XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 901




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Oggetto).

        1. La presente legge disciplina le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza con la normativa comunitaria.


Art. 2.

(Princìpi generali).

        1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni intellettuali e possono essere derogate o modificate solo espressamente.
        2. Nuovi ordini professionali e nuove associazioni di professionisti non possono essere istituiti con decreto-legge; analogamente non possono essere soppressi con decreto-legge ordini e associazioni professionali già esistenti.


Art. 3.

(Finalità).

        1. La presente legge garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega, anche in ragione di pubbliche funzioni alle medesime attribuite, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta.
        2. La presente legge provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei princìpi della personalità della prestazione, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite.
        3. La presente legge individua i criteri per garantire la concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali.


Art. 4.

(Accesso).

        1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non per quelle cui sono demandate pubbliche funzioni e fatto salvo l'esame di Stato per l'abilitazione professionale nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia.


Art. 5.

(Tirocinio).

        1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di effettività e di flessibilità dell'attività formativa e contenere la previsione di possibili forme alternative di durata omogenea che consentano lo svolgimento del tirocinio anche contemporaneamente agli studi necessari per il conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione.

Capo II

PROFESSIONI PROTETTE


Art. 6.

(Albi ed ordini professionali).

        1. La legge individua le attività professionali protette, disponendo la formazione di appositi albi professionali e la costituzione di ordini professionali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni professionali.
        2. Gli ordini professionali svolgono le funzioni di tenuta ed aggiornamento degli albi, di formazione e di aggiornamento professionale, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, di informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche.
        3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti.
        4. Gli ordini professionali sono enti pubblici non economici e sono soggetti alla vigilanza del Ministro indicato dalla legge. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
        5. La presente legge indica in quali casi gli atti e le deliberazioni degli ordini sono soggetti ad approvazione del Ministro vigilante che, salvo che la legge non disponga diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità.

Art. 7.

(Assicurazione professionale).

        1. L'esercizio delle professioni protette è subordinato alla prestazione da parte del professionista di idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
        2. Ciascun ordine, tramite il proprio consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, che sono soggette ad approvazione da parte del Ministro vigilante che verifica la congruità delle assicurazioni previste dal medesimo comma 1.


Art. 8.

(Consigli nazionali).

        1. I consigli nazionali:

                a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a livello nazionale e locale;

                b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia dei consigli locali;

                c) adottano misure idonee ad assicurare la completa informazione in materia di prestazioni professionali;

                d) procedono all'approvazione di tariffe con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione, come stabilito dall'articolo 12;

                e) esercitano la potestà regolamentare in materia di organizzazione, come stabilito dall'articolo 13;

                f) adottano i codici deontologici previsti dall'articolo 11;

                g) hanno il potere di regolamentazione nelle materie indicate dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Consigli locali).

        1. Ai consigli locali sono attribuite le funzioni in materia di formazione e di tenuta degli albi nonché, in ossequio al principio di sussidiarietà, ogni altra funzione non espressamente attribuita ai consigli nazionali, compreso il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione negli albi.
        2. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai consigli nazionali.


Art. 10.

(Sistemi elettorali).

        1. La presente legge assicura che i meccanismi elettorali stabiliti per la nomina degli organi degli ordini garantiscano la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
        2. Possono essere stabiliti, con i regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, particolari limiti all'elezione nel medesimo organo di professionisti associati nella stessa società professionale.


Art. 11.

(Codici deontologici).

        1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.
        2. Il codice deontologico è adottato dal consiglio nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali ed approvata dal Ministro vigilante.


Art. 12.

(Tariffe).

        1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono stabilite dai rispettivi ordini, secondo le norme fissate in ciascun ordinamento con riferimento alla complessità e alla qualità della singola prestazione; salvo quanto stabilito al comma 2, esse non sono vincolanti ma ad esse si può fare riferimento in caso di mancata determinazione consensuale del compenso spettante al professionista.
        2. Possono essere fissate tariffe massime inderogabili; le tariffe minime possono essere dichiarate inderogabili solo nel caso di prestazioni professionali imposte come obbligatorie o che costituiscono esercizio di pubblica funzione.
        3. Le deliberazioni in materia di tariffe inderogabili sono approvate dal Ministro vigilante, con sindacato esteso anche al merito.


Art. 13.

(Potestà regolamentare).

        1. I consigli nazionali adottano il regolamento per l'organizzazione interna degli organi, in attuazione della disciplina recata dalle disposizioni legislative vigenti.
        2. I regolamenti organizzativi sono soggetti ad impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da parte del Ministro vigilante, degli organi locali dell'ordine e dei rispettivi presidenti.


Art. 14.

(Pubblicità).

        1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza dell'informazione pubblicitaria e nel rispetto delle norme deontologiche stabilite in materia, anche con riferimento al decoro ed al prestigio della professione.


Art. 15.

(Poteri sostitutivi e di controllo).

        1. Il controllo sugli organi locali è attribuito ai consigli nazionali i quali possono esercitare poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, chiedere al Ministro vigilante di sciogliere i consigli locali.
        2. Il Ministro vigilante esercita i poteri di controllo sull'attività degli organi nazionali degli ordini, anche con riferimento all'esercizio dei poteri di cui al comma 1; in caso di assoluta e rilevante gravità può anche esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario.
        3. In caso di estrema gravità, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro vigilante, può deliberare lo scioglimento dei consigli nazionali, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.


Art. 16.

(Sistema disciplinare).

        1. La funzione disciplinare è attribuita ad organi nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti per legge all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi gestionali degli ordini e composti con modalità idonee ad assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e indipendenza.
        2. Le norme in materia disciplinare garantiscono lo svolgimento di un giusto procedimento con specifico riferimento all'equilibrio delle diverse posizioni processuali, alle impugnazioni avverso i provvedimenti degli organi locali presso gli organi nazionali nonché all'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i provvedimenti degli organi nazionali esclusivamente per motivi di diritto; individuano le regole ed i meccanismi processuali idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione disciplinare e la celere conclusione del procedimento, con attribuzione al Ministro vigilante del potere di esercizio, in via sostitutiva, dell'azione disciplinare e con la previsione della sua partecipazione al procedimento nei casi di inerzia dell'ordine competente.


Capo III

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI


Art. 17.

(Riconoscimento).

        1. Possono essere riconosciute, con gli effetti stabiliti dal codice civile, libere associazioni di prestatori di attività professionali non protette che agiscono nel rispetto del principio della libera concorrenza al fine di meglio conseguire gli scopi indicati all'articolo 3.
        2. E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro delle libere associazioni di cui al comma 1.
        3. Il riconoscimento è effettuato con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i consigli nazionali degli ordini professionali operanti nel medesimo campo di attività.
        4. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all'esercizio dell'attività professionale e all'uso del titolo da parte degli aderenti alle associazioni di cui al comma 1.
        5. E' garantito il pluralismo associativo nell'ambito degli esercenti una medesima attività professionale.
        6. Il riconoscimento può essere revocato quando l'associazione non adempia alle funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto sociale.
        7. Al CNEL è attribuita la funzione di istruire le domande di riconoscimento e di verificarne la compatibilità con la legislazione vigente in materia, nonché di formulare il proprio parere, anche di opportunità, circa il riconoscimento.

Capo IV

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI


SEZIONE I

Disposizioni comuni


Art. 18.

(Ammissibilità).

        1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione intellettuale protetta possono costituire società aventi per oggetto l'esercizio in comune della professione.
        2. Le società tra professionisti sono dotate di personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione nell'albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società può svolgere la propria attività.
        3. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società per l'esercizio delle attività professionali protette in forma diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione del divieto determina la nullità della società e degli atti compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
        4. La presente legge non si applica alle professioni i cui ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo dell'attività professionale.
        5. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.


Art. 19.

(Incarico e prestazione professionale).

        1. L'incarico professionale può essere conferito direttamente al singolo associato come alla società; in tale ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente al cliente il nome del professionista cui sarà affidato l'incarico stesso.
        2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche della professione di appartenenza.
        3. Ciascun professionista è personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.
        4. La società è solidalmente responsabile, con l'intero suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza dell'espletamento dell'incarico professionale.


Art. 20.

(Responsabilità disciplinare).

        1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla società, la società stessa risponde disciplinarmente nello stesso modo in cui risponde il professionista.
        2. La società risponde inoltre disciplinarmente delle infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche ad essa direttamente imputabili.
        3. La responsabilità disciplinare della società si estende anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il comportamento illecito della società.


Art. 21.

(Ordini professionali).

        1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.
        2. La violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare.


Art. 22.

(Società multiprofessionali).

        1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, può essere autorizzata, con i limiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento stesso, la partecipazione in società di persone fisiche esercenti altre professioni intellettuali al fine di effettuare prestazioni professionali diverse ma coordinate tra loro.
        2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con quelle proprie della società.
        3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le prestazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno dei soci abilitato all'esercizio di tale professione.


Art. 23.

(Società tra professionisti esercenti professioni
tecniche).

        1. Le società tra professionisti esercenti professioni tecniche, individuate nei regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, possono essere costituite anche in forma di società a responsabilità limitata o per azioni, di società in accomandita semplice o per azioni e di società cooperative, secondo quanto stabilito alla sezione V del presente capo.
        2. Alle società di cui al presente articolo si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 33 e 34.
        3. La denominazione sociale delle società di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione che si tratta di società tra professionisti.
        4. I regolamenti di cui al comma 1 possono introdurre particolari vincoli o divieti al trasferimento delle partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non consentiti dalla presente legge.


Art. 24.

(Partecipazione a più società).

        1. Salvo quanto stabilito con il regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, ogni socio non può partecipare che ad una sola società professionale e non può esercitare la medesima attività professionale a titolo individuale.
        2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento alla data di costituzione della società sono trasferiti alla società stessa; di tale trasferimento deve essere data immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve essere fatta al cliente in caso di scioglimento della società.
        3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se previsti nelle relative tariffe professionali.


SEZIONE II

Costituzione della società


Art. 25.

(Forma e condizioni).

        1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione autenticata o per atto pubblico.
        2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40 sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione della società e per la sua iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni e per le singole professioni.


Art. 26.

(Numero dei soci).

        1. Le società non possono comprendere più di dieci soci, salva diversa determinazione contenuta nei regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, che possono altresì stabilire limitazioni numeriche in rapporto al numero degli iscritti all'albo professionale.


Art. 27.

(Denominazione sociale).

        1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione "e altri", se presenti.
        2. Il nome di uno o più professionisti non più associati può essere conservato nella denominazione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.


Art. 28.

(Conferimenti).

        1. Nell'atto costitutivo possono essere previsti conferimenti da parte dei soci sia in denaro che in natura.
        2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai soci concordemente.
        3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.


Art. 29.

(Durata).

        1. La durata della società è stabilita nell'atto costitutivo.
        2. E' in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.


Art. 30.

(Oggetto).

        1. La società tra professionisti può assumere per oggetto esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale.
        2. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.
        3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.


Art. 31.

(Modifiche statutarie).

        1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della società possono essere adottate solo con il consenso di tutti i soci.
        2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono consentite, tranne quelle tra professionisti già associati se previste dallo statuto sociale.


SEZIONE III

Norme di funzionamento


Art. 32.

(Organi della società).

        1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.
        2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili ed alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.
        3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione sociale.
        4. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, e deliberano a maggioranza semplice.
        5. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.
        6. Gli amministratori rispondono solidalmente ed illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.


Art. 33.

(Esclusione del socio).

        1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di cancellazione o di radiazione del socio dall'albo professionale.
        2. La sospensione dall'esercizio dell'attività professionale costituisce giusta causa di esclusione da deliberare con la maggioranza semplice dei soci escludendo dal computo il socio sospeso.


Art. 34.

(Scioglimento).

        1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dallo statuto sociale, anche in quelli eventualmente previsti nei regolamenti di cui all'articolo 40.
        2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale intento al proprio ordine professionale.


SEZIONE IV

Norme finali


Art. 35.

(Rinvio).

        1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, dai regolamenti di cui all'articolo 40 e dagli statuti sociali, si applicano alle società tra professionisti, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo V del libro quinto del codice civile.
        2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le società tra professionisti iscritti in albi sono disciplinate da leggi speciali".


SEZIONE V

Società per professioni tecniche


Art. 36.

(Società a responsabilità limitata e
per azioni).

        1. Nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni, la quota di capitale appartenente ai soci professionisti iscritti in albi professionali deve in ogni caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.
        2. Nelle società di cui al comma 1 la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci professionisti iscritti in albi professionali.


Art. 37.

(Società in accomandita).

        1. Possono essere soci accomandatari solo i soci professionisti iscritti in albi professionali.
        2. La quota complessiva di capitale sociale spettante ai soci accomandatari deve superare la metà del capitale stesso.


Art. 38.

(Società cooperative).

        1. Nelle società cooperative il numero dei soci non può essere inferiore a cinque.
        2. Possono essere ammessi quali soci solo professionisti iscritti in albi e non sono ammessi soci sovventori.
        3. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.


SEZIONE VI

Disciplina previdenziale e fiscale


Art. 39.

(Norme previdenziali e fiscali).

        1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti.
        2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali, soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se derivanti da specifiche prestazioni professionali della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altre fonti reddituali.
        3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.


Capo V

NORME DI ATTUAZIONE


Art. 40.

(Regolamenti di attuazione).

        1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle disposizioni anche di legge con esse incompatibili.
        2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti gli ordini professionali, alle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro due mesi dalla data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni che non tengano conto del parere delle Commissioni parlamentari.
        3. In relazione alle disposizioni contenute negli articoli 5, 10, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 34 relativi al tirocinio, ai sistemi elettorali, alle tariffe, ai sistemi disciplinari, alle società multiprofessionali, alle società tra professionisti esercenti professioni tecniche, alla partecipazione in più società, alle condizioni per la costituzione delle società, al numero dei soci, alla durata in carica degli amministratori ed allo scioglimento delle società, sono emanati, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, regolamenti specifici per ogni singola professione.
        4. Nell'adozione dei regolamenti di cui al comma 3 devono essere seguiti i princìpi direttivi risultanti dalle leggi speciali in materia di professioni intellettuali non in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle direttive comunitarie e si deve comunque tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in materia.



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