XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2031
Onorevoli Deputati! - Il Documento di programmazione
economico-finanziaria (DPEF) 2002-2006 definisce, quale
impegno fondamentale del Governo, il recupero di competitività
del "sistema Italia". Per questa via sarà possibile accrescere
la quota delle esportazioni sul mercato internazionale e
favorire gli investimenti esteri diretti in Italia,
promuovendo l'internazionalizzazione delle imprese ed
attivando un circuito virtuoso nel campo dell'occupazione e
nello sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali. Tale
documento individua, inoltre, tra i contenuti che devono
avere, tra gli altri, i provvedimenti collegati alla legge
finanziaria, gli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno,
per la liberalizzazione del mercato e dei servizi pubblici,
nonché per il rilancio della ricerca scientifica e
tecnologica.
A tal fine, il disegno di legge che si propone, contiene
una serie di misure a tutto campo, volte a stimolare
l'iniziativa economica privata e la crescita dimensionale
delle piccole e medie imprese (PMI), anche razionalizzando il
sistema degli incentivi, favorendo la protezione della
ricerca, della creatività e dell'inventiva italiana, misure
finalizzate a migliorare il sostegno della tutela brevettuale,
con particolare riguardo al nuovo settore delle biotecnologie.
Ai fini dello sviluppo della
competitività un ruolo importante è rivestito dal settore
energetico, in cui ci si propone di favorire investimenti per
nuove infrastrutture per l'importazione e lo stoccaggio del
gas.
Tali misure si accompagnano ad alcune norme in materia di
organizzazione amministrativa e a norme in materia di diritto
comunitario, che chiudono il provvedimento.
Il disegno di legge è composto da venticinque articoli,
raggruppati in sei capi:
capo I: Interventi per favorire l'iniziativa economica
privata (articoli da 1 a 4);
capo II: Disposizioni in tema di proprietà industriale
(articoli da 5 a 9);
capo III: Norme in tema di assicurazioni per la
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti (articoli da 10 a 14);
capo IV: Disposizioni in tema di politica energetica
(articoli da 15 a 17);
capo V: Misure organizzative (articoli da 18 a 21);
capo VI: Misure di adeguamento a disposizioni
comunitarie in tema di concorrenza (articoli da 22 a 25).
In particolare:
l'articolo 1 è diretto a facilitare il ricorso a fonti
di finanza innovativa alle piccole e medie imprese, ubicate ed
operanti nelle aree meno sviluppate, consentendo di superare
le particolari difficoltà che incontrano codeste imprese a
reperire capitali di rischio, rafforzando la loro struttura
patrimoniale.
L'articolo 2 prevede l'emanazione, tramite procedure
semplificate, dell'atto definitivo di concessione delle
agevolazioni erogate ai sensi della normativa sull'intervento
straordinario per il Mezzogiorno. Attualmente, gli uffici
ministeriali e gli istituti convenzionati sono impegnati nella
definizione di circa 3.000 programmi, mentre il maggior numero
di programmi da definire (circa il 70 per cento) ha un costo
ammesso inferiore ai 3 miliardi di lire.
Il comma 2 prevede una procedura di controllo a campione,
a seguito della chiusura del procedimento di concessione,
mentre il comma 3 prevede la sospensione della procedura
agevolativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza,
quando pende un procedimento penale nei confronti dei legali
rappresentanti delle imprese beneficiarie dei contributi per
reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge n. 64 del
1986.
L'articolo 3 è volto ad acquisire le risorse necessarie
per elaborare ed attuare programmi che consentano direttamente
il passaggio delle imprese dalla old-economy alla
new-economy attraverso la realizzazione di interventi i
cui criteri sono determinati con decreto dei Ministri delle
attività produttive, delle comunicazioni e per l'innovazione e
le tecnologie.
L'articolo 4 è finalizzato ad apportare modifiche in senso
evolutivo alla attuale normativa di sostegno ai settori
high-tech (aerospaziale e dell'elettronica ad esso
connesso), tali da consentire l'avvio e la prosecuzione di una
linea di strategia industriale che ha portato il Paese a
ritrovare in Europa un ruolo compatibile con le proprie
capacità.
In particolare, si propongono, ad invarianza dell'onere
per il bilancio dello Stato, le seguenti modifiche
normative:
autorizzazione ad effettuare interventi per il
finanziamento di programmi internazionali, sempre più
frequenti, gestiti da agenzie o da enti facenti capo alla NATO
o all'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia
di armamenti (OCCAR) nelle aree aeronautica, spaziale ed
elettronica per la difesa;
estensione della portata della norma di cui all'articolo
1, comma 3, della legge n. 140 del 1999, che ha autorizzato il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad
intervenire per l'acquisizione da parte dell'erario di beni
strumentali (attrezzature, macchinari e tecnologie produttive)
necessari per integrare i piani di acquisizione di velivoli
militari da trasporto in funzione di esigenze delle
Forze armate. Si tratta di una norma che si può collocare nel
contesto degli strumenti di "emergency prepainess" ben
noti ad altri Paesi, primi tra tutti gli Stati Uniti, che è
necessario siano messi a punto anche in Italia. Tra l'altro -
è bene sottolinearlo - in una fase come l'attuale nella quale
si stanno largamente riducendo le strutture industriali
direttamente dipendenti dall'Amministrazione difesa, occorre
potenziare, presso le imprese, quella base industriale
necessaria in relazione alle esigenze emergenti per svolgere
le attività di fabbricazione e di manutenzione indispensabili
per consentire un adeguato livello di operatività delle Forze
armate. La disciplina dell'articolo 1, comma 3, della citata
legge n. 140 del 1999, è stata applicata con risultati
positivi che hanno confermato la validità del modello
adottato. Essa - in forza di una nuova normativa con
sostanziale portata di interpretazione autentica - potrebbe
formare oggetto di una più sistematica applicazione per
l'acquisizione di strumenti produttivi - da porre a
disposizione delle industrie strategiche - in funzione di
attività produttive riguardanti una gamma sufficientemente
estesa di prodotti e sistemi di interesse per la sicurezza
nazionale. Va segnalato che in tale modo si porrebbe altresì a
disposizione delle autorità, per realizzare una politica
industriale di sviluppo dei settori high-tech, un nuovo
strumento che andrebbe ad affiancare gli strumenti già
esistenti ed in particolare la legge n. 808 del 1985,
consentendo di differenziare (anche se in un quadro
coordinato) gli interventi. Tra l'altro, si renderebbe più
agevole il superamento di problemi che potrebbero sorgere in
conseguenza di vincoli posti da discipline comunitarie o
internazionali.
Articolo 5: la disciplina in tema di brevetti e marchi,
sviluppatasi dall'inizio del secolo scorso ad oggi in maniera
frequente e sconnessa, è costituita da una serie di norme,
legislative e regolamentari, che necessitano di coordinamento
e semplificazione.
Anche al fine di creare la premessa per quello sviluppo
della ricerca e della innovazione tecnologica considerato,
ormai da più parti, fattore indispensabile per il rilancio
dell'economia.
Indagini e studi di diversa origine hanno infatti
evidenziato un potenziale brevettuale nel nostro Paese poco
sfruttato a causa della scarsa conoscenza degli strumenti e
dei vantaggi da questi offerti, o della sfiducia riposta dalle
imprese e dai ricercatori nella difendibilità dei titoli e
nella gestione del sistema.
Occorre pertanto fornire agli operatori uno strumento che
semplifichi il ricorso alla tutela brevettuale, che garantisca
una tutela forte e competitiva a livello internazionale, e che
offra un servizio certo ed efficiente.
Non si dimentichi, peraltro, che le tasse di concessione
governativa inerenti il sistema brevettuale costituiscono un
introito non indifferente per il bilancio dello Stato e che,
con una politica mirata e intelligente, esso potrebbe
incrementare in maniera esponenziale il suo ammontare,
apportando benefìci economici immediati, non solo per il
singolo, ma per l'intera collettività.
Il riordino normativo della disciplina sulla proprietà
industriale, previsto all'articolo 5, passa, dunque,
attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle
disposizioni di diritto sostanziale, l'adeguamento ai princìpi
comunitari ed internazionali sulla materia, l'introduzione
delle moderne tecnologie informatiche ai fini degli
adempimenti di legge, la revisione delle norme regolamentari
nonché la riorganizzazione della struttura istituzionale
preposta alla gestione del sistema rimasto, anche a seguito
della recente riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato.
L'articolo 6 contiene delega al Governo per il
recepimento, con decreto legislativo da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, della direttiva
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla "Protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche", in conformità anche alla pronuncia della
Corte di giustizia delle Comunità europee del 9
ottobre 2001.
La citata direttiva 98/44/CE è strutturata in 18 articoli
e 56 "considerando" interpretativi, alcuni dei quali sono
stati integralmente trasfusi nel provvedimento in esame, come
particolari princìpi di delega.
La norma in esame contiene 18 specifici criteri di delega.
Tale particolare struttura si rende necessaria in quanto la
direttiva soprarichiamata è estremamente complessa e delicata
e tocca settori sensibili delle scienze e della tecnologia.
Nell'attribuzione della delega, è stato pertanto ritenuto
necessario introdurre nella normativa nazionale, oltre alle
norme della direttiva, il cui recepimento è obbligatorio,
disposizioni volte a chiarire aspetti che potrebbero dare
luogo ad incertezze interpretative tramite l'aggiunta, nei
criteri di delega, del contenuto di alcuni "considerando"
interpretativi della complessa materia.
E' prevista una disposizione introduttiva che richiama gli
obblighi derivanti da accordi internazionali, in particolare
dalla Convenzione sul brevetto europeo, dall'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (TRIPS) e dalla Convenzione sulla diversità
biologica (lettera a) del comma 2).
Subito dopo vengono precisati i limiti alla brevettabilità
derivanti dal rispetto di fondamentali princìpi etici,
rendendo maggiormente restrittive le disposizioni comunitarie
relative ad alcuni criteri di esclusione dalla brevettabilità
per contrasto con l'ordine pubblico e il buon costume,
prevedendo espressamente, oltre al divieto di clonazione di
esseri umani e modifiche dell'identità genetica germinale
dell'essere umano, anche di ogni utilizzazione di embrioni
umani. Viene, inoltre, fatto espresso divieto di utilizzo
dell'invenzione ove arrechi pregiudizio alla vita o alla
salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare
gravi danni ambientali tali da compromettere fondamentali
esigenze di equilibrio ecologico e ambientale (lettera
f) del comma 2); è stata anche stabilita l'esclusione
dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua
costituzione e del suo sviluppo, nel rispetto dei princìpi
fondamentali che garantiscono la dignità e la integrità
dell'essere umano (lettera c) del comma 2) nonché la
necessità che, nell'ambito del deposito di una domanda di
brevetto, se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico
di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato
prelevato il materiale debba essere garantita la possibilità
di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale
prelievo in base alla normativa vigente (lettera n)
del comma 2). Viene ribadita anche l'esclusione dalla
brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico, o
terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi
applicati al corpo umano o animale (lettera e) del
comma 2). E' consentito brevettare un elemento isolato dal
corpo umano o diversamente prodotto, purché sia il risultato
di procedimenti tecnici che lo hanno identificato, purificato
e moltiplicato al di fuori del corpo umano stesso (lettera
d) del comma 2).
E' prevista, inoltre, la possibilità di brevettare
materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale,
purchè abbia i requisiti di un'invenzione (lettera b)
del comma 2) mentre è esclusa la brevettabilità di sequenze di
DNA se non a determinate condizioni (lettera h) del
comma 2).
Per quanto riguarda la protezione del materiale biologico
di origine vegetale ed animale, è consentita la brevettabilità
di piante o animali ovvero di un insieme vegetale,
caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non
dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata
all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza
animale, rispettando il divieto per questi ultimi prodotti
previsto dalla vigente legislazione (lettera i) del
comma 2). Viene prevista l'esclusione dalla brevettabilità di
una nuova varietà vegetale, anche se ottenuta con procedimento
di ingegneria genetica (lettera m) del comma 2).
Il criterio di cui alla lettera g) prevede una
clausola di salvaguardia.
Vengono, poi, previsti, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 2100/94 sulla protezione delle nuove varietà vegetali, i
diritti
degli agricoltori a utilizzare, nell'ambito delle propria
azienda, i prodotti del raccolto ottenuti da materiale
biologico protetto (farmer's privilege) (lettera
p) del comma 2) e disciplinati l'ambito e le modalità
per l'esercizio di quanto previsto al paragrafo 2
dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE riguardante la
vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame
d'allevamento o di altro materiale di riproduzione (lettera
q) del comma 2). E' prevista, inoltre, una disciplina
nuova del diritto brevettuale per la regolamentazione della
licenza obbligatoria allo sfruttamento commerciale
dell'invenzione o della varietà protetta secondo criteri di
reciprocità (lettera o) del comma 2). Viene infine
prevista, nella fase di attuazione, la revisione della
disciplina sanzionatoria esistente.
Nel comma 3 si prevede, infine, l'informazione costante ed
aggiornata del Parlamento sulle conseguenze derivanti dalla
applicazione della direttiva sulle invenzioni biotecnologiche
da parte dei Ministeri istituzionalmente competenti.
La direttiva 98/44/CE ha per il nostro Paese importanti
risvolti economici, in quanto consente di rafforzare la
protezione brevettuale che ha dimostrato e dimostra la propria
utilità per il finanziamento dell'innovazione tecnologica e
per la diffusione delle conoscenze scientifiche tramite il
riconoscimento all'inventore di un monopolio temporale di
vent'anni, ben più breve del diritto d'autore, a fronte
dell'obbligo di mettere a disposizione della ricerca, tramite
la descrizione, tutte le conoscenze, frutto della sua ricerca
(procedimenti, prodotti e uso degli stessi) per consentire il
progresso di tali settori tecnologici altamente innovativi.
Il brevetto, che come indicatore di sviluppo tecnologico e
di potenziale competitivo ha infatti un importante valore
economico ed è uno dei modi più efficaci per stimolare la
ricerca scientifica richiamando, nel vasto ambito orizzontale
delle biotecnologie che pervade numerosi settori di
avanguardia (sanità, agricoltura, ambiente), uomini e capitali
e contribuendo quindi anche allo stimolo e allo sviluppo
dell'occupazione in tali settori innovativi.
Articolo 7: l'istituzione di sezioni specializzate in
materia di marchi comunitari costituisce oggi l'effetto di un
obbligo assunto dall'Italia in seno all'Unione europea.
Infatti, in base all'articolo 91 del regolamento (CE) n.
40/94 relativo all'istituzione del marchio comunitario, gli
Stati membri sono tenuti a designare, nei rispettivi
territori, tribunali nazionali di prima e seconda istanza,
competenti per le controversie in materia di contraffazione e
validità dei marchi comunitari.
Nella decorsa legislatura era stato presentato dall'allora
Ministro di grazia e giustizia un disegno di legge (atto
Camera n. 4885) recante norme sulla devoluzione alle sezioni
specializzate di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio
1993, n. 302, delle controversie in materia di marchio
comunitario. Tale disegno di legge, peraltro, non è giunto ad
approvazione e pertanto il nostro Paese si trova ora
sottoposto ad una procedura d'infrazione da parte della
Comunità europea.
Con l'articolo 7 si intende ora dare esecuzione
all'obbligo comunitario, prevedendo altresì l'estensione della
competenza delle istituende sezioni specializzate anche ad
altre controversie in materia di proprietà industriale ed
intellettuale.
L'elevato grado di tecnicismo e la elevata rilevanza
economica di tali giudizi, infatti, rendono senz'altro
giustificata la costituzione di siffatte sezioni specializzate
che, per le sole controversie in materia di marchi comunitari,
potrebbero determinare un rapporto tra vantaggi ed impegni
deficitario per il Governo italiano.
Il comma 1 prevede, dunque, la delega al Governo per
emanare norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti giudiziari in materia di
concorrenza sleale, invenzioni, modelli, marchi e diritti
d'autore.
Il comma 2, con riferimento alle norme transitorie,
prevede che siano adottate misure atte ad evitare che le
sezioni siano gravate da un carico iniziale che ne impedisca
l'efficiente avvio.
Per quel che concerne l'articolo 8, con il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, che ha dato attuazione
alla direttiva
comunitaria 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei
disegni e modelli, è stato, tra l'altro, introdotto nel nostro
ordinamento il principio della doppia tutela, in base al quale
un disegno o modello con particolare carattere creativo e
valore artistico può godere, oltre che della tutela
brevettuale, anche di quella del diritto d'autore.
Conseguentemente alla scadenza del brevetto di modello, ovvero
dopo dieci anni dal deposito della domanda, il bene protetto
può rimanere nel monopolio del suo autore e, alla sua morte,
dei suoi aventi causa, ai sensi dell'articolo 25 della legge
22 aprile 1941, n. 633.
Poiché, peraltro, tale eventualità era espressamente
vietata in Italia, in base all'articolo 5, comma 2, del regio
decreto 25 agosto 1940, n. 1411, ed all'articolo 2 della legge
22 aprile 1941, n. 633, l'inversione di rotta ha fatto sì che
tutti coloro che, alla scadenza del diritto brevettuale,
avevano effettuato investimenti ed iniziato la produzione
dell'oggetto entrato ormai nel pubblico dominio, potevano
vedersi bloccare l'attività da chi, in forza dell'entrata in
vigore del decreto legislativo su citato, rivendicava il
diritto d'autore sul bene in questione.
L'articolo 25-bis del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 95, introdotto dal decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 164, ha previsto dunque una norma transitoria
finalizzata a procrastinare l'entrata in vigore della doppia
tutela, rendendo inopponibile il diritto d'autore, su un bene
già protetto da brevetto scaduto, per un periodo di dieci anni
dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo n. 95 del 2001.
Tale temine, peraltro, appare esageratamente lungo ed
incongruo rispetto agli interessi in gioco. La stessa sentenza
della Corte di giustizia del 29 giugno 1999 nel procedimento
C-60/98 ha affermato il concetto che il principio "del
legittimo affidamento (...) non può essere esteso fino a
impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi
agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della
disciplina anteriore". Una sospensione di dieci anni per
esercitare un diritto, infatti, appare eccessiva sul piano
giuridico e spesso ingiustificata sul piano economico, laddove
gli investimenti e l'attività intrapresa sono di piccola
entità.
Si ritiene pertanto opportuno ridurre il termine ad un
anno dalla data di entrata in vigore della legge, per dare
certezza al diritto e consentire una più immediata attuazione
alla direttiva comunitaria.
L'articolo 9 prevede uno stanziamento di 4.015 migliaia di
euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno
2003, per fare fronte alle esigenze relative all'attività
amministrativa in tema di proprietà industriale. I criteri per
detto fondo sono determinati con direttive del Ministro delle
attività produttive.
Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 sono finalizzate
a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai sistematici
ed elevati aumenti delle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, verificatisi a seguito della liberalizzazione del
mercato assicurativo, avvenuta con il recepimento della
direttiva 92/49/CEE ( decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.175).
In particolare l'articolo 10 prevede, al comma 1, che il
modello di denuncia di sinistro (convenzione di indennizzo
diretto - CID) si applichi, oltre ai danni a cose senza alcun
limite di importo, come avviene attualmente, anche ai danni a
persona di lieve entità che comportino invalidità non
superiori a cinque punti.
La finalità della norma è quella di velocizzare la
procedura liquidatoria con l'estensione alle "micropermanenti"
non superiori a cinque punti di invalidità.
Il limite dei cinque punti è dovuto al fatto che oltre
tale limite, per le somme erogate al danneggiato lavoratore
nel caso di infortunio stradale dello stesso in orario di
lavoro o "in itinere", è previsto per competenza
l'intervento dell'INAIL.
Il comma 2 del medesimo articolo, prevede che il
danneggiato possa richiedere all'assicuratore la riparazione
diretta del proprio veicolo presso un autoriparatore
nell'ambito di un elenco, formato sulla base di criteri
approvati dal Ministero delle attività produttive, e indicato
dall'impresa tenuta al risarcimento. E' lasciata comunque
facoltà al danneggiato di ottenere un risarcimento pecuniario
che sia pari al costo che la compagnia avrebbe sostenuto nel
caso di riparazione diretta.
Lo scopo della norma è quello di contrastare i
comportamenti fraudolenti nei confronti delle compagnie di
assicurazione, le quali, con l'applicazione di tale opzione,
avrebbero la certezza dell'entità del danno e conseguentemente
si troverebbero a ridurre i costi di indennizzo con effetti
migliorativi sulle tariffe.
Il comma 4 attribuisce al giudice il potere di adeguare
l'applicazione dei criteri tabellari fissati dalla legge per
le liquidazioni del danno biologico alle concrete circostanze
del caso. Al fine di coniugare le esigenze di flessibilità con
quelle di uniformità della liquidazione, la valutazione
equitativa trova precisi limiti oltre che nella peculiarità
delle circostanze del caso concreto anche nell'estensione del
margine entro cui il giudice può discostarsi dalla
applicazione delle risultanze tabellari.
Il suddetto margine di discrezionalità è stato fissato in
una fascia non superiore al quinto (20 per cento)
dell'ammontare del danno determinato alla stregua dei valori
tabellari.
La norma sostituisce la disposizione in base alla quale il
danno biologico deve essere ulteriormente risarcito tenuto
conto delle condizioni soggettive del danneggiato. Tale
previsione che non prevede alcun limite alla discrezionalità
del giudice di valutare le circostanze soggettive rischia di
vanificare le esigenze di certezza del diritto e di
perequazione risarcitoria che sono alla base della
regolamentazione legislativa del danno biologico.
L'articolo 11, nel disporre una modifica al decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, prevede che nell'attestato di
rischio, che le imprese di assicurazione debbono rilasciare al
contraente in occasione di ciascuna scadenza annuale dei
contratti, siano indicati anche gli eventuali importi delle
franchigie non corrisposti dall'assicurato.
La norma ha la finalità di migliorare la correttezza del
comportamento degli assicurati nei confronti della propria
compagnia di assicurazione, secondo quanto stabilito nelle
condizioni contrattuali delle formule tariffarie con
franchigia, accettate e sottoscritte dalle parti
contraenti.
L'articolo 12 dispone che, se il danneggiato accetta
l'offerta, non siano rimborsabili, da parte delle imprese di
assicurazione, le spese legali che lo stesso abbia sostenuto
prima dell'offerta presentata dalla compagnia di assicurazione
e, comunque, non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla
data di ricevimento della denuncia del sinistro.
La motivazione della norma risiede nel fatto che tali
spese possono essere considerate superflue in quanto
l'assicuratore non ha alcun obbligo di risarcimento prima dei
sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia del
sinistro.
L'articolo 13 prevede che, nei casi di denuncia di un
sinistro, il denunciante dichiari sotto la propria
responsabilità che le modalità di svolgimento del sinistro
corrispondono a verità. La finalità della norma è quella di
prevedere specifiche sanzioni per coloro che si rendano
responsabili di fenomeni fraudolenti ai danni di compagnie di
assicurazione attraverso false denunce oppure attraverso
manomissione o precostituzione di elementi di prova relativi
ad un sinistro.
Il comma 2 prevede l'inserimento all'articolo 640 del
codice penale di una norma che dispone la procedura d'ufficio
se il fatto è commesso a danno di un'impresa di
assicurazione.
L'articolo 14 impone alle imprese di assicurazione di
avvalersi, nell'ambito di una propria struttura, di un
attuario responsabile sotto il profilo tecnico della corretta
costruzione delle tariffe e delle riserve tecniche, al fine di
agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte
dell'ISVAP.
Lo scopo della norma è quello di creare nel ramo RC-auto
una figura professionale da affiancare al management
aziendale a garanzia sia della corretta tariffazione
dei rischi sia dell'ammontare e della congruità delle
riserve, con assunzione di responsabilità nei confronti
dell'autorità di vigilanza.
L'articolo 15 prevede il potenziamento e la rapida
realizzazione di nuove infrastrutture ed insediamenti
industriali, nell'ambito dell'approvvigionamento del gas
naturale, al fine di ridurre in prospettiva il prezzo del gas,
contribuendo a soddisfare gli obiettivi indicati nelle linee
programmatiche specifiche contenute nel DPEF 2002-2006.
Con delibera del CIPE verranno individuati, per l'anno
2002, i progetti strategici per il Paese, volti a potenziare
la rete nazionale di gasdotti, la costruzione di nuovi
terminali di rigassificazione GNL (gas naturale liquefatto),
il potenziamento e la realizzazione di ulteriori capacità di
stoccaggio in sotterraneo di gas naturale, nonché la
realizzazione di infrastrutture per la coltivazione di
idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana.
L'articolo 16 prevede l'attribuzione di un contributo
straordinario all'ENEA, già riconosciuto dall'articolo 111
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di favorire
l'attuazione dei programmi di ricerca, sviluppo e produzione
dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica.
L'erogazione della maggior quota di contributo disposta
per l'anno 2002 avverrà secondo la procedura descritta dal
comma 3 del citato articolo 111.
La relazione, la cui presentazione costituisce condizione
necessaria per la liquidazione, dovrà riportare le indicazioni
relative allo stato dello sviluppo della ricerca, nonché
l'avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di
potenza rispetto al semestre precedente.
La valutazione della relazione e delle fasi di
realizzazione del programma, da parte dei Dicasteri
interessati, consentirà la liquidazione del contributo per
l'intero o per la parte di esso corrispondente allo stato di
avanzamento del programma.
Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di
potenza, devono risultare indicati i soggetti con cui si
realizza l'impianto e il necessario impegno finanziario.
Articolo 17: ai sensi degli articoli 297 e 299 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme
di polizia delle miniere e delle cave), tutti i prodotti
esplodenti, impiegati nelle attività estrattive, devono essere
riconosciuti idonei dal Ministero delle attività produttive ed
iscritti in un apposito elenco istituito presso lo stesso.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 21 aprile 1979, e successive modificazioni,
sono state emanate le norme per il rilascio dell'idoneità, a
seguito dell'espletamento di prove sui prodotti, finalizzate
all'accertamento dei parametri di sicurezza.
Allo stato attuale l'elenco, di cui è stata pubblicata la
seconda edizione il 16 marzo 1998, comprende circa 1.200
prodotti, i più vecchi dei quali risalgono agli anni '50.
La natura provvisoria dell'elenco esistente e la necessità
di contribuire a migliorare i controlli dell'Amministrazione
sui prodotti riconosciuti ed impiegati nell'attività
estrattiva, ai fini di una migliore tutela degli interessi e
soprattutto della sicurezza degli utilizzatori, hanno
comportato l'opportunità dell'articolo 17.
Per quanto riguarda l'articolo 18, v'è da dire che
l'impiego improprio di materie prime e semilavorati nel
settore delle costruzioni e dei lavori pubblici, ma anche nel
comparto destinato all'industria alimentare, è un problema che
diventa di giorno in giorno più rilevante e che desta ormai un
allarme continuo negli ambienti interessati, come anche
nell'opinione pubblica. Si assiste, infatti, alla
sovrapposizione di due eventi parimenti negativi: i produttori
nazionali, assoggettati alla disciplina normativa di una
rigida classificazione, vedono la loro posizione sul mercato
costantemente minacciata da un continuo incremento di
importazione di materiale non qualificato e quindi non adatto
all'impiego; d'altro canto, occorre anche valutare gli effetti
sicuramente deleteri del fenomeno, sia dal punto di vista
della affidabilità dei lavori sia
dal punto di vista della tutela della sicurezza e della
salute pubblica.
La concertazione delle Amministrazioni dell'industria,
delle finanze, dei lavori pubblici, del commercio con l'estero
ha portato alla elaborazione di un sistema di monitoraggio
continuo del fenomeno che, però, non ha potuto portare
all'applicazione delle norme sanzionatorie che riguardano il
cattivo impiego.
In effetti accade che, pur conoscendo, attraverso la
citata organizzazione tra le varie Amministrazioni, la
quantità, le caratteristiche e il momento in cui un
determinato prodotto arriva sul territorio nazionale, e pur
disponendo degli strumenti, previsti dalle leggi, per
sottoporre il prodotto stesso, una volta arrivato alla
destinazione d'uso, a contestazione, in quanto non qualificato
per quel determinato uso (si pensi agli impieghi strutturali
nei lavori pubblici o nell'edilizia o alla banda stagnata per
gli usi alimentari), lo strumento di conoscenza perda la sua
efficacia in quanto il citato prodotto, una volta sdoganato,
viene polverizzato in un rivolo di destinazioni e quindi non
più controllabile.
La ratio della norma proposta tende ad assicurare,
nel percorso che il prodotto effettua dal momento
dell'ingresso nel territorio nazionale fino all'uso concreto,
la collaborazione dei reparti speciali dell'Arma dei
carabinieri competenti per materia.
L'esempio fatto per i prodotti siderurgici, che tanti
riflessi di grandissima attualità pone considerando
l'elevatissima incidenza del rischio sismico del Paese, può
essere esteso ad uguale nocumento derivante da un cattivo uso
di altri prodotti, quali ad esempio quelli alimentari.
Con riferimento all'articolo 19 l'emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto
2000), che prevede il trasferimento delle funzioni e del
personale degli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) alle camere di
commercio a decorrere dal 1^ settembre 2000, rende opportuna
una modifica legislativa delle attuali disposizioni in forza
delle quali l'onere per il pagamento del trattamento economico
del personale ex UU.PP.I.C.A. (57 unità), che presta servizio
presso il Ministero delle attività produttive, viene sostenuto
da tutte le camere di commercio.
Detto personale risulta così ripartito:
Qualifica Numero
- -
C3 .......................... 10
C2 .......................... 11
C1 .......................... 36
Totale ... 57
Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, con il parere
reso nell'adunanza della Commissione speciale del 21 maggio
1998 (301/96), ha escluso la sussistenza di una diversità tra
il predetto personale e gli altri dipendenti
dell'Amministrazione, esprimendosi nel senso di una
reductio ad unitatem del rapporto di impiego del
personale statale e auspicando, altresì, un intervento
legislativo che faccia cessare l'onere a carico degli enti
camerali.
Pertanto è necessario che il predetto onere sia inserito
negli appositi capitoli di spesa concernenti il personale del
Ministero delle attività produttive.
Il personale attualmente in posizione di comando presso
altre Amministrazioni è così
suddiviso:
Amministrazione Qualifica Numero
- - -
Ministero dell'ambiente
e della tutela del
territorio ............... C2 1
Presidenza del Consiglio
dei ministri ............. C2 3
Università La Sapienza
(RM) ..................... C3 1
Corte dei conti .......... C2 1
Totale ... 6
Con l'articolo 20 si intende adempiere all'impegno assunto
in sede OCSE dal Governo italiano per la istituzione di un
Punto di contatto nazionale (PCN) con il compito di promuovere
l'osservanza delle "linee guida" per le multinazionali
determinate sempre in ambito OCSE e consistenti in una specie
di codice di comportamento obbligatorio per gli Stati ma
volontario per le imprese.
Il PCN ha il compito di:
promuovere e diffondere la conoscenza delle linee guida
tra gli operatori economici interessati (imprese, associazioni
d'impresa, sindacati dei datori di lavoro e dei lavoratori,
organizzazioni non governative, altri eventuali partner
sociali);
comporre le eventuali controversie insorgenti dal
presunto mancato rispetto dei princìpi delle linee guida da
parte delle imprese;
fare periodici rapporti al CIME (organismo dell'OCSE
preposto al problema delle multinazionali e degli investimenti
esteri).
A supporto dell'attività del PCN e per assicurare al nuovo
organo un forum di consultazione il più ampio possibile,
potrà anche essere istituito un comitato consultivo cui
parteciperanno rappresentanti della vita economica e sociale
del Paese.
Al fine di garantire l'operatività di tale organismo -
nell'attuale carenza di personale del Ministero delle attività
produttive - si ritiene necessario prevedere la possibilità di
richiedere il comando, da altre Amministrazioni, di personale
dotato delle qualifiche professionali necessarie, determinato
in misura di 10 unità.
Per il 2003, anno iniziale di funzionamento dell'organo,
si ritiene sufficiente una spesa di 285 migliaia di euro, che
saranno utilizzati, prevalentemente, per attrezzature,
manifestazioni promozionali e missioni all'estero dei
funzionari incaricati di partecipare alle riunioni con i PCN
degli altri Paesi dell'OCSE.
Successivamente lo stanziamento viene portato a 720
migliaia di euro.
L'articolo 21 prevede l'abrogazione delle lettere d)
ed e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 3
aprile 2001, n. 142. La norma è volta a ricondurre la
vigilanza sulle società cooperative e sugli enti cooperativi
esclusivamente in capo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. La vigente norma riconosce l'esercizio del
potere di vigilanza anche alle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
attualmente di dubbia legittimità costituzionale. Invero,
questa innovazione ha comportato delega di funzioni pubbliche
estremamente importanti ad enti privati finanziati dagli
stessi enti cooperativi o a società controllate. Si precisa
inoltre che la norma trasferisce alle predette associazioni il
compito di espletare i poteri di vigilanza anche nei confronti
delle cooperative non aderenti alle stesse.
L'articolo 22 persegue l'obiettivo di realizzare una
corretta concorrenza tra gli INTERNET Service Providers
(ISP), i cui servizi sono remunerati dall'utente tramite il
pagamento dell'abbonamento e gli operatori telefonici che
beneficiando della remunerazione possono garantire l'accesso
gratuito alla rete INTERNET.
La norma si propone di eliminare questa disparità,
realizzando condizioni di effettiva concorrenza, mediante
l'estensione agli ISP della disciplina di interconnessione
utilizzata dagli operatori con licenza individuale.
L'articolo 23 dà piena attuazione all'articolo 8,
paragrafo 6, e all'articolo 9, lettera b), della
direttiva 97/66/CE, ed è volto a garantire:
l'informativa, da parte del fornitore di servizi di
telecomunicazione offerti al pubblico, di tutte le possibilità
relative all'identificazione della linea previste
dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 171 del 1998;
procedure trasparenti per disciplinare le modalità
grazie alle quali un fornitore di rete di telecomunicazioni
pubbliche e/o di un servizio di telecomunicazioni accessibili
al pubblico possa annullare
la soppressione dell'identificazione della linea chiamante,
nel caso di chiamate di emergenza.
Si segnala che per il non completo recepimento della
direttiva 97/66/CE la Commissione delle Comunità europee ha
emesso un parere motivato, in data 18 luglio 2001, nei
confronti dell'Italia.
L'articolo 24 è volto a modificare la normativa vigente in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari che fissava
in cinque giorni la durabilità dei prodotti alimentari in
contrasto con i princìpi delle disposizioni comunitarie.
Onde evitare problemi, considerato che è stato presentato
un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, si
ritiene opportuno sostituire la frase in questione con un
riferimento ai princìpi di igiene e all'autocontrollo di cui
al decreto legislativo n. 155 del 1997.
L'articolo 25 è volto a modificare la norma di cui
all'articolo 40, comma 4, della legge n. 128 del 1998, che
prevede un parametro troppo restrittivo di configurazione
minima delle organizzazioni dei produttori (OP) interessati
che attualmente, tranne che in due regioni, ricadono nei
parametri minimi di rappresentatività (espressi in termini di
fatturato) previsti dal regolamento comunitario di settore n.
412/97 (da 1,5 a 3 milioni di ECU a seconda del numero dei
soci) inferiori a quelli stabiliti dalla originaria previsione
in 10 milioni di ECU. In altri termini, il mantenimento di un
parametro minimo regionale non risulta conforme alla
possibilità di riconoscimento alle OP rientranti in un
fatturato globale su base nazionale da 1,5 a 3 milioni di ECU,
per evidente sproporzione fra dato globale e locale. Dal punto
di vista operativo la modifica, renderebbe più flessibile
l'attività prevista dalla regolamentazione comunitaria che
potrebbe essere svolta in un maggior numero di regioni,
secondo le esigenze della commercializzazione, senza che il
numero complessivo delle OP risulti significativamente
variato.