XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2344
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende accogliere le numerosissime segnalazioni di
disfunzioni presenti nella concreta dinamica dei procedimenti
di separazione e di cessazione o scioglimento del matrimonio,
in relazione ai provvedimenti riguardanti i figli minori ed il
loro affidamento.
La nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile
(Mantenimento delle relazioni parentali del minore e
provvedimenti riguardo ai figli) riprende la filosofia delle
direttive già assunte in numerosi Paesi europei, mantenendone
nel suo contenuto solo gli aspetti che danno una maggiore
garanzia e tutela agli stessi minori.
Con la previsione dell'articolo 155-bis (Modalità di
attuazione dell'affidamento e del diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con i figli) si è voluto
esplicitare il contenuto del rapporto di ciascun genitore con
i figli, risolvendo anche gli eventuali contrasti nel caso di
decisioni di maggior interesse per il minore stesso.
Con la previsione dell'articolo 155-ter (Modifica
della fase presidenziale) si è voluto intervenire sempre
nell'ottica di favorire la migliore decisione per i figli,
prevedendo accanto alla figura del magistrato, e proprio
durante l'udienza cosiddetta "presidenziale", una figura di
consulente d'ufficio, esperto specificamente nelle dinamiche
relazionali e nella psicologia dello sviluppo, che possa
coadiuvare il presidente del tribunale nella emissione dei
provvedimenti provvisori ed urgenti riguardo alla prole ed al
suo affidamento.
Il parere del consulente previsto in caso di mancato
accordo dei genitori sul punto dell'affidamento verrà poi
tenuto in conto dal giudice all'atto della effettiva
formulazione dell'ordinanza.
Con tale contemporanea presenza di due specifiche
esperienze e competenze in materie diverse, ma entrambe
indispensabili nella delicata fase della emanazione dei
provvedimenti urgenti e provvisori, si è ritenuto di
migliorare l'attuale previsione normativa che fa gravare
interamente sul giudice anche la sensibilità propria della
professionalità psicologica, e certamente consentirà, in
ordine all'affidamento della prole, una effettiva tutela della
stessa, ponendola al riparo dai provvedimenti presi
semplicisticamente secondo consuetudine, come oggi troppo
spesso accade.
Il costo forfettario previsto contempera le esigenze di
attività professionale remunerata e di economicità
dell'intervento per le parti.
Dalle segnalazioni delle realtà associative indicate, un
ulteriore dato che si può ricavare è che sono sicuramente da
tutelare, in modo più significativo ed efficace, i rapporti
con il genitore che, a seguito della pronuncia della
separazione o del divorzio, non abbia più a coabitare con i
figli. Si è così voluto prevedere in termini propositivi la
figura del giudice competente ad effettuare il proprio
intervento con l'articolo 155-quater (Giudice competente
all'esecuzione dei provvedimenti concernenti la prole).
Troppo spesso sino ad oggi il legame con tale genitore,
molto spesso il padre, si è affievolito anche per la condotta
"omissiva" del genitore coabitante; era dunque necessario
prevedere un meccanismo più semplice per consentire la tutela
del genitore non coabitante dalle mancanze dell'altro, e ciò
proprio in ragione del superiore interesse degli stessi figli,
ai quali la ablazione di una delle due figure genitoriali
genera un sicuro danno.
Si è ritenuto tuttavia, sempre nell'interesse del figlio,
di operare nel senso di mantenere nell'impianto normativo la
previsione dell'esercizio dell'affidamento in capo al genitore
che verrà ritenuto, dal prudente apprezzamento del magistrato,
più idoneo, senza scivolare nel malinteso tranello della
modifica del regime oggi in vigore.
In buona sostanza si ritiene che consentire una immediata
rimozione del comportamento pregiudizievole per un sano
rapporto con entrambi i genitori, anche quando si sia sciolta
la famiglia originaria, sia condizione sufficiente a tutelare
le legittime istanze di tutte le associazioni di padri
separati, che a ragione fanno sentire la loro voce, senza per
questo trasformare i figli in soggetti che debbano subire
oltre all'indubbio disagio della separazione tra i genitori,
anche l'aumento della conflittualità genitoriale, che
scaturirebbe dal prevedere per legge un affidamento congiunto
imposto e non frutto di una maturazione personale.
Dobbiamo infatti partire dal dato di comune esperienza,
che riconosce nella vicenda della separazione, e proprio nel
momento iniziale della stessa, la situazione che vede il più
acuto divario tra i coniugi, e ciò in relazione alla rottura
degli equilibri, sia relazionali che contrattuali, che hanno
portato gli stessi a rivolgersi prima ad un avvocato e poi ad
un giudice.
In tale momento, quando le polemiche e i risentimenti
personali sono accesi al massimo, è illusorio ritenere che il
semplice precetto normativo dell'affidamento congiunto ex
lege possa placare gli animi. Il disposto normativo in
vigore consente infatti ai genitori di pervenire
all'affidamento congiunto, quando ne sussistano le condizioni
oggettive, mentre in caso di disaccordo, e quindi di
affidamento ad uno dei due, l'altro rimaneva privo di
effettiva tutela.
Ecco perché si è inteso esplicitare il giudice competente
e le relative modalità di intervento, che vanno a risolvere -
immediatamente - ogni forma di abuso in danno di uno dei
genitori, in quanto abuso contro il minore.
Diverso è il caso nel quale si pervenga alla separazione o
al divorzio in uno spirito consensuale: in tali casi è la
stessa coppia genitoriale che provvederà ad effettuare la sua
scelta in riferimento al regime di affidamento della prole.
Dunque l'intervento normativo che si propone intende dare
maggiore tutela al genitore "non affidatario" mantenendo
chiara l'importanza, psicologica e giuridica, dell'effetto che
il provvedimento cosiddetto "presidenziale" impone alla
dinamica conflittuale della coppia separanda. Tale
provvedimento consente, infatti, ad entrambi i genitori, di
ristabilire un proprio autonomo equilibrio, consente ai figli
di vedere cessare le polemiche di ogni giorno, e la tutela
maggiore che avrà il genitore non affidatario, proprio nel
rispetto delle disposizioni emesse a tutela del suo rapporto
con la prole, consentirà allo stesso, se solo lo vorrà, di non
perdere neanche per un attimo il contatto giornaliero con i
propri figli, dedicandosi agli stessi come prima e forse più
di prima, dato che è stato acutamente osservato che molti
padri, proprio dopo la separazione, riscoprono la dinamica
diretta con il figlio, prima troppo spesso turbata o
affievolita dalla dinamica disfunzionale presente con l'altro
coniuge.
La ulteriore previsione del principio del contributo
diretto in quota parte, contenuta nell'articolo
155-sexies, in linea con i richiami e le segnalazioni
associativi a non ridursi ad essere solamente "il genitore che
paga", consentirà di superare le numerose segnalazioni di casi
nei quali il mantenimento previsto in favore del coniuge
affidatario prendeva vie diverse da quello per il benessere
dei figli.
Si è infatti ritenuto di dover prevedere per legge la
detraibilità dalla misura del contributo, disposto dal
tribunale in favore dei figli, di un importo mensile pari ad
un sesto, ove il genitore non affidatario dimostri di aver
impiegato tale somma per acquisti liberamente e utilmente
compiuti direttamente in favore della prole.
Si è ritenuto tale strumento idoneo a contemperare le
esigenze sia dei genitori non affidatari che troppo spesso
vedono il loro denaro uscire e non vedono i risultati in
favore dei figli per i quali è stato dato, sia dei genitori
affidatari, che in mancanza di un dato certo possono vedere
compromesso il loro nuovo equilibrio economico, reso
sicuramente più delicato dall'intervenuta separazione (che è,
e non si può dimenticare, anche separazione delle economie
domestiche).
Non può sfuggire al legislatore, infatti, che nella
stragrande maggioranza dei casi il contributo disposto dal
magistrato in favore della prole affidata rappresenta la fonte
a cui attingere per tutte le esigenze che si presentano nel
mese, e che l'affidatario si ritrova a dover far quadrare i
conti disponendo, troppo spesso, solo di quel contributo (vedi
gli ancora numerosissimi casi di genitore affidatario madre
che ha lasciato il mondo del lavoro a seguito del matrimonio);
inoltre il prevedere forme diverse di contributo diretto
(diverso da quello in quota parte) si risolverebbe nella
ulteriore difficoltà di non poter contare su di un contributo
determinato, così come oggi richiesto dalla legge, proprio a
tutela dei figli, in favore dei quali viene conteggiato dal
prudente ed esperto magistrato.
Ancora si è voluto intervenire in modo più diretto e
significativo al fine di garantire ai minori la effettiva
percezione del contributo disposto dal giudice in loro favore,
con la previsione dell'articolo 155-septies (Garanzia
del contributo a beneficio della prole. Obbligo degli
ascendenti). A maggior tutela dei figli minori si è voluta
disporre, in via esplicita, la possibilità per il genitore
affidatario di poter richiedere la corresponsione di quanto
stabilito dal tribunale anche direttamente nei confronti degli
ascendenti dell'obbligato, ove questi abbia a risultare
inadempiente, e ciò per porre termine a quei vergognosi casi
di "impoverimento" improvviso, con sostanziale mantenimento di
grandi disponibilità, grazie a compiacenti intestazioni
fiduciarie.
In questi casi, infatti, era praticamente inutile il
ricorso alla previsione normativa dell'obbligo del terzo
onerato del genitore non affidatario, in quanto molto spesso
semplicemente inesistente.
Si è ritenuto così di poter garantire una effettiva presa
di coscienza da parte del genitore non affidatario a dover
contribuire al mantenimento dei propri figli, certi che il
dato di certezza inserito da questa disposizione farà cessare
la conflittualità ancora oggi esistente in merito, con sicura
crescita di una coscienza civile di entrambi i genitori.
Con l'articolo 155-quinquies (Centri per la
mediazione familiare) si è prevista la regolamentazione del
generale contesto della mediazione familiare, che è stata
individuata anche a livello europeo come la soluzione più
idonea a dare una effettiva risposta alle problematiche
inerenti uno scontro intrafamiliare.
La previsione di attribuire la competenza di tali
interventi ai centri per la mediazione familiare, già
esistenti, nelle more della entrata in vigore della legge
istitutiva del relativo albo professionale, permetterà infine
di non ritardare in alcun modo l'operatività del sistema, del
resto già largamente in uso nel nostro Paese, così come si
evince dai dati delle associazioni nazionali di mediazione
familiare.
Con la definizione e l'inquadramento della mediazione
familiare si intende pertanto rendere funzionale anche in
Italia questa realtà, ovvero quel contesto non giurisdizionale
nel quale poter affrontare e risolvere il vero nodo che cova
sotto le separazioni e i divorzi, il nodo relazionale, che poi
è la causa diretta delle patologie della coppia e dei connessi
disagi psicologici dei figli della stessa.
In Europa e nel mondo la mediazione familiare è ormai una
realtà, nel nostro Paese esiste da ben quindici anni, è ora
quindi di darle una dignità normativa, per la quale sarà
necessario un apposito provvedimento, ma si è comunque
considerato necessario, atteso il sicuro maggior ricorso che
verrà fatto ai centri specializzati nell'ottica del maggiore
coinvolgimento del genitore non affidatario alla vita ed alle
dinamiche del figlio, sancire contemporaneamente a tali
innovative disposizioni il contesto nel quale deve avvenire la
mediazione familiare, intesa come intervento assolutamente
autonomo rispetto ad ogni altro intervento di ausilio
psicologico alla coppia. La mediazione, infatti, esorbita dal
contesto terapeutico individuale e di coppia e si pone come
ambito neutro al processo, nel quale un terzo, il mediatore,
scelto liberamente e di comune accordo tra i genitori,
verifica le possibilità degli stessi di superare il nodo
relazionale, pervenendo ad un riconoscimento genitoriale
maturo, l'unico che consenta ai figli della coppia di
riacquistare la serenità e l'effettivo apporto di entrambi
alla loro vita.
Tale inquadramento è altresì necessario al fine di evitare
che un campo così delicato, come quello della conflittualità
genitoriale e dei suoi effetti sul sereno sviluppo dei figli,
possa essere invaso da professionalità le più diverse, animate
da buone intenzioni, ma che, in mancanza di una medesima
metodologia di approccio sistematico alla problematica,
rendano di fatto impossibile la pratica della mediazione
familiare.
Nella stesura della legge che istituirà l'albo
professionale dei mediatori familiari sarà poi necessaria la
previsione di corsi interdisciplinari per magistrati ed
avvocati in dinamiche relazionali e nella psicologia dello
sviluppo. Infatti, la tutela dei minori nel processo di
separazione e di divorzio non si potrà dire attuata se non si
prevederà la istituzione di corsi di formazione e di
specializzazione per i soggetti appartenenti al mondo del
diritto che abbiano ad occuparsi di tali dinamiche
conflittuali.
Sempre in tale ottica, l'articolo 2, comma 2, vuole
evitare che, nelle more di istituzione dell'albo
professionale, le parti non possano ricorrere alle
professionalità già esistenti nel nostro Paese.
Ed infine l'articolo 155-octies (Estensione alle
unioni di fatto ed ai figli maggiorenni portatori di
handicap grave) estende esplicitamente a tali realtà le
previsioni normative innovate, impedendo che diversità
interpretative possano creare ingiustificate minori tutele.
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di legge recano
adeguamenti del codice civile alla nuova normativa e norme
transitorie che intervengono in merito alle situazioni già
esistenti alla data di entrata in vigore della legge,
prevedendo che ad esse, per il superiore interesse dei figli,
si applichino ugualmente le disposizioni della legge.