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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti
legislativi, anche
correttivi o modificativi di
provvedimenti gia emanati, ai
sensi dell'articolo 11, comma
1, lettere a), b) e
d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
nel rispetto delle
competenze costituzionali
delle regioni, uno o più
decreti legislativi,
correttivi o modificativi di
decreti legislativi già
emanati, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) e
d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
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2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma
1, il Governo si attiene ai
princìpi e criteri direttivi
indicati negli articoli 12,
14 e 18 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive
modificazioni. |
2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma
1, il Governo si attiene ai
princìpi e criteri direttivi
indicati negli articoli 12,
14, 17 e 18 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
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3. I decreti
legislativi di cui al comma 1
sono emanati previo parere
della Commissione di cui
all'articolo 5 della legge 15
marzo 1997, n. 59, da rendere
entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale
termine, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. |
3. Identico. |
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4. Al comma 6
dell'articolo 55 del decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Qualora
ricorrano specifiche e
motivate esigenze, il
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del
Ministro competente, può, con
proprio decreto, differire o
gradualizzare temporalmente
singoli adempimenti od atti,
relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei
Ministeri". |
4. Identico. |
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(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta |
| 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e |
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14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, alle
disposizioni introdotte
dall'articolo 1 della legge
26 marzo 2001, n. 81, ai vice
Ministri è riservato un
contingente di personale pari
al triplo di quello previsto
per le segreterie dei
sottosegretari di Stato. Tale
contingente si intende
compreso nel contingente
complessivo del personale
degli uffici di diretta
collaborazione stabilito per
ciascun Ministero, fermo
restando il diritto di
ciascun vice Ministro di
avvalersi del complesso di
tali uffici per l'esercizio
delle funzioni delegate. 2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate. |
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1. Il Governo, anche al
fine di adeguare gli
ordinamenti militari alle
riduzioni organiche previste
dalla legge 14 novembre 2000,
n. 331, è delegato ad
emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
volti a riorganizzare, anche
mediante soppressioni, le
strutture ed i comandi delle
aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale della
Difesa. |
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi
integrativi e correttivi dei
decreti legislativi 16 luglio
1997, n. 264, 16 luglio 1997,
n. 265, 28 novembre 1997, n.
459, e 28 novembre 1997, n.
464, e successive
modificazioni, anche al fine
di adeguarne le previsioni
alle riduzioni organiche
previste dalla legge 14
novembre 2000, n. 331, e dal
decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215. |
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2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma
1 il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Nell'attuazione
della delega di cui al comma
1 il Governo riorganizza,
anche mediante soppressione,
accorpamento,
razionalizzazione ovvero
ridefinizione dei compiti
anche in chiave interforze,
le strutture e i comandi
delle aree tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e
tecnico industriale della
Difesa, adeguandone l'assetto
alla riconfigurazione delle
Forze armate, favorendo
l'ottimizzazione delle
risorse ed assicurando,
altresì, il rispetto di
quanto previsto dalla legge
18 febbraio 1997, n.
25. |
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a) riformulare le
competenze di vertice, al
fine di ottimizzare
l'utilizzazione delle risorse
in campo interforze; b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci; c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi; d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti. |
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3. Il Governo è,
altresì, delegato ad emanare,
entro due anni dalla data di
entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma
1, uno o più decreti
legislativi recanti
disposizioni integrative e
correttive con l'osservanza
dei princìpi e criteri
direttivi indicati nel comma
2. |
Soppresso. |
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4. Il Governo
trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al
presente articolo al fine
dell'espressione del parere
da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da
rendere entro sessanta giorni
dalla data di
trasmissione. |
3. Il Governo
trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei
decreti legislativi di cui al
comma 1, al fine di
acquisire il parere delle
competenti Commissioni
permanenti, che si
esprimono entro sessanta
giorni dalla data di
trasmissione. |
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4. Il Governo è
altresì autorizzato, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, ad apportare
al regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, le modifiche
necessarie al fine di
adeguarlo a quanto previsto
dal presente articolo. |
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| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in | 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in |
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vigore della presente
legge, uno o più decreti
legislativi, ai sensi
dell'articolo 24 della legge
8 novembre 2000, n. 328,
secondo le procedure, i
princìpi e i criteri
direttivi contenuti nel
citato articolo. |
vigore della presente
legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali
delle regioni, uno o più
decreti legislativi, ai sensi
dell'articolo 24 della legge
8 novembre 2000, n. 328,
secondo le procedure, i
princìpi e i criteri
direttivi contenuti nel
citato articolo, nonché,
ai fini della definizione e
classificazione degli
emolumenti riservati a
soggetti affetti da
minorazioni visive, secondo i
parametri per la
classificazione delle
minorazioni visive di cui
alla legge 3 aprile 2001, n.
138. |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti
legislativi, anche
correttivi o modificativi di
provvedimenti già emanati, ai
sensi dell'articolo 21, comma
15, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive
modificazioni, attenendosi ai
princìpi e criteri direttivi
contenuti nel citato comma
15. |
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti
legislativi, correttivi o
modificativi di decreti
legislativi già emanati,
ai sensi dell'articolo 21,
comma 15, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni,
attenendosi ai princìpi e
criteri direttivi contenuti
nel citato comma 15. |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
un decreto legislativo
contenente il testo unico
delle disposizioni
legislative vigenti
concernenti la minoranza
slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia,
riunendole e coordinandole
fra loro e con le norme della
legge 23 febbraio 2001, n.
38. |
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente
legge, sentito il Comitato
istituzionale di cui
all'articolo 3 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, e
previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, un decreto
legislativo e contenente il
testo unico delle
disposizioni legislative
vigenti concernenti la
minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia
Giulia, riunendole e
coordinandole fra loro e con
le norme della legge 23
febbraio 2001, n. 38. |
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(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e |
| 1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero |
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per i beni e le
attività culturali il Governo
è delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto e la codificazione
delle disposizioni
legislative e regolamentari
vigenti in materia di: a) beni culturali e ambientali; b) cinematografia; c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; d) sport; e) proprietà letteraria e diritto d'autore. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione; b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali; c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra |
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le amministrazioni per i
beni e le attività culturali
e della difesa, per la
realizzazione di opere
destinate alla difesa
militare; e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi; f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati; g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore. |
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