XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2488




        Onorevoli Colleghi! - Il mondo delle professioni ha conosciuto in Italia, come in gran parte del mondo più avanzato, notevoli trasformazioni.
        Il passaggio da un'economia industriale basata sulla produzione materiale di merci ad un'economia prevalentemente terziaria, fondata sulla produzione di servizi e sul valore della conoscenza (knowledge society), è stato accompagnato dalla crescita di nuovi mestieri ed attività professionali (si pensi solo all'informatica e alla net-economy) non riconducibili ai canoni delle tradizionali professioni liberali. Le cosiddette nuove professioni sono state censite nel numero di duecento, in un recente rapporto del CNEL, e con un'area di addetti pari a 2,7 milioni di persone, con una notevole influenza sul prodotto interno lordo derivante in generale dai servizi professionali che è pari all'11 per cento del totale.
        Queste nuove professioni, anche esse prevalentemente basate sui requisiti della conoscenza intellettuale o tecnico-specialistica e su quelli dell'indipendenza, della responsabilità e del rapporto fiduciario con il cliente, hanno spesso dato vita a forme associative e di autorganizzazione che non hanno ad oggi alcuna forma specifica di riconoscimento giuridico e di regolazione.
        A tale questione si è tentato di dare soluzione nel corso della XIII legislatura muovendo dall'idea di far emergere il vasto mondo delle professioni non regolamentate accanto a quelle tradizionalmente riconosciute nell'ordinamento degli ordini e collegi professionali, dando così vita ad un sistema professionale "dualistico".
        Il riconoscimento giuridico delle professioni non regolamentate, secondo un approccio largamente condiviso dalle forze politiche, è così diventato parte integrante della più generale riforma delle professioni intellettuali, allo scopo di garantire un assetto più moderno e competitivo in un settore così decisivo per lo sviluppo del Paese.
        La proposta di legge che si presenta intende altresì colmare il ritardo italiano nel recepimento della direttiva 92/51/CEE, parzialmente integrata dalla direttiva 2001/19/CE, relativamente alla parte in cui, nell'ambito di disposizioni per il riconoscimento della formazione professionale e l'integrazione in sede europea, introduce "l'attestato di competenza" in specie per le professioni non regolamentate "considerando che in taluni Stati membri le professioni regolamentate sono relativamente poche; che tuttavia le professioni non regolamentate possono essere oggetto di una formazione specificamente orientata verso l'esercizio della professione, la cui struttura e il cui livello sono determinati o controllati dalle autorità competenti dello Stato membro in questione (...)".
        Essa si basa appunto su un doppio livello di controlli necessari per favorire la piena legittimazione, anche in sede europea, delle nuove professioni e per assicurare, nel contempo, qualità e responsabilità nei confronti dei cittadini utenti dei servizi:

            da una parte, tramite l'indicazione legislativa di una serie di requisiti che le associazioni professionali devono possedere (statuto, standard qualitativi, codici deontologici, eccetera);

            dall'altra tramite il rilascio dell'"attestato di competenza" con cui le associazioni riconosciute dallo Stato, attestano il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista ed un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.

        E' altresì prevista l'istituzione di un Dipartimento delle associazioni professionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di vigilanza sull'operato delle associazioni e di tenuta del registro al quale devono iscriversi le associazioni professionali per essere autorizzate a rilasciare l'attestato di competenza.
        La presente proposta di legge contiene norme in materia di recepimento delle direttive europee relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali: risulta pertanto incontrovertibile la competenza legislativa statale in materia, anche in relazione al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.




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