XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1048
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Sono oggetto della presente legge, tutte le attività
professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono
ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del
codice civile.
Art. 2.
(Certificazione di qualità).
1. E' istituito il "certificato professionale
controllato", con il quale si attestano l'esercizio abituale
della professione, il costante aggiornamento del
professionista ed un comportamento conforme alle norme di
corretto svolgimento della professione.
2. Il certificato di cui al comma 1 non è requisito
vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui
alla presente legge ed è rilasciato a tutti i prestatori,
iscritti alle associazioni professionali, che ne facciano
richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
di cui al medesimo comma 1. Il mancato rinnovo dell'adesione
alle associazioni professionali comporta la perdita della
certificazione.
Art. 3.
(Delega legislativa).
1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi, volti a disciplinare:
a) l'individuazione ed il riconoscimento di forme
aggregative delle associazioni professionali, quali soggetti
diversi ed autonomi dalle associazioni costituenti, volte alla
promozione e qualificazione tecnico-scientifica delle
professioni in esse rappresentate ed alla massima divulgazione
presso gli utenti delle disposizioni della presente legge e
delle misure adottate ai fini dell'esercizio delle funzioni
loro attribuite e degli effetti da esse derivanti, nonché i
limiti e le forme di verifica e controllo da esse esercitate
sull'operato delle singole associazioni alle stesse
aderenti;
b) il ruolo e i connotati delle associazioni
professionali, espressione della libera adesione degli
esercenti ciascuna attività professionale;
c) gli ambiti e le forme di esercizio dei poteri
dello Stato in materia di verifica sull'operato delle forme
aggregative di cui alla lettera a) e le eventuali
sanzioni in caso di gravi irregolarità o prolungata
inattività.
2. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 1,
il Governo si attiene alle disposizioni della presente legge
ed in particolare ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le forme aggregative delle associazioni
professionali:
1) sono organismi privati e devono essere costituite
da almeno dieci associazioni, in rappresentanza di diverse
attività professionali, ciascuna con pari rappresentanza negli
organi assembleari delle rispettive strutture aggregative, e
ad esse possono partecipare le associazioni dei consumatori
riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Qualora a seguito della deliberazione di una o più delle
citate associazioni, la forma aggregativa annoveri un minore
numero di adesioni, è concessa la proroga di un anno delle sue
funzioni al fine di provvedere al conseguimento del
quorum necessario al suo ordinario funzionamento.
Decorso inutilmente tale termine, la forma aggregativa perde
la possibilità di rilasciare la certificazione di qualità di
cui all'articolo 2;
2) devono garantire indipendenza ed imparzialità di
azione, assenza di conflitti di interesse, pari
rappresentatività negli organi preposti alla vigilanza e al
controllo di tutte le componenti costituenti nonché il libero
accesso alla certificazione per tutti coloro che esercitano la
professione certificata. Al fine di garantire il conseguimento
di tali finalità:
I) le associazioni aderenti accettano i poteri di
verifica e controllo da parte delle forme aggregative cui
aderiscono e l'esclusione dalle stesse in caso di inadempienze
gravi;
II) le associazioni aderenti si impegnano a versare
regolarmente i contributi annui per l'anno in corso e per
quello successivo;
III) gli eletti negli organi statutari delle forme
aggregative non possono ricoprire incarichi all'interno delle
singole associazioni;
3) devono adottare uno statuto nel quale sono,
altresì, indicati gli ambiti e le modalità di controllo sulle
associazioni aderenti. Tale statuto costituisce parte
integrante degli statuti delle singole associazioni
aderenti;
4) devono esercitare la funzione di controllo
sull'operato delle associazioni aderenti ai fini della
verifica del rispetto e della congruità degli standard
professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei
codici deontologici definiti dalle stesse associazioni.
Qualora riscontrino gravi inadempienze o irregolarità
nell'esercizio delle funzioni proprie delle associazioni,
possono provvedere con un richiamo e, in caso di persistenza
dei medesimi motivi, procedono all'espulsione
dell'associazione inadempiente;
5) devono rilasciare, verificata la sussistenza delle
condizioni di cui al numero 4), la certificazione di qualità
ai prestatori di attività professionale che ne facciano
richiesta e che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
definiti dalle associazioni professionali;
b) le associazioni professionali sono titolari
della definizione dei criteri qualitativi necessari ai fini
del rilascio della certificazione di qualità delle attività,
tra i quali:
1) l'individuazione di eventuali livelli di
preparazione didattica, dimostrabili tramite il conseguimento
di titoli di studio o di percorsi formativi;
2) la definizione dell'oggetto dell'attività
professionale e dei relativi profili professionali;
3) la determinazione di standard qualitativi da
rispettare nell'esercizio delle attività;
4) l'elaborazione di un codice deontologico e la
definizione di eventuali interventi sanzionatori nei confronti
degli associati;
c) il Ministro della giustizia, anche avvalendosi
del ruolo consultivo del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, verifica l'operato delle forme aggregative in
conformità alle disposizioni della presente legge.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a
seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
del parere parlamentare.