XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 453




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'elaborazione dell'Associazione genitori separati dai figli sulla base di studi ed esperienze maturate nel campo delle separazioni e nell'esclusivo interesse dei minori. La proposta di legge intende modificare l'articolo 155 del codice civile e ogni disposizione vigente in materia di affidamento dei figli minori. Ciò in relazione al mutamento della società, che impone una revisione delle norme che regolamentano le separazioni e al notevole aumento del fenomeno, nonché in specifica osservanza del dettato costituzionale e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dal nostro Paese con legge 27 maggio 1991, n. 176.
        Secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica, la crisi della coppia in Italia ha registrato un forte incremento rispetto agli anni precedenti, con un trend di crescita ipotizzabile, a breve, di una popolazione separata al 50 per cento. Di conseguenza, il numero dei figli minori coinvolti nel problema - che erano oltre un milione fino al 1995 - risulta in costante aumento. Non hanno invece fatto registrare sostanziali modifiche le cifre relative alla "destinazione" degli affidamenti che avvengono, nella maggior parte dei casi, in forma esclusiva, cioè ad un solo genitore (quasi sempre la madre).
        La lettura di questi dati conferma, pertanto, una prassi negli affidamenti ormai consolidata nei tribunali, che viene esercitata pedissequamente nonostante la presenza di oggettive modifiche all'interno del nucleo familiare; non più padri "assenti" incapaci di accudire la prole, non più madri economico-dipendenti assoggettate esclusivamente al ruolo di educatrici.
        Casi di cronaca ormai quotidiani con risvolti, alcune volte, altamente drammatici sono sempre più frequenti laddove è presente il "ceppo" della separazione e la contesa fra ex-coniugi per il "possesso" dei figli. Ciò è riprova di un diffuso malessere, indotto come conseguenza dell'affidamento esclusivo che vede relegato il genitore non affidatario a semplice erogatore di sostanze economiche, privandolo di fatto del suo naturale ruolo complementare ed emarginandolo dallo sviluppo psicofisico del proprio figlio.
        La soluzione che la proposta di legge in oggetto auspica è, d'altra parte, già prevista dal vigente ordinamento ma è praticamente inapplicata poiché legata a elementi ritenuti indispensabili quali, sostanzialmente, il consenso delle parti e l'assenza di conflittualità nella coppia: l'affidamento congiunto.
        Orbene, atteso che il minore ha bisogno del papà e della mamma anche dopo la separazione della coppia (ma non dei genitori) è indispensabile rivedere l'articolo 155 del vigente codice civile per introdurre soluzioni ad un problema ormai divenuto di notevole rilevanza sociale. D'altra parte, a queste tematiche - costanti in tutti i Paesi del mondo dove esistono separazioni e divorzi - si è cercato di dare risposte indirizzate sempre più a tutelare il minore privilegiando l'affidamento ad entrambi i genitori - salvo casi di comprovato pericolo o estremo disagio per il minore stesso - accogliendo la raccomandazione del Consiglio d'Europa del febbraio 1985 che ha caldeggiato l'applicazione di tali princìpi in tutti i Paesi membri, Italia inclusa. Diversi i percorsi-guida su cui si è basato il lavoro: affidamento iniziale obbligatorio ad entrambi i genitori; elaborazione di un piano educativo comune; mantenimento diretto del minore; giurisdizione del luogo di origine del minore; ricorso a strumenti tecnologici a supporto delle frequentazioni.
        In sostanza, e per esplicare i concetti soprariportati, viene di seguito illustrato un sommario percorso-guida esemplificativo di una separazione alla luce della nuova regolamentazione. Percorso che deve intendersi aperto a qualsiasi contributo migliorativo.
        Se due genitori (con figli) decidono di non stare più assieme si rivolgono al tribunale (che è auspicabile diventi unico per tutta la problematica civile e penale) per regolarizzare quanto previsto dal nostro ordinamento in materia di separazione personale tra coniugi e presentano formale richiesta. Se questa sarà concordata (consensuale) il giudice ratificherà l'accordo che dovrà, in tutti i casi, contenere norme di tutela per il minore ispirate a quanto di seguito previsto in caso di contestazioni.
        In caso di disaccordo tra coniugi, il giudice nel sancire l'affidamento iniziale congiunto obbligatorio lascia momentaneamente le cose come stanno procedendo solo all'eventuale determinazione di regole provvisorie urgenti sulla coabitazione dei figli e l'allontanamento o meno di uno dei due coniugi dalla casa coniugale; contemporaneamente, nella stessa udienza di comparizione, invita i due genitori ad effettuare un "percorso preventivo" sull'affidamento incaricando strutture e collaboratori professionalmente validi (centri di mediazione, psicologi, educatori, eccetera) ad esperire - oltreché un tentativo di riconciliazione - le procedure per la realizzazione di un "piano educativo comune".
        L'iniziativa - che dovrà essere conclusa in un breve tempo ipotizzabile in 20-30 giorni - dovrà consentire di poter individuare chi dei due genitori in conflitto offra al minore la migliore garanzia per una coabitazione e indicarla al magistrato per una pronuncia definitiva.
        Il progetto educativo comune deve, in breve, far pronunciare i genitori su chi, secondo loro, pensino possa essere quello più adatto alla coabitazione con i figli, e stabilire altresì:

            come si comporterebbero - se fossero genitori coabitanti - rispetto alla frequentazione del minore con l'altro genitore;

            quali decisioni prenderebbero in comune con l'altro genitore a favore del minore;

            quali decisioni prenderebbero autonomamente senza ascoltare il parere dell'altro genitore;

            quale sarebbe il luogo prescelto per la coabitazione (città, comune, via);

            quali decisioni prenderebbero in materia sanitaria;

            quali decisioni prenderebbero in materia educativa e religiosa;

            quali decisioni prenderebbero in materia scolastica;

            quale contributo diretto sarebbero disposti ad assumersi in fatto di spese per abitazione, alimenti, abbigliamento, libri e materiale scolastico, attività sportive, eccetera.

        Il progetto educativo deve infine mettere al corrente i due genitori delle sanzioni previste in caso di inadempienza o inosservanza.
        Queste indicazioni - da non considerare esaustive - consentiranno, quindi, di appurare chi dei due genitori sia in grado di fornire la maggior garanzia per una coabitazione con i figli e la predisposizione a considerare - nei confronti della prole - il proseguimento del rapporto in un ambito sereno e costruttivo tra genitori e figli.
        Alla luce delle risposte che verranno fornite dai genitori sarà quindi più agevole per il giudice individuare se uno dei due sia particolarmente prevenuto nei confronti dell'altro o se desidera mantenere verso questi un ruolo collaborativo attivo anche dopo la separazione. Il tutto ad esclusivo vantaggio del minore.
        Contrariamente alle attuali consuetudini negli affidamenti che privilegiano gli interessi di adulti a scapito di quelli dei minori, va detto che nell'applicazione di misure vantaggiose per i figli sono proprio i genitori a farsi carico di maggiori oneri, compiti, limitazioni, incombenze, eccetera.
        Va da sé che, espletata questa strada e riscontrata una oggettiva impossibilità a procedere all'affidamento congiunto, si dovrà necessariamente ricorrere all'affidamento esclusivo, che dovrà comunque tenere conto delle indicazioni emerse nel percorso precedentemente illustrato. Inoltre, l'affidamento esclusivo potrà essere "ripristinato" in quei casi dove - ad affidamento congiunto definitivo avvenuto - si dovessero presentare inadempienze da parte di uno dei due genitori.
        In conclusione, quindi:

            a) il minore - salvo casi di vera "indegnità" - continuerà ad avere il supporto di entrambe le figure genitoriali;

            b) nessuno dei due genitori si vedrà costretto ad un ruolo marginale e inattivo ma anzi - sapendo quali condizioni lo aspettano, sanzioni comprese - sarà portato ad analizzare il suo operato nei confronti dei figli e chiamato responsabilmente a stringersi attorno a loro in un momento così delicato.

        Quindi, senza ricorrere ad azioni che comportano alti costi per la società, ma solo aiutando una nuova cultura della separazione, si propongono le opportune modifiche all'articolo 155 del codice civile.




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