XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1534-A
Onorevoli Colleghi! - Il disegno di legge approvato dalla
Commissione affari costituzionali in sede referente è volto a
conferire al Governo talune deleghe, già attribuite durante la
scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del
Governo medesimo (articoli 1, 2 e 3) il riordino degli
emolumenti di natura assistenziale (articolo 4), la riforma
degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello
nazionale e periferico (articolo 5), l'emanazione di un testo
unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6) nonché il
riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e
ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto
d'autore (articolo 7).
Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna
delega sono, evidentemente, di diversa natura, in ragione
della diversità della materia oggetto delle deleghe medesime,
ma sono comunque individuabili alcune esigenze di fondo comuni
che sottostanno a tale conferimento.
In merito alle deleghe concernenti le strutture di
governo, va ricordato che queste ultime sono state modificate
con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - il quale
ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente
accorpamento - che ha ricevuto attuazione con successivi
decreti di organizzazione dei dicasteri medesimi. In sede di
prima applicazione della nuova normativa, che è entrata in
vigore all'inizio della XIV legislatura, si sono verificati
alcuni problemi legati, oltre che alle consuete difficoltà di
adattamento delle strutture alle nuove modalità organizzative,
anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di
dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe
dovuto procedere al trasferimento di settori di attività - e
delle relative strutture operative - da un amministrazione ad
un'altra. E' emersa, pertanto, l'esigenza di apportare a
questo assetto normativo tutte le modifiche che risultino
necessarie per adeguarlo alle specifiche esigenze delle
amministrazioni emerse nel corso del periodo di transizione da
un assetto all'altro.
Si tratta di un intervento peraltro già avviato all'inizio
della legislatura con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, che ha previsto la costituzione del Ministero delle
comunicazioni e del Ministero della sanità, i quali, nel
sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999
confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività
produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, nonché con il decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, che ha definito una diversa
organizzazione, rispetto a quella delineata dal decreto
legislativo n. 300 del 1999, per il coordinamento operativo
delle strutture preposte alle attività di protezione
civile.
La delega recata dall'articolo 1 del disegno di legge
consente, in particolare, al Governo di apportare, entro il
termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge, tutte le modifiche e le correzioni che risultino
necessarie ad adeguare le norme dei decreti legislativi
emanati in base alla delega conferita dall'articolo 11, comma
1, della legge n. 59 del 1997 (legge "Bassanini") alle
specifiche e concrete esigenze, peraltro non del tutto
prevedibili ex ante, delle amministrazioni cosi come
sono emerse sino ad oggi. D'altro canto, la delega consente,
altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli
schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle
funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero.
La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il
Governo si attenga ai principi e ai criteri direttivi già
contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del
1997. I decreti legislativi correttivi e modificativi saranno
emanati previo parere della Commissione bicamerale istituita
dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la
procedura già prevista dalla medesima legge.
Il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, possa con proprio decreto differire o
articolare nel tempo specifici adempimenti od atti correlati
ai procedimenti di accorpamento e di riorganizzazione dei
ministeri, quando ciò sia ritenuto necessario al fine di
rendere tali processi maggiormente rispondenti alla concreta
realtà operativa delle amministrazioni.
La disposizione è, quindi, strumentale ad una migliore
attuazione dei processi di accorpamento, considerato che,
anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede
di prima applicazione dei provvedimenti di fusione, è
necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di
dettaglio per rendere effettivamente operativi gli
accorpamenti dei ministeri.
L'articolo 2, introdotto dalla Commissione nel corso
dell'esame in sede referente, reca alcune disposizioni
transitorie per l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei vice ministri, che saranno applicabili sino
all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione dei diversi ministeri alle
disposizioni della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha appunto
istituito la figura dei vice ministri.
In particolare si è previsto che a ciascun vice ministro
sia assegnato, nell'ambito del contingente complessivo del
personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per
ciascun ministero, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, un contingente di personale
pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei
sottosegretari di Stato. All'interno di tale contingente di
personale il vice ministro nomina un capo della segreteria, un
responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa,
nonché, qualora lo ritenga necessario in ragione delle
peculiari funzioni a lui delegate, un responsabile per gli
affari internazionali. Resta ovviamente salvo il diritto del
vice ministro di avvalersi del complesso degli uffici di
diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni
delegate. Per garantire un migliore coordinamento di tali
funzioni si è previsto che, nell'ambito del contingente di
personale assegnato, il vice ministro, d'intesa con il
ministro, possa nominare un responsabile del coordinamento
delle attività di supporto degli uffici di diretta
collaborazione nonché un responsabile del coordinamento
legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
Nel contesto del quadro generale delineato in riferimento
all'articolo 1, si inserisce anche la delega recata
dall'articolo 3 per la riforma delle strutture della Difesa;
essa costituisce un intervento di razionalizzazione
organizzativa ed amministrativa collegata alla riduzione degli
effettivi delle Forze armate prevista dalla legge 14 novembre
2000, n. 331, che non può non riverberarsi anche sui relativi
apparati di supporto. La citata norma ha statuito infatti
l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi
spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con
personale civile e con imprese private "di servizi" per lo
svolgimento di attività di natura non operativa. La riduzione
degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una
riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia
una diversa configurazione sul territorio nazionale delle
componenti operative e di sostegno.
In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla
sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente
estendersi alle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere
prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero"
di quello militare da destinare ad incarichi operativi. Si
tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma
ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di
razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al
nuovo assetto delle Forze armate delle strutture
amministrative funzionali alla gestione dei corpi militari.
Il comma 2, che è stato modificato nel corso dell'esame in
sede referente, al fine di adeguarlo al parere espresso dalla
Commissione difesa, fissa i principi e i criteri direttivi cui
il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, mentre
per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei
decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il
parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge
15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della
materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto
della delega, che rende preferibile prevedere il parere sugli
schemi di decreto di organi con competenza specialistica,
quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due
rami del Parlamento.
L'articolo 4 consente al Governo di esercitare una delega,
già prevista da una precedente disposizione legislativa -
l'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 - e non
esercitata dal precedente esecutivo nei termini prescritti.
Tale delega concerne il riordino degli emolumenti derivanti da
invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla
ridefinizione del sistema di classificazione delle indennità e
degli assegni spettanti e delle modalità ed i requisiti per la
concessione degli stessi.
Si tratta di una riforma particolarmente attesa e
delicata, e per questo si è ritenuto necessario riaprire i
termini della delega, mantenendo invariati i princìpi e
criteri direttivi stabiliti nella precedente legge di delega;
ad essi è stata apportata un'unica integrazione, suggerita nel
parere espresso sul testo dalla Commissione affari sociali,
concernente il riferimento alla legge 3 aprile 2001, n. 138,
in materia di classificazione degli emolumenti riservati ai
soggetti affetti da menomazioni visive, non ancora vigente al
momento di approvazione della precedente delega.
Con l'articolo 5 si conferisce al governo la potestà di
emanare decreti legislativi modificativi o correttivi di
quelli già emanati in attuazione della delega di cui
all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
concernente la riforma degli organi della pubblica istruzione
di livello nazionale e periferico. La delega è già stata
esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con
l'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della
materia oggetto del decreto legislativo, rende necessario
riaprire i termini della delega di cui al citato articolo 21,
onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema
degli organi collegiali della scuola, pur mantenendo
inalterati i principi e criteri direttivi già stabiliti.
L'articolo 6 contiene una delega al Governo ad emanare un
testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la
minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Si
tratta, anche in questo caso, di una delega già prevista e non
esercitata nei termini prescritti. La necessità della nuova
delega deriva, fra l'altro, dalla esigenza di armonizzazione
il termine inizialmente previsto per il suo esercizio (120
giorni dall'entrata in vigore delle legge) con quello, più
lungo, previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge
(sei mesi) relativo all'istituzione del Comitato istituzionale
paritetico, il cui parere è obbligatorio ai fini
dell'esercizio della delega. Oltre alla necessità di rimediare
a questa disarmonia dei termini, altre ragioni inducono
comunque a considerare opportuna e necessaria la
riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della
legge n. 38 del 2001.
L'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia richiede un'analisi
particolarmente attenta della natura e della origine delle
norme medesime. Esse sono infatti numerosissime e di oggetto
assai vario, essendo individuabili in un arco temporale che
dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni
nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della
legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre
alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle
recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi
internazionali, e specificamente le misure adottate in
attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum di
intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo
8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia - oggi per successione la
Repubblica di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14
marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo
adottate con ordinanze emesse dal Governo militare alleato a
Trieste.
Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo recante
il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la
minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia
presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta
valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle
medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione
soprattutto della delicatezza della materia. Per
l'espletamento di tale complessa attività, la durata
originaria della delega - il cui termine, come si è detto, è
ormai scaduto - appare inadeguata, e per tale motivo si
propone di fissare una nuova scadenza entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, delega il
Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il
riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
proprietà letteraria e diritto d'autore. La delega, la cui
stesura finale tiene conto delle osservazioni formulate dalla
Commissione cultura, è finalizzata a riordinare settori
normativi particolarmente caratterizzati da fenomeni di
stratificazione delle norme e dovrà essere esercitata tenendo
conto delle esigenze di adeguamento dell'attuale assetto
normativo alla ripartizione delle competenze stabilite dal
nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione nonché
alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali.
Concludendo, si intende ribadire la particolare urgenza
del provvedimento, da ricondurre all'incidenza negativa che
hanno sul funzionamento dell'apparato amministrativo
l'incertezza e l'inadeguatezza di alcuni aspetti dell'attuale
assetto organizzativo.
Nuccio CARRARA, Relatore.