XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1927
Onorevoli Deputati! - 1. Il 27 luglio 2000 è stato
sottoscritto a Farnborough dai Ministri della difesa di
Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un
Accordo quadro per facilitare la ristrutturazione e le
attività dell'industria europea della difesa. L'Accordo è
volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo al fine
di accelerare il processo di razionalizzazione e
concentrazione dell'industria per la difesa e, nel contempo,
di concorrere a definire l'identità europea nel campo della
sicurezza e della difesa. L'obiettivo è quello di tutelare il
consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali
europee che potrà consentire di competere e collaborare in
modo più equilibrato con gli Stati Uniti dove, già a metà
dello scorso decennio, l'industria si è fortemente
concentrata. A seguito della dichiarazione congiunta dei capi
di Governo dei principali Paesi europei del 9 dicembre 1997 è
iniziato un parallelo esame da parte dei Ministri della difesa
e dei Ministri dell'industria dei problemi e degli ostacoli
che avevano impedito all'industria europea di procedere sulla
strada della concentrazione, indispensabile per sostenere la
sfida della globalizzazione del mercato e la sempre più rapida
evoluzione tecnologica. Il 6 luglio 1998 si è così arrivati ad
una lettera d'intenti sottoscritta dai Ministri della difesa
dei sei principali Paesi europei che ha portato, al termine di
un complesso esercizio, al presente Accordo quadro. Nel
frattempo, altre iniziative sono state avviate in Europa a
diversi livelli, tutte indirizzate a favorire una maggiore
integrazione nel campo della sicurezza e della difesa: il 2
giugno 1998 è stato approvato dal Consiglio Affari generali
dell'Unione europea il "Codice di condotta dell'Unione europea
per le esportazioni di armi" che definisce i criteri di una
comune politica esportativa europea di equipaggiamenti
militari; il 9 settembre 1998 è stato costituto da Italia,
Francia, Germania e Regno Unito l'OCCAR, l'organismo congiunto
per la gestione dei programmi intergovernativi, la cui legge
di ratifica è stata approvata nel novembre del 2000 (legge 15
novembre 2000, n. 348); nello scorso dicembre il vertice di
Nizza dell'Unione europea ha varato definitivamente le
decisioni assunte in via provvisoria dai vertici di Helsinki e
di Feira, relative allo sviluppo di una capacità autonoma
europea di intervento militare; queste decisioni hanno
riguardato sia gli organismi per la gestione della politica di
sicurezza e difesa, sia la costituzione di una forza di
intervento europea delle dimensioni di un corpo d'armata con
il relativo supporto aereo e navale, così come delineata nella
Conferenza di impegno delle forze che i Ministri della difesa
hanno tenuto a Bruxelles alla fine del novembre 2000; si è
anche approvato un meccanismo per monitorare il rispetto degli
impegni qualitativi e quantitativi, inclusi i requisiti di
interoperabilità e di disponibilità, assunti da ciascun
Governo. A questa progressiva europeizzazione delle
problematiche inerenti la sicurezza e la difesa l'Italia ha
dato un forte contributo nella convinzione, condivisa dalla
quasi totalità delle forze politiche rappresentate in
Parlamento, che la costruzione di un'Europa della difesa
rappresenti anche la migliore tutela del nostro interesse
nazionale e del rafforzamento del pilastro europeo della NATO.
In quest'ottica il Governo ha operato per garantire il
coinvolgimento dell'Italia in tutte le iniziative di
integrazione europee, pur consapevole che non sempre il nostro
quadro giuridico ed amministrativo è preparato ad operare in
un contesto europeo. La nostra partecipazione alle iniziative
europee ci impone, quindi, ed insieme ci offre lo stimolo per
un tempestivo adeguamento della nostra normativa.
2. L'Accordo quadro prevede uno sforzo congiunto dei Paesi
aderenti per omogeneizzare, attraverso un meccanismo di
consultazione dei Governi e delle amministrazioni, le
rispettive azioni in sei campi al fine di facilitare la
ristrutturazione e le attività dell'industria europea della
difesa: sicurezza degli approvvigionamenti (articoli 4-11),
procedure di trasferimento e di esportazione (articoli 12-18),
sicurezza delle informazioni classificate (articoli 19-27),
ricerca e tecnologia nel settore della difesa (articoli
28-36), trattamento delle informazioni tecniche (articolo
37-44), armonizzazione dei requisiti militari (articoli
45-49), tutela delle informazioni sensibili a livello
commerciale (articoli 50-54). Al fine di rendere operativo
questo Accordo il Governo adotterà le necessarie
determinazioni e darà le opportune indicazioni agli uffici
competenti. Per rispettare più efficacemente alcuni impegni si
pone però anche l'esigenza di un adeguamento normativo che,
seppur con alcune limitate modifiche, consenta di fare fronte
al nuovo contesto europeo. Le modifiche riguardano soprattutto
le previsioni dell'Accordo in materia di sicurezza degli
approvvigionamenti, di sicurezza delle informazioni
classificate e di procedure di trasferimento e di
esportazione. Nei primi due casi la normativa italiana risale
all'ultimo conflitto ed è, quindi, evidente la sua
inadeguatezza. Nel terzo caso la disciplina in vigore è stata
definita alla fine degli anni ottanta, ma la profonda
trasformazione del quadro strategico e militare a livello
mondiale ed europeo, nonché quella dello specifico mercato
della difesa, hanno da tempo messo in luce alcuni suoi limiti
e alcune difficoltà nel fare fronte ad uno scenario che la
legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta le esportazioni
militari, non poteva prevedere. In particolare si registra una
sua inadeguatezza al fine di gestire il complesso fenomeno
della concentrazione industriale europea con la formazione di
nuove imprese sotto forma di STD-società transnazionali per la
difesa che presuppone la possibilità di razionalizzare e
specializzare le unità produttive secondo una logica di
efficienza industriale, potendo far circolare le parti
prodotte fra i diversi stabilimenti e considerando l'area dei
Paesi aderenti all'Accordo come un mercato unitario. Questa
necessità era già emersa negli scorsi anni spingendo il
Governo a presentare nel gennaio 2000 il disegno di legge atto
Senato n. 4431 volto ad aggiornare tale legge. Tale volontà
era già stata anticipata, sempre dal Presidente del Consiglio
dei ministri, nel marzo del 1998 nella relazione al Parlamento
sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di
armamento prevista dall'articolo 5 della legge stessa ed
inoltre, successivamente, la medesima volontà è stata
confermata nelle relazioni degli anni successivi. In questi
documenti, infatti, fra gli intendimenti programmatici del
Governo, è stata posta in evidenza la necessità di un
adeguamento della vigente normativa sull'interscambio di
materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di
consentire al nostro Paese di poter partecipare attivamente al
processo di integrazione di questo delicato settore di
attività. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 185
del 1990 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente
in Europa, cambiamenti tali da sconvolgere l'ambiente stesso
in cui la legge deve operare. Cambiamenti che se da una parte
hanno confermato la piena validità dei princìpi informatori
della legge italiana - come dimostrato dall'approvazione del
"Codice di condotta" precedentemente richiamato, che li
recepisce in maniera pressochè totale - dall'altra richiedono
opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative
per l'interscambio di questi materiali: ciò sia nell'interesse
primario della amministrazione ma anche in quello, non
secondario, dell'industria nazionale che deve essere posta
nelle condizioni di potersi presentare al meglio nel processo
di integrazione strutturale europea dell'industria degli
armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai
programmi di coproduzione. Nel presente disegno di legge si è
tenuto conto delle proposte formulate nell'atto Senato n. 4431
limitatamente a quanto attiene agli impegni derivanti
dall'Accordo quadro, mentre restano escluse le altre proposte
di modifica contenute nello stesso provvedimento. Il criterio
posto a base è stato quello di individuare l'indispensabilità
delle modifiche in modo da apportare il minor numero possibile
di varianti, agendo solo là dove fosse indispensabile, pur
tenendo conto che l'esplicito richiamo dell'Accordo quadro al
"Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni
di armi" impone anche un adeguamento a quanto ivi previsto.
L'obiettivo perseguito è quello del rafforzamento del concetto
di corresponsabilizzazione dei Paesi partner in caso di
esportazione verso Paesi terzi di prodotti costruiti nel
quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali
ed agevolazione, in questi casi, dei trasferimenti
intraeuropei dei componenti attraverso lo strumento di una
nuova forma "globale" di autorizzazione.
3. Di seguito si illustrano le singole disposizioni
contenute nello schema del disegno di legge che si compone di
quattordici articoli:
Articolo 1. - Autorizza il Presidente della Repubblica a
ratificare l'Accordo quadro sottoscritto il 27 luglio 2000 a
Farnborough dai Ministri della difesa di Italia, Francia,
Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia.
Articolo 2. - Stabilisce la piena ed intera esecuzione
dello stesso Accordo.
Articolo 3. - Reca modifiche all'articolo 1 della legge
n. 185 del 1990. Si sono resi necessari correttivi atti a:
a) <comma 6, lettera c)> vietare le
esportazioni e il transito di materiali di armamento verso i
Paesi nei confronti dei quali è stato dichiarato l'embargo non
solo da parte delle Nazioni Unite, ma anche dell'Unione
europea (UE) (in questo modo evidenziando il ruolo dell'UE
anche con riferimento al "Codice di condotta", al cui
rispetto si fa riferimento nel preambolo dell'Accordo);
b) <comma 6, lettera d)> adeguarsi al
criterio numero 2 previsto dal "Codice di condotta", che
prevede la specificità della gravità per le violazioni dei
diritti dell'uomo.
Articolo 4. - Reca modifica all'articolo 9 della legge
n. 185 del 1990. Poiché la maggior parte delle attività e
delle competenze UEO sono in via di trasferimento all'UE, si è
ritenuto indispensabile sostituire il termine "UEO" (Unione
europea occidentale) con "UE" in modo da evidenziare questa
area ai fini dell'applicazione della procedura semplificata
prevista dalla legge n. 185 del 1990 (tenuto conto che
all'Accordo già partecipa la Svezia, membro dell'UE, ma non
dell'UEO e della NATO, e in conformità con l'articolo 56
dell'Accordo).
Articolo 5. - Reca modifica all'articolo 9 della legge
n. 185 del 1990. Vengono esclusi dalla disciplina delle
trattative contrattuali i programmi congiunti intergovernativi
dal momento che le imprese operano all'interno di un programma
definito e gestito a livello governativo.
Articolo 6. - Reca modifica all'articolo 11 della legge
n. 185 del 1990. Il nuovo comma è volto a regolamentare la
procedura per il rilascio della licenza globale di progetto di
cui all'articolo 13 della stessa legge n. 185 del 1990,
tenendo conto della particolarità di questa forma
autorizzatoria che riguarda la partecipazione ad un programma
congiunto svolto con imprese di Paesi UE o NATO aderenti a
specifici accordi intergovernativi insieme al nostro Paese (in
conformità con gli articoli 12, 14 e 15 dell'Accordo).
Articolo 7. - Reca modifica all'articolo 13 della legge
n. 185 del 1990. Viene prevista la licenza globale di progetto
come forma particolare di autorizzazione da rilasciare
all'impresa che partecipa a un programma congiunto di ricerca,
sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale, con
altre imprese localizzate in Paesi appartenenti all'UE o alla
NATO che garantiscano, in materia di trasferimento e di
esportazione di materiali di armamento, il controllo delle
operazioni secondo i princìpi ispiratori della legge (come nel
caso dell'Accordo quadro in conformità con gli articoli
12-15). In un numero consistente di programmi intergovernativi
a cui partecipa l'Italia sono presenti anche altri Paesi non
facenti parte dell'UE ma solo della NATO, in particolare gli
Stati Uniti: risultando impossibile gestire con procedure
differenti questi programmi a seconda della destinazione della
movimentazione ed essendo i programmi sempre sottoposti al
controllo del Governo italiano, si è ritenuto necessario
prevedere di sottoporli ad una procedura omogenea. Restano,
invece, sottoposte all'attuale procedura le eventuali
esportazioni da effettuare da parte di imprese italiane verso
Paesi terzi. Con la stessa licenza le imprese potranno essere
autorizzate a fornire gli equipaggiamenti risultanti dai
predetti programmi ai Paesi delle altre imprese partecipanti
per uso militare nazionale (in conformità con l'articolo 12
dell'Accordo).
Articolo 8. - Reca modifica all'articolo 14 della legge
n. 185 del 1990. La modifica è conseguente all'introduzione
della licenza globale di progetto per la quale è prevista una
durata massima di tre anni, rinnovabile, analogamente a quanto
previsto dall'articolo 10 della stessa legge n. 185 del 1990
(in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo).
Articolo 9. - Reca modifiche all'articolo 19 della legge
n. 185 del 1990. La modifica è volta a chiarire quali sono i
destinatari delle comunicazioni relative alle consegne e a
semplificare quindi la gestione delle operazioni (in
conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).
Articolo 10. - Reca modifiche all'articolo 20 della
legge n. 185 del 1990. Le modifiche sono conseguenti
all'introduzione della licenza globale di progetto (in
conformità con l'articolo 12 dell'Accordo). In caso di suo
utilizzo la documentazione attestante l'arrivo a destinazione
dei materiali stessi deve essere conservata dall'impresa per
cinque anni ed esibita su richiesta dell'amministrazione.
Articolo 11. - Reca modifica all'articolo 27 della legge
n. 185 del 1990. La modifica è conseguente all'introduzione
della licenza globale di progetto (in conformità con
l'articolo 12 dell'Accordo). In caso di suo utilizzo il
controllo delle operazioni bancarie risulterebbe di natura
esclusivamente formale.
Articolo 12. - Definisce le modalità per l'eventuale
passaggio di un programma di coproduzione intergovernativa
dall'attuale regime al nuovo regime di licenza globale di
progetto.
Articolo 13. - Prevede l'emanazione di un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri volto a determinare le
condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto
di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, di
cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri
dell'UE o della NATO. La modifica è necessaria al fine di
poter consentire gli scambi di informazioni sia a livello
governativo, sia a livello industriale (in conformità con
quanto previsto dalle parti 3 e 4 dell'Accordo). In questo
modo si potranno meglio superare i ristretti limiti in termini
di temi, di persone e di tempo delle deroghe che oggi possono
essere concesse: quest'ultimo problema risulta particolarmente
rilevante per le TDC-Transnational Defence Companies a
partecipazione italiana.
Articolo 14. - Per quanto concerne la partecipazione del
personale militare al Comitato esecutivo previsto
dall'articolo 3 dell'Accordo, la relativa spesa è stata
quantificata, nella unita relazione tecnica, in euro 29.500
annui a decorrere dal 2002 e l'articolo di copertura
finanziaria viene formulato al medesimo articolo 14.
Si segnala infine che dall'attuazione del presente
provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato in relazione all'applicazione degli
articoli 2 lettera (f), 4, 8, 9 e 10, paragrafo 2,
lettere (a) e (b) dell'Accordo.