XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1558
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del
minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a
ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi,
anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento,
l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto all'intero
ambito parentale del minore.
Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia
la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un
tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto
dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a
entrambi i genitori, che se ne divideranno la cura secondo
modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo
155-bis e conformi alle disposizioni di legge. Il
giudice può altresì disporre che essi siano assistiti dai
consultori specializzati nella mediazione familiare di cui
all'articolo 155-ter secondo le modalità ivi indicate; a
tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un
ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi
l'opportunità.
Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove
il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né
sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai
genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del
presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro
un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto
tale termine senza che siano state concordate modalità
soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato
d'ufficio dal tribunale.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione
dei beni dei figli, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà
sia attribuito ad entrambi i genitori, nonché sul concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare
che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella
impossibilità, in un istituto di educazione".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 155-bis.- (Modalità di attuazione
dell'affidamento).- Le modalità di attuazione
dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del
minore di cui al primo comma dell'articolo 155.
Al fine di cui al primo comma, compatibilmente con le
circostanze del caso concreto, devono essere previste per il
minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e
di permanenza presso di esso il più possibile continue,
frequenti e comunque significative.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per
capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito.
La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i
genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei
figli: anche il genitore non convivente è tenuto a
condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto
delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e
situazioni personali del genitore stesso.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a
ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro
specifiche attitudini e capacità nonché del grado di
collaborazione ipotizzabile tra di essi".
2. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-ter.- (Consultori familiari).-
Sono istituiti appositi consultori specializzati nella
mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice
tutelare.
Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 155, l'intervento del consultorio,
questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico,
convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di
riconciliazione, ovvero l'intero gruppo familiare, compresi i
figli se di età superiore agli anni dieci, per esperire un
tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di
vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale
accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di
disaccordo sul progetto educativo, sono riportati in un
verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al
giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi
dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte
del documento finale, se concordato.
Se la conciliazione non riesce, le modalità di attuazione
dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai
criteri indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto
prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a
rispettare il diritto del minore di cui al primo comma
dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto
educativo".
3. I consultori di cui all'articolo 155-ter del
codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Dopo l'articolo 155-ter del codice civile,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-quater.- (Esclusione e opposizione
all'affidamento a entrambi i genitori).- Il giudice
dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi
previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può
altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333
del presente codice.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi
motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore
all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le
condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al
genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il
diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo
155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e quindi
mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il
comportamento del genitore istante ai fini della
determinazione del genitore o dell'eventuale mutamento di
esso".
5. Dopo l'articolo 155-quater del codice civile,
introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-quinquies.- (Assegnazione della casa
familiare e prescrizioni in tema di residenza).- Il
diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere
minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità
concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario
deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei
rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale
titolo di proprietà.
I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo
gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra
loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto
prescritto dall'articolo 155-bis".
6. Dopo l'articolo 155-quinquies del codice civile,
introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-sexies.- (Obblighi dei genitori).-
Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei
genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti
la salute, le scelte educative e ogni altra questione
destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla
vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano
utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La
violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza
giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione
della violazione secondo quanto disposto al secondo comma,
l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo.
Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi
terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.
I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto
dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli
obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di
violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il
giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi
davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad
essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata
l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state
determinate da un oggettivo stato di necessità, il giudice
emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione
della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori
conseguenze in caso di inottemperanza. Qualora ciò si
verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore,
ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento
idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.
In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi
da atti e da comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire,
ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro
genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora
ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal
secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento
idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo
comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il
genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non
comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca
la residenza presso l'altro genitore.
Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del
presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto
del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il
giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal medesimo
terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il
minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di
tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via
equitativa.
Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti
previsti dal terzo e quarto comma sin dalla prima violazione
dell'obbligo di cui al citato terzo comma".
7. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile,
introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-septies.- (Violazione degli obblighi
di mantenimento).- Nel regime di mantenimento diretto di
cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di
violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente
al genitore inadempiente, il passaggio al regime di
mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro
genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto
delle valutazioni del costo del mantenimento fatte
dall'Istituto nazionale di statistica ed è aggiornato
annualmente secondo gli indici forniti dallo stesso
Istituto.
Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento
indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come
modificato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n.
74".
8. Dopo l'articolo 155-septies del codice civile,
introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-octies.- (Rivedibilità delle modalità
di affidamento).- Ciascuno dei genitori può richiedere al
giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica
delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche.
La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e
tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore".
9. Dopo l'articolo 155-octies del codice civile,
introdotto dal comma 8 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 155-novies.- (Estensione alle unioni di
fatto).- Le disposizioni di cui agli articoli 155 e
seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a
vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati
legalmente".
Art. 3.
1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 315. - (Doveri dei figli).- Il figlio deve
rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto
verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in
relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito in
proporzione alla misura del rapporto di convivenza".
Art. 4.
1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la
potestà comune dei genitori non cessa a seguito di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli
articoli da 155 a 155-novies".
Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori,
l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio
della potestà è regolato secondo quanto disposto negli
articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo
interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche
escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori,
provvedendo alla nomina di un tutore".
2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis del codice
civile è abrogato.
Art. 6.
1. Nelle more della istituzione dei consultori
specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo
155-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 2
della presente legge, il giudice può usufruire, ai medesimi
fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo
155-ter, dell'opera del personale già utilizzato per le
consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le
aziende sanitarie locali.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori
può richiedere l'applicazione della medesima legge.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.