XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2031
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Gli articoli 1 e 2 non comportano maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Il programma di cui all'articolo 3, che si rivolge alle
piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori
dell'industria, artigianato e servizi nelle aree depresse ed
alle PMI nate a seguito dell'intervento delle società di
promozione incorporate da Sviluppo Italia, prevede una spesa a
carico del bilancio dello Stato di 5.620 migliaia di euro per
l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e 9.240
migliaia di euro per l'anno 2004. Con la somma suddetta sarà
possibile effettuare investimenti che consentiranno una
modernizzazione delle imprese alla luce della new-economy.
Il relativo onere finanziario grava nell'ambito della
tabella B allegata alla legge finanziaria 2002 sullo stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
L'articolo 4 non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato in quanto si tratta di una diversa
ripartizione degli stanziamenti previsti.
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non comportano oneri a carico
del bilancio dello Stato.
In particolare, il provvedimento relativo all'articolo 7
non determina né variazioni di organico, né la costituzione di
apposite strutture, ma soltanto una ripartizione di competenze
nell'ambito degli uffici giudiziari esistenti.
L'articolo 9 prevede una spesa a carico del bilancio
dello Stato di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di
1.135 migliaia di euro per l'anno 2003, mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
utilizzando allo scopo parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero delle attività produttive. Con tali somme sarà
possibile rapportare le strutture amministrative impegnate nel
settore della proprietà industriale.
Gli articoli da 10 a 14 non comportano oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Con riferimento all'articolo 15 gli oneri finanziari per
la realizzazione degli investimenti previsti ammontano a 9.000
migliaia di euro per l'anno 2002, a 45.000 migliaia di euro
per l'anno 2003 e a 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004,
con i quali si potenzierà la rete nazionale dei gasdotti, la
costruzione di nuovi terminali e infrastrutture sia in
terraferma che nel mare territoriale. Si tratta in ogni caso
di un limite massimo di spesa di bilancio. Tali oneri hanno
copertura nell'ambito della tabella B allegata alla legge
finanziaria 2002 sotto la voce Ministero delle attività
produttive.
L'articolo 16 comporta la spesa di 25.822.844 euro per
l'anno 2002, di 20.658.275 euro per l'anno 2003, ma non
comporta maggiori oneri in quanto si tratta di mera
riallocazione di risorse restando nei limiti della spesa già
autorizzata dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17,
comma 2, si provvederà attraverso il fondo istituito
nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive,
utilizzando, nella misura del 50 per cento, le somme
incamerate a seguito del pagamento del canone annuo di cui al
comma 1 e versate nel bilancio dello Stato.
Gli oneri relativi a tale proposta possono essere
quantificati per l'esercizio 2002 in 25 mila euro.
Il canone a carico degli operatori del settore dovrebbe
compensare il suddetto onere, permettendo l'autofinanziamento
della disposizione in esame.
L'articolo 18 non comporta oneri a carico del bilancio
dello Stato.
L'onere previsto dall'articolo 19, comprensivo sia del
trattamento economico che del trattamento previdenziale del
personale, a partire dall'anno 2003, è pari a 2.580 migliaia
di euro e trova copertura attraverso la riduzione dello
stanziamento previsto alla tabella A allegata alla legge
finanziaria 2002 alla voce Ministero delle attività produttive
per lo stesso.
Per le unità di personale, in posizione di comando presso
altre amministrazioni, si rinvia a quanto rappresentato nella
relazione illustrativa.
L'articolo 20 comporta una spesa di 285 mila euro per
l'anno 2003 e 720 mila euro a decorrere dall'anno 2004,
mediante utilizzo, per gli anni 2003 e 2004, dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive, con il quale si provvederà a dotare di idonee
strutture il nuovo Punto di contatto nazionale prevedendo
anche una partecipazione alle manifestazioni internazionali.
Contestualmente verrà attivata la procedura per autorizzare il
comando, da altre amministrazioni, di personale dotato di
professionalità specifiche.
Gli articoli da 21 a 25 non comportano oneri a carico del
bilancio dello Stato.