XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1558




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 155 - (Mantenimento delle relazioni parentali del minore). - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto all'intero ambito parentale del minore.
        Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, che i figli restino affidati a entrambi i genitori, che se ne divideranno la cura secondo modalità concordate dagli stessi ai sensi dell'articolo 155-bis e conformi alle disposizioni di legge. Il giudice può altresì disporre che essi siano assistiti dai consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.
        Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.
        Il giudice, qualora ritenga le modalità determinate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-bis, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state concordate modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.
        Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, nonché sul concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
        In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 155-bis.- (Modalità di attuazione dell'affidamento).- Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.
        Al fine di cui al primo comma, compatibilmente con le circostanze del caso concreto, devono essere previste per il minore occasioni di contatto con il genitore non convivente e di permanenza presso di esso il più possibile continue, frequenti e comunque significative.
        Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
        La potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli: anche il genitore non convivente è tenuto a condividerle nella misura più ampia possibile, tenuto conto delle esigenze del minore e delle attitudini, esperienze e situazioni personali del genitore stesso.
        Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità nonché del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi".

        2. Dopo l'articolo 155-bis del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-ter.- (Consultori familiari).- Sono istituiti appositi consultori specializzati nella mediazione familiare, attivati presso gli uffici di giudice tutelare.
        Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 155, l'intervento del consultorio, questo, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convoca la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero l'intero gruppo familiare, compresi i figli se di età superiore agli anni dieci, per esperire un tentativo di conciliazione riguardo alle nuove modalità di vita. Gli esiti del tentativo, con i termini dell'eventuale accordo o le posizioni assunte dai genitori in caso di disaccordo sul progetto educativo, sono riportati in un verbale, sottoscritto da entrambi, che il consultorio invia al giudice. Gli aspetti economici della separazione sono discussi dalle parti al di fuori del consultorio, ma possono far parte del documento finale, se concordato.
        Se la conciliazione non riesce, le modalità di attuazione dell'affidamento sono determinate dal giudice in base ai criteri indicati nell'articolo 155-bis, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto educativo".

        3. I consultori di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Dopo l'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-quater.- (Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori).- Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333 del presente codice.
        Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto al primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e quindi mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione del genitore o dell'eventuale mutamento di esso".

        5. Dopo l'articolo 155-quater del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-quinquies.- (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).- Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto della esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.
        I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis".

        6. Dopo l'articolo 155-quinquies del codice civile, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-sexies.- (Obblighi dei genitori).- Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.
        I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità, il giudice emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Qualora ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.
        In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e da comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore convivente, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.
        Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal medesimo terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subìto a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa.
        Nei casi più gravi il giudice può adottare i provvedimenti previsti dal terzo e quarto comma sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato terzo comma".

        7. Dopo l'articolo 155-sexies del codice civile, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-septies.- (Violazione degli obblighi di mantenimento).- Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato tenendo conto delle valutazioni del costo del mantenimento fatte dall'Istituto nazionale di statistica ed è aggiornato annualmente secondo gli indici forniti dallo stesso Istituto.
        Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74".

        8. Dopo l'articolo 155-septies del codice civile, introdotto dal comma 7 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-octies.- (Rivedibilità delle modalità di affidamento).- Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore".

        9. Dopo l'articolo 155-octies del codice civile, introdotto dal comma 8 del presente articolo, è inserito il seguente:

        "Art. 155-novies.- (Estensione alle unioni di fatto).- Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente".


Art. 3.

        1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 315. - (Doveri dei figli).- Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito in proporzione alla misura del rapporto di convivenza".


Art. 4.

        1. Il secondo comma dell'articolo 317 del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Salvo quanto previsto dall'articolo 155-quater, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies".


Art. 5.

        1. Il secondo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
        "Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà è regolato secondo quanto disposto negli articoli da 155 a 155-novies. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".

        2. Il terzo comma dell'articolo 317-bis del codice civile è abrogato.


Art. 6.

        1. Nelle more della istituzione dei consultori specializzati nella mediazione familiare di cui all'articolo 155-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-ter, dell'opera del personale già utilizzato per le consulenze tecniche di ufficio o già in servizio presso le aziende sanitarie locali.
        2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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