XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2488
Onorevoli Colleghi! - Il mondo delle professioni ha
conosciuto in Italia, come in gran parte del mondo più
avanzato, notevoli trasformazioni.
Il passaggio da un'economia industriale basata sulla
produzione materiale di merci ad un'economia prevalentemente
terziaria, fondata sulla produzione di servizi e sul valore
della conoscenza (knowledge society), è stato
accompagnato dalla crescita di nuovi mestieri ed attività
professionali (si pensi solo all'informatica e alla
net-economy) non riconducibili ai canoni delle
tradizionali professioni liberali. Le cosiddette nuove
professioni sono state censite nel numero di duecento, in un
recente rapporto del CNEL, e con un'area di addetti pari a 2,7
milioni di persone, con una notevole influenza sul prodotto
interno lordo derivante in generale dai servizi professionali
che è pari all'11 per cento del totale.
Queste nuove professioni, anche esse prevalentemente
basate sui requisiti della conoscenza intellettuale o
tecnico-specialistica e su quelli dell'indipendenza, della
responsabilità e del rapporto fiduciario con il cliente, hanno
spesso dato vita a forme associative e di autorganizzazione
che non hanno ad oggi alcuna forma specifica di riconoscimento
giuridico e di regolazione.
A tale questione si è tentato di dare soluzione nel corso
della XIII legislatura muovendo dall'idea di far emergere il
vasto mondo delle professioni non regolamentate accanto a
quelle tradizionalmente riconosciute nell'ordinamento degli
ordini e collegi professionali, dando così vita ad un sistema
professionale "dualistico".
Il riconoscimento giuridico delle professioni non
regolamentate, secondo un approccio largamente condiviso dalle
forze politiche, è così diventato parte integrante della più
generale riforma delle professioni intellettuali, allo scopo
di garantire un assetto più moderno e competitivo in un
settore così decisivo per lo sviluppo del Paese.
La proposta di legge che si presenta intende altresì
colmare il ritardo italiano nel recepimento della direttiva
92/51/CEE, parzialmente integrata dalla direttiva 2001/19/CE,
relativamente alla parte in cui, nell'ambito di disposizioni
per il riconoscimento della formazione professionale e
l'integrazione in sede europea, introduce "l'attestato di
competenza" in specie per le professioni non regolamentate
"considerando che in taluni Stati membri le professioni
regolamentate sono relativamente poche; che tuttavia le
professioni non regolamentate possono essere oggetto di una
formazione specificamente orientata verso l'esercizio della
professione, la cui struttura e il cui livello sono
determinati o controllati dalle autorità competenti dello
Stato membro in questione (...)".
Essa si basa appunto su un doppio livello di controlli
necessari per favorire la piena legittimazione, anche in sede
europea, delle nuove professioni e per assicurare, nel
contempo, qualità e responsabilità nei confronti dei cittadini
utenti dei servizi:
da una parte, tramite l'indicazione legislativa di una
serie di requisiti che le associazioni professionali devono
possedere (statuto, standard qualitativi, codici
deontologici, eccetera);
dall'altra tramite il rilascio dell'"attestato di
competenza" con cui le associazioni riconosciute dallo Stato,
attestano il possesso dei requisiti professionali, l'esercizio
abituale della professione, il costante aggiornamento del
professionista ed un comportamento conforme alle norme del
corretto svolgimento della professione.
E' altresì prevista l'istituzione di un Dipartimento delle
associazioni professionali presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, con compiti di vigilanza sull'operato delle
associazioni e di tenuta del registro al quale devono
iscriversi le associazioni professionali per essere
autorizzate a rilasciare l'attestato di competenza.
La presente proposta di legge contiene norme in materia di
recepimento delle direttive europee relative al sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche professionali:
risulta pertanto incontrovertibile la competenza legislativa
statale in materia, anche in relazione al nuovo titolo V della
parte seconda della Costituzione.