di separazione personale tra coniugi e presentano
formale richiesta. Se questa sarà concordata (consensuale) il
giudice ratificherà l'accordo che dovrà, in tutti i casi,
contenere norme di tutela per il minore ispirate a quanto di
seguito previsto in caso di contestazioni.
In caso di disaccordo tra coniugi, il giudice nel sancire
l'affidamento iniziale congiunto obbligatorio lascia
momentaneamente le cose come stanno procedendo solo
all'eventuale determinazione di regole provvisorie urgenti
sulla coabitazione dei figli e l'allontanamento o meno di uno
dei due coniugi dalla casa coniugale; contemporaneamente,
nella stessa udienza di comparizione, invita i due genitori ad
effettuare un "percorso preventivo" sull'affidamento
incaricando strutture e collaboratori professionalmente validi
(centri di mediazione, psicologi, educatori, eccetera) ad
esperire - oltreché un tentativo di riconciliazione - le
procedure per la realizzazione di un "piano educativo
comune".
L'iniziativa - che dovrà essere conclusa in un breve tempo
ipotizzabile in 20-30 giorni - dovrà consentire di poter
individuare chi dei due genitori in conflitto offra al minore
la migliore garanzia per una coabitazione e indicarla al
magistrato per una pronuncia definitiva.
Il progetto educativo comune deve, in breve, far
pronunciare i genitori su chi, secondo loro, pensino possa
essere quello più adatto alla coabitazione con i figli, e
stabilire altresì:
come si comporterebbero - se fossero genitori coabitanti
- rispetto alla frequentazione del minore con l'altro
genitore;
quali decisioni prenderebbero in comune con l'altro
genitore a favore del minore;
quali decisioni prenderebbero autonomamente senza
ascoltare il parere dell'altro genitore;
quale sarebbe il luogo prescelto per la coabitazione
(città, comune, via);
quali decisioni prenderebbero in materia sanitaria;
quali decisioni prenderebbero in materia educativa e
religiosa;
quali decisioni prenderebbero in materia scolastica;
quale contributo diretto sarebbero disposti ad assumersi
in fatto di spese per abitazione, alimenti, abbigliamento,
libri e materiale scolastico, attività sportive, eccetera.
Il progetto educativo deve infine mettere al corrente i
due genitori delle sanzioni previste in caso di inadempienza o
inosservanza.
Queste indicazioni - da non considerare esaustive -
consentiranno, quindi, di appurare chi dei due genitori sia in
grado di fornire la maggior garanzia per una coabitazione con
i figli e la predisposizione a considerare - nei confronti
della prole - il proseguimento del rapporto in un ambito
sereno e costruttivo tra genitori e figli.
Alla luce delle risposte che verranno fornite dai genitori
sarà quindi più agevole per il giudice individuare se uno dei
due sia particolarmente prevenuto nei confronti dell'altro o
se desidera mantenere verso questi un ruolo collaborativo
attivo anche dopo la separazione. Il tutto ad esclusivo
vantaggio del minore.
Contrariamente alle attuali consuetudini negli affidamenti
che privilegiano gli interessi di adulti a scapito di quelli
dei minori, va detto che nell'applicazione di misure
vantaggiose per i figli sono proprio i genitori a farsi carico
di maggiori oneri, compiti, limitazioni, incombenze,
eccetera.
Va da sé che, espletata questa strada e riscontrata una
oggettiva impossibilità a procedere all'affidamento congiunto,
si dovrà necessariamente ricorrere all'affidamento esclusivo,
che dovrà comunque tenere conto delle indicazioni emerse nel
percorso precedentemente illustrato. Inoltre, l'affidamento
esclusivo potrà essere "ripristinato" in quei casi dove - ad
affidamento congiunto definitivo avvenuto - si dovessero
presentare inadempienze da parte di uno dei due genitori.
In conclusione, quindi:
a) il minore - salvo casi di vera "indegnità" -
continuerà ad avere il supporto di entrambe le figure
genitoriali;
b) nessuno dei due genitori si vedrà costretto ad
un ruolo marginale e inattivo ma anzi - sapendo quali
condizioni lo aspettano, sanzioni comprese - sarà portato ad
analizzare il suo operato nei confronti dei figli e chiamato
responsabilmente a stringersi attorno a loro in un momento
così delicato.
Quindi, senza ricorrere ad azioni che comportano alti
costi per la società, ma solo aiutando una nuova cultura della
separazione, si propongono le opportune modifiche all'articolo
155 del codice civile.