XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2344




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende accogliere le numerosissime segnalazioni di disfunzioni presenti nella concreta dinamica dei procedimenti di separazione e di cessazione o scioglimento del matrimonio, in relazione ai provvedimenti riguardanti i figli minori ed il loro affidamento.
        La nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile (Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli) riprende la filosofia delle direttive già assunte in numerosi Paesi europei, mantenendone nel suo contenuto solo gli aspetti che danno una maggiore garanzia e tutela agli stessi minori.
        Con la previsione dell'articolo 155-bis (Modalità di attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli) si è voluto esplicitare il contenuto del rapporto di ciascun genitore con i figli, risolvendo anche gli eventuali contrasti nel caso di decisioni di maggior interesse per il minore stesso.
        Con la previsione dell'articolo 155-ter (Modifica della fase presidenziale) si è voluto intervenire sempre nell'ottica di favorire la migliore decisione per i figli, prevedendo accanto alla figura del magistrato, e proprio durante l'udienza cosiddetta "presidenziale", una figura di consulente d'ufficio, esperto specificamente nelle dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che possa coadiuvare il presidente del tribunale nella emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti riguardo alla prole ed al suo affidamento.
        Il parere del consulente previsto in caso di mancato accordo dei genitori sul punto dell'affidamento verrà poi tenuto in conto dal giudice all'atto della effettiva formulazione dell'ordinanza.
        Con tale contemporanea presenza di due specifiche esperienze e competenze in materie diverse, ma entrambe indispensabili nella delicata fase della emanazione dei provvedimenti urgenti e provvisori, si è ritenuto di migliorare l'attuale previsione normativa che fa gravare interamente sul giudice anche la sensibilità propria della professionalità psicologica, e certamente consentirà, in ordine all'affidamento della prole, una effettiva tutela della stessa, ponendola al riparo dai provvedimenti presi semplicisticamente secondo consuetudine, come oggi troppo spesso accade.
        Il costo forfettario previsto contempera le esigenze di attività professionale remunerata e di economicità dell'intervento per le parti.
        Dalle segnalazioni delle realtà associative indicate, un ulteriore dato che si può ricavare è che sono sicuramente da tutelare, in modo più significativo ed efficace, i rapporti con il genitore che, a seguito della pronuncia della separazione o del divorzio, non abbia più a coabitare con i figli. Si è così voluto prevedere in termini propositivi la figura del giudice competente ad effettuare il proprio intervento con l'articolo 155-quater (Giudice competente all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole).
        Troppo spesso sino ad oggi il legame con tale genitore, molto spesso il padre, si è affievolito anche per la condotta "omissiva" del genitore coabitante; era dunque necessario prevedere un meccanismo più semplice per consentire la tutela del genitore non coabitante dalle mancanze dell'altro, e ciò proprio in ragione del superiore interesse degli stessi figli, ai quali la ablazione di una delle due figure genitoriali genera un sicuro danno.
        Si è ritenuto tuttavia, sempre nell'interesse del figlio, di operare nel senso di mantenere nell'impianto normativo la previsione dell'esercizio dell'affidamento in capo al genitore che verrà ritenuto, dal prudente apprezzamento del magistrato, più idoneo, senza scivolare nel malinteso tranello della modifica del regime oggi in vigore.
        In buona sostanza si ritiene che consentire una immediata rimozione del comportamento pregiudizievole per un sano rapporto con entrambi i genitori, anche quando si sia sciolta la famiglia originaria, sia condizione sufficiente a tutelare le legittime istanze di tutte le associazioni di padri separati, che a ragione fanno sentire la loro voce, senza per questo trasformare i figli in soggetti che debbano subire oltre all'indubbio disagio della separazione tra i genitori, anche l'aumento della conflittualità genitoriale, che scaturirebbe dal prevedere per legge un affidamento congiunto imposto e non frutto di una maturazione personale.
        Dobbiamo infatti partire dal dato di comune esperienza, che riconosce nella vicenda della separazione, e proprio nel momento iniziale della stessa, la situazione che vede il più acuto divario tra i coniugi, e ciò in relazione alla rottura degli equilibri, sia relazionali che contrattuali, che hanno portato gli stessi a rivolgersi prima ad un avvocato e poi ad un giudice.
        In tale momento, quando le polemiche e i risentimenti personali sono accesi al massimo, è illusorio ritenere che il semplice precetto normativo dell'affidamento congiunto ex lege possa placare gli animi. Il disposto normativo in vigore consente infatti ai genitori di pervenire all'affidamento congiunto, quando ne sussistano le condizioni oggettive, mentre in caso di disaccordo, e quindi di affidamento ad uno dei due, l'altro rimaneva privo di effettiva tutela.
        Ecco perché si è inteso esplicitare il giudice competente e le relative modalità di intervento, che vanno a risolvere - immediatamente - ogni forma di abuso in danno di uno dei genitori, in quanto abuso contro il minore.
        Diverso è il caso nel quale si pervenga alla separazione o al divorzio in uno spirito consensuale: in tali casi è la stessa coppia genitoriale che provvederà ad effettuare la sua scelta in riferimento al regime di affidamento della prole.
        Dunque l'intervento normativo che si propone intende dare maggiore tutela al genitore "non affidatario" mantenendo chiara l'importanza, psicologica e giuridica, dell'effetto che il provvedimento cosiddetto "presidenziale" impone alla dinamica conflittuale della coppia separanda. Tale provvedimento consente, infatti, ad entrambi i genitori, di ristabilire un proprio autonomo equilibrio, consente ai figli di vedere cessare le polemiche di ogni giorno, e la tutela maggiore che avrà il genitore non affidatario, proprio nel rispetto delle disposizioni emesse a tutela del suo rapporto con la prole, consentirà allo stesso, se solo lo vorrà, di non perdere neanche per un attimo il contatto giornaliero con i propri figli, dedicandosi agli stessi come prima e forse più di prima, dato che è stato acutamente osservato che molti padri, proprio dopo la separazione, riscoprono la dinamica diretta con il figlio, prima troppo spesso turbata o affievolita dalla dinamica disfunzionale presente con l'altro coniuge.
        La ulteriore previsione del principio del contributo diretto in quota parte, contenuta nell'articolo 155-sexies, in linea con i richiami e le segnalazioni associativi a non ridursi ad essere solamente "il genitore che paga", consentirà di superare le numerose segnalazioni di casi nei quali il mantenimento previsto in favore del coniuge affidatario prendeva vie diverse da quello per il benessere dei figli.
        Si è infatti ritenuto di dover prevedere per legge la detraibilità dalla misura del contributo, disposto dal tribunale in favore dei figli, di un importo mensile pari ad un sesto, ove il genitore non affidatario dimostri di aver impiegato tale somma per acquisti liberamente e utilmente compiuti direttamente in favore della prole.
        Si è ritenuto tale strumento idoneo a contemperare le esigenze sia dei genitori non affidatari che troppo spesso vedono il loro denaro uscire e non vedono i risultati in favore dei figli per i quali è stato dato, sia dei genitori affidatari, che in mancanza di un dato certo possono vedere compromesso il loro nuovo equilibrio economico, reso sicuramente più delicato dall'intervenuta separazione (che è, e non si può dimenticare, anche separazione delle economie domestiche).
        Non può sfuggire al legislatore, infatti, che nella stragrande maggioranza dei casi il contributo disposto dal magistrato in favore della prole affidata rappresenta la fonte a cui attingere per tutte le esigenze che si presentano nel mese, e che l'affidatario si ritrova a dover far quadrare i conti disponendo, troppo spesso, solo di quel contributo (vedi gli ancora numerosissimi casi di genitore affidatario madre che ha lasciato il mondo del lavoro a seguito del matrimonio); inoltre il prevedere forme diverse di contributo diretto (diverso da quello in quota parte) si risolverebbe nella ulteriore difficoltà di non poter contare su di un contributo determinato, così come oggi richiesto dalla legge, proprio a tutela dei figli, in favore dei quali viene conteggiato dal prudente ed esperto magistrato.
        Ancora si è voluto intervenire in modo più diretto e significativo al fine di garantire ai minori la effettiva percezione del contributo disposto dal giudice in loro favore, con la previsione dell'articolo 155-septies (Garanzia del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli ascendenti). A maggior tutela dei figli minori si è voluta disporre, in via esplicita, la possibilità per il genitore affidatario di poter richiedere la corresponsione di quanto stabilito dal tribunale anche direttamente nei confronti degli ascendenti dell'obbligato, ove questi abbia a risultare inadempiente, e ciò per porre termine a quei vergognosi casi di "impoverimento" improvviso, con sostanziale mantenimento di grandi disponibilità, grazie a compiacenti intestazioni fiduciarie.
        In questi casi, infatti, era praticamente inutile il ricorso alla previsione normativa dell'obbligo del terzo onerato del genitore non affidatario, in quanto molto spesso semplicemente inesistente.
        Si è ritenuto così di poter garantire una effettiva presa di coscienza da parte del genitore non affidatario a dover contribuire al mantenimento dei propri figli, certi che il dato di certezza inserito da questa disposizione farà cessare la conflittualità ancora oggi esistente in merito, con sicura crescita di una coscienza civile di entrambi i genitori.
        Con l'articolo 155-quinquies (Centri per la mediazione familiare) si è prevista la regolamentazione del generale contesto della mediazione familiare, che è stata individuata anche a livello europeo come la soluzione più idonea a dare una effettiva risposta alle problematiche inerenti uno scontro intrafamiliare.
        La previsione di attribuire la competenza di tali interventi ai centri per la mediazione familiare, già esistenti, nelle more della entrata in vigore della legge istitutiva del relativo albo professionale, permetterà infine di non ritardare in alcun modo l'operatività del sistema, del resto già largamente in uso nel nostro Paese, così come si evince dai dati delle associazioni nazionali di mediazione familiare.
        Con la definizione e l'inquadramento della mediazione familiare si intende pertanto rendere funzionale anche in Italia questa realtà, ovvero quel contesto non giurisdizionale nel quale poter affrontare e risolvere il vero nodo che cova sotto le separazioni e i divorzi, il nodo relazionale, che poi è la causa diretta delle patologie della coppia e dei connessi disagi psicologici dei figli della stessa.
        In Europa e nel mondo la mediazione familiare è ormai una realtà, nel nostro Paese esiste da ben quindici anni, è ora quindi di darle una dignità normativa, per la quale sarà necessario un apposito provvedimento, ma si è comunque considerato necessario, atteso il sicuro maggior ricorso che verrà fatto ai centri specializzati nell'ottica del maggiore coinvolgimento del genitore non affidatario alla vita ed alle dinamiche del figlio, sancire contemporaneamente a tali innovative disposizioni il contesto nel quale deve avvenire la mediazione familiare, intesa come intervento assolutamente autonomo rispetto ad ogni altro intervento di ausilio psicologico alla coppia. La mediazione, infatti, esorbita dal contesto terapeutico individuale e di coppia e si pone come ambito neutro al processo, nel quale un terzo, il mediatore, scelto liberamente e di comune accordo tra i genitori, verifica le possibilità degli stessi di superare il nodo relazionale, pervenendo ad un riconoscimento genitoriale maturo, l'unico che consenta ai figli della coppia di riacquistare la serenità e l'effettivo apporto di entrambi alla loro vita.
        Tale inquadramento è altresì necessario al fine di evitare che un campo così delicato, come quello della conflittualità genitoriale e dei suoi effetti sul sereno sviluppo dei figli, possa essere invaso da professionalità le più diverse, animate da buone intenzioni, ma che, in mancanza di una medesima metodologia di approccio sistematico alla problematica, rendano di fatto impossibile la pratica della mediazione familiare.
        Nella stesura della legge che istituirà l'albo professionale dei mediatori familiari sarà poi necessaria la previsione di corsi interdisciplinari per magistrati ed avvocati in dinamiche relazionali e nella psicologia dello sviluppo. Infatti, la tutela dei minori nel processo di separazione e di divorzio non si potrà dire attuata se non si prevederà la istituzione di corsi di formazione e di specializzazione per i soggetti appartenenti al mondo del diritto che abbiano ad occuparsi di tali dinamiche conflittuali.
        Sempre in tale ottica, l'articolo 2, comma 2, vuole evitare che, nelle more di istituzione dell'albo professionale, le parti non possano ricorrere alle professionalità già esistenti nel nostro Paese.
        Ed infine l'articolo 155-octies (Estensione alle unioni di fatto ed ai figli maggiorenni portatori di handicap grave) estende esplicitamente a tali realtà le previsioni normative innovate, impedendo che diversità interpretative possano creare ingiustificate minori tutele.
        Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge recano adeguamenti del codice civile alla nuova normativa e norme transitorie che intervengono in merito alle situazioni già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo che ad esse, per il superiore interesse dei figli, si applichino ugualmente le disposizioni della legge.




Frontespizio Testo articoli