XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3200-bis
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in
48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per
regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi
13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo
non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta
fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in
37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per
l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le
regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di
euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000
milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2
si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori
entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa
vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti
necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni
della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile,
nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ",
nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo
10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri
deducibili, è inserito il seguente:
"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la
progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito
complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione
di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro,
non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato
al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata
di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione
nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79,
la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari
a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e
3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di
26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1
a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e
diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di
cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la
deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione
dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata applicando
al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo
10 e della deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29
per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31
per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39
per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste
nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a
7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione
del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli
46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore
a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore
a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore
a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore
a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore
a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda
pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore
a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore
a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore
a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore
a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore
a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore
a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore
a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79,
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il
reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000
euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono
cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito"
sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui
all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per
l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più
favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando,
comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.
Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche).
1. In funzione della attuazione del titolo V della parte
seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul
federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono sospesi
fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;
b) è istituita l'Alta Commissione di studio per la
definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera
a), dei princìpi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della
Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale
fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali,
designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue
attività. Per l'espletamento della sua attività l'Alta
Commissione si avvale della struttura di supporto della
Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è
soppressa con decorrenza dalla predetta data.
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito
d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le
parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di
aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le
parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di
credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le
parole: "al 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per
cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate
all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4,
comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la
percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
467, è ridotta al 44,12 per cento.
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività
produttive).
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le
parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono
soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo
periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono
soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la
determinazione del valore della produzione netta, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per
le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per
il personale assunto con contratti di formazione lavoro;";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal
seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1,
lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di
cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo
81;";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate
all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le
indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte
che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla
generalità dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite
dalle seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti
e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito dal
seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione,
fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera
euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro
180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro
180.909,91 ma non euro 180.984,91";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i
seguenti:
"4-bis. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), con componenti
positivi che concorrono alla formazione del valore della
produzione
non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta
una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni
lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di
durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta
e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta
in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in
relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle
attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è
ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i
quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si
tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle
deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis
e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono
ragguagliati all'anno solare";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al
comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai
commi 4-bis e 4-bis.1".
3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la
quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla
determinazione della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve
interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in
relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione
dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché
l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale
sulle attività produttive
non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli
contributi ovvero da altre disposizioni di carattere
speciale.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CONCORDATO
Art. 6.
(Concordato preventivo).
1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al
concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito
di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale
sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di
imposta che immediatamente precede quello in corso alla data
della definizione del concordato, ricavi o compensi non
superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto la definizione per tre anni della base imponibile
delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali
maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato,
non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per
gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole
categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si
applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle
date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le
relative norme di attuazione.
Art. 7.
(Concordato per gli anni pregressi).
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo nonché i
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione
automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di
quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad
annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate
entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del
presente articolo. La definizione automatica avviene mediante
accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità,
dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate
dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna
categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per
fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a
10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle
dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi
e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attività produttive. La
definizione automatica può altresì essere effettuata, con
riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo,
dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai
sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa
per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la
dichiarazione;
b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di
importo superiore a 10.000.000 di euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attività produttive;
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, è stato notificato
avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218;
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi,
dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è
configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria
per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di
finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a
redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi
di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003
le somme derivanti dall'accertamento parziale.
4. La definizione automatica si perfeziona con il
pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte
indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate.
Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non
possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e
a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente,
a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la
dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle
relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le
sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del
minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle
proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura
del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000
euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli
altri soggetti. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione automatica eccedano, per
le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 10.000 euro, gli
importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1^ luglio
2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l'inefficacia della definizione
automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì
dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui
all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna
annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle
entrate.
5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati
insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia
delle entrate a non effettuarla per una o più annualità,
ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può
chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da
parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato
nella stessa, anche mediante autocertificazione della
dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia
pervenuta al contribuente entro il 31 maggio
2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio
fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso
l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa,
sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando
le informazioni fornite dal contribuente mediante
autocertificazione della dichiarazione presentata.
6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla
data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo
inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale, limitatamente all'attività di
impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui
agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52,
54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le
disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto,
recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è
opponibile dal contribuente mediante esibizione degli
attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso
del contribuente stesso.
7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica
non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle
scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio
oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri
IVA.
8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta
a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed
extratributari, compreso il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma
11.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle
imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti
salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo
formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed
all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti
derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi
dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei
dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo
delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al
comma 1. La definizione automatica prevista dal presente
articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e
crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle
attività produttive.
10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle
eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto
escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle
predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa
riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione
automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di
imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella
misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di
interessi.
11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento
per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la
parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso,
e non sono dovuti interessi e sanzioni.
12. L'intervenuta definizione da parte delle società o
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del
titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma
societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,
nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i
redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di
cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono
prorogati di due anni.
13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di
calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma
1, nonché i criteri per la determinazione delle relative
maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo
comma.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle
proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici,
l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la
presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e
le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in
ogni caso la compensazione ivi prevista.
Art. 8.
(Adeguamento delle esistenze iniziali
del magazzino).
1. I soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano
la definizione automatica di cui all'articolo 7, comma 1,
relativa a tutte le annualità per le quali le dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono
procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30
settembre 2002, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. L'adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato
mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o
valori superiori a quelli effettivi nonché mediante
l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
3. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento
comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata
applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2002
all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato
per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse
attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto
delle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni
non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è
quella risultante dal rapporto tra l'imposta, relativa alle
operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla
differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate
alla lettera a) ed il valore eliminato.
4. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta
il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività
produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare al
valore iscritto.
5. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle
imposte dovute entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte
dovute non superino l'importo di 5.000 euro il versamento può
essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per
importi superiori a 5.000 euro il versamento può essere
effettuato in cinque rate annuali di pari importo. Il
versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di
ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo
alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il
pagamento è effettuato ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione
ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini consegue
l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non
pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi,
nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento
effettuato.
6. L'adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini
sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle
variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini
civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta
indicato al comma 1 e, nel limite del valore iscritto o
eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta
precedenti a quello indicato al comma 1. L'adeguamento non ha
effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli
accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile.
Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
7. Per l'anno 2001, nei confronti dei soggetti che
procedono all'adeguamento di cui al comma 1, è inibito
l'esercizio dei poteri di controllo e accertamento
relativamente alle rimanenze finali del magazzino.
Art. 9.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti).
1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro
nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie
fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle
commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a
seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi
di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e
ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima
data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i
quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione,
possono
essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento
della somma:
a) di euro 150 se il valore della lite è di
importo fino a euro 2.000;
b) pari al dieci per cento del valore della lite,
se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro
20.000.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono
versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie
modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si
riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in
un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo
della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo
periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al
saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per
il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a
prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto
importo, aumentato di un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione
relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di
sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
b) per lite pendente si intende quella per la
quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il
deposito della sentenza nella segreteria della commissione
tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso
presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile
dall'ufficio;
c) per valore della lite si intende l'importo
dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata,
ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato
oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni collegate al
tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in
caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non
collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del
valore della lite; il valore della lite è determinato con
riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati;
se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta
sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si
definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è
intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi
grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo
per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque
il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con
il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i
processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un
massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo
del valore della lite è il minimo previsto.
4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non
rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario
nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28
febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro
il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta
libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il
cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge
dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di
giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate.
Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in
ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate
secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le
somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del
versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della
relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme eventualmente già versate dal
ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30
giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la
trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi
sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle
liti per le quali è stata presentata istanza di definizione
alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali
giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del
giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione
dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di
definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La
predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria
della commissione entro il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare
oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a
seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma
1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al
comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica
dell'avviso di accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è
consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione dell'ufficio.
Capo III
PROROGHE
Art. 10.
(Proroghe di agevolazioni
per il settore agricolo).
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in
materia di
imposta regionale sulle attività produttive, le parole da:
"per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in
corso al 1^ gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1^ gennaio 2003 l'aliquota è
stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni
dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal
1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere
dal 1^ gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1^ gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e
salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre
2003.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità
di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato
dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1^
gennaio 2003".
Art. 11.
(Emersione di attività detenute all'estero).
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma
2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.
73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1^ gennaio 2003 e il 30
giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4 per cento
dell'importo dichiarato. Il versamento della somma è
effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà
di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma
2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del
controvalore in euro delle attività finanziarie e degli
investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il
15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata è
approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
d) relativamente alle attività finanziarie oggetto
di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della
dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni
previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e
4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001.
Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono
tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e
4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta
in corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata nonché per il periodo d'imposta precedente. Restano
fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei
cambi
previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle
attività rimpatriate percepiti dal 1^ agosto 2001 e fino alla
data di presentazione della dichiarazione riservata può essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così
determinati l'intermediario al quale è presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è
perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività
regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001 fino al 31
dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le sanzioni amministrative,
tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i reati
indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia
eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge,
aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale,
e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad
operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale
sempreché detti redditi siano stati assoggettati
dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è
sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni
e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate".
4. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, è abrogato.
5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni
dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di
fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di
cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
Art. 12.
(Razionalizzazione delle spese e flessibilità del
bilancio).
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di
base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno
finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non
aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In
ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo
da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi
intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per
cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La
ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici
centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al
comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella
C sono rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione
complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di
bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici
diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi
conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di
spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai princìpi
di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di
funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al
10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, in considerazione dell' istituzione, ai sensi
dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della
determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto
dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità
finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 16.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in
essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura
della Corte dei conti.
Art. 13.
(Acquisto di beni e servizi).
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le
amministrazioni aggiudicatrici,
quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per
l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e
degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette
disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le
modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento
della normativa comunitaria, anche quando il valore del
contratto è superiore a 50 mila euro.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in
cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla
CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 32
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata
alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici
istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni
quadro definite dalla CONSIP Spa.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o
dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto
il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni
eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula
degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini
della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto
della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni
anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, le
pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi
eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata
indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
6. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per
azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi
dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nei confronti delle quali è previsto il controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel
rispetto della normativa comunitaria di settore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono,
per le regioni, norme di principio e di coordinamento.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica).
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il
finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle
pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento
concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti
per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota
parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui
all'articolo 12, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno
o più decreti di natura non regolamentare, stabilisce le
modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da
finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le
amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della
spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando
duplicazioni e inefficienze,
promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché
di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia,
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee
strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni,
e ne verifica l'attuazione;
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di
innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza
strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a)
ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono
essere realizzati in collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e
definendone le modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse
finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle
singole amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le
pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative
ai programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il
riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 24
novembre 2000, n. 340.
3. Al fine di accelerare la diffusione della carta di
identità elettronica e della Carta nazionale dei servizi le
pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per
l'innovazione e le
tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e
dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti
mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante
forme di sponsorizzazione.
Art. 15.
(Acquisizione di informazioni).
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile
informazione sul comportamento degli enti ed organismi
pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento
all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi
dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione
presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di
finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio
rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci,
il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le
suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o
tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei
sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di
controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici
alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo
della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli
incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica
rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non
possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;
analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
Art. 16.
(Patto di stabilità interno
per gli enti territoriali).
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna
provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con
l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla
condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto
delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono
princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le
disposizioni sul patto di stabilità interno di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un
incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri
enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003,
il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato
ai sensi del comma 5,
non può essere superiore a quello dell'anno 2001 aumentato
del 3,6 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa,
quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti.
Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in
conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti
che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione
all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni
immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le entrate e le spese connesse all'esercizio di
funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti
dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
e) le spese per l'acquisto di beni e servizi, il
cui ammontare per l'anno 2003 non può superare l'importo delle
corrispondenti spese sostenute per l'anno 2001;
f) le spese per interessi passivi, quelle
sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di
destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali
derivanti esclusivamente da calamità naturali.
6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo
24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2002, n. 75, è soppresso.
7. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è abrogato.
8. Per gli anni 2004 e 2005, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio
disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato
nell'anno precedente incrementato del tasso d'inflazione
programmato indicato dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri
adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto
ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a
60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentito
l'Istituto nazionale di statistica.
10. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono
gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni
recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112.
11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
cui ai commi 4 e 5 da parte delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla
certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non
possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte
per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti
sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento,
rispetto all'anno precedente, le spese per l'acquisto di beni
e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a
quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento
degli obiettivi.
12. Le province ed i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti sono tenuti a presentare, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al Ministero
dell'interno, firmata dal responsabile del servizio
finanziario e corredata del parere del collegio dei revisori
dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti gli
obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della
certificazione sono stabiliti con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le
certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma
11.
13. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a
presentare annualmente apposita certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, firmata dal responsabile del
servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo
gli ordinamenti propri di ciascun ente, da cui risulti se sono
stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2. Tempi e
modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze. Agli enti che non
inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui
al comma 10.
14. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero
dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti
e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005.
Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli
enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Art. 17.
(Disposizioni varie per le regioni).
1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione e in attesa di definire le modalità per il
passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
e con le amministrazioni statali interessate e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla
ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte
corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni
per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il
Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di
ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, le parole: "30 settembre 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il
finanziamento delle funzioni conferite) - 1. Il
trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative
all'esercizio delle funzioni nei settori del trasporto
pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a
decorrere dal 1^ gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono
rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la
quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di
assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle
funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario".
4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla
riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello
Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni
da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla
ripartizione tra le regioni del
suddetto importo si provvede con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della
Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale
per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per
ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante
limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale
somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata
quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla
redazione di un piano economico degli investimenti che la
regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento
del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa
sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di
euro annui, alla regione Friuli-Venezia Giulia è riconosciuta,
a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai
tributi statali di pari importo.
7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato
e la regione Friuli- Venezia Giulia conseguenti al
trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al
personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché all'assegnazione alle
province dell'imposta sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli
enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e
comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come
sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio
1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della
regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a decorrere dall'anno
2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro
annui.
8. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle
seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 6 e 7.
9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo
52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
limitatamente ai mutui già assunti dalla regione.
10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari
pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le
devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54
milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti
dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 7,
relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province
dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002,
all'assegnazione agli enti locali dell'incremento
dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia
elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse
relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni
2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior
fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è
operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a
euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa
modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato
e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedono alla revisione
dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le
procedure
previste dall'articolo 63, secondo comma, dello statuto
speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
12. Qualora gli enti territoriali ricorrano
all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di
investimento, in violazione dell'articolo 119 della
Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la
relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari
ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte
l'indennità di carica percepita al momento di commissione
della violazione.
Art. 18.
(Disposizioni varie per gli enti locali).
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro,
derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita
dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui
all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e
c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di
300 milioni di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad
incremento del fondo ordinario e, per il restante 50 per
cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di
cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,
nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per
gli enti locali sono disposte secondo le modalità individuate
con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale
ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio
dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente,
fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo
nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di
comuni ed alle comunità montane svolgenti esercizio associato
di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di
cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la
ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le
stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1^
settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione
dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello
stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
7. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 è istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalità di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.
8. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le
seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo, le parole:
"e comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e
comuni".
9. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal
comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo
sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato
annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei
contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in
essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo
46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85.
10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo
dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali
spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso
possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei
trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo
61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e
all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di
erogazione da parte del Ministero dell'interno della
compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal
comma 7 del presente articolo
o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione,
in sede di erogazione delle somme eventualmente spettanti a
titolo di addizionale all'IRPEF. Le somme così recuperate sono
portate, con apposito decreto del Ministro dell'interno, in
aumento della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del proprio Ministero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003,
all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta
RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi
all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero
dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
11. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute
dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a
decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura
degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei
trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a
titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E' fatta
salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla
rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 1^ luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e
successive modificazioni.
13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della
parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che
vengano definiti dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), della presente legge, i princìpi
generali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo
VIII della parte II del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano
l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale
dissestato, nonché la contribuzione statale sul relativo onere
di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette
disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui
deliberazione di dissesto è stata adottata prima della data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Art. 19.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa).
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le
disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
2. L'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, si applica anche agli enti
previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, ed agli enti previdenziali di
categorie professionali costituiti ai sensi del decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
3. In relazione all'esigenza di definire i risultati
trimestrali e annuali dei conti pubblici per la
predisposizione del conto economico delle pubbliche
amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati
della gestione di cassa che le regioni, gli enti del settore
pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, nonché gli enti di cui al
comma 2, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del
1978, è fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del
periodo di riferimento.
4. E' abrogato il comma 7 dell'articolo 30 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Capo II.
ONERI DI PERSONALE
Art. 20.
(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per
la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo
16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico
del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttività.
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttività, del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. In
aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione
del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001,
n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro
per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di
500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni
e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo
3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico
delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore,
in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse
necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefìci economici
individuando le quote da destinare all'incentivazione della
produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non
economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le
istituzioni di ricerca".
Art. 21.
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di
enti e organismi pubblici).
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni organiche sulla base dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e,
comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni
in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137,
nonché delle disposizioni relative al riordino ed alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa
e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque
superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti
alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di
rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche
sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per
i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento
procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione
del personale.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1,
ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve
le assunzioni di personale relative a figure professionali non
fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
all'unità,
nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge
nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo
esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le università e gli enti di
ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A
tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2003 ed a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo
la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle
assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza
pubblica ed alla difesa nazionale nonché dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si
applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al
personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il
quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli
articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della
presente
legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli
enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 8.
8. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali
da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati
per le amministrazioni regionali, per le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno
2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto
salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro
percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal
servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto,
in relazione alla tipologia di enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da
assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate
correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i
predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario.
Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale
superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale
rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media
regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in
caso di assunzioni di personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti
delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la
disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista
dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni
caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle
regioni ed agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente
comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie
locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
9. Per l'anno 2003 gli organismi di cui ai decreti
legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124,
ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249,
14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno
1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281,
e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro un limite percentuale non superiore al 40 per cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno
2002.
10. I termini di validità delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni di personale sono prorogati di un anno.
All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà
di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di età".
11. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e
9 possono procedere all'assunzione di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90
per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali, fatta eccezione per le province ed i comuni che per
l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri
ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni
comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con
le imprese.
12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono
sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
13. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni
e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono
autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
14. I comandi in atto del personale della società per
azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre
2003.
15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e elle
finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa
vigente, procedure semplificate per potenziare ed accelerare i
processi di mobilità, anche intercompartimentale, del
personale delle pubbliche amministrazioni.
16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
previo esperimento delle procedure di mobilità, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico
superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione
del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello
in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al
principio di contenimento della spesa in coerenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalità indicate dai Ministero dell'economia e
delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni
2004-2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza
e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per
quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente
essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati,
disponendone se necessario anche la trasformazione in società
per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la
fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono
attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui
al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti
ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali
non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e
posti in liquidazione";
b) al comma 2, dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente:
"c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti
di rilevanza costituzionale".
Art. 22.
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario
obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18
ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli
organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando
l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di
prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di
riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di
cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole
istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni
di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore
settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già
comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i
parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei
collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio
2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per
l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni
considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2
per cento.
3. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola
utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I,
titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti,
dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie
locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento
medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo
2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione
alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì
ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte
dall'autorità scolastica. Il personale
docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti
per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere
di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di
altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene
mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni
dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o
di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si
procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base
delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato
fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori
ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti
per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio
nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al
rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente
di posti assegnato con il decreto da emanare ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
7. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16,
comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del
comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare
le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie
medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004,
di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le
risorse per il trattamento accessorio del personale ATA,
previa
verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare
l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene
ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come
previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei
predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di
collaboratore scolastico della dotazione organica
dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, emanato di concreto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La
indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del
contratto e non deve determinare posizioni di
soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, previo accertamento della
riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei
contratti.
Art. 23.
(Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla
variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come
confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi,
delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa
soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo
della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio
2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti,
indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche ad
estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per
l'esercizio di specifiche funzioni per i quali è comunque
previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi
nonché, fino alla stipula del contratto annuale di
formazione-lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio
corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a
carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato
nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio
1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre
1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n.
481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31
dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 24.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno
2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori
autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati
per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni
di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di
euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2
sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma
di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente
al 1^ gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20
milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell'ENPALS.
Art. 25.
(Spesa assistenziale e lavoratori amianto).
1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli
interventi assistenziali a
carico del bilancio dello Stato, il complesso dei
trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi,
determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei
prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di
tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione
della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002
ingloba anche la somma dei trasferimenti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) a titolo di
regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi.
L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003,
799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati
nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003,
concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del
presente articolo, nonché al rifinanziamento del Fondo
nazionale per le politiche sociali e del Fondo per
l'occupazione.
3. E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di
640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno
2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma
8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la
regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso
dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto.
Art. 26.
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con
legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le
strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede
nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data sono iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni
assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti
e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La
suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile
separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende
industriali è uniformato, nel rispetto del principio del
pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con effetto dal 1^ gennaio 2003. In particolare,
per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI,
l'importo della pensione è determinato dalla somma: a)
delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità
contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando,
nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale
annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione
corrispondente alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1^ gennaio 2003, applicando, per il calcolo
della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di
rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non
pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste
dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
3. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione
tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio,
un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale
dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello
stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di
livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal
direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà
pervenire alla unificazione delle procedure operative e
correnti entro il 31 dicembre
2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di
soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il
regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza,
nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla
data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
5. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo
1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa
della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle
problematiche concernenti i dirigenti di aziende
industriali.
6. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile
di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per
l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di
1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per
l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione
dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare
complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della
predetta evidenza contabile.
Art. 27.
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di
anzianità e redditi da lavoro).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il regime di totale
cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e
pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di
anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione
che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età.
I predetti requisiti devono sussistere all'atto del
pensionamento.
2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei
princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Art. 28.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli
interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti
affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo,
assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli
interventi che costituiscono diritti soggettivi.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle
risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e
dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinati i livelli essenziali delle
prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della
verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al
comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed
efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte
degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede alla revoca dei
finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al
comma 1.
Art. 29.
(Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e
finanziamento indennizzi ex Jugoslavia).
1. Con effetto dal 1^ gennaio 2003, ai fini dell'accesso a
tutte le prestazioni erogate dall'INPS soggette a requisito
reddituale, si deve tenere conto di quei redditi prodotti
all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati
rilevanti ai fini dell'accertamento del predetto requisito. I
redditi prodotti all'estero devono essere accertati sulla base
di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le condizioni di equivalenza probatoria.
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1
affluiscono ad uno specifico Fondo presso l'INPS, per essere
successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato
e poi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137,
concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini
e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già
soggetti alla sovranità italiana.
Capo IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 30.
(Razionalizzazione spesa sanitaria).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, i cittadini che
usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti
individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra
titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei
grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla
spesa per un importo di 70 euro.
2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e
2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a) l'attivazione nel proprio territorio del
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche ed ospedaliere, di cui all'articolo 2, comma 5,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per
l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio
di appropriatezza organizzativa e di economicità
nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto
4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del
22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella
prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento
delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori
oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo
svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti
diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale
della copertura del servizio nei sette giorni della settimana.
A tal fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti
contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della
pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente
al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non
prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi,
con diminuzione delle giornate complessive di degenza;
d) l'adozione di provvedimenti diretti a
prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio
economico delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle
aziende ospedaliere autonome.
3. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, è abrogato.
4. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "6 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "9 per cento"; le parole: "9 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; le
parole: "12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"16 per cento".
5. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione
del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche
ed ospedaliere, di cui al comma 2, lettera a), di
contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi
rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli
incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro
dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non
regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in
via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale
nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva
utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.
6. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, al comma 3, le parole: "l'anno 2002" sono sostituite
dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole:
"l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli
esercizi 2002 e 2003".
7. Continua ad operare la riduzione di cui al comma 1
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112.
Art. 31.
(Commissione unica sui dispositivi medici).
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la
Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire
e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di
classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata
con decreto del Ministro della salute e presieduta dal
Ministro
stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta
da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette
membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono,
inoltre, componenti di diritto il capo del Dipartimento
dell'innovazione del Ministero della salute e il presidente
dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di
laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti
possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue
riunioni esperti nazionali e stranieri.
Art. 32.
(Incentivi per la ricerca farmaceutica).
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei
farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di
mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di "premio di
prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che
effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati
alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui
entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla
base dei seguenti criteri, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a)
rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno
considerato rispetto alla media degli investimenti del
triennio precedente; b) rapporto incrementale delle
esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto
all'anno precedente; c) numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla
media degli addetti dei tre anni precedenti; d)
incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni
precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente
comma e l'entità massima del "premio di
prezzo" in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nei
limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del
finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai
prodotti in licenza.
Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 33.
(Finanziamento degli investimenti
per lo sviluppo).
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 34 della presente legge nonché le
risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione
negoziata possono essere diversamente allocate dal CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in
maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo
stato di attuazione degli interventi finanziati, o
all'andamento della domanda delle singole misure di
incentivazione, a partire dal finanziamento del credito
d'imposta per l'incremento dell'occupazione previsto
dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1.
3. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a
favore dei beni e delle attività culturali. L'utilizzo e la
destinazione di tale quota percentuale saranno definiti
d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e il Ministero per i beni e le attività culturali. Tale intesa
sarà disciplinata da apposito regolamento.
Art. 34.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le
aree sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con
finalità di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni
di euro per l'anno 2003, di 400 milioni di euro per l'anno
2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con
apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio
generale di destinazione territoriale delle risorse
disponibili e per finalità di riequilibrio economico e
sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, sulla base, ove
applicabili, dei criteri e metodi indicati all'articolo 73
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi
volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e
la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alla
domanda del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono
limiti massimi di spesa
ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al
fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel
comma 2 dell'articolo 37. Sino all'adozione delle delibere di
cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato
dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua
un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi
strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno
di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi
effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi
di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su
quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
Art. 35.
(Fondo rotativo per la progettualità).
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare la spesa
per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario, di competenza delle regioni, degli enti locali e
degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa
depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il
Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli
studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle
esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di
impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa
vigente.
La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa
depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle
somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei
limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal
comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è
riservato in favore delle aree depresse del territorio
nazionale";
b) "56. I documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse
con determinazione del direttore generale, non possono
superare l'importo determinato sulla base delle tariffe
professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il
dieci per cento del costo presunto dell'opera";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti
stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione,
anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità
e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura
rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace
utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e gli articoli 54 e 68 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
Art. 36.
(Fondo rotativo per opere pubbliche).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e
prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche
(FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di
euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla
consistenza del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle
opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o
affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo
6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche
a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti
pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella
gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del
relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa
con proprio decreto limiti, condizioni, modalità,
caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei
relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale
dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o
della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le
operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 37.
(Fondi rotativi per le imprese).
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli
interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea,
le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi
natura di trasferimenti
alle imprese per contributi alla produzione e agli
investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in
ciascuno stato di previsione della spesa.
2. La concessione dei contribuiti a carico dei fondi di
cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti
dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministro competente, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta
a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo
quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano
pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo
quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme
rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50
per cento annuo.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al
presente articolo costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni
di cui al presente articolo.
Art. 38.
(Interventi ferroviari).
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche
attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati,
gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il "Sistema alta velocità/alta capacità",
anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le
risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul
mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di
trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio
economico e finanziario di Infrastrutture
Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il
servizio della parte del debito nei confronti di
Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo
di sfruttamento economico del "Sistema alta velocità/alta
capacità".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione
relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte
relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocità/alta capacità", il nuovo concessionario assume, senza
liberazione del debitore originario, il debito residuo nei
confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi
rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal
concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei
beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il
riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei
confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito
residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio
della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la
funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della
concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla
realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta
capacità".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del
"Sistema alta velocità/alta capacità" sono destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da
Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da
parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino
all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è
autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione
dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del
Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 39.
(Interventi stradali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in
società per azioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società
per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento
del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale
di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. Il
trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice
civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento
del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei
residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31
dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono
definite le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari alla somma del valore netto della rete stradale
statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma
1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal
fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori,
strumentali alle attività della stessa società e già
trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete
stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è
finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di
ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed
autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri
inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base
agli importi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio
dell'ente e al valore delle spese per investimenti e
manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello
Stato nell'esercizio 2003";
e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Le azioni sono inalienabili ed attribuite al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei ministri";
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la
disciplina tributaria
di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente
nazionale per le strade in essere alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti
gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per
l'ammortamento del debito".
Art. 40.
(Interventi ambientali).
1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria
della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è
autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di
altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale
pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1
del presente articolo, il limite di valore dei progetti di
opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5
per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999,
n. 136, è portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova
realizzazione, relativi alle attività industriali di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione
nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di
una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è
rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai
commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attività produttive e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati
in relazione alla complessità delle attività svolte
dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di
emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti
ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del
gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le
predette spese.
Art. 41.
(Limiti di impegno).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla
presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Art. 42.
(Misure di razionalizzazione diverse).
1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le
parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di
3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al
controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le
parole: ",per un importo non inferiore al controvalore di
5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al
controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono
soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. I crediti di cui al presente articolo sono
annullati progressivamente, in relazione alle intese raggiunte
sia in sede multilaterale nelle competenti sedi
internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi
interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica".
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni
trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una
o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma
fissandone i termini per
sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione
degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti
territoriali interessati dal procedimento di una quota del
ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili
valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno
o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è
effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato
decreto.
3. ..................................................
........................................................
........................................................
4. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla
legge 30 luglio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto
del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le
singole autorizzazioni.
5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle
norme ICAO è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
Art. 43.
(Banconote e monete).
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997,
n. 96, e l'articolo 52-ter del decreto legislativo 24
giugno 1998, n. 213, sono sostituiti dal seguente: "Le monete
e le banconote in lire possono essere convertite in euro
presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28
febbraio 2012".
2. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima
delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate
per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65
per cento
dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto
dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003;
fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà
corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31
gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi
effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non
presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio
2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il
31 marzo 2012.
Art. 44.
(Contributo per l'acquisto o il noleggio di
ricevitori-decodificatori per i segnali radiotelevisivi, per
la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga
banda ad INTERNET).
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto
dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone
fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano
o noleggiano un apparato ricevitore-decodificatore per la
ricezione e/o trasmissione di dati, di programmi digitali con
accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali
in chiaro conforme alle caratteristiche determinate
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del
decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero un
apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la
conseguente interattività, è riconosciuto un contributo
statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo
statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone
fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato
di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda
dei dati via INTERNET. Il contributo viene corrisposto
mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato
sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
servizio di accesso a larga banda ad INTERNET, ovvero nei
contratti di abbonamento alla ricezione di programmi
radiotelevisivi
con accesso condizionato stipulati dopo il 1^ settembre 2002.
Nel caso dell'acquisto, il contributo viene riconosciuto
immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui
contratto deve avere durata annuale, il contributo viene
riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo
anno.
2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è
disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per
l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla
base della vigente normativa contabile, derivanti
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1,
della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di
attribuzione del contributo.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 45.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208,
gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella
medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di
esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna
della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i
relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti
dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato
sono indicati nell'allegato 2.
Art. 46.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di
parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11,
comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2003.