XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1516
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il
rilancio delle attività produttive).
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e
di preminente interesse nazionale da realizzare per la
modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è
operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
programma, formulato su proposta dei Ministri competenti,
sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle
regioni, sentiti i Ministri competenti, e inserito nel
Documento di programmazione economico-finanziaria, con
indicazione degli stanziamenti necessari per la loro
realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo
procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra
le aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di
infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il
Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter) della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. In sede di prima
applicazione della presente legge il programma è approvato dal
CIPE entro il 31 dicembre 2001.
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal
fine riformando le procedure per la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale,
limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel
rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata
dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli
2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis,
37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed
immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma
1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi
di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa
con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal
fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati,
e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure
necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non può superare il termine di
ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la
risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati,
con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni interessate, del compito di valutare le proposte
dei promotori, di approvare il progetto preliminare e
definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti
approvati, adottando i provvedimenti concessori ed
autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione
dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente
Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il
supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in
detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni,
prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le
prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza
sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto
definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente
generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come
esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è
qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa
e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo
all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla
realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la libertà di forme nella
realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di
obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega
detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del
relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del
contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di
partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori
di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio
rispetto alla citata legge n.109 del 1994 per tutti gli
aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza
comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e
di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale,
previsione che lo stesso, ferma restando la sua
responsabilità, possa liberamente affidare a terzi
l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di
rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori;
previsione della possibilità di costituire una società di
progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della
citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di
istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già
indicate dallo stesso contraente generale nel corso della
procedura di affidamento; previsione della possibilità di
emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo
37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di
avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di
soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a
valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della
redditività potenziale della stessa, della possibilità di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel
rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in
aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera,
anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi
allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata
della concessione anche oltre 30 anni, in relazione alle
caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario
di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli
appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima
direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente
generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con
esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli
interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di
una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo
delle opere entro termini perentori che consentano, ove
richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati
sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due
anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate
disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo
gli stessi princìpi e criteri direttivi. Il Governo integra e
modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle
previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di
cui al comma 2.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti
delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti
di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto
previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie,
a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base
a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui
all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma.
Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se
sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede
di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli
vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati
approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve
avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga
accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le
nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti
urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c),
ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio
del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni
di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni
del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via
di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio
dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del citato
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia,
il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni
per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
regioni a statuto ordinario, con legge, possono individuare
quali degli interventi indicati al comma 6 sono assoggettati a
concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia.
13. E' fatta in ogni caso salva la potestà legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche
strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui
ai commi da 6 a 13.
15. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, di attuazione delle direttive
91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 sui rifiuti,
91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) produttore: il produttore iniziale ossia il
soggetto le cui attività, incluse le attività edili di
demolizione, hanno prodotto rifiuti e il soggetto che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di
detti rifiuti;";
b) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Chiunque effettua, a titolo professionale,
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, commercio e
intermediazione di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti, compreso il produttore
non iniziale, è tenuto a comunicare annualmente, con le
modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70,
concernente il modello unico di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, le quantità e
le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle
predette attività";
c) all'articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma
3, nonché i produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico, con fogli numerati e vidimati, su cui devono annotare
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e
quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per i produttori di rifiuti pericolosi, entro
quindici giorni dalla produzione del rifiuto e comunque prima
della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e
dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto di rifiuti prodotti da terzi, entro quindici giorni
dall'effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari, entro
quindici giorni dall'effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento, entro sette giorni dalla presa in
carico dei rifiuti;
e) per gli impianti che effettuano solo lo
stoccaggio, entro ventiquattro ore dalla presa in carico";
2) al comma 2, lettera c), dopo la parola:
"impiegato" sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente alle
sole imprese che svolgono attività di smaltimento o di
recupero dei rifiuti";
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: "sono
conservati per cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sono conservati per tre anni, anche su supporto informatico,
con le modalità stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione,";
4) al comma 3-bis, dopo le parole: "I registri
di carico e scarico relativi ai rifiuti" è inserita la parola:
"pericolosi";
5) al comma 4, le parole: "la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi
ed una tonnellata di rifiuti pericolosi" sono sostituite dalle
seguenti: "obbligati alla tenuta dei registri di carico e
scarico";
6) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-´ƒ1bis. I registri di carico e scarico
sono tenuti anche mediante strumenti informatici; con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
sono fissate le relative regole tecniche.
6-ter. I registri tenuti dalle associazioni di
categoria ai sensi del comma 4, possono essere vidimati con la
procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture
contabili.
6-quater. I registri di carico e scarico
istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, del decreto-legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
95, in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, possono continuare ad essere utilizzati fino al
loro esaurimento purché contengano tutti gli elementi previsti
ai sensi dei commi 6, 6-bis e 6-ter.
6-quinquies. Al fine della razionalizzazione e
della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
del presente decreto, gli adempimenti formali dei soggetti
obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle
attività produttive, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni";
d) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. La privativa di cui al comma 1 non si
applica alle attività di raccolta, di trasporto e di recupero
dei rifiuti che rientrano negli accordi di programma di cui
all'articolo 22, comma 11, e alle attività di raccolta e di
recupero dei rifiuti assimilati, che il produttore provvede a
destinare al recupero";
e) all'articolo 28, comma 7, secondo periodo, le
parole da "l'interessato" a "dell'impianto," sono sostituite
dalle seguenti: ", intese come attività programmatorie volte a
pianificare l'utilizzazione degli impianti mobili anche
collocati in siti diversi, esclusi gli impianti di
incenerimento, l'interessato, almeno quindici giorni prima
dell'inizio della campagna,";
f) all'articolo 30:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere
deliberante ed è composto da dieci membri esperti nella
materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, e designati rispettivamente:
a) tre dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro delle attività
produttive;
c) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
d) due dalle regioni;
e) tre dalle categorie economiche, uno dei
quali con funzioni di vicepresidente";
2) al comma 3, nelle lettere b) e c), le
parole: "da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza" sono sostituite dalle seguenti: "da un esperto
designato in rappresentanza"; nel medesimo comma, dopo la
lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-´ƒ1bis) da un esperto designato dalle
categorie economiche";
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le imprese che svolgono attività di
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da
terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non
eccedano la quantità di cinquanta chilogrammi al giorno o di
sessanta litri al giorno effettuati dal produttore degli
stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare
attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi, e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, ad esclusione della sola
riduzione volumetrica, devono essere iscritte all'Albo. La
validità dell'iscrizione è confermata ogni cinque anni dalla
sezione regionale dell'Albo mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, resa dall'interessato, che sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di
trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per
le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli
impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto";
4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-´ƒ1bis. Le imprese che intendono
iscriversi all'Albo per svolgere attività di raccolta e
trasporto di rifiuti e per attività di intermediazione e di
commercio dei rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie
a favore dello Stato. Le imprese che effettuano attività di
gestione degli impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di
gestione degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei
rifiuti, nonché le imprese che effettuano le attività di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente secondo i seguenti criteri:
a) le imprese che effettuano l'attività di
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a
favore della regione per ogni singolo impianto gestito. La
garanzia finanziaria non è dovuta nei casi in cui per
l'impianto utilizzato dal detentore sia stata già prestata
garanzia finanziaria alla regione, per la medesima tipologia,
natura e quantità di rifiuti oggetto dell'attività in
questione;
b) le imprese che effettuano l'attività di
gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei
rifiuti devono prestare le garanzie finanziarie a favore della
regione per lo svolgimento di ogni campagna di attività;
c) le imprese che effettuano l'attività di
bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto
devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione
per ogni intervento di bonifica";
5) al comma 5, dopo le parole: "delle garanzie
finanziarie" sono inserite le seguenti: "che devono essere
prestate a favore dello Stato"; nel medesimo comma è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "L'Albo deve deliberare entro
novanta giorni";
6) al comma 6, dopo le parole: "che devono essere
prestate a favore dello Stato" sono soppresse le parole:
"dalle imprese di cui al comma 4";
7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-´ƒ1bis. Per l'anno 2001 e per gli anni
successivi il versamento dei diritti annuali di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro
dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente le risorse
finanziarie del predetto Albo, deve essere effettuato, per le
imprese già iscritte l'anno precedente, entro il 30 settembre
per l'anno 2001 ed entro il 30 luglio per gli anni
successivi";
8) al comma 10, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle
attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati da parte delle aziende speciali, delle società e
dei consorzi istituiti ai sensi degli articoli 31 e 113 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, è attestato dal
comune o dal consorzio di comuni"; al medesimo comma, nel
secondo periodo, le parole: "ai quali il comune stesso
partecipa" sono soppresse;
9) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "che deve rispondere entro novanta giorni";
10) al comma 12, le parole: "secondo criteri
stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "secondo criteri di
competenza e professionalità stabiliti";
11) al comma 14, la parola: "non" è soppressa;
12) al comma 16, secondo periodo, le parole:
"rinnovata ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti:
"confermata ogni cinque anni mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,";
13) al comma 16-bis, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Decorso tale termine l'attività non può
avere inizio";
14) dopo il comma 16-bis è inserito il
seguente:
"16-ter. Le deliberazioni adottate dal
Comitato nazionale dell'Albo sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale";
g) all'articolo 33, comma 5, la parola:
"rinnovata" è sostituita dalla seguente: "confermata"; nel
medesimo comma, dopo le parole: "e comunque" è inserita la
seguente: "rinnovata";
h) all'articolo 41, comma 7, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "I consorziati possono farsi
rappresentare in assemblea con delega scritta. La
rappresentanza conferita alle associazioni imprenditoriali di
categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'
articolo 38 ai quali le imprese aderiscono, è valida fino allo
scadere del termine di validità indicato nella delega o,
comunque, e anche in mancanza di questo, fino alla revoca
comunicata per iscritto dal delegato al CONAI".
16. I soggetti che effettuano attività di gestione dei
rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio
2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo
28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 o iscrizione
ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo,
indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende
proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle
autorizzazioni o iscrizioni di cui al decreto legislativo n.
22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle
procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in
essere.
17. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano
il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota
di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento
del fabbisogno stesso.
18. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il
comma 1, lettera f-bis), dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le
terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione
del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate,
durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti
dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione,
sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti
una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi
previsti dalle norme vigenti.
19. Il rispetto dei limiti di cui al comma 18 è verificato
mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali
da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati
dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del
Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive
modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito
non richieda un limite inferiore.
20. Per i materiali di cui al comma 18 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, ivi incluso il riempimento delle cave
coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi
titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 19 e
la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di
rimodellazione ambientale del territorio interessato.