XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1534-A




        Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge approvato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente è volto a conferire al Governo talune deleghe, già attribuite durante la scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1, 2 e 3) il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 4), la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico (articolo 5), l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6) nonché il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore (articolo 7).
        Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura, in ragione della diversità della materia oggetto delle deleghe medesime, ma sono comunque individuabili alcune esigenze di fondo comuni che sottostanno a tale conferimento.
        In merito alle deleghe concernenti le strutture di governo, va ricordato che queste ultime sono state modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento - che ha ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei dicasteri medesimi. In sede di prima applicazione della nuova normativa, che è entrata in vigore all'inizio della XIV legislatura, si sono verificati alcuni problemi legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento delle strutture alle nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività - e delle relative strutture operative - da un amministrazione ad un'altra. E' emersa, pertanto, l'esigenza di apportare a questo assetto normativo tutte le modifiche che risultino necessarie per adeguarlo alle specifiche esigenze delle amministrazioni emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto all'altro.
        Si tratta di un intervento peraltro già avviato all'inizio della legislatura con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità, i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché con il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha definito una diversa organizzazione, rispetto a quella delineata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.
        La delega recata dall'articolo 1 del disegno di legge consente, in particolare, al Governo di apportare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le modifiche e le correzioni che risultino necessarie ad adeguare le norme dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997 (legge "Bassanini") alle specifiche e concrete esigenze, peraltro non del tutto prevedibili ex ante, delle amministrazioni cosi come sono emerse sino ad oggi. D'altro canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero.
        La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai principi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997. I decreti legislativi correttivi e modificativi saranno emanati previo parere della Commissione bicamerale istituita dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.
        Il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, possa con proprio decreto differire o articolare nel tempo specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento e di riorganizzazione dei ministeri, quando ciò sia ritenuto necessario al fine di rendere tali processi maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni.
        La disposizione è, quindi, strumentale ad una migliore attuazione dei processi di accorpamento, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio per rendere effettivamente operativi gli accorpamenti dei ministeri.
        L'articolo 2, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune disposizioni transitorie per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri, che saranno applicabili sino all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei diversi ministeri alle disposizioni della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha appunto istituito la figura dei vice ministri.
        In particolare si è previsto che a ciascun vice ministro sia assegnato, nell'ambito del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministero, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. All'interno di tale contingente di personale il vice ministro nomina un capo della segreteria, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, qualora lo ritenga necessario in ragione delle peculiari funzioni a lui delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Resta ovviamente salvo il diritto del vice ministro di avvalersi del complesso degli uffici di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni delegate. Per garantire un migliore coordinamento di tali funzioni si è previsto che, nell'ambito del contingente di personale assegnato, il vice ministro, d'intesa con il ministro, possa nominare un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione nonché un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
        Nel contesto del quadro generale delineato in riferimento all'articolo 1, si inserisce anche la delega recata dall'articolo 3 per la riforma delle strutture della Difesa; essa costituisce un intervento di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa collegata alla riduzione degli effettivi delle Forze armate prevista dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto. La citata norma ha statuito infatti l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private "di servizi" per lo svolgimento di attività di natura non operativa. La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.
        In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero" di quello militare da destinare ad incarichi operativi. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate delle strutture amministrative funzionali alla gestione dei corpi militari.
        Il comma 2, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, al fine di adeguarlo al parere espresso dalla Commissione difesa, fissa i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, mentre per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, che rende preferibile prevedere il parere sugli schemi di decreto di organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.
        L'articolo 4 consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa - l'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 - e non esercitata dal precedente esecutivo nei termini prescritti. Tale delega concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla ridefinizione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti e delle modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi.
        Si tratta di una riforma particolarmente attesa e delicata, e per questo si è ritenuto necessario riaprire i termini della delega, mantenendo invariati i princìpi e criteri direttivi stabiliti nella precedente legge di delega; ad essi è stata apportata un'unica integrazione, suggerita nel parere espresso sul testo dalla Commissione affari sociali, concernente il riferimento alla legge 3 aprile 2001, n. 138, in materia di classificazione degli emolumenti riservati ai soggetti affetti da menomazioni visive, non ancora vigente al momento di approvazione della precedente delega.
        Con l'articolo 5 si conferisce al governo la potestà di emanare decreti legislativi modificativi o correttivi di quelli già emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico. La delega è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con l'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del decreto legislativo, rende necessario riaprire i termini della delega di cui al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola, pur mantenendo inalterati i principi e criteri direttivi già stabiliti.
        L'articolo 6 contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta, anche in questo caso, di una delega già prevista e non esercitata nei termini prescritti. La necessità della nuova delega deriva, fra l'altro, dalla esigenza di armonizzazione il termine inizialmente previsto per il suo esercizio (120 giorni dall'entrata in vigore delle legge) con quello, più lungo, previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge (sei mesi) relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico, il cui parere è obbligatorio ai fini dell'esercizio della delega. Oltre alla necessità di rimediare a questa disarmonia dei termini, altre ragioni inducono comunque a considerare opportuna e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 38 del 2001.
        L'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia richiede un'analisi particolarmente attenta della natura e della origine delle norme medesime. Esse sono infatti numerosissime e di oggetto assai vario, essendo individuabili in un arco temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum di intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia - oggi per successione la Repubblica di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordinanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.
        Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata originaria della delega - il cui termine, come si è detto, è ormai scaduto - appare inadeguata, e per tale motivo si propone di fissare una nuova scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
        L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore. La delega, la cui stesura finale tiene conto delle osservazioni formulate dalla Commissione cultura, è finalizzata a riordinare settori normativi particolarmente caratterizzati da fenomeni di stratificazione delle norme e dovrà essere esercitata tenendo conto delle esigenze di adeguamento dell'attuale assetto normativo alla ripartizione delle competenze stabilite dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione nonché alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali.
        Concludendo, si intende ribadire la particolare urgenza del provvedimento, da ricondurre all'incidenza negativa che hanno sul funzionamento dell'apparato amministrativo l'incertezza e l'inadeguatezza di alcuni aspetti dell'attuale assetto organizzativo.

Nuccio CARRARA, Relatore.




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