XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2488
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizione).
1. Sono oggetto della presente legge tutte le attivitā
professionali, intellettuali e non intellettuali, che non sono
ricomprese nelle professioni di cui all'articolo 2229 del
codice civile.
Art. 2.
(Attestato di competenza).
1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio,
del 18 giugno 1992, č istituito l'attestato di competenza con
il quale le associazioni professionali di cui all'articolo 3
attestano il possesso di requisiti professionali, l'esercizio
abituale della professione, il costante aggiornamento del
professionista ed un comportamento conforme alle norme del
corretto svolgimento della professione.
2. L'attestato di cui al comma 1 non č requisito
vincolante per l'esercizio delle attivitā professionali di cui
alla presente legge ed č rilasciato a tutti i professionisti
iscritti alle associazioni professionali di cui all'articolo 3
che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in
possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente
articolo. Il professionista, ai fini del rilascio
dell'attestato di competenza di cui al comma 1, deve altresė
essere in possesso di una polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivitā
professionale a garanzia degli utenti.
3. Le eventuali validazioni richieste dalle associazioni
professionali di cui all'articolo 3 per il rilascio degli
attestati di competenza hanno carattere oggettivo e contengono
dichiarazioni di soggetti terzi, professionalmente
qualificati.
4. Il mancato rinnovo dell'adesione alla associazione
professionale di cui all'articolo 3 che ha rilasciato
l'attestato di competenza comporta la perdita della validitā
dell'attestazione.
Art. 3.
(Associazioni professionali).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri č
istituito il Dipartimento delle associazioni professionali
presso il quale č istituito il registro delle associazioni
professionali, di natura privatistica, costituite da esercenti
una attivitā intellettuale, su base volontaria, senza vincolo
di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza, in
possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 4, comma 1.
2. Le associazioni professionali autorizzate ai sensi
dell'articolo 4 a rilasciare l'attestato di competenza di cui
all'articolo 2, definiscono i requisiti che deve possedere il
professionista ai fini del rilascio dell'attestato di
competenza, tra i quali:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione
professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli
di studio o di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attivitā
professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi
da rispettare nell'esercizio dell'attivitā professionale.
3. Le associazioni professionali di cui al comma 1
elaborano un codice deontologico e definiscono eventuali
sanzioni disciplinari nei confronti degli associati per le
violazioni del medesimo codice.
4. I codici deontologici di cui al comma 3 e i requisiti
stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma
2 sono sottoposti alla valutazione da parte del Dipartimento
delle associazioni professionali ai fini dell'iscrizione delle
medesime associazioni nel registro di cui al comma 1.
Art. 4.
(Norme di attuazione).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, č stabilita l'organizzazione
del Dipartimento delle associazioni professionali di cui
all'articolo 3 e sono fissati i requisiti che devono possedere
le medesime associazioni professionali per essere iscritte nel
registro di cui all'articolo 3, comma 1, e per essere
autorizzate a rilasciare gli attestati di cui all'articolo 2,
comma 1, sulla base dei seguenti princėpi:
a) gli statuti delle associazioni professionali
devono garantire la trasparenza delle attivitā e degli assetti
associativi, la dialettica democratica tra gli associati ed
escludere il fine di lucro;
b) le associazioni professionali di cui
all'articolo 3, comma 1, devono avere una struttura
organizzativa e tecnico-scientifica consolidata e devono
prevedere procedure operative adeguate all'effettivo ed
oggettivo raggiungimento delle finalitā della associazione
professionale e dotarsi di un codice deontologico che possa
garantire il corretto comportamento dei propri aderenti nei
confronti degli utenti;
c) sia previsto un limite temporale per la
validitā dell'attestato e le modalitā per il suo rinnovo sulla
base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei
requisiti in capo all'esercente l'attivitā professionale.
Art. 5.
(Obblighi dell'iscritto).
1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo
di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero
di iscrizione all'associazione professionale edegli estremi
dell'associazione professionale stessa conformemente agli
standard deontologici dell'associazione.
Art. 6.
(Vigilanza).
1. Il Dipartimento delle associazioni professionali di cui
all'articolo 3 vigila sull'operato delle associazioni
professionali e ne dispone la cancellazione dal registro di
cui all'articolo 3, comma 1, con la conseguente revoca
dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di cui
all'articolo 2, nel caso ravvisi irregolaritā nell'operato
delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, o prolungata
inattivitā.