XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 643
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155. - (Mantenimento delle relazioni parentali
del minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a
ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi,
anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto
l'ambito parentale del minore.
Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia
la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un
tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto
dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a
entrambi i genitori, che ne dividono la cura secondo modalità
concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo 155-bis e
conformi alle disposizioni del presente articolo. Il giudice
può altresì disporre che essi siano assistiti dalle strutture
previste dall'articolo 155-ter, secondo le modalità ivi
indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia
anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne
ravvisi l'opportunità.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove
il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né
sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai
genitori non conformi a quanto stabilito al primo comma del
presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro
un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto
tale termine senza che siano state concordate modalità
soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato
d'ufficio dal tribunale.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della
potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, sul concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare
che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella
impossibilità, in un istituto di educazione".
Art. 2.
(Modifiche al codice civile).
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 155-bis. - (Modalità di attuazione
dell'affidamento). - Le modalità di attuazione
dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del
minore di cui al primo comma dell'articolo 155.
Ai fini di cui al primo comma, compatibilmente, con le
circostanze del caso concreto, devono essere previste per il
minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e
di permanenza presso di esso il più possibile continue,
frequenti e, comunque, significative.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per
capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito.
La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i
genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei
figli: anche il genitore non convivente è tenuto a
condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto
delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e
situazioni personali del genitore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a
ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro
specifiche attitudini e capacità e del grado di collaborazione
ipotizzabile tra di essi".
2. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-ter.- (Consultori specializzati
familiari). - Sono istituiti appositi consultori
specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli
uffici di giudice tutelare dei tribunali.
Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 155, l'intervento di un
consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento
dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore
tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero gruppo
familiare, compresi i figli se di età superiore agli anni
dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo
alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i
termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai
genitori in caso di disaccordo, sono riportati in un verbale,
sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al giudice.
Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle
parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte del
documento finale, se concordato.
Se il tentativo di conciliazione di cui al secondo comma
ha esito negativo, le modalità di attuazione dell'affidamento
sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati
all'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente
della disponibilità di ciascun genitore, quale risulta dal
verbale di cui al secondo comma del presente articolo, a
rispettare il diritto del minore di cui al primo comma
dell'articolo 155".
3. Dopo l'articolo 155-ter del codice civile,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-quater.- (Esclusione e opposizione
all'affidamento a entrambi i genitori). - Il giudice
dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi
previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può
altresì, disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333
del presente codice.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
condizioni di cui ai citati articoli 330 e 333. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il
diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e
pertanto mirante a ledere tale diritto, il giudice considera
il comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione del genitore convivente o dell'eventuale
mutamento di esso".
4. Dopo l'articolo 155-quater del codice civile,
introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-quinquies.- (Assegnazione della
casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il
diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere
minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità
concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario
deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale
titolo di proprietà.
I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo
gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra
loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto
prescritto dall'articolo 155-bis".
5. Dopo l'articolo 155-quinquies del codice civile,
introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-sexies.- (Obblighi dei genitori).
- Quale che sia il regime di separazione stabilito, è
dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative
riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra
questione destinata a incidere in maniera significativa e
durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi
intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare.
La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori
senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla
valutazione della violazione secondo quanto disposto al
secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico
economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli
articoli 316, commi terzo e quarto, 317, primo comma, 320, 321
e 322.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto
dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di
violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi i
genitori. Al termine della audizione, anche qualora ad essa
sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza
delle violazioni e che esse non sono state determinate da un
oggettivo stato di necessità, emette ordinanza con la quale
intima l'immediata cessazione della condotta denunciata,
avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di
inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza
dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta
ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove
violazioni.
In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi
da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora
ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal
secondo comma, adotta ogni provvedimento idoneo a
salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma
dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il
genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non
comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca
la residenza presso l'altro genitore.
Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma
costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui
al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso
provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna
altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi
subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è
liquidato dal giudice in via equitativa.
Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti
previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione
dell'obbligo di cui al medesimo terzo comma".
6. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile,
introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-septies.- (Violazione degli
obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento
diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in
caso di violazione degli obblighi previsti, il tribunale
dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio
al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare
all'altro genitore.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza, si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni".
7. Dopo l'articolo 155-septies del codice civile,
introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-octies. - (Rivedibilità delle
modalità di affidamento). - Ciascuno dei genitori può
richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi,
la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle
economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza
dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del
minore".
8. Dopo l'articolo 155-octies del codice civile,
introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-novies. - (Estensione alle unioni di
fatto). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e
seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a
vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati
legalmente".
Art. 3.
(Doveri dei figli).
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 315. - (Doveri dei figli). - Il figlio deve
rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto
verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito e in
proporzione alla misura del rapporto di convivenza".
Art. 4.
(Impedimento di uno dei genitori).
1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la
potestà comune dei genitori non cessa a seguito di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli
articoli da 155 a 155-novies".
Art. 5.
(Esercizio della potestà).
1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio
della potestà è regolato secondo quanto disposto negli
articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo
interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore".
2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è abrogato.
Art. 6.
(Istituzione dei consultori specializzati).
1. I consultori specializzati nella mediazione familiare,
di cui all'articolo 155-ter del codice civile,
introdotto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge,
sono istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 7.
(Norme transitorie).
1. Nelle more della istituzione dei consultori
specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo
155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2
dell'articolo 2 della presente legge, il giudice può giovarsi,
ai medesimi fini e con le medesime modalità, dell'opera del
personale già utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio
o già in servizio presso le aziende sanitarie locali.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori
può richiedere l'applicazione della medesima legge.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.