XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1927
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il
Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della
Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per
facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria
europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27
luglio 2000.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55
dell'Accordo quadro stesso.
Art. 3
1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) è sostituita dalla
seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato
dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture
belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea
(UE);";
b) la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili
di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti organi
delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".
Art. 4
1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, la parola: "UEO" è sostituita dalla seguente: "UE".
Art. 5
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge 9 luglio
1990, n. 185, è aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma
1".
Art. 6
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio
1990, n. 185, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto
di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia
dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i
programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono
essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di
provenienza del materiale;
c) il tipo di materiale".
Art. 7
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza
globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando
riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di
armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti
intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo,
produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia
sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di
trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il
controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della
presente legge. Con la stessa licenza globale di progetto può,
inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di
armamento, sviluppati e/o prodotti sulla base di programmi
congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".
Art. 8
1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 14 della legge
9 luglio 1990, n. 185, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono
inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza
globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di
tre anni ed è prorogabile,".
Art. 9
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990,
n.185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle
seguenti: "alle Amministrazioni".
Art. 10
1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n.185, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero in caso di licenza globale di
progetto";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza
globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti,
utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali
stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà
essere esibita su richiesta del Ministero degli affari
esteri".
Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, dopo le parole: "dall'articolo 2," sono inserite le
seguenti:
"fatta eccezione per le operazioni in utilizzo di licenza
globale di progetto,".
Art. 12
1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione
intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e
di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già
avviati alla data di entrata in vigore della presente legge,
effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185,
l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di
progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento
movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al
Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale
che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.
Art. 13
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sono determinate le condizioni per
l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle
notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli
effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai
Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali
l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi
in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di
armamento o per la fornitura di materiali di armamento.
Art. 14.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.