XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2031
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
INTERVENTI PER FAVORIRE
L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
Art. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove
piccole e medie imprese).
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico"
sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento
patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle
aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio del 21 giugno 1999.
Art. 2.
(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi
di cui alla legge 1^ aprile 1986, n. 64).
1. Il Ministro delle attività produttive, per accelerare
la definizione dei programmi di investimento agevolati ai
sensi della legge 1^ aprile 1986, n. 64, e delle altre
normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno,
con proprio provvedimento avente natura non regolamentare,
anche in deroga alla previgente disciplina legislativa, fissa
termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e
degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere
sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso
provvedimento può essere prevista, fra l'altro,
l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni
standardizzate.
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di
concessione definitiva il Ministero delle attività produttive
effettua controlli a campione sui programmi di investimento
destinatari degli interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti
delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati
attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1^ aprile 1986,
n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i
competenti uffici del Ministero delle attività produttive
possono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di
agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 3.
(Sviluppo nelle piccole e medie imprese dell'economia
informatica).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia
informatica nelle piccole e medie imprese, specie nelle aree
depresse, è autorizzata la spesa di 5.620 migliaia di euro per
l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e di
9.240 migliaia di euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del
Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri per
l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
Art. 4.
(Programmi intergovernativi nei settori
ad alta tecnologia).
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di
cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge
11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo
di agenzie od enti, di diritto pubblico o privato, istituiti
nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato
ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere
agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 vengono individuati dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno
di costo gravano, nei limiti del 15 per cento delle quote
autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sullo stanziamento dell'anno a cui si
riferiscono.
3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad
intervenire, con le modalità e le procedure di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e
a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire
la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni
necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge
n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni
stessi a qualificati operatori del settore, in modo da
costituire presso di essi la base produttiva necessaria per
ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN TEMA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto delle norme in tema di
proprietà industriale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di proprietà industriale, ai sensi e
secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) ripartizione della materia per settori omogenei
e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni
vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina
internazionale comunitaria intervenuta;
c) adeguamento della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche;
d) riordino e potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla gestione della normativa, anche
con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e
gestionale;
e) introduzione di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
f) delegificazione e rinvio alla normazione
regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi
secondi i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
2. Dall'attuazione della delega non deriveranno nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Delega al Governo in materia di protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il recepimento della direttiva 98/44/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ed in
conformità alla sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 ottobre
2001. Il decreto legislativo è emanato su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, della
salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
politiche agricole e forestali e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'attuazione della direttiva
avvenga nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi
internazionali, in particolare dalla Convenzione sul brevetto
europeo, dalla Convenzione sulla diversità biologica e
dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), e non ne
pregiudichi, comunque, l'osservanza;
b) consentire la possibilità di brevettare:
1) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente
naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico;
2) un processo attraverso il quale viene prodotto,
lavorato o impiegato materiale biologico, anche se
preesistente allo stato naturale, purché abbia i requisiti di
un'invenzione;
c) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del
corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo
sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera
scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa
la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di
garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel
rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità
dell'uomo e dell'ambiente;
d) consentire la possibilità di brevettare
un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano
o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico,
anche se la sua struttura è identica
a quella di un elemento naturale, purché la sua funzione e
applicazione industriale siano concretamente indicate; tale
elemento isolato deve essere il risultato di procedimenti
tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e
moltiplicato al di fuori del corpo umano. Per procedimento
tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di
mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in
grado di compiere;
e) confermare l'esclusione dalla brevettabilità
dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del
corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al
corpo umano o animale;
f) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità
delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario
all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali, alla
preservazione dei vegetali ed alla prevenzione di gravi danni
ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare:
1) i procedimenti di clonazione di esseri umani;
2) i procedimenti di modificazione dell'identità
genetica germinale dell'essere umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni umani;
4) i procedimenti di modificazione dell'identità
genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi
sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano
o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali
procedimenti;
g) prevedere un meccanismo di salvaguardia per
cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa
essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità
anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine
pubblico e buon costume, tutela della salute e
dell'ambiente;
h) escludere la possibilità di brevettare una
semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene,
utilizzata
per produrre una proteina o una proteina parziale, senza
indicazione di una funzione utile alla valutazione del
requisito dell'applicazione industriale; considerare ciascuna
sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze
sovrapposte solamente nelle parti non essenziali
all'invenzione;
i) consentire la brevettabilità di invenzioni
riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non
dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata,
dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata
varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il
loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente
biologici;
l) confermare l'esclusione della brevettabilità
delle varietà e delle razze animali, nonché dei procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di animali o
vegetali;
m) prevedere l'esclusione della brevettabilità
delle nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione
consista esclusivamente nella modifica genetica di altra
varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di
procedimento di ingegneria genetica;
n) prevedere che, nell'ambito della procedura di
deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, alla
persona da cui è stato prelevato tale materiale, debba essere
garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso
libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa
vigente;
o) prevedere che nell'ambito della procedura di
deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per
oggetto o utilizza materiale biologico contenente
microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba
essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto
rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni,
derivanti dalle normative nazionali o comunitarie;
p) disciplinare l'utilizzazione da parte
dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in
proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine
vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio, del 27 luglio 1994;
q) disciplinare l'ambito e le modalità per
l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo
11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra
forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di
altro materiale di riproduzione di origine animale,
escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del
bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale,
a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano
stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma
restando la possibilità di vendita diretta da parte
dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale
attività agricola;
r) prevedere che, dietro pagamento di un canone
adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza
obbligatoria a favore:
1) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo
dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza
sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale;
2) del titolare di un brevetto riguardante
un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un
ritrovato vegetale;
s) prevedere che il richiedente il brevetto di un
materiale di origine vegetale o animale indichi, ove
conosciuto, il luogo geografico di origine del materiale;
t) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni del
decreto legislativo, prevede sanzioni amministrative e penali
per le infrazioni alle disposizioni del decreto stesso,
secondo i criteri e con i limiti indicati nell'articolo 2,
comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 2000, n.
422.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni
anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo emanato in attuazione della presente legge, una
relazione sull'applicazione del decreto medesimo.
Art. 7.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei
tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e
intellettuale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme
dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione
dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale,
brevetti, modelli ornamentali e di utilità, segni distintivi e
diritti d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) istituire presso i tribunali aventi sede nei
capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni
specializzate per la trattazione delle controversie
riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le
competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del
tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al
presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui
alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il
Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui
al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico
iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente
avvio.
Art. 8.
(Inoperabilità del diritto d'autore da parte del titolare
di un brevetto di modello).
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25-bis
del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, il termine
per l'inoperabilità del diritto d'autore scade decorso un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Intervento a sostegno del settore della proprietà
industriale).
1. Al fine di far fronte alle esigenze relative
all'attività amministrativa in tema di proprietà industriale,
con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale
ed internazionale di tutela, nonché alle programmate modifiche
del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015
migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro
per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1
sono determinati con direttive del Ministro delle attività
produttive.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
Capo III
NORME IN TEMA DI R.C. AUTO
Art. 10.
(Modalità per il risarcimento del danno).
1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto
dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977,
n. 39, si applica anche nel caso di danni a persona che
comportino invalidità non superiore a cinque punti.
2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il
danneggiato può richiedere la riparazione del veicolo presso
un autoriparatore, scelto dal danneggiato stesso nell'ambito
di una lista, formata sulla base di criteri approvati dal
Ministero delle attività produttive, che tenga conto, in
particolare, del livello di distribuzione territoriale degli
autoriparatori, e comunicata dall'impresa tenuta al
risarcimento, ovvero ottenere un risarcimento pecuniario di
importo pari al costo che l'impresa di assicurazione avrebbe
sostenuto in caso di riparazione diretta.
3. E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento di
eventuali ulteriori danni del danneggiato.
4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n.
57, è sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno biologico determinato ai
sensi del comma 2 può essere diversamente quantificato dal
giudice in misura non superiore al quinto con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".
Art. 11.
(Attestato di rischio).
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio
1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie non
corrisposti dall'assicurato".
Art. 12.
(Esclusione di spese legali).
1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, dopo le parole: "Fondo di garanzia per le
vittime della strada" sono aggiunte le seguenti: "; il
danneggiato non ha diritto al rimborso delle spese legali
sostenute anteriormente alla scadenza del termine
predetto".
Art. 13.
(Truffa in assicurazione
e obbligo di dichiarazioni veritiere).
1. E' fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
dell'articolo 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443, che le modalità di svolgimento dello stesso sono quelle
dichiarate nella denuncia del sinistro.
2. Dopo il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale
è aggiunto il seguente:
"Si procede altresì d'ufficio se il fatto di cui al primo
comma è commesso in danno di una impresa di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motori e dei natanti".
Art. 14.
(Certificazione del bilancio).
1. Per la determinazione dei premi e delle riserve
tecniche relativi al ramo RC- auto, anche al fine di agevolare
l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario
responsabile nell'ambito della propria struttura.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN TEMA DI POLITICA ENERGETICA
Art. 15.
(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di
approvvigionamento di gas naturale).
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle
infrastrutture internazionali, lo sviluppo del sistema del gas
naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita
del mercato energetico, sono concessi contributi per il
potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di
approvvigionamento di gas naturale da Paesi esteri, in
particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in
Italia attraverso la Sardegna.
2. Il finanziamento degli interventi è approvato con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica, su proposta del Ministro delle attività
produttive.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, di 45.000
migliaia di euro per l'anno 2003 e di 77.000 migliaia di euro
per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
Art. 16.
(Contributo straordinario all'ENEA).
1. Il contributo già previsto dall'articolo 111 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dell'Ente per le
nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), è rideterminato nella misura
di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per
l'anno 2003.
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002
avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del
citato articolo 111, nella quale sono indicati lo sviluppo
della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione
del progetto dimostrativo di potenza rispetto al semestre
precedente.
3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i
Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le
successive fasi di realizzazione del programma e dispone la
liquidazione del contributo per l'intero o per la quota
riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo
di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i
quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno
finanziario.
Art. 17.
(Elenco dei prodotti esplodenti).
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti
riconosciuti idonei all'impiego di attività estrattive di cui
all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128, avviene a seguito di pagamento di un
canone annuo, da determinare con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del
50 per cento al Fondo da istituire nell'ambito di apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle
spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione
della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti,
alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto,
la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di
prodotti esplodenti, nei limiti del Fondo di cui al comma
1.
Capo V
MISURE ORGANIZZATIVE
Art. 18.
(Misure per il controllo della destinazione d'uso di
materie prime e semilavorati).
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio
sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime
e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche
tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della
sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono
avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri
competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai
quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i
reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e
di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i
produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori
dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta delle amministrazioni interessate.
Art. 19.
(Trattamento economico del personale già appartenente ai
ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e
dell'artigianato).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il trattamento
economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla
tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a
quello di cui al regio decreto
25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero
delle attività produttive, pari a 2.580 migliaia di euro
annui, è posto a carico del bilancio di detto Ministero e il
relativo trattamento previdenziale ed assistenziale resta
disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25
luglio 1971, n. 557.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si
provvede, per gli anni 2003-2004, mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
3. A far data dal 1^ gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di cui al comma 1, in posizione di
comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di
queste ultime e il relativo trattamento previdenziale ed
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
4. Con decorrenza 1^ gennaio 2003, il personale di cui al
comma 1 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di
lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo,
sotto forma di assegno personale riassorbibile, il maggiore
trattamento economico in godimento alla stessa data.
Art. 20.
(Istituzione del punto di contatto OCSE).
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri
OCSE del luglio 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza,
da parte delle imprese multinazionali, di un codice di
comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle
attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1,
il Ministero delle attività
produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre
amministrazioni personale dotato delle qualifiche
professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A
tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è
autorizzata la spesa di 285 migliaia di euro nell'anno 2003 e
di 720 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
Art. 21.
(Vigilanza in materia di cooperazione).
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.
142, le lettere d) ed e) sono abrogate.
Capo VI
MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN TEMA DI
CONCORRENZA
Art. 22.
(Servizi INTERNET).
1. I fornitori di servizi INTERNET (INTERNET Service
Provider), autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché
ai sensi
delle successive delibere dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, hanno diritto a fruire delle condizioni
economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni
titolari di licenze individuali, sulla base di listino di
interconnessione pubblicato da un organismo di
telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere
di mercato (SPM).
2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di
servizi INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in
conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 23 aprile 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche nel caso in cui i fornitori di servizi INTERNET decidano
di applicare le tariffe a canone per connessione temporale
illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque
per ogni altro tipo di tariffa.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore
rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra
associazioni di fornitori di servizi INTERNET e gestori di
reti di telecomunicazioni, per il periodo di tre anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 23.
(Modifiche al decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171).
1. L'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, è sostituito dal seguente:
"6. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore di una rete di telecomunicazioni
pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al
pubblico deve informare gli abbonati e gli utenti
dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4".
2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e d'emergenza".
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il fornitore di una rete di
telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di
telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre
adeguate procedure per garantire l'annullamento della
soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea
per linea, per i servizi attivati tramite chiamate
d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di
ambulanza e i vigili del fuoco.
2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma
2-bis comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".
Art. 24.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187).
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, è sostituito dal seguente: "Restano ferme le disposizioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
concernente l'igiene dei prodotti alimentari".
Art. 25.
(Modifica all'articolo 40 della legge
24 aprile 1998, n. 128).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, è sostituito dal seguente:
"4. La zona di operatività, al fine di consentire la
libera organizzazione dei produttori, è individuata
nell'intero territorio nazionale".