XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2031




DISEGNO DI LEGGE


Capo I

INTERVENTI PER FAVORIRE
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA


Art. 1.

(Promozione e sviluppo di nuove
piccole e medie imprese).

        1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.


Art. 2.

(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi
di cui alla legge 1^ aprile 1986, n. 64).

        1. Il Ministro delle attività produttive, per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1^ aprile 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, con proprio provvedimento avente natura non regolamentare, anche in deroga alla previgente disciplina legislativa, fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate.
        2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli a campione sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
        3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1^ aprile 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive possono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.


Art. 3.

(Sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'economia
informatica).

        1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.
        2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.
        3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.


Art. 4.
(Programmi intergovernativi nei settori
ad alta tecnologia).

        1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie od enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
        2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo stanziamento dell'anno a cui si riferiscono.
        3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.


Capo II

DISPOSIZIONI
IN TEMA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE


Art. 5.

(Delega al Governo per il riassetto delle norme in tema di
proprietà industriale).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

                b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale comunitaria intervenuta;

                c) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;

                d) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;

                e) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

                f) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondi i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

        2. Dall'attuazione della delega non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 6.

(Delega al Governo in materia di protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in conformità alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre 2001. Il decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere che l'attuazione della direttiva avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica e dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne pregiudichi, comunque, l'osservanza;

                b) consentire la possibilità di brevettare:

                1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico;

                2) un processo attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di un'invenzione;

                c) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

                d) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, purché la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate; tale elemento isolato deve essere il risultato di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

                e) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

                f) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:

                1) i procedimenti di clonazione di esseri umani;

                2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

                3) ogni utilizzazione di embrioni umani;

                4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

                g) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente;

                h) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, senza indicazione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;

                i) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici;

                l) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;

                m) prevedere l'esclusione della brevettabilità delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica;

                n) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, alla persona da cui è stato prelevato tale materiale, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente;

                o) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;

                p) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994;

                q) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola;

                r) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore:

                1) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;

                2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale;

                s) prevedere che il richiedente il brevetto di un materiale di origine vegetale o animale indichi, ove conosciuto, il luogo geografico di origine del materiale;

                t) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo, prevede sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni del decreto stesso, secondo i criteri e con i limiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

        3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo.


Art. 7.

(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei
tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e
intellettuale).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale, brevetti, modelli ornamentali e di utilità, segni distintivi e diritti d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

                b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

                c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
        2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.


Art. 8.

(Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare
di un brevetto di modello).

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 9.

(Intervento a sostegno del settore della proprietà
industriale).

        1. Al fine di far fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003.
        2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
        3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

Capo III

NORME IN TEMA DI R.C. AUTO


Art. 10.

(Modalità per il risarcimento del danno).

        1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona che comportino invalidità non superiore a cinque punti.
        2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può richiedere la riparazione del veicolo presso un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell'ambito di una lista, formata sulla base di criteri approvati dal Ministero delle attività produttive, che tenga conto, in particolare, del livello di distribuzione territoriale degli autoriparatori, e comunicata dall'impresa tenuta al risarcimento, ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di importo pari al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto in caso di riparazione diretta.
        3. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni del danneggiato.
        4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:

        "4. L'ammontare del danno biologico determinato ai sensi del comma 2 può essere diversamente quantificato dal giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".


Art. 11.

(Attestato di rischio).

        1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

            "d-bis) gli eventuali importi delle franchigie non corrisposti dall'assicurato".


Art. 12.

(Esclusione di spese legali).

        1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo le parole: "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sono aggiunte le seguenti: "; il danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del termine predetto".


Art. 13.

(Truffa in assicurazione
e obbligo di dichiarazioni veritiere).

        1. E' fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, che le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle dichiarate nella denuncia del sinistro.
        2. Dopo il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale è aggiunto il seguente:

        "Si procede altresì d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti".


Art. 14.

(Certificazione del bilancio).

        1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario responsabile nell'ambito della propria struttura.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICA ENERGETICA


Art. 15.

(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di
approvvigionamento di gas naturale).

        1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna.
        2. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle attività produttive.
        3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e di 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.


Art. 16.

(Contributo straordinario all'ENEA).

        1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003.
        2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre precedente.
        3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
        4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.


Art. 17.

(Elenco dei prodotti esplodenti).

        1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive di cui all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
        2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del Fondo di cui al comma 1.


Capo V

MISURE ORGANIZZATIVE


Art. 18.

(Misure per il controllo della destinazione d'uso di
materie prime e semilavorati).

        1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
        2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.


Art. 19.

(Trattamento economico del personale già appartenente ai
ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle attività produttive, pari a 2.580 migliaia di euro annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, per gli anni 2003-2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
        3. A far data dal 1^ gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 1, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
        4. Con decorrenza 1^ gennaio 2003, il personale di cui al comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.


Art. 20.

(Istituzione del punto di contatto OCSE).

        1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del luglio 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
        2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
        3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e di 720 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.
        4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.


Art. 21.

(Vigilanza in materia di cooperazione).

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le lettere d) ed e) sono abrogate.


Capo VI

MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN TEMA DI CONCORRENZA


Art. 22.

(Servizi INTERNET).

        1. I fornitori di servizi INTERNET (INTERNET Service Provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenze individuali, sulla base di listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).
        2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di fornitori di servizi INTERNET e gestori di reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 23.

(Modifiche al decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171).

        1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:

        "6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".
        2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e d'emergenza".
        3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco.
        2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".


Art. 24.

(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).

        1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è sostituito dal seguente: "Restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari".


Art. 25.

(Modifica all'articolo 40 della legge
24 aprile 1998, n. 128).

        1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

        "4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale".



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