XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2031




RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Gli articoli 1 e 2 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

          Il programma di cui all'articolo 3, che si rivolge alle piccole e medie imprese (PMI) operanti nei settori dell'industria, artigianato e servizi nelle aree depresse ed alle PMI nate a seguito dell'intervento delle società di promozione incorporate da Sviluppo Italia, prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato di 5.620 migliaia di euro per l'anno 2002, di 7.950 migliaia di euro per l'anno 2003 e 9.240 migliaia di euro per l'anno 2004. Con la somma suddetta sarà possibile effettuare investimenti che consentiranno una modernizzazione delle imprese alla luce della new-economy. Il relativo onere finanziario grava nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2002 sullo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

          L'articolo 4 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si tratta di una diversa ripartizione degli stanziamenti previsti.

          Gli articoli 5, 6, 7 e 8 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
          In particolare, il provvedimento relativo all'articolo 7 non determina né variazioni di organico, né la costituzione di apposite strutture, ma soltanto una ripartizione di competenze nell'ambito degli uffici giudiziari esistenti.

          L'articolo 9 prevede una spesa a carico del bilancio dello Stato di 4.015 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.135 migliaia di euro per l'anno 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando allo scopo parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Con tali somme sarà possibile rapportare le strutture amministrative impegnate nel settore della proprietà industriale.

          Gli articoli da 10 a 14 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

          Con riferimento all'articolo 15 gli oneri finanziari per la realizzazione degli investimenti previsti ammontano a 9.000 migliaia di euro per l'anno 2002, a 45.000 migliaia di euro per l'anno 2003 e a 77.000 migliaia di euro per l'anno 2004, con i quali si potenzierà la rete nazionale dei gasdotti, la costruzione di nuovi terminali e infrastrutture sia in terraferma che nel mare territoriale. Si tratta in ogni caso di un limite massimo di spesa di bilancio. Tali oneri hanno copertura nell'ambito della tabella B allegata alla legge finanziaria 2002 sotto la voce Ministero delle attività produttive.

          L'articolo 16 comporta la spesa di 25.822.844 euro per l'anno 2002, di 20.658.275 euro per l'anno 2003, ma non comporta maggiori oneri in quanto si tratta di mera riallocazione di risorse restando nei limiti della spesa già autorizzata dall'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

          All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, comma 2, si provvederà attraverso il fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, utilizzando, nella misura del 50 per cento, le somme incamerate a seguito del pagamento del canone annuo di cui al comma 1 e versate nel bilancio dello Stato.
          Gli oneri relativi a tale proposta possono essere quantificati per l'esercizio 2002 in 25 mila euro.
          Il canone a carico degli operatori del settore dovrebbe compensare il suddetto onere, permettendo l'autofinanziamento della disposizione in esame.

          L'articolo 18 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

          L'onere previsto dall'articolo 19, comprensivo sia del trattamento economico che del trattamento previdenziale del personale, a partire dall'anno 2003, è pari a 2.580 migliaia di euro e trova copertura attraverso la riduzione dello stanziamento previsto alla tabella A allegata alla legge finanziaria 2002 alla voce Ministero delle attività produttive per lo stesso.
          Per le unità di personale, in posizione di comando presso altre amministrazioni, si rinvia a quanto rappresentato nella relazione illustrativa.

          L'articolo 20 comporta una spesa di 285 mila euro per l'anno 2003 e 720 mila euro a decorrere dall'anno 2004, mediante utilizzo, per gli anni 2003 e 2004, dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive, con il quale si provvederà a dotare di idonee strutture il nuovo Punto di contatto nazionale prevedendo anche una partecipazione alle manifestazioni internazionali. Contestualmente verrà attivata la procedura per autorizzare il comando, da altre amministrazioni, di personale dotato di professionalità specifiche.

          Gli articoli da 21 a 25 non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.




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