XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 901




        Onorevoli Colleghi! - E' incontestabile l'esigenza di modernizzare l'ordinamento delle professioni intellettuali, liberandole dai vincoli corporativi ma salvaguardandone ad un tempo sia le funzioni di interesse generale, che alle professioni competono, sia le attribuzioni di interesse pubblico in senso stretto, proprie di alcune di esse; la tutela degli interessi degli utenti, da realizzare in modo più efficace anche in considerazione della normativa comunitaria, data la natura delle prestazioni professionali (natura intellettuale, obbligazione di mezzi con risultati spesso non valutabili o apprezzabili solo nel lungo periodo, personalità della prestazione e quindi responsabilità individuale, autonomia ed indipendenza della professione), si realizza, nell'ambito del libero mercato, sulla base di regole e di parametri assolutamente diversi rispetto a quelli vigenti nel sistema delle imprese. Ci piace ricordare alcune significative e puntuali osservazioni che il professor Natalino Irti, nel corso di un convegno tenutosi nell'anno 1998, ha svolto in merito: "Le prestazioni dei professionisti si distinguono da altri servizi per una decisiva caratteristica: di implicare sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere, e, quindi, di rivelare un contenuto creativo o inventivo (...) La prestazione intellettuale non è una semplice prestazione tecnica, applicativa e ripetitiva, ma una prestazione che confronta un sapere ad un problema (...) Il profilo economico (cioè, lo scambio tra prestazione e corrispettivo pecuniario) non può eliminare il contenuto intellettuale ed inventivo delle professioni; il mercato e la concorrenza sono, per così dire, giudici di secondo grado, poiché presuppongono previ controlli sulla capacità di rendere la prestazione intellettuale. L'interesse del cittadino è garantito non soltanto dalla quantità dell'offerta, ma dall'accertata qualità di essa. Quando si replica che la piena e libera concorrenza eliminerebbe, di per sé, i professionisti meno capaci e meritevoli, si dimentica di indicare il costo di questa selezione: cioé, il sacrificio di cittadini delusi nelle loro attese e insoddisfatti nei loro bisogni: di cittadini che confidarono vanamente nella qualità della prestazione professionale". La modernizzazione degli ordinamenti professionali è sollecitata fortemente dallo scenario europeo sotto un duplice aspetto:

            1) innanzitutto in relazione alla necessità di adeguamento alla normativa comunitaria, espressa da alcune decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee in tema di tariffe e dalle direttive comunitarie in tema di libertà di stabilimento e di riconoscimento dei titoli di studio. I problemi posti dall'appartenenza all'Unione europea sono esposti in modo organico dalla relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (antitrust) al termine dell'indagine su ordini e collegi professionali (approvata nella adunanza del 3 ottobre 1997), che ha mosso varie censure al sistema ordinistico delle professioni intellettuali, sotto diversi profili, ma ha comunque riconosciuto, in considerazione delle peculiarità dell'offerta delle prestazioni professionali, la legittimità del sistema degli ordini professionali quali garanti dell'utente in ordine alla qualità della prestazione professionale, e quindi ha riconosciuto pienamente ammissibili i controlli sull'accesso (peraltro disposti dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, attraverso la previsione di un esame di Stato per l'abilitazione professionale), e ancor più ha individuato negli ordini professionali i garanti dell'aggiornamento e della correttezza del professionista. Le più significative antinomie al sistema di libera concorrenza sono state individuate dall'Autorità antitrust nella natura obbligatoria e vincolante delle tariffe e nel divieto di pubblicità; nella relazione è stato segnalato come strumento di sviluppo della concorrenza il ricorso alle società tra professionisti, pur venendo riconosciuta la necessità del ricorso a modelli diversificati per le professioni rispetto alle imprese e per singoli tipi di professione;

            2) in relazione alle diversità presenti negli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea, occorre cercare di individuare gli strumenti normativi più competitivi senza dimenticare che, sotto certi profili, gli ordinamenti professionali italiani possono non essere da meno rispetto a quelli di altri Paesi e che, comunque, anche in questo campo, va fortemente sostenuto il principio di sussidiarietà applicabile anche a livello europeo.

        Altro fenomeno che rende urgente un intervento legislativo è quello della proliferazione degli ordini professionali, costituiti spesso, anche se non sempre, per garantire non gli interessi generali che il sistema ordinistico è chiamato a realizzare, quanto meri interessi corporativi, limitando la concorrenza tra gli iscritti mediante il controllo dell'accesso e del costo delle prestazioni in aperto contrasto con la disposizione dell'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà di iniziativa economica. Da qui nasce l'esigenza di resistere alle pressioni corporative delle nuove professioni, apprestando strumenti legislativi che, nell'ottica della garanzia della qualità della prestazione, consentano l'istituzione di associazioni professionali, la partecipazione alle quali, senza alcuna esclusività, rappresenti un adeguato attestato per il professionista associato ed un indice di qualità professionale per l'utente. Nella scorsa legislatura il Governo ha risposto a tali problematiche in modo contraddittorio e tutt'altro che rassicurante, in un primo momento mediante il tentativo di disciplinare le società tra professionisti con regolamento interministeriale (previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha abrogato il divieto di costituzione di società tra professionisti disposto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815) - vicenda conclusasi, come noto, con la rinuncia all'emanazione del provvedimento, grazie al voto del Senato della Repubblica di una mozione di iniziativa di Forza Italia ed approvata a larghissima maggioranza - poi presentando un disegno di legge (atto Camera n. 5092 della XIII legislatura) che, al di là dei contenuti specifici (ma del tutto generici, insufficienti e spesso contraddittori), prevedeva un'amplissima delega legislativa che autorizzava il Governo, per la durata di un triennio (un anno per l'esercizio delle deleghe e due anni per i decreti di correzione), a modificare a tutto campo gli ordinamenti professionali senza alcun controllo e senza alcuna trasparenza. La presente proposta di legge (che ripropone l'atto Camera n. 5482 della XIII legislatura) cerca di dare una soluzione alle esigenze sopra rappresentate, coniugando insieme l'apertura verso nuove forme di esercizio delle professioni e verso nuovi compiti degli ordini professionali con il rispetto per il sistema degli ordini che va sì riformato, profondamente, ma va anche preservato nelle sue caratteristiche essenziali.
        Gli ordini professionali devono recuperare le funzioni loro proprie di controllo e di verifica della deontologia e della disciplina e di garanti della correttezza e del livello delle prestazioni professionali ma, soprattutto, dell'indipendenza e dell'autonomia dei singoli professionisti anche in funzione della tutela dell'utente; le esigenze di competitività tra i professionisti posteci dalla normativa comunitaria e, ancora prima, dallo scenario economico attuale, interno e internazionale, ci portano naturalmente ad equiparare le professioni alle imprese, ma solo nella considerazione della collocazione delle attività delle professioni nel mercato e della necessità che sia garantito l'utente, attraverso gli strumenti tipici del mercato stesso, riconsiderati e calibrati a misura delle professioni mediante norme appropriate ed efficaci.
        La proposta di legge dice sì ai professionisti nel mercato, ma con lo statuto del professionista, senza cedimenti a tentativi né a tentazioni di mercificazione dell'attività professionale; dice sì, quindi, alle professioni in regime di concorrenza, ma secondo regole loro proprie, ritagliate in base alle caratteristiche peculiari delle professioni intellettuali in ragione anche della natura particolare di ciascuna di esse.
        La proposta di legge persegue l'obiettivo di dare un forte e qualificato sostegno al programma di modernizzazione delle professioni intellettuali e della loro organizzazione, rifuggendo da tentazioni, spesso alimentate da pregiudizi ideologici, di voler ribaltare il sistema degli ordini professionali in quanto presunti meccanismi di mera tutela di interessi corporativi e quindi di chiusura all'innovazione ed alle logiche di mercato.
        Il settore delle professioni, anche se necessita di interventi profondi ed articolati, non appartiene al novero dei settori da riformare in modo così radicale e così immediato da metterne in forse la stessa sopravvivenza, costituendo in ogni caso un modello che rappresenta un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico-sociale di impianto europeo-occidentale. La presente proposta di legge propone, quindi, l'approvazione con legge ordinaria di un vero e proprio statuto delle professioni intellettuali, da inserire nei singoli ordinamenti attraverso strumenti di delegificazione, sotto il costante e vincolante controllo parlamentare.
        A questo punto è opportuno dare conto di alcune soluzioni legislative, quelle più significative, proposte, rinviando all'analisi dell'articolato la puntuale motivazione delle altre scelte compiute. Sul tema delle tariffe viene accolto il principio per cui le tariffe professionali hanno valore puramente indicativo, fungono cioè da orientamento sia per l'utente sia per gli organi di controllo disciplinare, come indici di costo minimo per un adeguato livello di prestazione professionale; continuano peraltro a svolgere la funzione delineata dall'articolo 2233 del codice civile, per il quale: "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice", funzione quindi suppletiva in mancanza di accordo tra le parti. Sono però ammesse tariffe massime vincolanti (come prospettato dalla stessa Autorità antitrust) come pure sono consentite tariffe vincolanti minime nel caso di svolgimento di attività obbligatorie e per l'esercizio di pubbliche funzioni; tale seconda possibilità è stata ritenuta legittima da due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (entrambe in data 18 giugno 1998, causa C-35/96- spedizionieri doganali e causa C-266/96- ormeggiatori), purché siano fissate con procedimento che garantisca, l'imparzialità della loro determinazione.
        In merito alle società tra professionisti, occorre ammettere che muoversi nell'ambito dei modelli di società previsti nel nostro ordinamento civilistico (nati esclusivamente per disciplinare la gestione collettiva delle imprese), così come prevedeva il citato regolamento interministeriale, comporterebbe una disciplina tale da consentire la costituzione di società tra professionisti e soci non professionisti che apportino solo capitale, con le conseguenze:

                a) di subordinare l'attività professionale ad esigenze di remunerazione del capitale, estranee alla logica ed alle funzioni delle attività professionali;

                b) di consentire il "commercio" degli studi professionali attraverso la cessione delle partecipazioni di capitale;

                c) di costituire formidabili strumenti di concorrenza nei confronti degli altri professionisti, concorrenza resa possibile non da una migliore organizzazione del lavoro e da una maggiore efficienza professionale, ma solo dall'abbattimento di costi finanziari e da sinergie tra soci professionisti e soci-finanziatori (ad esempio, istituti bancari, società finanziarie, grandi industrie, eccetera) che non garantiranno, di per sé, né la qualità della prestazione né la tutela dell'utente;

                d) di realizzare organismi di pressione e di condizionamento, sia all'interno dei diversi ordini professionali sia nei confronti dei tradizionali interlocutori istituzionali dei professionisti (pubblica amministrazione, magistratura, eccetera).

        La presente proposta di legge riconosce l'opportunità e l'utilità dello svolgimento delle professioni in forma societaria, ma propone una disciplina specifica per le professioni, con diversificazioni anche significative tra i diversi settori professionali. A tale fine opta per la creazione di modelli speciali per le professioni rinviando l'ammissibilità delle società multiprofessionali e di società ricalcate sui tipi previsti dal codice civile (limitatamente alle professioni tecniche) a regolamenti governativi diversificati per professioni e strutturati in modo da garantire trasparenza, controllo parlamentare, coerenza con il sistema vigente.
        La proposta di legge si articola in cinque capi: il primo è relativo alle disposizioni generali, il secondo ha riguardo alle professioni protette, il terzo disciplina le associazioni tra professionisti esercenti professioni non protette, il quarto ha per oggetto le società tra professionisti, il quinto, ed ultimo, contiene norme di attuazione.
        Il capo I è costituito da cinque articoli che contengono disposizioni generali valevoli per tutte le professioni intellettuali.
        L'articolo 1 individua l'oggetto della legge (le professioni intellettuali e le rispettive forme organizzative) e fa cenno alla normativa comunitaria che costituisce il parametro di assoluta novità del sistema normativo in materia.
        L'articolo 2 attribuisce alle disposizioni contenute nella legge delle caratteristiche che ne segnalano l'assoluta rilevanza nel sistema delle fonti del diritto: le norme in oggetto costituiscono "princìpi generali dell'ordinamento" nel campo delle professioni intellettuali e possono essere derogate o modificate solo espressamente; la decretazione d'urgenza non può istituire nuovi ordini o associazioni professionali né sopprimere quelli esistenti.
        L'articolo 3 enuncia le finalità, le funzioni della legge in oggetto, legge che deve garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali, in qualunque modo siano esercitate, anche in forma subordinata e collettiva; la tutela che la legge accorda alle professioni intellettuali non è solo quella disposta in via generale dall'articolo 41 della Costituzione che garantisce la libertà di iniziativa economica, ma, come evidenziato dal fatto di comprendervi anche le professioni intellettuali esercitate in forma subordinata, una tutela che deriva dalla natura stessa delle professioni intellettuali la cui libertà di esercizio va garantita qualunque sia l'organizzazione in cui si svolge l'attività professionale, e quindi anche nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato ovvero, come vedremo in tema di società tra professionisti, in un ambito societario.
        Il prosieguo dell'articolo indica le ragioni della tutela, richiamando gli interessi pubblici generali che la legge ricollega allo svolgimento delle professioni intellettuali, interessi che non sono solo quelli costituzionalmente protetti - ad esempio, dagli articoli 24, secondo comma (diritto alla difesa), e 32 (diritto alla salute), campi tipici di esercizio professionale - ma anche quelli, più generali, che l'articolo 33, quinto comma, riconnette all'attività professionale considerata dal Costituente come applicazione in concreto delle conoscenze acquisite dal professionista dopo il compimento di un ciclo di studi, basato sull'autonomia delle strutture scolastiche e sulla libertà di insegnare e di apprendere; della adeguatezza di tale percorso di conoscenze lo Stato si fa carico attraverso l'istituzione, come stabilito nel citato articolo 33 della Costituzione, dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale, al fine di garantire, come prosegue l'articolo che stiamo illustrando, la qualità della prestazione professionale ai fruitori dei servizi professionali (agli utenti per adottare il linguaggio comunitario).
        Il comma 1 dell'articolo 3 fa anche cenno a "pubbliche funzioni" attribuite, in varia misura, ad alcune professioni, il che comporta un rafforzamento del rilievo "pubblicistico" delle libere professioni; in materia di tariffe professionali (articolo 12) avremo modo di dare conto della rilevanza più spiccatamente pubblicistica di alcune professioni.
        Il comma 2 individua alcune modalità di esercizio delle professioni che la legge deve assicurare: la personalità, il pluralismo, l'indipendenza, la responsabilità diretta ed individuale, caratteristiche di cui si fa costante applicazione nel seguito della proposta di legge, segnatamente in materia di società; la deontologia è fonte, peculiare e specifica ad ogni professione, di norme di comportamento che nel concreto realizzano tale garanzia (articolo 11), sempre allo scopo, già enunciato nel comma 1, di assicurare la qualità e la correttezza della prestazione professionale; il comma 1 enuncia l'oggetto della tutela, il comma 2 indica la strada per attuarla e renderla effettiva.
        Il comma 3 traccia il confine tra attività professionale e attività di impresa, formulando un principio del tutto ovvio ma mai sufficientemente sottolineato, e cioè che la concorrenza è sistema di regole, che devono in via prioritaria impedire fenomeni definiti comunemente come "distorsivi" della concorrenza (creazione di posizioni di privilegio, quali monopoli ed oligopoli, tenuta di comportamenti ritenuti "sconvenienti" nell'attività economica, ricorso a forme di pubblicità scorrette, modalità di vendita ingannevoli, eccetera), fenomeni che, mutatis mutandis, possiamo trasporre nel mondo delle professioni con una sola accortezza: i fenomeni da combattere nel campo delle professioni, ancorché definiti con gli stessi aggettivi (sconveniente, scorretto, ingannevole), si concretizzano in modi del tutto particolari e non certamente assimilabili ai modelli noti nel campo delle imprese; a nessuno sfugge, ad esempio, come il concetto di "deontologia", tipico del mondo delle professioni, è assolutamente estraneo ed incompatibile con le attività che si svolgono nel campo del mercato dei beni e dei servizi non professionali.
        L'articolo 4 enuncia la regola per cui l'accesso alle professioni è libero, con due sole limitazioni, stabilite comunque da fonte legislativa: la predeterminazione numerica è consentita solo in caso di professioni cui sono demandate pubbliche funzioni, in linea con quanto prevedono gli stessi trattati comunitari che escludono dall'applicazione delle disposizioni in materia di libertà di stabilimento "le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"; è fatto salvo inoltre il ricorso all'esame di Stato come previsto dall'articolo 33, quinto comma, della Costituzione.
        L'articolo 5 regola l'istituto del tirocinio professionale, fissando i seguenti princìpi: il tirocinio è obbligatorio solo ove sia richiesto dai singoli ordinamenti professionali; in tale caso la relativa disciplina deve rispondere all'esigenza di assicurarne effettività e flessibilità con possibilità di disciplinare possibili forme alternative di durata omogenea al tirocinio ordinario nel corso degli studi, purché sia garantito comunque lo studio dei fondamenti teorici e deontologici della professione; ciò al fine di impedire che il tirocinio svolto nel corso degli studi possa in realtà rivelarsi del tutto inidoneo a svolgere la propria funzione (di avvio alla professione, con piena consapevolezza delle regole, scientifiche e deontologiche, che la disciplinano).
        Il capo II disciplina in modo specifico le professioni cosiddette "protette", cioè le professioni strutturate in albi ed ordini professionali, secondo uno schema che viene enunciato, in via generale, dall'articolo 2229 del codice civile e sostanzialmente ripreso dal già citato articolo 33, quinto comma, della Costituzione. E' ben vero che nella Costituzione non si fa parola di albi né di ordini professionali, ma è indubbio che il concetto di "abilitazione professionale", cui fa riferimento l'articolo 33, comporta di necessità l'istituzione di albi, registri, elenchi e simili, nei quali sono iscritti i soggetti abilitati; ne consegue, in conformità con la tradizione giuridica dell'intero sistema occidentale, che agli ordini professionali, cioè ad organismi di autogoverno dei professionisti e come tali garanti dell'indipendenza delle professioni, venga affidata la tenuta degli albi non solo in senso formale ma anche in senso sostanziale (verifica dell'accesso, deontologia, gestione del sistema disciplinare, eccetera).
        L'alternativa al sistema ordinistico consisterebbe nell'affidare ad un soggetto totalmente pubblico la tenuta di tali albi.
        L'articolo 6 riserva alla legge l'individuazione delle professioni protette, le caratterizza come quelle per le quali sia prescritta l'iscrizione in albi professionali, attribuendo agli ordini una serie di funzioni in materia di tenuta degli albi, non ultima quella di certificazione della qualificazione del professionista e della qualità delle prestazioni professionali (comma 1).
        Il comma 2 indica una serie di attribuzioni degli ordini, tutte miranti ad assicurare gli obiettivi sopra enunciati (tenuta ed aggiornamento degli albi, formazione e aggiornamento professionale, monitoraggio del mercato delle prestazioni e ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni, controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, anche in relazione alle norme di deontologia professionale, informazione del pubblico circa i contenuti minimi delle singole prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative norme tecniche).
        Il comma 3 fissa il principio per cui gli ordini professionali sono strutturati a livello nazionale e locale, con ciò confermando la tradizione giuridica in materia di ordini che si coniuga in modo ottimale con il principio di sussidiarietà che deve sovrintendere anche all'ordinamento delle professioni, quale garante di efficienza, trasparenza, controllo ed indipendenza.
        Il comma 4 definisce gli ordini professionali come enti pubblici non economici ma esclude l'applicabilità ad essi di una serie di norme (articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che, se applicate, ridurrebbero notevolmente l'autonomia degli ordini stessi, e, per loro tramite, dei professionisti che ne fanno parte.
        Il controllo pubblico va riservato al Ministro individuato per legge, con i compiti e le funzioni che la legge al medesimo conferisce (comma 5).
        Il comma 5 fissa due regole che possono essere derogate solo da un atto avente forza di legge: le deliberazioni e gli atti degli ordini non sono soggetti ad approvazione ministeriale; l'approvazione, se prevista, può essere negata solo per motivi di legittimità.
        L'articolo 7, al fine di garantire comunque la qualità della prestazione professionale, introduce l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale da parte del professionista ancorché si sia avvalso di dipendenti e collaboratori. Il comma 2 attribuisce a ciascun ordine professionale la potestà di deliberazione in merito, con atto da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante che, oltre alla legittimità della deliberazione in oggetto, verifica la congruità delle assicurazioni stabilite.
        L'articolo 8 individua i poteri spettanti ai consigli nazionali degli ordini in modo tassativo, essendo tutti gli altri poteri, come prevede l'articolo 9, attribuiti ai consigli locali; il parametro di individuazione dei poteri da attribuire ai consigli nazionali si basa sul "livello nazionale" delle funzioni ad essi riconosciute (vigilanza, indirizzo, coordinamento e rappresentanza), ivi compresa la disposizione che assegna ai consigli nazionali il potere di sostituirsi a quelli locali solo in caso di inerzia (articolo 15).
        Lo stesso articolo 8 indica alcune funzioni specifiche che devono essere svolte dai consigli nazionali, quali l'adozione di misure idonee per l'informazione in materia di prestazioni professionali, compresa l'approvazione delle tariffe regolate dall'articolo 12; inoltre conferisce loro il potere di autoregolamentazione organizzativa, con rinvio all'articolo 13, e la potestà di adozione di codici deontologici, con rinvio all'articolo 11, ed inoltre, il potere di regolamentazione nelle materie indicate dalla legge.
        L'articolo 9 attribuisce ai consigli locali, in via residuale ed in attuazione del principio di sussidiarietà, tutti i poteri non conferiti ai consigli nazionali, e, specificamente, le funzioni di formazione e di tenuta degli albi professionali in coerenza, come stabilisce il comma 2, con gli indirizzi ed i princìpi adottati dai consigli nazionali.
        L'articolo 10 fissa alcune regole in materia di sistemi elettorali: il comma 1 riserva alla legge la funzione di garanzia di trasparenza delle procedure, di tutela delle minoranze e di individuazione dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza; il comma 2 prevede una disciplina, da adottare con regolamenti specifici per ogni singola professione, circa l'incompatibilità dell'elezione di professionisti associati nella stessa società, al fine di garantire l'indipendenza degli organi dei vari ordini da strutture collettive che potrebbero, in quanto minoranze organizzate e portatrici di interessi fortemente omogenei, attuare la scalata ai posti di comando negli organi professionali.
        L'articolo 11 disciplina la materia deontologica, definendo al comma 1 la deontologia quale complesso di regole ritenute idonee dagli ordini professionali a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, secondo i princìpi della legge in esame e delle singole leggi professionali, e attribuendo, nel comma 2, ai consigli nazionali il potere deliberativo, previa consultazione degli organi locali; la delibera è soggetta ad approvazione da parte del Ministro vigilante; tale controllo, secondo la regola generale stabilita nell'articolo 6, comma 5, è limitato alla sola legittimità della deliberazione.
        L'articolo 12 tratta il tema delle tariffe professionali, stabilendo, al comma 1, che la competenza tariffaria è attribuita ai singoli ordini secondo le norme stabilite in ciascun ordinamento (la competenza a deliberarle è, come già visto sub articolo 8, dei consigli nazionali), che le tariffe sono stabilite in relazione alla complessità e alla qualità della singola prestazione e che esse non sono vincolanti ma puramente indicative, con funzione di elemento di valutazione (da parte del giudice) in caso di mancata determinazione consensuale del compenso stesso. Tale funzione suppletiva delle tariffe, se sostanzialmente non diversa da quella già prevista, con maggiore articolazione, dall'articolo 2233 del codice civile in tema di professioni intellettuali in generale, è invece antitetica alla disciplina fissata nei singoli ordinamenti professionali, che stabiliscono l'inderogabilità delle tariffe e quindi l'assoluta irrilevanza dell'accordo tra le parti.
        Il comma 2 introduce una eccezione al principio fissato nel comma 1, legittimando l'approvazione di tariffe vincolanti, e quindi non derogabili dalle parti, in due distinte ipotesi: nel caso in cui si stabiliscano dei massimi tariffari e nel caso in cui si fissino dei minimi tariffari per prestazioni professionali imposte come obbligatorie o che costituiscano esercizio di pubblica funzione. L'inderogabilità del tetto massimo si giustifica sull'assunto che, per alcune prestazioni professionali, sussiste l'esigenza di proteggere il cliente da richieste eccessivamente onerose che, per ragioni di necessità o per altre situazioni particolari, vengano accettate dal richiedente la prestazione. Il tetto minimo tariffario si giustifica, invece, nel caso in cui le prestazioni siano obbligatorie ovvero siano esercizio di pubblica funzione (fattispecie spesso ma non sempre coincidenti) cioè in ipotesi nelle quali non vi è spazio per la libera concorrenza e che possono assimilarsi piuttosto ad attività della pubblica amministrazione che ad attività prettamente privata.
        In tali ipotesi ed a garanzia contro eventuali abusi della potestà tariffaria inderogabile da parte degli ordini, è stabilito, al comma 3, che il Ministro vigilante abbia il potere di sindacare nel merito le deliberazioni degli ordini stessi; in tale modo si previene ogni censura di rilievo comunitario in quanto la stessa normativa dell'Unione europea ammette l'esistenza di tariffe obbligatorie purché rispondano ad un pubblico interesse e non siano assunte dagli stessi soggetti interessati, senza alcun controllo esterno. L'intervento nel merito del Ministro garantisce che tali deliberazioni siano dirette a realizzare finalità pubbliche, tali da legittimare la deroga in materia di libertà tariffaria.
        L'articolo 13 disciplina l'attribuzione ai consigli nazionali degli ordini della potestà di regolamentare l'organizzazione interna degli organi (sia nazionali che locali), con funzione di attuazione della disciplina prevista da norme statali (legislative e regolamentari); il comma 2 riconosce potere di impugnativa dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi a favore del Ministro vigilante, degli organi locali e dei presidenti degli stessi (considerati organi a se stanti).
        L'articolo 14 liberalizza la pubblicità in materia professionale, fissandone alcuni limiti rigorosi: la correttezza dell'informazione, che dovrebbe presidiare tutto il sistema pubblicitario, e il rispetto della deontologia professionale, anche con riferimento al decoro ed al prestigio della professione; l'esistenza di tali limiti non viene in alcun modo a soffocare la concorrenza tra professionisti, ma ne segna dei confini valevoli per tutti.
        L'articolo 15 garantisce l'autonomia degli ordini professionali e, nel contempo, mira a far sì che gli ordini, proprio per le funzioni di pubblico interesse che loro competono, siano sempre operanti ed efficienti: il comma 1 stabilisce che il controllo sugli organi locali è attribuito ai consigli nazionali i quali possono (devono) esercitare poteri sostitutivi in caso di inerzia (vedi articolo 8) e possono chiederne anche lo scioglimento nei casi più gravi; il comma 2 dispone che il Ministro vigilante controlli l'attività degli organi nazionali (articolo 6) e, in caso di assoluta e rilevante gravità, possa anche esercitare poteri sostitutivi per il tempo strettamente necessario, arrivando fino a proporre (comma 3) lo scioglimento dei consigli nazionali al Consiglio dei ministri che può deliberarlo, previo parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
        L'articolo 16 riordina il sistema disciplinare con una normativa di princìpi che dovranno essere inseriti nei singoli ordinamenti professionali: il comma 1 individua le caratteristiche degli organi disciplinari che dovranno essere articolati in organi locali e nazionali, non giurisdizionali, distinti dagli organi gestionali e composti in modo da assicurare rappresentatività, imparzialità e indipendenza; il comma 2 individua i princìpi che dovranno informare la normativa: garanzia di un giusto procedimento (parità tra accusa e difesa, garanzie per l'accusato), previsione di un doppio grado nel merito e del ricorso in Cassazione solo per motivi di diritto, individuazione di regole e di meccanismi processuali per consentire efficacia e celerità del procedimento, attribuzione di poteri di iniziativa, di partecipazione e sostitutivi da parte del Ministro vigilante.
        Il capo III si compone di un solo articolo, il 17, e disciplina le associazioni professionali, cioè libere associazioni di esercenti professioni non protette (come tali disciplinate dalle disposizioni dettate dal codice civile) che non necessitano per la loro costituzione e per la loro attività di alcuna specifica disciplina normativa se non per l'attribuzione alle medesime di quella personalità giuridica che l'articolo 12 del codice civile riserva alle associazioni riconosciute; la norma in esame si limita a disciplinare il riconoscimento delle associazioni professionali, sia in ordine ai presupposti (rispetto del principio di libera concorrenza: comma 1; negazione di diritti di esclusiva derivanti dal riconoscimento: comma 4; garanzia di pluralismo associativo: comma 5), sia in ordine alle procedure (istituzione di un registro presso il Ministero della giustizia: comma 2; riconoscimento da parte dello stesso Ministro, sentiti il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e gli ordini professionali operanti nello stesso campo di attività: comma 3; revoca del riconoscimento: comma 6; istruttoria legale e di opportunità da parte del CNEL: comma 7).
        Il capo IV disciplina le società tra professionisti, operando delle scelte di fondo che si possono così riassumere: adozione di un "tipo" speciale di società tra professionisti; estrema flessibilità della normativa e dei modelli societari, con riconoscimento di ampia potestà regolamentare al Governo, mediante l'adozione di regolamenti specifici per ogni singola professione; così per le società multiprofessionali, così per le società "capitalistiche" per le professioni tecniche, così per una serie di disposizioni di carattere suppletivo nell'ambito dei modelli proposti; estensione totale dei principi fondamentali in materia di professioni protette alle società (personalità della prestazione, responsabilità disciplinare, sistema ordinistico).
        Il capo IV si suddivide in sei sezioni: la I contiene disposizioni comuni (articoli 18-24), la II è costituita da norme sulla costituzione della società (articoli 25-31), la III riguarda il funzionamento (articoli 32-34), la IV contiene norme finali (articolo 35), la V regola le società per le professioni tecniche (articoli 36-38), la VI riguarda la normativa previdenziale e fiscale (articolo 39).
        L'articolo 18 individua i caratteri essenziali della società tra professionisti, al comma 1 individuandone i soggetti (persone fisiche esercenti una stessa professione protetta) e la funzione (esercizio in comune della professione); al comma 2 attribuendole la personalità giuridica a seguito dell'iscrizione nell'albo professionale che ne condiziona quindi la stessa capacità giuridica; al comma 3 vietando la costituzione, esercizio e direzione di società diverse da quelle di cui alla legge e comminando la nullità della società e degli atti compiuti e la rilevanza disciplinare della violazione di tale norma; al comma 4 escludendo dalla disciplina in esame le professioni per le quali già gli attuali ordinamenti disciplinano l'esercizio in comune dell'attività professionale, sulla considerazione che non vi è motivo di modificare una disciplina specifica già esistente (si ricordano l'ordinamento dei notai - articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e quello dei farmacisti autorizzati a gestire in forma societaria le farmacie dalla legge 8 novembre 1991, n. 362, articolo 7); al comma 5, infine, confermando la vigenza della legge n. 1815 del 1939, che regola gli studi associati, la cui conservazione nel nostro ordinamento può ancora avere una qualche utilità.
        L'articolo 19 statuisce che la prestazione professionale venga richiesta (comma 1) e venga svolta (comma 2) sempre dal singolo associato, il quale (comma 3) è personalmente ed illimitatamente responsabile dell'attività da lui svolta; poiché comunque il professionista agisce in un contesto societario, in una organizzazione collettiva di mezzi e risorse, la società risponde in via solidale con l'intero suo patrimonio dei danni subiti dal terzo; trattasi di una responsabilità diretta e non sussidiaria (comma 4).
        L'articolo 20 regola la responsabilità disciplinare della società, prevedendola nei seguenti casi: in via cumulativa con quella del professionista se l'infrazione commessa nello svolgimento dell'incarico professionale è ricollegabile a direttive imposte dalla società (comma 1); responsabilità propria, tipica, della società, anche se non collegata ad una specifica prestazione professionale, nel caso di infrazioni a norme legislative, regolamentari e deontologiche commesse dalla società in via diretta (comma 2). Il comma 3, poi, estende la responsabilità disciplinare imputabile alla società, sia in forza del comma 1 sia in forza del comma 2, anche agli amministratori e ai soci (beninteso, che siano professionisti) che abbiano determinato, con il loro voto o con la loro attività di gestione, il comportamento della società. Questa norma funge da norma di chiusura dettata dall'esigenza di impedire che soci e amministratori professionisti possano, strumentalizzando l'opera di altri soci professionisti, eludere le sanzioni disciplinari.
        L'articolo 21, al comma 1 conferma che i rapporti tra società e ordini sono identici a quelli tra singolo professionista e ordini, mentre il comma 2 introduce un principio in base al quale la violazione dei patti sociali può essere assunta come infrazione disciplinare, nel senso che nella disciplina regolamentare delle società alcune clausole statutarie possono assumere un valore non solo contrattuale ma anche disciplinare.
        L'articolo 22 prevede la facoltà di consentire, con regolamento specifico per ogni professione, la partecipazione in società anche di professionisti appartenenti a categorie diverse, rinviando al regolamento stesso l'intera disciplina, con alcune significative limitazioni: il divieto di partecipare per soggetti che esercitino attività ritenute incompatibili con quelle della società; l'individuazione delle incompatibilità è affidata alla legge, ai regolamenti ovvero a norme deontologiche (comma 2); la prestazione professionale è sempre personale e diretta e non può essere effettuata che dal professionista abilitato a svolgere quella determinata professione (comma 3).
        L'articolo 23, in omaggio alle profonde diversità esistenti tra professioni "umanistiche" da una parte (legali, sanitarie e simili) e "tecniche" dall'altra, consente che per queste ultime professioni possa ricorrersi ai tipi di società commerciali previste dal codice civile per consentire la partecipazione di soci che apportino solo capitali, e così a società a responsabilità limitata e per azioni, a società in accomandita semplice o in accomandita per azioni ovvero a società cooperative, tutte disciplinate della sezione V del capo in esame; l'individuazione delle professioni tecniche ammesse è affidata a regolamenti specifici per singole professioni (comma 1); alle società comunque (comma 2) sono applicabili gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 33 e 34 della legge, in pratica tutte le norme caratterizzanti le società tra professionisti, fatta eccezione per quelle relative al modello di società (costituzione e modifiche statutarie, conferimenti, durata, organi, norme di rinvio); restano comunque applicabili tra queste ultime disposizioni, gli articoli 27 (denominazione), 30 (oggetto), 33 (esclusione) e 34 (scioglimento).
        Il comma 3 stabilisce che la denominazione sociale debba indicare che trattasi di società tra professionisti, mentre il comma 4 conferisce ai regolamenti governativi di cui all'articolo 40, comma 3, sia la potestà di fissare vincoli o divieti nel trasferimento delle partecipazioni sociali, con efficacia erga omnes ed indipendentemente dalla loro indicazione negli statuti sociali, sia la potestà di consentire ai soci di stabilire convenzionalmente particolari vincoli o divieti non ammessi dalla legge (si pensi alle clausole di gradimento nelle società per azioni).
        L'articolo 24 stabilisce che il professionista può partecipare ad una sola società e che tale partecipazione gli inibisce lo svolgimento della professione a titolo individuale; i regolamenti specifici ad ogni singola professione potranno però stabilire diversamente; questa "esclusiva" comporta (comma 2) che il professionista che entra a far parte di una società debba trasferire gli incarichi professionali già a lui conferiti alla società medesima, con obbligo di comunicazione al cliente il quale (comma 3) può recedere senza alcun onere a proprio carico; meccanismo inverso è previsto in caso di scioglimento della società (comma 2) laddove gli incarichi conferiti alla società si trasferiscono ai singoli professionisti.
        La sezione II contiene alcune norme che disciplinano la costituzione della società.
        L'articolo 25, al comma 1, stabilisce che la società può costituirsi solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, mentre il comma 2 demanda ai regolamenti di fissare tutte le altre condizioni per la costituzione e l'iscrizione nell'albo professionale, valevoli per tutte le professioni e per le singole professioni.
        L'articolo 26 stabilisce, con norma che può essere derogata dai regolamenti delle singole professioni, che il numero dei soci non possa essere superiore a dieci; i regolamenti possono anche stabilire un tetto numerico rapportato al numero degli iscritti nell'albo professionale, e ciò al fine di mantenere in sede locale il pluralismo dell'offerta professionale.
        L'articolo 27 detta norme sulla denominazione sociale, stabilendo, al comma 1, che la denominazione deve contenere il nome di tutti i soci o di almeno due soci con l'indicazione "e altri", se presenti, e fissando, al comma 2, alcune condizioni indispensabili per la conservazione nella denominazione del nome del socio cessato: cessazione dell'attività professionale, consenso, indicazione nella denominazione della cessazione e partecipazione in società di almeno uno dei professionisti che abbia esercitato insieme al socio cessato.
        L'articolo 28 disciplina, con estrema sintesi, il tema dei conferimenti stabilendo, al comma 1, che i conferimenti possono essere rappresentati da denaro o da beni in natura; che in tale seconda ipotesi (comma 2) il valore è stabilito di comune accordo e che la quota di utili da imputare alla partecipazione rappresentata dai conferimenti non può superare il 50 per cento degli utili totali (comma 3).
        L'articolo 29 fissa l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo la durata della società (comma 1), mentre al comma 2 autorizza comunque il recesso dalla società con preavviso di almeno un anno, salvo il ricorso di una giusta causa; il recesso si giustifica in base alla considerazione che l'attività professionale rappresenta attività di lavoro per il professionista e quindi tale da non tollerare vincoli temporali troppo stretti.
        L'articolo 30 sancisce l'esclusività dell'attività professionale come oggetto della società (comma 1); al comma 2 riconosce alla società la legittimazione all'acquisto di beni e diritti con funzione strumentale, mentre al comma 3 dichiara l'inefficacia degli atti compiuti in violazione delle disposizioni suindicate nei confronti della società, atti che spiegheranno i loro effetti in capo a coloro che li hanno compiuti spendendo il nome della società (amministratori, procuratori) e di coloro che li hanno autorizzati (amministratori, soci).
        L'articolo 31 stabilisce che le modifiche statutarie possono essere deliberate solo con il consenso di tutti i soci, data la natura fortemente "personale" delle società tra professionisti; in applicazione di tale principio, il comma 2 stabilisce che le cessioni di partecipazioni sociali non sono ammesse, tranne quelle tra professionisti già soci, se previsto dallo statuto.
        La sezione III contiene norme sul funzionamento della società.
        L'articolo 32 individua nell'assemblea dei soci e negli amministratori gli organi sociali (comma 1); il comma 2 fissa i poteri dell'assemblea (nomina e revoca di uno o più amministratori, approvazione del bilancio, determinazione degli utili e loro eventuale distribuzione; esercizio di tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale). Il comma 3 stabilisce che ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della sua partecipazione, sempre in ossequio al principio della prevalenza della persona del socio rispetto all'ammontare della partecipazione sociale. Il comma 4 fissa la durata in carica degli amministratori, rinviando agli statuti sociali che comunque non potranno stabilire un termine eccedente quello massimo fissato nei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 3, cioè specifici ad ogni professione; il comma 5 conferisce la rappresentanza a tutti gli amministratori, disgiuntamente, salva diversa disposizione statutaria, mentre il comma 6 fa ricadere sugli amministratori la responsabilità solidale ed illimitata per gli atti da essi compiuti.
        L'articolo 33 dispone in ordine all'esclusione del socio stabilendo, al comma 1, che l'esclusione è deliberata dalla maggioranza di almeno i due terzi dei soci (escluso il socio interessato) o dalla maggioranza semplice nel caso in cui l'esclusione sia deliberata a seguito di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale; la cancellazione o la radiazione del socio dall'albo professionale opera come causa di esclusione di diritto.
        In tema di scioglimento, l'articolo 34 individua le fonti normative nella legge, nello statuto sociale e nei regolamenti di cui all'articolo 40 (comma 1) e al comma 2 autorizza il socio, nelle more della definizione dello scioglimento, a svolgere la propria attività professionale in forma individuale, previa comunicazione all'ordine professionale.
        La sezione IV, contenente norme finali, si compone di un solo articolo, il 35, che fissa la gerarchia delle fonti normative in materia di società di professionisti, come segue: la legge in esame, i regolamenti di cui all'articolo 40, gli statuti sociali e, infine, le norme del codice civile in materia di società semplice e di società in nome collettivo (capi I e II del titolo V), in quanto compatibili.
        Il comma 2 dell'articolo 35 introduce all'articolo 2249 del codice civile, disciplinante i tipi di società, un quarto comma che dispone per le società tra professionisti iscritti in albi il rinvio a leggi speciali.
        La sezione V disciplina in modo molto semplice ed essenziale le società per professioni tecniche con tre articoli, il 36, il 37 ed il 38, che riguardano rispettivamente le società a responsabilità limitata e le società per azioni, le società in accomandita (semplice e per azioni) e le società cooperative; ma la sobrietà normativa è solo apparente, se si considera la disciplina contenuta nell'articolo 23, che anche alle società in esame dispone l'applicazione di una serie di norme proprie delle società tra professionisti, individua nei regolamenti di cui all'articolo 40, comma 3, le fonti di legittimazione per la costituzione di società con soci di solo capitale, fissa regole circa la denominazione e circa il trasferimento delle partecipazioni sociali. Anche se non espressamente specificato nel testo della disposizione, occorre tenere conto che alle società in questione si applicano le norme dettate dal codice civile in relazione ai diversi tipi di società, sempre che le norme speciali non dispongano diversamente.
        L'articolo 36 fissa nei due terzi la quota di capitale sociale minimo che deve appartenere a soci professionisti, sia nelle società a responsabilità limitata che nelle società per azioni, e impone che in tali società la maggioranza degli amministratori debba essere costituita da soci professionisti (se l'organo amministrativo fosse rappresentato da un amministratore unico, ne conseguirebbe che tale carica potrebbe essere ricoperta solo da un socio professionista).
        L'articolo 37 fissa regole aventi finalità analoghe, adattate alle società in accomandita, stabilendo che i soci accomandatari possono essere solo soci professionisti e che la quota di capitale di loro appartenenza deve superare la metà del capitale stesso (quota ridotta rispetto a quella prevista per società a responsabilità limitata e società per azioni in quanto nell'accomandita la presenza dei soci accomandatari tutti professionisti svolge un ruolo di sufficiente garanzia).
        L'articolo 38, in tema di società cooperative, fissa in almeno cinque il numero dei soci i quali devono peraltro essere tutti professionisti, essendo esclusi i soci sovventori; considerato il tipo di società, basato sullo scopo mutualistico e fortemente ancorato alla qualità del socio, si stabilisce che per l'ammissione di nuovi soci e per il trasferimento delle quote è necessario il consenso di tutti i soci.
        La sezione VI contiene una sola norma, l'articolo 39, che detta una scarna disciplina previdenziale e fiscale, stabilendo, al comma 1, l'equiparazione tra attività individuale e attività professionale in società ai fini previdenziali e introducendo, al comma 2, alcuni princìpi da valere ai fini fiscali: tassazione dei redditi in capo a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, come redditi professionali se derivanti da specifiche prestazioni professionali e come redditi di partecipazione in società di persone se derivanti da altre fonti reddituali; se la percezione del reddito (comma 3) costituisce remunerazione del capitale, il reddito stesso è tassato come reddito di capitale.
        Il capo V contiene norme di attuazione.
        Si compone di un solo articolo, l'articolo 40, che disciplina il meccanismo normativo cui si ritiene di poter ricorrere per dare attuazione alla legge e per far inserire nei singoli ordinamenti professionali le disposizioni della legge stessa, con una procedura che garantisce nel contempo efficienza normativa, in relazione alla pluralità e alla complessità degli ordinamenti professionali, flessibilità in ordine alle peculiarità che gli ordinamenti professionali presentano, rispetto dei sistemi ordinamentali oggi vigenti che non contrastano con i modelli disegnati dalla legge.
        L'efficienza, intesa come ricorso ad uno strumento di rapida adozione e tecnicamente valido, è stata individuata nel regolamento governativo che offre garanzie di controllo sia in via di formazione (parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari e degli ordini professionali) sia in via di sindacato di legittimità cui è sottoposto come qualsiasi provvedimento amministrativo; la flessibilità è attuata attraverso il ricorso a regolamenti specifici per ogni singola professione, soprattutto in materia di società, campo nel quale è più sentita la divaricazione tra le diverse figure professionali.




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