XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 901
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina le professioni
intellettuali e le rispettive forme organizzative, in coerenza
con la normativa comunitaria.
Art. 2.
(Princìpi generali).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi generali dell'ordinamento in materia di professioni
intellettuali e possono essere derogate o modificate solo
espressamente.
2. Nuovi ordini professionali e nuove associazioni di
professionisti non possono essere istituiti con decreto-legge;
analogamente non possono essere soppressi con decreto-legge
ordini e associazioni professionali già esistenti.
Art. 3.
(Finalità).
1. La presente legge garantisce il libero esercizio delle
professioni intellettuali in qualunque modo e forma
esercitate, anche in forma subordinata o collettiva, al fine
di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente
legge ad esse ricollega, anche in ragione di pubbliche
funzioni alle medesime attribuite, ed allo scopo di garantire
ai fruitori dei servizi professionali la qualità e la
correttezza della prestazione richiesta.
2. La presente legge provvede affinché le professioni
intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano
il rispetto dei princìpi della personalità della prestazione,
del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità
diretta ed individuale del professionista, secondo regole di
deontologia legittimamente stabilite.
3. La presente legge individua i criteri per garantire la
concorrenza professionale, secondo canoni compatibili con la
natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione
delle professioni intellettuali.
Art. 4.
(Accesso).
1. L'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali
è libero, senza vincoli di predeterminazione numerica se non
per quelle cui sono demandate pubbliche funzioni e fatto salvo
l'esame di Stato per l'abilitazione professionale nei casi
previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 5.
(Tirocinio).
1. La disciplina del tirocinio, ove richiesto dai singoli
ordinamenti professionali, deve rispondere ai requisiti di
effettività e di flessibilità dell'attività formativa e
contenere la previsione di possibili forme alternative di
durata omogenea che consentano lo svolgimento del tirocinio
anche contemporaneamente agli studi necessari per il
conseguimento del titolo professionale, purché sia garantito
comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della
professione.
Capo II
PROFESSIONI PROTETTE
Art. 6.
(Albi ed ordini professionali).
1. La legge individua le attività professionali protette,
disponendo la formazione di appositi albi professionali e la
costituzione di ordini professionali di cui fanno parte gli
iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica periodica
degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante
la qualificazione professionale degli iscritti agli albi e la
qualità delle prestazioni professionali.
2. Gli ordini professionali svolgono le funzioni di tenuta
ed aggiornamento degli albi, di formazione e di aggiornamento
professionale, di monitoraggio del mercato delle prestazioni e
di ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, di
controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni,
anche in relazione alle norme di deontologia professionale, di
informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole
prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle
relative norme tecniche.
3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati
a livello locale e nazionale, tenuto conto delle specifiche
necessità delle singole professioni, ai sensi di quanto
stabilito dai rispettivi ordinamenti.
4. Gli ordini professionali sono enti pubblici non
economici e sono soggetti alla vigilanza del Ministro indicato
dalla legge. Essi non rientrano fra le amministrazioni
pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.
5. La presente legge indica in quali casi gli atti e le
deliberazioni degli ordini sono soggetti ad approvazione del
Ministro vigilante che, salvo che la legge non disponga
diversamente, può negarla solo per motivi di legittimità.
Art. 7.
(Assicurazione professionale).
1. L'esercizio delle professioni protette è subordinato
alla prestazione da parte del professionista di idonea
garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente
ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale,
tale da assicurare l'effettivo risarcimento del danno, anche
in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da
collaboratori.
2. Ciascun ordine, tramite il proprio consiglio nazionale,
assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione del comma
1, che sono soggette ad approvazione da parte del Ministro
vigilante che verifica la congruità delle assicurazioni
previste dal medesimo comma 1.
Art. 8.
(Consigli nazionali).
1. I consigli nazionali:
a) esercitano le funzioni di vigilanza, indirizzo,
coordinamento e rappresentanza istituzionale degli iscritti a
livello nazionale e locale;
b) adottano atti sostitutivi in caso di inerzia
dei consigli locali;
c) adottano misure idonee ad assicurare la
completa informazione in materia di prestazioni
professionali;
d) procedono all'approvazione di tariffe con
riferimento alla complessità e alla qualità della singola
prestazione, come stabilito dall'articolo 12;
e) esercitano la potestà regolamentare in materia
di organizzazione, come stabilito dall'articolo 13;
f) adottano i codici deontologici previsti
dall'articolo 11;
g) hanno il potere di regolamentazione nelle
materie indicate dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.
626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni.
Art. 9.
(Consigli locali).
1. Ai consigli locali sono attribuite le funzioni in
materia di formazione e di tenuta degli albi nonché, in
ossequio al principio di sussidiarietà, ogni altra funzione
non espressamente attribuita ai consigli nazionali, compreso
il controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione
negli albi.
2. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere
conto degli indirizzi e dei princìpi adottati in materia dai
consigli nazionali.
Art. 10.
(Sistemi elettorali).
1. La presente legge assicura che i meccanismi elettorali
stabiliti per la nomina degli organi degli ordini garantiscano
la trasparenza delle procedure, la tutela delle minoranze e la
disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza.
2. Possono essere stabiliti, con i regolamenti da emanare
ai sensi dell'articolo 40, comma 3, particolari limiti
all'elezione nel medesimo organo di professionisti associati
nella stessa società professionale.
Art. 11.
(Codici deontologici).
1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un
codice deontologico, valido per tutte le articolazioni
territoriali del medesimo ordine, elaborando le regole
ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità della
prestazione professionale, secondo i princìpi dettati dalla
presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento
professionale.
2. Il codice deontologico è adottato dal consiglio
nazionale dell'ordine con deliberazione assunta previa
consultazione degli organi locali ed approvata dal Ministro
vigilante.
Art. 12.
(Tariffe).
1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono
stabilite dai rispettivi ordini, secondo le norme fissate in
ciascun ordinamento con riferimento alla complessità e alla
qualità della singola prestazione; salvo quanto stabilito al
comma 2, esse non sono vincolanti ma ad esse si può fare
riferimento in caso di mancata determinazione consensuale del
compenso spettante al professionista.
2. Possono essere fissate tariffe massime inderogabili; le
tariffe minime possono essere dichiarate inderogabili solo nel
caso di prestazioni professionali imposte come obbligatorie o
che costituiscono esercizio di pubblica funzione.
3. Le deliberazioni in materia di tariffe inderogabili
sono approvate dal Ministro vigilante, con sindacato esteso
anche al merito.
Art. 13.
(Potestà regolamentare).
1. I consigli nazionali adottano il regolamento per
l'organizzazione interna degli organi, in attuazione della
disciplina recata dalle disposizioni legislative vigenti.
2. I regolamenti organizzativi sono soggetti ad
impugnativa davanti agli organi di giustizia amministrativa da
parte del Ministro vigilante, degli organi locali dell'ordine
e dei rispettivi presidenti.
Art. 14.
(Pubblicità).
1. La pubblicità delle attività professionali è
consentita, purché sia effettuata garantendo la correttezza
dell'informazione pubblicitaria e nel rispetto delle norme
deontologiche stabilite in materia, anche con riferimento al
decoro ed al prestigio della professione.
Art. 15.
(Poteri sostitutivi e di controllo).
1. Il controllo sugli organi locali è attribuito ai
consigli nazionali i quali possono esercitare poteri
sostitutivi e, nei casi più gravi, chiedere al Ministro
vigilante di sciogliere i consigli locali.
2. Il Ministro vigilante esercita i poteri di controllo
sull'attività degli organi nazionali degli ordini, anche con
riferimento all'esercizio dei poteri di cui al comma 1; in
caso di assoluta e rilevante gravità può anche esercitare
poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario.
3. In caso di estrema gravità, il Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro vigilante, può deliberare lo
scioglimento dei consigli nazionali, previo parere non
vincolante delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti.
Art. 16.
(Sistema disciplinare).
1. La funzione disciplinare è attribuita ad organi
nazionali e locali, non giurisdizionali, competenti per legge
all'esercizio del potere disciplinare, distinti dagli organi
gestionali degli ordini e composti con modalità idonee ad
assicurare adeguata rappresentatività, imparzialità e
indipendenza.
2. Le norme in materia disciplinare garantiscono lo
svolgimento di un giusto procedimento con specifico
riferimento all'equilibrio delle diverse posizioni
processuali, alle impugnazioni avverso i provvedimenti degli
organi locali presso gli organi nazionali nonché
all'esperibilità del ricorso in Cassazione avverso i
provvedimenti degli organi nazionali esclusivamente per motivi
di diritto; individuano le regole ed i meccanismi processuali
idonei a consentire l'efficace esercizio dell'azione
disciplinare e la celere conclusione del procedimento, con
attribuzione al Ministro vigilante del potere di esercizio, in
via sostitutiva, dell'azione disciplinare e con la previsione
della sua partecipazione al procedimento nei casi di inerzia
dell'ordine competente.
Capo III
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Art. 17.
(Riconoscimento).
1. Possono essere riconosciute, con gli effetti stabiliti
dal codice civile, libere associazioni di prestatori di
attività professionali non protette che agiscono nel rispetto
del principio della libera concorrenza al fine di meglio
conseguire gli scopi indicati all'articolo 3.
2. E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro delle libere associazioni di cui al comma 1.
3. Il riconoscimento è effettuato con decreto del Ministro
della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL) e i consigli nazionali degli ordini
professionali operanti nel medesimo campo di attività.
4. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di
esclusiva all'esercizio dell'attività professionale e all'uso
del titolo da parte degli aderenti alle associazioni di cui al
comma 1.
5. E' garantito il pluralismo associativo nell'ambito
degli esercenti una medesima attività professionale.
6. Il riconoscimento può essere revocato quando
l'associazione non adempia alle funzioni stabilite dalla
presente legge e dallo statuto sociale.
7. Al CNEL è attribuita la funzione di istruire le domande
di riconoscimento e di verificarne la compatibilità con la
legislazione vigente in materia, nonché di formulare il
proprio parere, anche di opportunità, circa il
riconoscimento.
Capo IV
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
SEZIONE I
Disposizioni comuni
Art. 18.
(Ammissibilità).
1. Le persone fisiche esercenti una stessa professione
intellettuale protetta possono costituire società aventi per
oggetto l'esercizio in comune della professione.
2. Le società tra professionisti sono dotate di
personalità giuridica che si acquisisce con l'iscrizione
nell'albo professionale; solo dopo tale iscrizione la società
può svolgere la propria attività.
3. E' vietato costituire, esercitare o dirigere società
per l'esercizio delle attività professionali protette in forma
diversa da quanto previsto dalla presente legge. La violazione
del divieto determina la nullità della società e degli atti
compiuti e costituisce infrazione disciplinare.
4. La presente legge non si applica alle professioni i cui
ordinamenti già disciplinano l'esercizio collettivo
dell'attività professionale.
5. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione
di associazioni tra professionisti.
Art. 19.
(Incarico e prestazione professionale).
1. L'incarico professionale può essere conferito
direttamente al singolo associato come alla società; in tale
ultimo caso la società è tenuta a comunicare contestualmente
al cliente il nome del professionista cui sarà affidato
l'incarico stesso.
2. La prestazione professionale è svolta direttamente dal
singolo professionista, secondo le regole anche deontologiche
della professione di appartenenza.
3. Ciascun professionista è personalmente ed
illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta.
4. La società è solidalmente responsabile, con l'intero
suo patrimonio, dei danni subiti dal terzo in conseguenza
dell'espletamento dell'incarico professionale.
Art. 20.
(Responsabilità disciplinare).
1. Qualora l'infrazione disciplinare commessa dal
professionista sia ricollegabile a direttive imposte dalla
società, la società stessa risponde disciplinarmente nello
stesso modo in cui risponde il professionista.
2. La società risponde inoltre disciplinarmente delle
infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche
ad essa direttamente imputabili.
3. La responsabilità disciplinare della società si estende
anche agli amministratori ed ai soci che, nell'esercizio dei
loro poteri deliberativi e di direzione, hanno determinato il
comportamento illecito della società.
Art. 21.
(Ordini professionali).
1. Gli ordini professionali esercitano nei confronti dei
soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti
dal capo II e dai singoli ordinamenti professionali.
2. La violazione dei patti sociali può essere assunta come
infrazione disciplinare.
Art. 22.
(Società multiprofessionali).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 40,
comma 3, può essere autorizzata, con i limiti ed alle
condizioni stabiliti dal regolamento stesso, la partecipazione
in società di persone fisiche esercenti altre professioni
intellettuali al fine di effettuare prestazioni professionali
diverse ma coordinate tra loro.
2. Non è consentita la partecipazione di soggetti
esercenti attività ritenute per legge, regolamento o norma
deontologica, incompatibili con quelle proprie della
società.
3. Le società previste dal presente articolo possono
effettuare le prestazioni proprie di una determinata
professione solo attraverso uno dei soci abilitato
all'esercizio di tale professione.
Art. 23.
(Società tra professionisti esercenti professioni
tecniche).
1. Le società tra professionisti esercenti professioni
tecniche, individuate nei regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 40, comma 3, possono essere costituite anche in
forma di società a responsabilità limitata o per azioni, di
società in accomandita semplice o per azioni e di società
cooperative, secondo quanto stabilito alla sezione V del
presente capo.
2. Alle società di cui al presente articolo si applicano
comunque le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21,
22, 24, 27, 30, 33 e 34.
3. La denominazione sociale delle società di cui al
presente articolo deve contenere l'indicazione che si tratta
di società tra professionisti.
4. I regolamenti di cui al comma 1 possono introdurre
particolari vincoli o divieti al trasferimento delle
partecipazioni sociali ovvero consentire che negli statuti
sociali possano essere stabiliti vincoli o divieti non
consentiti dalla presente legge.
Art. 24.
(Partecipazione a più società).
1. Salvo quanto stabilito con il regolamento da emanare ai
sensi dell'articolo 40, comma 3, ogni socio non può
partecipare che ad una sola società professionale e non può
esercitare la medesima attività professionale a titolo
individuale.
2. Gli incarichi professionali in corso di svolgimento
alla data di costituzione della società sono trasferiti alla
società stessa; di tale trasferimento deve essere data
immediata comunicazione al cliente. Analoga comunicazione deve
essere fatta al cliente in caso di scioglimento della
società.
3. In entrambi i casi di cui al comma 2, il cliente ha
facoltà di recesso senza oneri a proprio carico, anche se
previsti nelle relative tariffe professionali.
SEZIONE II
Costituzione della società
Art. 25.
(Forma e condizioni).
1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena
di nullità, per scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o per atto pubblico.
2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 40
sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione
della società e per la sua iscrizione nell'albo professionale,
valevoli per tutte le professioni e per le singole
professioni.
Art. 26.
(Numero dei soci).
1. Le società non possono comprendere più di dieci soci,
salva diversa determinazione contenuta nei regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 40, comma 3, che possono
altresì stabilire limitazioni numeriche in rapporto al numero
degli iscritti all'albo professionale.
Art. 27.
(Denominazione sociale).
1. La denominazione sociale è costituita dal nome di tutti
i soci ovvero dal nome di almeno due soci con l'indicazione "e
altri", se presenti.
2. Il nome di uno o più professionisti non più associati
può essere conservato nella denominazione sociale a condizione
che il socio cessato non eserciti più la professione, che vi
sia il suo consenso, espresso anche preventivamente alla
cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella
denominazione un'indicazione idonea circa la cessazione della
sua partecipazione e che nella società continui ad esercitare
almeno uno dei professionisti che abbia esercitato nella
società stessa insieme al socio cessato.
Art. 28.
(Conferimenti).
1. Nell'atto costitutivo possono essere previsti
conferimenti da parte dei soci sia in denaro che in natura.
2. Il valore dei conferimenti in natura è determinato dai
soci concordemente.
3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento,
può essere attribuita ai soci in ragione dei conferimenti
effettuati.
Art. 29.
(Durata).
1. La durata della società è stabilita nell'atto
costitutivo.
2. E' in ogni caso consentito il recesso dalla società con
preavviso di almeno un anno, salvo che ricorra una giusta
causa.
Art. 30.
(Oggetto).
1. La società tra professionisti può assumere per oggetto
esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale.
2. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di
qualsiasi natura che siano strumentali all'esercizio
professionale e compiere qualsiasi attività diretta a tale
scopo.
3. Gli atti compiuti in violazione del presente articolo
sono inefficaci nei confronti della società e spiegano i loro
effetti in capo a coloro che li hanno compiuti in nome della
società e di coloro che comunque li hanno autorizzati.
Art. 31.
(Modifiche statutarie).
1. Le modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto
sociale della società possono essere adottate solo con il
consenso di tutti i soci.
2. Le cessioni delle partecipazioni sociali non sono
consentite, tranne quelle tra professionisti già associati se
previste dallo statuto sociale.
SEZIONE III
Norme di funzionamento
Art. 32.
(Organi della società).
1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e
l'organo di amministrazione.
2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori,
secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede
all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili
ed alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri
che le sono conferiti dallo statuto sociale.
3. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia
l'importo della sua partecipazione sociale.
4. Gli amministratori durano in carica per il termine
stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al
termine stabilito nei regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 40, comma 3, e deliberano a maggioranza
semplice.
5. La rappresentanza della società spetta agli
amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione
statutaria.
6. Gli amministratori rispondono solidalmente ed
illimitatamente per gli atti compiuti in nome della
società.
Art. 33.
(Esclusione del socio).
1. L'esclusione del socio è deliberata da almeno i due
terzi degli altri soci; essa avviene di diritto in caso di
cancellazione o di radiazione del socio dall'albo
professionale.
2. La sospensione dall'esercizio dell'attività
professionale costituisce giusta causa di esclusione da
deliberare con la maggioranza semplice dei soci escludendo dal
computo il socio sospeso.
Art. 34.
(Scioglimento).
1. La società si scioglie, oltre che nei casi previsti
dalla legislazione vigente in materia e dallo statuto sociale,
anche in quelli eventualmente previsti nei regolamenti di cui
all'articolo 40.
2. Ciascun socio, in caso di contestazione sullo
scioglimento della società ovvero nelle more dei relativi
adempimenti formali, ha diritto di svolgere la propria
attività professionale, con il solo obbligo di comunicare tale
intento al proprio ordine professionale.
SEZIONE IV
Norme finali
Art. 35.
(Rinvio).
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, dai regolamenti di cui all'articolo 40 e dagli statuti
sociali, si applicano alle società tra professionisti, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei capi I e II
del titolo V del libro quinto del codice civile.
2. All'articolo 2249 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Le società tra professionisti iscritti in albi sono
disciplinate da leggi speciali".
SEZIONE V
Società per professioni tecniche
Art. 36.
(Società a responsabilità limitata e
per azioni).
1. Nelle società a responsabilità limitata e nelle società
per azioni, la quota di capitale appartenente ai soci
professionisti iscritti in albi professionali deve in ogni
caso essere superiore ai due terzi del capitale sociale.
2. Nelle società di cui al comma 1 la maggioranza degli
amministratori deve essere costituita da soci professionisti
iscritti in albi professionali.
Art. 37.
(Società in accomandita).
1. Possono essere soci accomandatari solo i soci
professionisti iscritti in albi professionali.
2. La quota complessiva di capitale sociale spettante ai
soci accomandatari deve superare la metà del capitale
stesso.
Art. 38.
(Società cooperative).
1. Nelle società cooperative il numero dei soci non può
essere inferiore a cinque.
2. Possono essere ammessi quali soci solo professionisti
iscritti in albi e non sono ammessi soci sovventori.
3. Per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento
delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.
SEZIONE VI
Disciplina previdenziale e fiscale
Art. 39.
(Norme previdenziali e fiscali).
1. L'attività professionale svolta dai soci dà luogo a
tutti gli obblighi e ai diritti previsti dalle norme
previdenziali vigenti.
2. I redditi della società sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla sua
quota di partecipazione e sono considerati, ai fini fiscali,
soltanto in capo ad esso, come redditi professionali, se
derivanti da specifiche prestazioni professionali della
società, e come redditi da partecipazione in società di
persone, se derivanti da altre fonti reddituali.
3. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro
conferimenti sono considerati, ai fini fiscali, come redditi
di capitale.
Capo V
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 40.
(Regolamenti di attuazione).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Governo adotta misure per l'attuazione delle
disposizioni contenute nella presente legge; con gli stessi
regolamenti sono dettate norme di coordinamento con la
legislazione vigente ed è disposta l'abrogazione delle
disposizioni anche di legge con esse incompatibili.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono
trasmessi, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di
Stato e sentiti gli ordini professionali, alle competenti
Commissioni parlamentari che si esprimono entro due mesi dalla
data di trasmissione; decorso tale termine i regolamenti sono
emanati anche in mancanza del parere. Il Governo, nell'emanare
i regolamenti, è tenuto a motivare l'adozione di disposizioni
che non tengano conto del parere delle Commissioni
parlamentari.
3. In relazione alle disposizioni contenute negli articoli
5, 10, 12, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 32 e 34 relativi al
tirocinio, ai sistemi elettorali, alle tariffe, ai sistemi
disciplinari, alle società multiprofessionali, alle società
tra professionisti esercenti professioni tecniche, alla
partecipazione in più società, alle condizioni per la
costituzione delle società, al numero dei soci, alla durata in
carica degli amministratori ed allo scioglimento delle
società, sono emanati, con la medesima procedura di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, regolamenti specifici per
ogni singola professione.
4. Nell'adozione dei regolamenti di cui al comma 3 devono
essere seguiti i princìpi direttivi risultanti dalle leggi
speciali in materia di professioni intellettuali non in
contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e
dalle direttive comunitarie e si deve comunque tenere conto
delle specificità dei singoli ordinamenti professionali quali
risultanti dalla normativa vigente in materia.