XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1534-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Deleghe di cui
all'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59).
Art. 1.

(Deleghe di cui
all'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti gia emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Identico.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".
4. Identico.


Art. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta
collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.


Art. 2.

(Delega per la
riorganizzazione delle
strutture operative della
Difesa).
Art. 3.

(Delega per
l'aggiornamento
dell'organizzazione delle
strutture e dei comandi delle
aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della
Difesa in seguito
all'istituzione del servizio
militare volontario).

1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

a) riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;

b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;

c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;

d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nel comma 2.
Soppresso.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.


Art. 3.

(Delega per il riordino
di emolumenti di natura
assistenziale).
Art. 4.

(Delega per il riordino
di emolumenti di natura
assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo.
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.


Art. 4.

(Delega per la riforma
degli organi collegiali della
scuola).
Art. 5.

(Delega per la riforma
degli organi collegiali
della pubblica istruzione
di livello nazionale e
periferico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.


Art. 5.

(Delega per l'emanazione
del testo unico delle
disposizioni legislative
vigenti concernenti la
minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia
Giulia).
Art. 6.

(Delega per l'emanazione
del testo unico delle
disposizioni legislative
vigenti concernenti la
minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia
Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo e contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.


Art. 7.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e
diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero
per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra
le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.



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